Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.12 del 16-1-1999)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 11; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ed in particolare l'art. 2, comma 4; Vista la nota di indirizzo ministeriale prot. n. 1/98 del 16 giugno 1998 "Legge 15 maggio 1997, n. 127. Autonomia didattica"; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi deliberativi di questo Ateneo; Preso atto del parere espresso dal comitato regionale di coordinamento in data 26 maggio 1998; Decreta: Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: dopo l'art. 295, inerente le scuole di specializzazione e con conseguente slittamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli: Art. 296. Scuola di specializzazione in economia e tecnica del commercio internazionale 1) Presso la facolta' di economia dell'Universita' degli studi di Parma e' istituita la Scuola di specializzazione in economia e tecnica del commercio internazionale. Nei successivi punti la scuola di specializzazione in economia e tecnica del commercio internazionale viene nominata Scuola. 2) Alla Scuola possono iscriversi i laureati dei corsi di laurea della facolta' di economia. La Scuola ha durata biennale e comprende un periodo di tirocinio teoricopratico di sei mesi presso un'impresa industriale o commerciale o qualsiasi altro Ente pubblico che si occupi, istituzionalmente, di commercio internazionale. Il numero di iscritti al primo anno della scuola non puo' essere superiore a trenta. 3) Gli insegnamenti della scuola sono i seguenti, con (c.a) si indica corso annuale; con (c.s.) corso semestrale: diritto delle Comunita' europee (c.a); diritto internazionale (c.a); economia dell'integrazione europea (c.a); economia e gestione delle imprese internazionali (c.a); economia internazionale (c.a); economia e tecnica degli scambi internazionali (c.a); finanza aziendale internazionale (c.a); marketing internazionale (c.a); strategie di impresa (c.a); economia degli intermediari finanziari (c.s.); economia monetaria internazionale (c.s.); gestione finanziaria e valutaria (c.s.); istituzioni economiche internazionali (c.s.); metodologie e determinazioni quantitative di azienda (c.s.); politica economica internazionale (c.s.); relazioni internazionali (c.s.); sistemi economici comparati (c.s.). 4) Tutti gli insegnamenti possono essere organizzati per moduli didattici e possono prevedere ad integrazione delle attivita' di esercitazione sui temi trattati. 5) Per poter conseguire il titolo di specialista in economia e tecnica del commercio internazionale gli iscritti alla scuola devono superare le prove di esame degli insegnamenti elencati al punto 3, due prove di idoneita', rispettivamente in lingua inglese e in informatica e presentare e discutere una tesi finale su un tema connesso all'attivita' svolta durante il periodo di tirocinio teoricopratico. Art. 297. Scuola di specializzazione in economia agroalimentare 1) Presso la facolta' di economia dell'Universita' degli studi di Parma e' istituita la Scuola di specializzazione in economia agroalimentare. Nei successivi punti la Scuola di specializzazione in economia agroalimentare viene nominata Scuola. 2) Alla Scuola possono iscriversi i laureati dei corsi di laurea della facolta' di economia e i laureati dei corsi di laurea della facolta' di scienze agrarie. La Scuola ha durata biennale e comprende un periodo di tirocinio teoricopratico di sei mesi presso un'impresa o altro Ente che opera nel campo della produzione e della commercializzazione di prodotti agroalimentari. Il numero di iscritti al primo anno della Scuola non puo' essere superiore a trenta. 3) Gli insegnamenti della Scuola sono i seguenti, con (c.a) si indica corso annuale; con (c.s.) corso semestrale: economia e gestione delle imprese (c.a.); economia agroalimentare (c.a.); marketing dei prodotti agroalimentari (c.a.); economia del mercato internazionale dei prodotti agroalimentari (c.s.); direzione strategica delle imprese agroalimentari (c.s.); struttura e politiche dei prezzi dei prodotti agroalimentari (c.s.); economia della cooperazione agroalimentare (c.s); legislazione agroalimentare (c.s.). Tutti gli insegnamenti possono essere organizzati per moduli didattici e possono prevedere ad integrazione delle attivita' di esercitazione sui temi trattati. 4) Per poter conseguire il titolo di specialista in economia agroalimentare gli iscritti alla scuola devono superare le prove di esame degli insegnamenti elencati al punto 3, due prove di idoneita', rispettivamente, in lingua inglese e in informatica e presentare e discutere una tesi finale su un tema connesso all'attivita' svolta durante il periodo di tirocinio teoricopratico. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Parma, 14 dicembre 1998 Il prorettore: Scaravelli