N. 830 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 aprile - 12 novembre 1997
N. 830 Ordinanza emessa il 21 aprile 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 novembre 1997) dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto dal comune di Roma contro D'Alessandro Mario Impiego pubblico - Dipendente condannato in sede penale - Possibilita' di destituzione all'esito di procedimento disciplinare - Termine perentorio di novanta giorni per la conclusione di detto procedimento - Asserita impossibilita' per la pubblica amministrazione di porre in essere tutti gli atti endoprocedimentali previsti a difesa dell'incolpato - Dedotta inadeguata valutazione dei fatti - Irragionevolezza - Lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione. (Legge 7 febbraio 1990, n. 19, art. 9, comma 2). (Cost., artt. 3 e 97).(GU n.49 del 3-12-1997 )
IL CONSIGLIO DI STATO Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dal comune di Roma, in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Marzolo, con domicilio presso gli uffici legali del comune, via del Tempio di Giove n. 21, contro D'Alessandro Mario, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Fazio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, via A. Aubry n. 1 per l'annullamento della sentenza n. 441/96 del tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda-bis; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Mario D'Alessandro; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Vista l'ordinanza n. 994/96 con la quale e' stata respinta la richiesta di sospensione della esecuzione della sentenza impugnata; Visti gli atti tutti della causa; Vista l'ordinanza di rimessione della sezione quinta n. 147 del 1997; Data per letta, alla pubblica udienza del 21 aprile 1997, la relazione del consigliere Filippo Patroni Griffi e udito l'avv. Marzolo per il comune appellante; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F a t t o Il signor Mario D'Alessandro ha impugnato innanzi al tribunale amministrativo regionale per il Lazio la destituzione disposta dalla giunta comunale di Roma nei suoi confronti con provvedimento del 20 aprile 1995 n. 1048, a seguito di condanna penale e all'esito del procedimento disciplinare iniziato in data 10 agosto 1994. Il tribunale amministrativo, con sentenza 4 marzo 1996 n. 441, ha annullato il provvedimento, sul rilievo, ritenuto assorbente di ogni altra dedotta censura, che il procedimento disciplinare si e' concluso oltre il termine di novanta giorni dal suo inizio, previsto dall'art. 9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990, n. 19. Propone appello il comune di Roma. Resiste il signor D'Alessandro. Con ordinanza n. 147 del 1997, la sezione quinta ha devoluto l'affare dell'Adunanza plenaria delle sezioni giurisdizionali di questo Consiglio di Stato. All'udienza del 21 aprile 1997, la causa e' stata trattenuta in decisione. D i r i t t o
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 828/1997). 97C1321