Criteri per la concessione della Croce commemorativa con nastrino e diploma, ai sensi del decreto interministeriale 27 novembre 1996, al personale impiegato nell'ambito della missione "Alba".(GU n.102 del 4-5-1999)
IL MINISTRO DELLA DIFESA e i Ministri dell'interno, delle finanze e dei trasporti e della navigazione Visto il decreto interministeriale in data 27 novembre 1996, concernente l'istituzione di una Croce commemorativa per il personale che abbia prestato o presti servizio in Forze o missioni impiegate nel soccorso umanitario di popolazioni al di fuori del territorio nazionale in base ad accordi bilaterali, multilaterali o per conto dell'ONU; Ravvisata l'opportunita' di non escludere dalla concessione della Croce commemorativa il personale impiegato, al di fuori del territorio nazionale, nella missione "Alba", nell'ambito delle risoluzioni ONU n. 1101 del 28 marzo 1997 e n. 1114 del 19 giugno 1997, e quello appartenente agli equipaggi di volo che hanno operato nell'ambito delle medesime risoluzioni, per il quale, pur in presenza di un impegno profuso in situazioni di grave disagio e di alto rischio, non ricorrono, per quanto concerne, rispettivamente, i tempi di permanenza nell'operazione e il numero di voli effettuati, i requisiti previsti dal suddetto decreto per l'attribuzione della benemerenza; Ritenuto pertanto di dover riconsiderare, con riferimento al personale di cui trattasi, i criteri per la concessione della Croce commemorativa per quel che attiene alla durata della missione e al numero dei voli richiesti; Decretano: Art. 1. Ai fini della concessione della Croce commemorativa di cui all'art. 1 del decreto interministeriale 27 novembre 1996, per il personale della Forza multinazione di protezione che, al di fuori del territorio nazionale, e' stato impiegato nella missione "Alba", nell'ambito delle risoluzioni ONU n. 1101 del 28 marzo 1997 e n. 1114 del 19 giugno 1997, e' richiesto un periodo di permanenza nella missione complessivamente non inferiore a trenta giorni. Per il personale appartenente agli equipaggi di volo che hanno operato nell'ambito delle medesime risoluzioni, e' richiesto, ai medesimi fini, un numero minimo di quindici missioni di volo, prescindendo dal predetto limite temporale e dal tipo di aeromobile impiegato. Restano ferme le restanti disposizioni del citato decreto interministeriale. Roma, 22 marzo 1999 Il Ministro della difesa Scognamiglio Pasini Il Ministro dell'interno Russo Jervolino Il Ministro delle finanze Visco Il Ministro dei trasporti e della navigazione Treu