Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.294 del 16-12-1996)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale e' stato istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il regio decreto-legge 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del giorno 11 maggio 1995 "Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico (modificato, successivamente, con decreto ministeriale 14 febbraio 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 aprile 1996, n. 84) che aggiunge, dopo la Tabella XLV/1, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, la Tabella XLV/2 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico"; Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995; Vista la delibera del Consiglio della facolta' di medicina e chirurgia del 21 novembre 1996 che dichiara la conformita' degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico approvati nelle sedute dello stesso Consiglio in data 20 giugno 1996 e 23 ottobre 1996, alla Tab. XLV/2 di cui ai decreti ministeriali dell'11 maggio 1995 e successive modificazioni del 31 luglio 1996; Vista la proposta di modifica statutaria approvata dal senato accademico nella seduta dell'8 luglio 1996; Rilevata la necessita' di apportare la modifica di Statuto in deroga al termine di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale del giorno 15 novembre 1996; Decreta: Articolo unico: Lo Statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso: TITOLO III ORDINAMENTO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE Capo I A) Norme generali comuni alle scuole di specializzazione diverse da quelle del settore medico di cui al decreto legislativo dell'8 agosto 1991, n. 257, che resta invariato nei relativi articoli. (Omissis). B) Norme generali comuni alle scuole di specializzazione del settore medico, di cui al decreto legislativo dell'8 agosto 1991, n. 257, con i seguenti articoli: (omissis). Sono intordotte le nuove scuole di specializzazione in "Urologia" e "Cardiochirurgia" con gli ordinamenti sottoriportati: SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CARDIOCHIRURGIA Art. 1. - La scuola di specializzazione in cardiochirurgia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica (alla luce del decreto ministeriale 11 maggio 1995, tab. XV/2). Art. 2. - La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della diagnostica, clinica e terapia chirurgica delle malattie cardiache e dei grossi vasi. Art. 3. - La scuola rilascia il titolo di specialista in cardiochirurgia. Art. 4. - Il corso ha la durata di 5 anni. Ciascun anno di corso prevede 200 ore di didattica formale e seminariale ed attivita' di tirocinio guidate sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale. Art. 5. - La sede ammininistrativa della scuola e' il dipartimento di chirurgia dell'Universita' degli studi di Modena. Concorrono al funzionamento della scuola: le strutture della facolta' di medicina e chirurgia, con il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A; le strutture del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992, con il personale dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline; l'Universita', su proposta del Consiglio della scuola, puo' altresi' stabilire convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento per lo svolgimento di attivita' coerenti con gli scopi della scuola. Art. 6. - Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi alla scuola, tenuto conto delle capacita' formative della scuola stessa, e' determinato in tre per ciascun anno di corso per un totale di quindici specializzandi. Art. 7. - Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. Sono altresi' ammessi al concorso di ammissione alla scuola coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso Universita' straniere, ritenuto equipollente dalle competenti autorita' accademiche italiane. Art. 8. - Il piano didattico e' elaborato nel rispetto degli obiettivi generali e di area riportati nella tabella A. Il consiglio della scuola determina l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi dei diversi anni e nelle strutture di cui all'art. .. Il piano didattico prevede le seguenti attivita': didattica formale teorica e seminariale; attivita' tutoriale; tirocinio. Art. 9. - All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attivita' comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio della scuola. Il tirocinio e' svolto nelle strutture universitarie ed ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento delle attivita' di tirocinio ed il suo esito positivo sono attestati dai docenti ai quali e' affidata la responsabilita' didattica, in servizio presso le strutture nelle quali il medesimo tirocinio sia stato svolto. Il consiglio della scuola puo' autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalita' della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il consiglio della scuola puo' riconoscere utile ai fini della scuola, sulla base dell'idonea documentazione, l'attivita' svolta nelle suddette strutture estere. Art. 10. - L'esame di diploma consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica coerente ai fini della specializzazione in cardiochirurgia, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola. La commissione d'esame per il conseguimento del diploma e' nominata annualmente dal rettore dell'Ateneo, secondo la normativa vigente. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, deve avere superato gli esami annuali ed il tirocinio ed avere condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella tabella B. Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari. A. Area propedeutica. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere conoscenze approfondite di anatomo-fisiologia ed anatomia chirurgica; deve apprendere le conoscenze necessarie alla valutazione epidemiologica ed alla sistemazione dei dati clinici, anche mediante sistemi informatici. Settori: E06A Fisiologia umana; E09A Anatomia umana; E09B Istologia; E10X Biofisica medica; F01X Statistica medica; F06A Anatomia patologica; K06X Bioingegneria. B. Area di semeiotica generale e strumentale e di metodica clinica. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze semeiologiche e la padronanza delle metodologie di laboratorio e strumentali per attuare i procedimenti diagnostici della malattie di interesse chirurgico; lo specializzando deve apprendere i fondamenti dell'epicri'si della pratica clinica chirurgica. Settori: F04B Patologia clinica; F06A Anatomia patologica; F08A Chirurgia generale; F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare; F18X Diagnostica per immagini e radioterapia; F19A Pediatria generale e specialistica. C. Area di anatomia chirurgica e corso di operazioni. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali tecniche chirurgiche. Settori: F06A Anatomia patologica; F09X Cardiochirurgia; F08A Chirurgia generale. D. Area di cardiochirurgia Obiettivo: lo specializzando deve saper integrare le conoscenze semiologiche nell'analisi clinica dei pazienti, saper decidere la piu' opportuna condotta terapeutica, saper intervenire chirurgicamente sotto il profilo terapeutico, in modo integrato con altri settori specialistici chirurgici o con supporti terapeutici medici e radiogeni. Settori: F09X Cardiochirurgia; F08A Chirurgia generale; F08D Chirurgia toracica; F08E Chirurgia vascolare. E. Area di anestesiologia e valutazione critica. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le metodologie di anestesia e terapia del dolore, in modo da poter collaborare attivamente con gli specialisti di settore per l'adozione della piu' opportuna condotta clinica; deve inoltre acquisire gli elementi per procedere alla valutazione critica degli atti clinici ed alle considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche. Settori: F19A Pediatria generale e specialistica; F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare; F08A Chirurgia generale; F09X Cardiochirurgia; P21X Anestesiologia; F22B Medicina legale. Tabella B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante. Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve aver frequentato reparti di chirurgia generale e/o chirurgia d'urgenza per almeno una annualita'; dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione di aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato: procedure diagnostiche di affezioni cardiache in almeno 100 casi; almeno 250 interventi di cardio-chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore; almeno 250 interventi di chirurgia generale e specialistica dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore. Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla condunzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate. SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN UROLOGIA Art. 1. - La scuola di specializzazione in urologia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica alla luce del decreto ministeriale 11 maggio 1995, tabella XV/2. Art. 2. - La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie dell'apparato urinario, genitale maschile e del surrene. Art. 3. - La scuola rilascia il titolo di specialista in urologia. Art. 4. - Il corso ha la durata di 5 anni. Ciascun anno di corso prevede 200 ore di didattica formale e seminariale ed attivita' di tirocinio guidate sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazioale. Art. 5. - La sede amministrativa della scuola e' il dipartimento di chirurgia dell'Universita' degli studi di Modena. Concorrono al funzionamento della scuola: le strutture della facolta' di medicina e chirurgia, con il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A; le Strutture del servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992 con il personale dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline; l'Universita', su proposta del Consiglio della scuola, puo' altresi' stabilire convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento per lo svolgimento di attivita' coerenti con gli scopi della scuola. Art. 6. - Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi alla scuola, tenuto conto delle capacita' formative della scuola stessa, e' determinato in tre per ciascun anno di corso per un totale di quindici specializzandi. Art. 7. - Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. Sono altresi' ammessi al concorso di ammissione alla scuola coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso Universita' straniere, ritenuto equipollente dalle competenti autorita' accademiche italiane. Art. 8. - Il piano didattico e' elaborato nel rispetto degli obiettivi generali e di area riportati nella tabella A. Il consiglio della scuola determina l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi dei diversi anni e nelle strutture di cui all'art. 5. Il piano didattico prevede le seguenti attivita': didattica formale teorica e seminariale; attivita' tutoriale. Art. 9. - All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attivita' comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola. Il consiglio della scuola puo' autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalita' della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il consiglio della scuola puo' riconoscere utile ai fini della scuola, sulla base dell'idonea documentazione, l'attivita' svolta nelle suddette strutture estere. Art. 10. - L'esame di diploma consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica coerente al fini della specializzazione in urologia, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola. La commissione d'esame per il conseguimento del diploma e' nominata annualmente dal rettore dell'Ateneo, secondo la normativa vigente. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, deve avere superato gli esami annuali ed avere condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella tabella B. Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari. A. Area propedeutica di morfologia e fisiologia. Obiettivo: lo specializzando deve conoscere l'embriogenesi, l'istologia e l'anatomia sistematica e topografica dell'apparato uro-genitale maschile e femminile; la fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile e femminile anche in rapporto alle relative connessioni con quella di altri apparati (sistema nervoso, sistema endocrino); i fondamenti dell'anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile e femminile. Settori: E09A Anatomia umana; E09B Istologia; E06A Fisiologia umana; F10X Urologia. B. Area di fisiopatologia e farmacoterapia urologica. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate nell'ambito dei meccanismi fisiopatologici ed etiopatogenetici delle malattie dell'apparato urinario e genitale maschile; deve possedere inoltre un'approfondita conoscenza della farmacoterapia delle affezioni urologiche ed i fondamenti della anestesiologia applicata alla chirurgia dell'apparato urogenitale. Settori: F10X Urologia; F21X Anestesiologia; F07F Nefrologia; F17X Malattie cutance e veneree; E07X Farmacologia. C. Area di laboratorio e di diagnostica urologica. Obiettivo: lo specializzando deve possedere le nozioni fondamentali della diagnostica di laboratorio applicata alla patologia urologica, anche nell'ambito della microbiologia clinica, ed una completa conoscenza della semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato urinario e genitale maschile; deve inoltre acquisire una specifica ed avanzata conoscenza dell'anatomia e cistoistologia patologica e della diagnostica per immagini relative alla patologia dell'apparato uro-genitale. Settori: F04B Patologia clinica; F05X Microbiologia e microbiologia clinica; F10X Urologia; F06A Anatomia patologica; F18X Diagnostica per immagini e radioterapia. D. Area di urologia clinica. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire avanzate conoscenze teoriche e tecnico-pratiche per la prevenzione diagnosi e terapia delle malattie dell'apparato urinario, genitale maschile e del surene comprese quelle dell'eta' pediatrica. Settori: F10X Urologia; F04C Oncologia medica; F08A Chirurgia generale; F08E Chirurgia vascolare. Tabella B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame di diploma, deve: aver frequentato per almeno una annualita' complessiva chirurgia generale e/o specialistica; aver eseguito personalmente almeno 100 cistoscopie ed aver partecipato alla fase di definizione diagnostica nei casi suddetti; aver eseguito personalmente almeno 100 esami urodinamici ed aver partecipato alla fase diagnostica nei casi suddetti; aver eseguito personalmente almeno 30 ago-biopsie prostatiche ed aver partecipato alla fase di definizione diagnostica nei casi suddetti; aver eseguito personalmente almeno 20 biopsie vescicali ed aver partecipato alla fase di definizione diagnostica nei casi suddetti; aver eseguito personalmente almeno 30 strumentazioni retrograde dell'uretere diagnostiche o terapeutiche ed aver partecipato alla fase diagnostica nei casi suddetti; aver partecipato ad almeno 50 trattamenti di litotrissia extracorporea ed aver contribuito alla fase diagnostica nei casi suddetti; aver eseguito personalmente almeno 20 interventi endoscopici di disostruzione cervico-uretrale ed aver partecipato alla fase diagnostica dei casi suddetti; aver eseguito personalmente almeno 20 resezioni endoscopiche di neoplasie vescicali ed aver partecipato alla fase diagnostica dei casi suddetti; aver seguito personalmente almeno 100 pazienti con affezioni urologiche, di cui almeno 50 oncologici, partecipando alla programmazione, esecuzione e controllo di protocolli diagnostici e terapeutici; aver eseguito: i) almeno 50 interventi di alta chirurgia urologica, dei quali almeno il 10% condotti come primo operatore; ii) almeno 120 interventi di media chirurgia, compresi interventi di chirurgia generale, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore; iii) almeno 250 interventi di piccola chirurgia, compresi interventi di chirurgia generale e vascolare, dei quali almeno il 30% condotti come primo operatore. Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Modena, 5 dicembre 1996 Il rettore: CIPOLLI