N. 724 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 gennaio 2007

Ordinanza  emessa  il  17 gennaio  2007  dal tribunale di Bologna nei
procedimenti  civili riuniti promossi da Hera Bologna S.r.l. ed altre
contro S.C.C.I. S.p.a. ed altra

Previdenza  -  Contributi  di  malattia  dovuti  dal datore di lavoro
  all'INPS  -  Obbligo,  secondo  il «diritto vivente», di versamento
  integrale  anche  per  il datore di lavoro che sia tenuto in base a
  legge  o  a contratto collettivo a corrispondere la retribuzione al
  lavoratore  durante  la  malattia  -  Violazione  del  principio di
  uguaglianza  sotto  il  profilo  della  parita'  di  trattamento di
  situazioni  diverse  -  Incidenza  sul  principio  di  liberta'  di
  iniziativa economica sotto il profilo della maggiore gravosita' del
  costo  del  lavoro  per  le  imprese  obbligate  a corrispondere il
  trattamento di malattia rispetto a quelle non obbligate.
- Legge 10 gennaio 1943, n. 138, artt. 6 e 9.
- Costituzione, artt. 3 e 41.
(GU n.42 del 31-10-2007 )
                            IL TRIBUNALE

    A  scioglimento  della  riserva,  pronuncia la seguente ordinanza
nelle  cause  civili  iscritte  ai  nn. 400, 401, 402, 403 e 1202 del
Ruolo  Generale  dell'anno  2006,  promosse  rispettivamente  da Hera
Bologna  S.r.l,  Hera Comm. S.r.l., Hera Bologna S.r.l., Hera S.p.a.,
Hera  Trading  S.r.l. elettivamente domiciliate in Bologna, via Dante
n. 19,   presso   lo   studio  dell'avv.  Michele  Miscione,  che  le
rappresenta  e  difende  come  da  mandato  a  margine dei ricorsi in
opposizione;
    Contro   Inps,  S.C.C.I.  S.p.a.,  elettivamente  domiciliati  in
Bologna,   via  Gramsci  n. 6,  presso  l'ufficio  legale  dell'Inps,
rappresentati e difesi dall'avv. Antonello Lamanna; Gest Line S.p.a.,
elettivamente domiciliata in Bologna, via Murri n.9, presso lo studio
dell'avv.  Francesco  Ferroni,  che  la rappresenta e difende come da
mandato in calce alla comparsa di costituzione
    In punto a: opposizione a cartella di pagamento.
    Ritenuto  che;  le  ricorrenti  Hera  Bologna  S.r.l., Hera Comm.
S.r.l. Unipersonale, Hera S.p.a. ed Hera Trading S.r.l. contestano di
essere  tenute  al  versamento dei contributi per l'assicurazione dei
dipendenti contro le malattie, essendo gia' obbligate a corrispondere
direttamente   ai  propri  dipendenti  il  trattamento  economico  di
malattia,  secondo quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro
applicati    (i   c.c.n.l.   di   Federambiente,   Federelettrica   e
Federgasacqua).
    La circostanza non e' controversa.
    L'  art. 6  della  legge  10 gennaio 1943, n. 138, stabilisce che
l'indennita'  di malattia non e' dovuta dall'Ente assicuratore quando
il  trattamento  economico di malattia e' corrisposto per legge o per
contratto  collettivo  dal datore di lavoro o da altri Enti in misura
pari  o superiore a quella dovuta dall'Ente assicuratore ai sensi del
medesimo art. 6.
    L'art. 9  della  medesima  legge  stabilisce  che  le  assistenze
previste  dalla  legge debbano essere garantite a mezzo di contributi
dei  lavoratori  e  dei  datori  di  lavoro; il d.lgs. 2 aprile 1946,
n. 142,  ha  posto  a  totale  carico  del  datore  di lavoro l'onere
contributivo.
    Il combinato disposto degli artt. 6 e 9, legge n. 138/1943, cosi'
come  interpretato  dalla  giurisprudenza,  comporta  che i datori di
lavoro, tenuti, per obbligo di fonte contrattual collettiva, a pagare
direttamente   ai   lavoratori  il  trattamento  di  malattia,  siano
egualmente   tenuti  a  versare  all'Inps  i  contributi  dovuti  per
l'assicurazione  di  tale  rischio.  L'Inps  percepisce in tal caso i
contributi,  in  misura  pari a quella ordinariamente versata da ogni
altro datore di lavoro, senza pero' corrispondere alcuna prestazione,
quantomeno  nel  caso  di normale decorso del rapporto di lavoro e di
regolare  adempimento  da  parte  del  datore  di  lavoro  dei propri
obblighi   contrattuali.   Vi   sarebbe  dunque  contribuzione  senza
prestazione.
    Secondo   Cass.   S.U.  27 giugno  2003  n. 10232,  tale  assetto
normativo si giustificherebbe perche' nella materia previdenziale non
vi  e'  correlazione  fra  ammontare del contributo e quantita' della
prestazione,   ma  solo  tra  obbligo  contributivo  e  diritto  alla
prestazione;   tale  diritto  continua  a  sussistere  a  favore  dei
dipendenti,  e  l'Inps e' tenuto a soddisfarlo nel caso in cui non vi
provveda  il  datore  di lavoro (come nel caso di sua insolvenza o di
lavoratori  disoccupati o sospesi dal lavoro che non usufruiscono del
trattamento  di  Cassa  integrazione guadagni). Di qui l'interesse ad
essere    assicurati   anche   per   i   dipendenti   delle   imprese
contrattualmente   obbligate   a   corrispondere  il  trattamento  di
malattia;  e di qui quindi anche la giustificazione dell'obbligazione
contributiva.
    Osserva tuttavia lo scrivente che, cosi' circoscritto, il rischio
assicurato   assume   una   valenza  diversa  e  statisticamente  non
comparabile  con  quello  sopportato  dall'Istituto  assicuratore  in
assenza  di  un'obbligazione diretta di fonte negoziale del datore di
lavoro;  esso  infatti  e' destinato a concretizzarsi solo in ipotesi
eccezionali,  per  il verificarsi di situazioni che non ineriscono al
normale svolgimento del rapporto di lavoro. Il rischio assicurato non
e' piu' quello connesso al verificarsi della malattia del dipendente,
ma richiede anche il verificarsi di un ulteriore evento ulteriore che
non  consenta  la  copertura  di detto rischio da parte del datore di
lavoro.
    Se  il  principio solidaristico consente di derogare ad un rigido
criterio   di   corrispondenza  sinallagmatica  tra  contribuzione  e
prestazione,  forzare oltre misura tale principio - ponendo due volte
a  carico  del  medesimo soggetto il medesimo rischio ed ignorando in
tal   modo   che   per   quel  rischio  egli  si  e'  gia'  impegnato
contrattualmente  a  farvi  fronte,  sgravando  cosi'  la  previdenza
pubblica  -  puo'  significare  di  fatto  violazione,  in odio ad un
singolo imprenditore, di quel medesimo principio.
    Tale   assunto   trova   conferma   se  si  assume  come  tertium
comparationis  la  disciplina  prevista per ipotesi analoghe, come ad
esempio  quella  prevista  per  il  personale  dell'Enel  non  avente
qualifica impiegatizia, dall'art. 2 del d.P.R. 17 marzo 1965, n. 145,
in  forza  del  quale  la  contribuzione  e'  ridotta  di  1/25 della
retribuzione   in   relazione  all'obbligo  previsto  per  l'Enel  di
corrispondere  a  proprio  diretto carico il trattamento economico di
malattia.
    Ne  segue  che  non  e'  manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale del combinato disposto degli arti 6 e 9,
legge  n. 138/1943,  secondo l'interpretazione che di essi ha dato la
Corte  regolatrice  e  quindi secondo quello che puo' considerarsi il
diritto  vigente,  per  violazione  degli  artt. 3 Cost. - perche' le
suddette disposizioni prevedono la medesima disciplina per situazioni
diverse,  al  di  fuori  di  ogni  ragionevolezza;  e  per violazione
dell'art. 41  Cost.  -  perche'  esse  pongono a carico delle imprese
obblighi  contributivi  sproporzionati rispetto al fine di assicurare
ai  lavoratori  mezzi  adeguati  alle  loro  esigenze...  in  caso di
infortunio  e  malattia (ex art. 38 Cost.), rendendo piu' gravoso per
tali imprese il costo del lavoro, rispetto ad imprese che non abbiano
assunto  alcun  impegno  contrattuale  di  far  fronte  alle medesime
situazioni di rischio.
    Questo  secondo  sospetto  di  illegittimita'  costituzionale  e'
avvalorato  dall'  evoluzione  sempre  piu'  spiccata  delle forme di
gestione  dei  servizi  pubblici  verso un sistema di concorrenza tra
imprese  diverse,  con  diversa  compagine  sociale,  e con possibile
applicazione di differenti contratti collettivi.
    La rilevanza dei suddetti dubbi di legittimita' costituzionale si
ricava  dal  fatto  che  i  giudizi proposti dalle societa' opponenti
investono  le cartelle di pagamento con le quali sono stati richiesti
anche i contributi per malattia,
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Rimette alla Corte costituzionale la questione della legittimita'
costituzionale  degli  artt.  6  e  9, legge 10 gennaio 1943, n. 138,
nella  parte in cui stabiliscono che i contributi per l'assicurazione
malattia debbano essere integralmente versati anche dalle imprese che
sono  tenute  per  legge  o  per contratto collettivo a corrispondere
direttamente ai propri dipendenti il trattamento di malattia;
    Ordina  la  comunicazione  della presente ordinanza ai Presidenti
dei  due rami del Parlamento e la notificazione alle parti in causa e
al Presidente del Consiglio dei ministri;
    Ordina  la  sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale.
        Cosi' deciso in Bologna, il 17 gennaio 2007
                   Il giudice estensore: Dallacasa
07C1237