MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 marzo 2018 

Modifiche al decreto 9 maggio  2017,  recante  l'istituzione  di  una
riserva per il  finanziamento  degli  accordi  di  sviluppo,  di  cui
all'art. 9-bis del decreto 9 dicembre 2014. (18A01898) 
(GU n.68 del 22-3-2018)

 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto  l'art.  43  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
relativo alla semplificazione degli  strumenti  di  attrazione  degli
investimenti e di sviluppo d'impresa; 
  Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,  concernente  il
rifinanziamento  dei  Contratti  di  sviluppo,  che  prevede  che  il
Ministro dello sviluppo economico, con proprio  decreto,  provvede  a
ridefinire  le  modalita'  e  i  criteri  per  la  concessione  delle
agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui  all'art.  43
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche  al  fine  di
accelerare le procedure per la  concessione  delle  agevolazioni,  di
favorire la rapida realizzazione dei programmi  d'investimento  e  di
prevedere specifiche priorita' in favore dei programmi  che  ricadono
nei territori oggetto  di  accordi,  stipulati  dal  Ministero  dello
sviluppo economico, per  lo  sviluppo  e  la  riconversione  di  aree
interessate  dalla  crisi  di  specifici  comparti  produttivi  o  di
rilevanti complessi aziendali; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  14
febbraio 2014, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  28  aprile
2014,  n.  97,  recante  l'attuazione  dell'art.  3,  comma  4,   del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto  2013,  n.  98,  in  materia  di  riforma  della
disciplina relativa ai Contratti di sviluppo; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  9  dicembre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento alle nuove norme in
materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE)  n.  651/2014
dello strumento dei Contratti di sviluppo, di  cui  all'art.  43  del
decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Visto l'art. 9, comma 2,  del  predetto  decreto  che  prevede  che
l'istruttoria delle domande di agevolazioni relative ai contratti  di
sviluppo presentate  all'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione  degli
investimenti e lo  sviluppo  di  impresa  -  Invitalia  (nel  seguito
«Agenzia»), in qualita' di Soggetto  gestore,  venga  espletata,  nel
rispetto dell'ordine  cronologico  di  presentazione  delle  istanze,
previa verifica della disponibilita' di risorse finanziarie; 
  Visto, altresi', l'art. 4, comma 6,  del  sopra  citato  decreto  9
dicembre  2014  che  prevede  che  specifici  accordi  di  programma,
sottoscritti dal Ministero e  dalle  Regioni,  dagli  enti  pubblici,
dalle imprese interessati, possano destinare una  quota  parte  delle
risorse disponibili per  l'attuazione  degli  interventi  di  cui  al
medesimo decreto  al  finanziamento  di  iniziative  di  rilevante  e
significativo impatto sulla competitivita' del sistema produttivo dei
territori cui le iniziative stesse si riferiscono; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  dell'8
novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  21  dicembre
2016, n. 297, recante modifiche al decreto del 9 dicembre 2014 e  con
il  quale  e'  stata  introdotta  la  possibilita'  di  sottoscrivere
«Accordi  di  sviluppo  per  programmi   di   rilevante   dimensione»
prevedendo, altresi', che «il Ministro dello sviluppo economico  puo'
riservare una quota delle risorse disponibili per  lo  strumento  dei
contratti di sviluppo alla sottoscrizione degli Accordi»; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  2  agosto
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del  12  ottobre  2017,  n.  239,  recante  ulteriori  modifiche   ed
integrazioni al decreto 9 dicembre 2014; 
  Vista la deliberazione CIPE n. 25 del 10  agosto  2016,  avente  ad
oggetto «Fondo Sviluppo  e  Coesione  2014  -  2020.  Aree  tematiche
nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1,
comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014», con la quale  il
Comitato ha destinato l'importo di 15.200,00 milioni di euro ai Piani
operativi da adottarsi ai sensi della predetta lettera c)  del  comma
703 della legge n. 190/2014, di cui 1.400 milioni di  euro  destinati
all'area tematica «sviluppo economico e produttivo»; 
  Considerato che, nell'ambito della suddetta area tematica «sviluppo
economico e produttivo», e' prevista la linea di intervento «sviluppo
delle imprese» da attuarsi anche attraverso lo strumento  agevolativo
dei Contratti di sviluppo; 
  Vista la deliberazione CIPE n. 52 del  1°  dicembre  2016,  con  la
quale  il  Comitato  ha  approvato  il  Piano  operativo  «Imprese  e
competitivita' FSC  2014-2020»  di  competenza  dal  Ministero  dello
sviluppo  economico,  articolato  negli  assi  di  intervento  «Space
economy», «Rilancio  degli  investimenti  e  accesso  al  credito»  e
«Assistenza tecnica»; 
  Considerato che nell'ambito dell'asse «Rilancio degli  investimenti
e accesso al credito», e' stata destinata la somma di  916,5  milioni
di euro allo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo  con  la
seguente ripartizione territoriale: 658,48 milioni  di  euro  per  le
regioni meno sviluppate, 73,72 milioni di  euro  per  le  regioni  in
transizione e 184,30 milioni di euro per le regioni piu' sviluppate; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  9  maggio
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 22 maggio 2017, n. 117, con il  quale  e'  stata  costituita  una
riserva pari a euro 229.125.000, a valere sulle suddette risorse, per
il finanziamento degli Accordi di sviluppo di  cui  al  sopra  citato
art. 9-bis, da utilizzare nel rispetto del  vincolo  di  ripartizione
territoriale come di seguito indicato: 
    euro 164.620.000,00 per le regioni meno  sviluppate  (Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), 
    euro 18.430.000,00 per le regioni in transizione (Abruzzo, Molise
e Sardegna); 
    euro 46.075.000,00 per le  regioni  piu'  sviluppate  (resto  del
territorio nazionale). 
  Visto l'art. 1, comma 3, del suddetto decreto 9  maggio  2017,  che
prevede che su proposta del direttore generale per gli incentivi alle
imprese, la  dotazione  finanziaria  della  suddetta  riserva,  possa
essere oggetto di revisione, in  aumento  -  compatibilmente  con  la
disponibilita' di risorse  finanziarie  -  ovvero  in  riduzione,  in
funzione delle effettive  necessita'  derivanti  dal  perfezionamento
delle  istanze  pervenute  entro  un  anno  dalla  data  del  decreto
medesimo, 
  Considerato  che  al  fine  di  garantire  il  soddisfacimento  dei
fabbisogni derivanti dalle istanze di Accordi di programma  ai  sensi
del citato art. 4, comma 6 del decreto  9  dicembre  2014,  e'  stata
prudenzialmente accantonata una  riserva  pari  a  euro  183.300.000,
corrispondente  al  20%  delle  risorse  destinate   allo   strumento
agevolativo dei Contratti di sviluppo con le  deliberazioni  CIPE  n.
25/2016 e n.  52/2016,  nel  rispetto  del  vincolo  di  ripartizione
territoriale come di seguito indicato: 
    euro 131.696.000,00 per le regioni meno  sviluppate  (Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), 
    euro 14.744.000 per le regioni in transizione (Abruzzo, Molise  e
Sardegna); 
    euro  36.860.000  per  le  regioni  piu'  sviluppate  (resto  del
territorio nazionale). 
  Vista la nota del 13  febbraio  2018  con  la  quale  l'Agenzia  ha
comunicato alla Direzione generale per gli incentivi alle imprese che
le risorse destinate al finanziamento  delle  domande  presentate  ai
sensi  dell'art.  9,  comma  1,  del  decreto  9  dicembre  2014,  da
realizzare nelle regioni meno  sviluppate,  non  sono  sufficienti  a
coprire il fabbisogno derivante dalle istanze pervenute; 
  Considerato che le risorse accantonate con la sopra citata  riserva
per l'attivazione degli Accordi di programma di cui all'art. 4, comma
6 del decreto 9 dicembre 2014 destinate alle regioni meno sviluppate,
risultano superiori alle istanze pervenute; 
  Considerata l'esigenza di garantire una gestione  efficiente  delle
suddette risorse e, nel  contempo,  sostenere  la  competitivita'  di
specifici ambiti territoriali o settoriali, oggetto  di  accordi  tra
pubbliche  amministrazioni,  attraverso  interventi   in   grado   di
esercitare  un  significato  impatto  sullo  sviluppo   del   sistema
produttiva nazionale e sull'occupazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  del  9
                             maggio 2017 
 
  1. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 maggio  2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  22
maggio 2017, n. 117, e' modificato come segue: 
    a) all'art. 1, comma 1, le parole «e' costituita una riserva pari
ad euro 229.125.000,00» sono sostituite  dalle  seguenti  parole  «e'
costituita una riserva pari ad euro 340.729.000,00» e alla fine, dopo
il punto, sono inserite le  seguenti  parole:  «e  degli  Accordi  di
programma di cui all'art. 4, comma 6 del citato  decreto  9  dicembre
2014.» 
    b) all'art. 1, il  comma  2,  e'  sostituito  dal  seguente:  «Le
suddette  risorse  sono   utilizzate   nel   rispetto   dei   vincoli
territoriali indicati nel Piano operativo «Imprese  e  competitivita'
FSC 2014-2020» di cui alla deliberazione CIPE n. 52/2016  e  pertanto
la riserva di cui al comma precedente e' cosi' ripartita: 
      euro 224.620.000,00 per le regioni meno sviluppate (Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia); 
      euro 33.174.000,00 per  le  regioni  in  transizione  (Abruzzo,
Molise e Sardegna); 
      euro 82.935.000,00 per le regioni piu'  sviluppate  (resto  del
territorio nazionale).» 
    c)  all'art.  1,  il  comma  3,  e'  sostituito   dal   seguente:
«Annualmente, su proposta del direttore generale  per  gli  incentivi
alle imprese la dotazione finanziaria di cui ai comma 1  e  2  potra'
essere oggetto di revisione, in  aumento  -  compatibilmente  con  la
disponibilita' di risorse  finanziarie  -  ovvero  in  riduzione,  in
funzione dell'effettivo utilizzo della riserva  di  cui  al  medesimo
comma. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 5 marzo 2018 
 
                                                 Il Ministro: Calenda