N. 724 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 gennaio 2007
Ordinanza emessa il 17 gennaio 2007 dal tribunale di Bologna nei procedimenti civili riuniti promossi da Hera Bologna S.r.l. ed altre contro S.C.C.I. S.p.a. ed altra Previdenza - Contributi di malattia dovuti dal datore di lavoro all'INPS - Obbligo, secondo il «diritto vivente», di versamento integrale anche per il datore di lavoro che sia tenuto in base a legge o a contratto collettivo a corrispondere la retribuzione al lavoratore durante la malattia - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo della parita' di trattamento di situazioni diverse - Incidenza sul principio di liberta' di iniziativa economica sotto il profilo della maggiore gravosita' del costo del lavoro per le imprese obbligate a corrispondere il trattamento di malattia rispetto a quelle non obbligate. - Legge 10 gennaio 1943, n. 138, artt. 6 e 9. - Costituzione, artt. 3 e 41.(GU n.42 del 31-10-2007 )
IL TRIBUNALE A scioglimento della riserva, pronuncia la seguente ordinanza nelle cause civili iscritte ai nn. 400, 401, 402, 403 e 1202 del Ruolo Generale dell'anno 2006, promosse rispettivamente da Hera Bologna S.r.l, Hera Comm. S.r.l., Hera Bologna S.r.l., Hera S.p.a., Hera Trading S.r.l. elettivamente domiciliate in Bologna, via Dante n. 19, presso lo studio dell'avv. Michele Miscione, che le rappresenta e difende come da mandato a margine dei ricorsi in opposizione; Contro Inps, S.C.C.I. S.p.a., elettivamente domiciliati in Bologna, via Gramsci n. 6, presso l'ufficio legale dell'Inps, rappresentati e difesi dall'avv. Antonello Lamanna; Gest Line S.p.a., elettivamente domiciliata in Bologna, via Murri n.9, presso lo studio dell'avv. Francesco Ferroni, che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa di costituzione In punto a: opposizione a cartella di pagamento. Ritenuto che; le ricorrenti Hera Bologna S.r.l., Hera Comm. S.r.l. Unipersonale, Hera S.p.a. ed Hera Trading S.r.l. contestano di essere tenute al versamento dei contributi per l'assicurazione dei dipendenti contro le malattie, essendo gia' obbligate a corrispondere direttamente ai propri dipendenti il trattamento economico di malattia, secondo quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro applicati (i c.c.n.l. di Federambiente, Federelettrica e Federgasacqua). La circostanza non e' controversa. L' art. 6 della legge 10 gennaio 1943, n. 138, stabilisce che l'indennita' di malattia non e' dovuta dall'Ente assicuratore quando il trattamento economico di malattia e' corrisposto per legge o per contratto collettivo dal datore di lavoro o da altri Enti in misura pari o superiore a quella dovuta dall'Ente assicuratore ai sensi del medesimo art. 6. L'art. 9 della medesima legge stabilisce che le assistenze previste dalla legge debbano essere garantite a mezzo di contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro; il d.lgs. 2 aprile 1946, n. 142, ha posto a totale carico del datore di lavoro l'onere contributivo. Il combinato disposto degli artt. 6 e 9, legge n. 138/1943, cosi' come interpretato dalla giurisprudenza, comporta che i datori di lavoro, tenuti, per obbligo di fonte contrattual collettiva, a pagare direttamente ai lavoratori il trattamento di malattia, siano egualmente tenuti a versare all'Inps i contributi dovuti per l'assicurazione di tale rischio. L'Inps percepisce in tal caso i contributi, in misura pari a quella ordinariamente versata da ogni altro datore di lavoro, senza pero' corrispondere alcuna prestazione, quantomeno nel caso di normale decorso del rapporto di lavoro e di regolare adempimento da parte del datore di lavoro dei propri obblighi contrattuali. Vi sarebbe dunque contribuzione senza prestazione. Secondo Cass. S.U. 27 giugno 2003 n. 10232, tale assetto normativo si giustificherebbe perche' nella materia previdenziale non vi e' correlazione fra ammontare del contributo e quantita' della prestazione, ma solo tra obbligo contributivo e diritto alla prestazione; tale diritto continua a sussistere a favore dei dipendenti, e l'Inps e' tenuto a soddisfarlo nel caso in cui non vi provveda il datore di lavoro (come nel caso di sua insolvenza o di lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento di Cassa integrazione guadagni). Di qui l'interesse ad essere assicurati anche per i dipendenti delle imprese contrattualmente obbligate a corrispondere il trattamento di malattia; e di qui quindi anche la giustificazione dell'obbligazione contributiva. Osserva tuttavia lo scrivente che, cosi' circoscritto, il rischio assicurato assume una valenza diversa e statisticamente non comparabile con quello sopportato dall'Istituto assicuratore in assenza di un'obbligazione diretta di fonte negoziale del datore di lavoro; esso infatti e' destinato a concretizzarsi solo in ipotesi eccezionali, per il verificarsi di situazioni che non ineriscono al normale svolgimento del rapporto di lavoro. Il rischio assicurato non e' piu' quello connesso al verificarsi della malattia del dipendente, ma richiede anche il verificarsi di un ulteriore evento ulteriore che non consenta la copertura di detto rischio da parte del datore di lavoro. Se il principio solidaristico consente di derogare ad un rigido criterio di corrispondenza sinallagmatica tra contribuzione e prestazione, forzare oltre misura tale principio - ponendo due volte a carico del medesimo soggetto il medesimo rischio ed ignorando in tal modo che per quel rischio egli si e' gia' impegnato contrattualmente a farvi fronte, sgravando cosi' la previdenza pubblica - puo' significare di fatto violazione, in odio ad un singolo imprenditore, di quel medesimo principio. Tale assunto trova conferma se si assume come tertium comparationis la disciplina prevista per ipotesi analoghe, come ad esempio quella prevista per il personale dell'Enel non avente qualifica impiegatizia, dall'art. 2 del d.P.R. 17 marzo 1965, n. 145, in forza del quale la contribuzione e' ridotta di 1/25 della retribuzione in relazione all'obbligo previsto per l'Enel di corrispondere a proprio diretto carico il trattamento economico di malattia. Ne segue che non e' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli arti 6 e 9, legge n. 138/1943, secondo l'interpretazione che di essi ha dato la Corte regolatrice e quindi secondo quello che puo' considerarsi il diritto vigente, per violazione degli artt. 3 Cost. - perche' le suddette disposizioni prevedono la medesima disciplina per situazioni diverse, al di fuori di ogni ragionevolezza; e per violazione dell'art. 41 Cost. - perche' esse pongono a carico delle imprese obblighi contributivi sproporzionati rispetto al fine di assicurare ai lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze... in caso di infortunio e malattia (ex art. 38 Cost.), rendendo piu' gravoso per tali imprese il costo del lavoro, rispetto ad imprese che non abbiano assunto alcun impegno contrattuale di far fronte alle medesime situazioni di rischio. Questo secondo sospetto di illegittimita' costituzionale e' avvalorato dall' evoluzione sempre piu' spiccata delle forme di gestione dei servizi pubblici verso un sistema di concorrenza tra imprese diverse, con diversa compagine sociale, e con possibile applicazione di differenti contratti collettivi. La rilevanza dei suddetti dubbi di legittimita' costituzionale si ricava dal fatto che i giudizi proposti dalle societa' opponenti investono le cartelle di pagamento con le quali sono stati richiesti anche i contributi per malattia,
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Rimette alla Corte costituzionale la questione della legittimita' costituzionale degli artt. 6 e 9, legge 10 gennaio 1943, n. 138, nella parte in cui stabiliscono che i contributi per l'assicurazione malattia debbano essere integralmente versati anche dalle imprese che sono tenute per legge o per contratto collettivo a corrispondere direttamente ai propri dipendenti il trattamento di malattia; Ordina la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti dei due rami del Parlamento e la notificazione alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri; Ordina la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Cosi' deciso in Bologna, il 17 gennaio 2007 Il giudice estensore: Dallacasa 07C1237