MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 22 marzo 1999 

  Criteri per la concessione della Croce commemorativa con nastrino e
diploma, ai sensi del decreto  interministeriale 27 novembre 1996, al
personale impiegato nell'ambito della missione "Alba".
(GU n.102 del 4-5-1999)

                      IL MINISTRO DELLA DIFESA
                                  e
i    Ministri dell'interno,  delle finanze  e dei  trasporti e  della
navigazione
  Visto  il  decreto  interministeriale  in data  27  novembre  1996,
concernente l'istituzione di una Croce commemorativa per il personale
che abbia  prestato o presti  servizio in Forze o  missioni impiegate
nel soccorso  umanitario di  popolazioni al  di fuori  del territorio
nazionale in  base ad accordi  bilaterali, multilaterali o  per conto
dell'ONU;
  Ravvisata l'opportunita'  di non escludere dalla  concessione della
Croce  commemorativa   il  personale  impiegato,  al   di  fuori  del
territorio  nazionale,  nella   missione  "Alba",  nell'ambito  delle
risoluzioni ONU  n. 1101 del  28 marzo 1997 e  n. 1114 del  19 giugno
1997, e quello appartenente agli  equipaggi di volo che hanno operato
nell'ambito delle medesime risoluzioni, per il quale, pur in presenza
di  un impegno  profuso  in situazioni  di grave  disagio  e di  alto
rischio, non ricorrono, per quanto concerne, rispettivamente, i tempi
di  permanenza nell'operazione  e  il numero  di  voli effettuati,  i
requisiti  previsti dal  suddetto  decreto  per l'attribuzione  della
benemerenza;
  Ritenuto  pertanto  di  dover  riconsiderare,  con  riferimento  al
personale di cui  trattasi, i criteri per la  concessione della Croce
commemorativa per  quel che attiene  alla durata della missione  e al
numero dei voli richiesti;
                             Decretano:
                               Art. 1.
  Ai fini della concessione della Croce commemorativa di cui all'art.
1 del  decreto interministeriale 27  novembre 1996, per  il personale
della  Forza  multinazione  di  protezione   che,  al  di  fuori  del
territorio  nazionale,  e'  stato impiegato  nella  missione  "Alba",
nell'ambito delle risoluzioni ONU n. 1101 del 28 marzo 1997 e n. 1114
del  19 giugno  1997, e'  richiesto  un periodo  di permanenza  nella
missione complessivamente non inferiore a trenta giorni.
  Per  il personale  appartenente agli  equipaggi di  volo che  hanno
operato  nell'ambito delle  medesime  risoluzioni,  e' richiesto,  ai
medesimi  fini,  un  numero  minimo di  quindici  missioni  di  volo,
prescindendo dal predetto  limite temporale e dal  tipo di aeromobile
impiegato.
  Restano  ferme   le  restanti   disposizioni  del   citato  decreto
interministeriale.
   Roma, 22 marzo 1999
                       Il Ministro della difesa
                         Scognamiglio Pasini
                       Il Ministro dell'interno
                           Russo Jervolino
                      Il Ministro delle finanze
                                Visco
            Il Ministro dei trasporti e della navigazione
                                Treu