N. 76 SENTENZA 21 febbraio - 9 marzo 2007
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Dibattimento - Incompatibilita' del giudice che, prima dell'apertura del dibattimento, abbia ritenuto le condotte riparatorie realizzate inidonee a determinare una pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato - Mancata previsione - Lamentato eccesso di delega e denunciata violazione dei principi di eguaglianza, di presunzione di non colpevolezza e del giusto processo, nonche' del diritto di difesa - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione. - Cod. proc. pen., art. 34, comma 2. - Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, comma secondo, 27, comma secondo, 76 e 111, primo e secondo comma.(GU n.11 del 14-3-2007 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 2 marzo 2005 dal Tribunale di Alessandria nel procedimento penale a carico di G.D., iscritta al n. 451 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, 1ª serie speciale, dell'anno 2005. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 7 febbraio il giudice relatore Giuseppe Tesauro. Ritenuto che il Tribunale di Alessandria, con ordinanza del 2 marzo 2005, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 27, secondo comma, 76 e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' con la funzione di giudizio del giudice che, nella fase preliminare del dibattimento, «ha ritenuto inidonee le attivita' risarcitorie e riparatorie poste in essere dall'imputato ai fini della dichiarazione di estinzione del reato» di cui all'art. 35 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468); che il rimettente premette di essere investito, in virtu' della disciplina transitoria di cui al combinato disposto dell'art. 64, comma 2, e dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 274 del 2000, di un procedimento penale a carico di soggetto cui e' ascritto un reato di competenza del giudice di pace, nel quale e' applicabile l'istituto dell'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie, introdotto dall'art. 35 dello stesso decreto; che, prima dell'apertura del dibattimento, egli ha disposto la sospensione del processo per un periodo di tre mesi, a norma dell'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 274 del 2000, onde consentire all'imputato di provvedere alla riparazione del danno cagionato dal reato; che, in seguito, il giudice a quo, valutata la congruita' della somma offerta a titolo di risarcimento del danno alla persona offesa, gia' costituita parte civile, ha rigettato, con separata ordinanza, l'istanza di proscioglimento ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000; che, secondo il rimettente, la decisione in merito alla rispondenza della condotta riparatoria dell'imputato ai requisiti stabiliti dal richiamato art. 35 si sostanzia inevitabilmente in una valutazione non formale, bensi' di contenuto, circa l'idoneita' degli atti a fondare un giudizio di responsabilita' penale e, quindi, implica l'accertamento in ordine alla correttezza della qualificazione giuridica del fatto in imputazione, nonche' all'insussistenza delle condizioni legittimanti il proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., costituendo, inoltre, anticipazione del convincimento del giudice in ordine alla domanda avanzata dalla parte civile; che, in tale situazione, l'omessa previsione dell'incompatibilita' del giudice si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost., a causa della ingiustificata disparita' di trattamento rispetto alle fattispecie analoghe ricomprese nell'ambito di applicazione dell'art. 34 cod. proc. pen; con l'art. 24, secondo comma, 27, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, Cost., in quanto sarebbero vulnerati il diritto di difesa dell'imputato, il principio della presunzione di non colpevolezza e la garanzia di un giusto processo «in cui il contraddittorio e' rispettato in condizioni di parita' tra le parti ed innanzi un giudice terzo ed imparziale»; infine, con l'art. 76 Cost., in relazione alle direttive n. 67 e n. 103 dell'art. 2 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale); che nel presente giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione, sul rilievo che, alla stregua del costante insegnamento della Corte, l'incompatibilita' si radica solo in conseguenza «di precedenti valutazioni sulla responsabilita' penale dell'imputato manifestate dallo stesso giudice in altre fasi del medesimo processo». Considerato che il Tribunale di Alessandria dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio il giudice che, prima dell'apertura del dibattimento, si sia pronunciato in ordine all'idoneita' della condotta riparatoria dedotta dall'imputato ai fini del proscioglimento per estinzione del reato, ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468); che la declaratoria di estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie costituisce modalita' di definizione alternativa del procedimento penale davanti al giudice di pace, applicabile, in virtu' dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 274 del 2000, anche nei casi in cui le fattispecie criminose indicate nell'art. 4, commi 1 e 2, siano giudicate da un giudice diverso dal giudice di pace; che il proscioglimento per estinzione del reato, in forza dell'art. 35 del citato decreto, presuppone che il giudice, sentite le parti e la persona offesa, accerti - qualora a tal fine, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimita', non occorra procedere oltre - l'intervenuta riparazione del danno e l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, nonche' valuti positivamente l'idoneita' delle attivita' riparatorie e risarcitorie dedotte dall'imputato a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione; che, ad avviso del rimettente, il provvedimento con cui il giudice, all'esito delle anzidette verifiche, si pronuncia sull'istanza dell'imputato, rigettandola, esprime un giudizio sul fondamento dell'accusa, che condiziona, nella prosecuzione del procedimento, l'esercizio obiettivo della funzione; che, tuttavia, in base ad un principio piu' volte ribadito da questa Corte, alcuna menomazione dell'imparzialita' del giudice puo' essere configurata in relazione a valutazioni, anche di merito, compiute all'interno della medesima fase del procedimento (ordinanze n. 123 e 90 del 2004, n. 370 del 2000, n. 232 del 1999, n. 131 e n. 24 del 1996); che, diversamente, si attribuirebbe all'imputato la potesta' di determinare l'incompatibilita' del giudice correttamente investito del giudizio, in contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge, dando luogo, al contempo, ad un'irragionevole frammentazione della serie procedimentale; che, dunque, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 27, secondo comma, 76 e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Alessandria con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2007. Il Presidente: Bile Il redattore: Tesauro Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 9 marzo 2007. Il direttore della cancelleria: Di Paola 07C0292