N. 42 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 novembre 1997
N. 42 Ordinanza emessa il 14 novembre 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni di Reggio Calabria nel procedimento penale a carico di S. F. ed altri Processo penale - Tribunale per i minorenni - Udienza preliminare - Giudice che, quale componente del collegio del riesame o d'appello, si sia pronunciato su una misura cautelare personale nei confronti di un imputato - Incompatibilita' ad esercitare la funzione di g.u.p. - Omessa previsione - Disparita' di trattamento - Compressione del diritto di difesa - Lesione dei principi di precostituzione per legge del giudice naturale, della presunzione di innocenza e della soggezione dei giudici soltanto alla legge - Richiamo alle sentenze nn. 131 e 155 del 1996 e 311/1997. (C.P.P. 1988, art. 34, comma 2). (Cost., artt. 3, 24, 25, 27 e 101).(GU n.6 del 11-2-1998 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELINARI A scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza odierna, in riferimento al proc.to n. 350/1996 GUP (310/1996 RGPMM-RC), vertente la posizione degli imputati (gia' minori): 1) S. F., 2) F. N., 3) D. C.; Esaminati gli atti e la documentazione allegata, uditi il parere del rappresentante dell'ufficio del P.M.M. in sede nonche' le difese degli imputati ed il magistrato relatore; Ritenuto preliminarmente che deve farsi luogo alla celebrazione di udienza preliminare nei confronti dei summenzionati sulla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal p.m.m. presso questo tribunale in data 31 ottobre 1996 e che, alla luce della unitarieta' probatoria e connessione storica delle vicende giudicabili di cui alle contestazioni in rubrica, detta posizione soggettiva appare essere inscindibile rispetto a quelle degli altri coimputati (S. e F.); Dato ancora atto che la sentenza della Corte costituzionale n. 311 del 15/22 ottobre 1997 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34 comma 2 c.p.p. "nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' alla funzione di giudice dell'udienza preliminare nel processo penale a carico di imputati minorenni del giudice per le indagini preliminari che si sia pronunciato in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato"; Constatato che il presidente dell'odierno collegio, dott. Sabatini. pur non avendo esercitato alcuna funzione quale g.i.p. nel corso dell'indagine preliminare, tuttavia ha fatto parte del collegio che ha pronunciato in data 18 ottobre 1996 ordinanza ex art. 309 c.p.p. in riferimento alla posizione dell' imputato D., redigendo altresi' la motivazione di tale provvedimento (con cui veniva accolto il riesame e revocata l'ordinanza impositiva della misura della custodia cautelare in carcere gia' irrogata al nominato); Rilevato che, in precedenza, con le sentenze nn. 131 del 17/24 aprile 1996 e 155 del 205.1996 la medesima Autorita' aveva dichiarato la prima richiamata disposizione normativa costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevedeva l'incompatibilita' alla funzione di giudizio (ovvero all'applicazione di pena su richiesta ex artt. 444 e ss. c.p.p.) del giudice che avesse gia' pronunciato sulla posizione - ovvero su quelle connesse - negli incidenti di liberta' di cui agli artt. 309 e 310 c.p.p., in tale seconda ipotesi su profili non meramente formali del provvedimento impugnato; Ritenuto che la ratio argomentativa della citata sentenza n. 311 (se correttamente intesa e coordinata con le sopra menzionate pronunce) impone di considerare ravvisabile, nel caso di cui all'odierno procedimento, una ulteriore ipotesi non manifestamente infondata di dubbia legittimita' costituzionale dell'art. 34 comma 2 c.p.p. in riferimento agli artt. 3 comma primo, 24 comma secondo, 25 comma primo, 27 comma secondo e 101 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' alla funzione di giudice dell'udienza preliminare nel processo penale a carico di imputati minorenni del giudice che si sia pronunciato in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato nei procedimenti incidentali de libertate di cui agli artt. 309 e 310 c.p.p. (in tale seconda ipotesi, su profili non meramente formali del provvedimento impugnato in quanto inerente la posizione soggettiva di interesse); Ritenuto ancora che la sopra enunciata questione di dubbia legittimita' costituzionale e' palesemente rilevante per l'odierno giudizio (vertendo sulla procedibilita', davanti al collegio nell'attuale composizione, per la fissata udienza preliminare a carico degli imputati in premessa generalizzati); Visti gli artt. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953, nonche' 3 comma primo, 24 comma secondo, 25 comma primo, 27 comma secondo e 101 della Costituzione e 34 comma 2 c.p.p.
P. Q. M L'ufficio del giudice per l'udienza preliminare presso il tribunale per i minorenni di Reggio Calabria coi' provvede: dispone la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 comma 2 c.p.p. come in motivazione individuata; sospende il giudizio relativo al procedimento penale pendente al n. 350/1996 g.u.p. (310/1996 RGPMM-RC) nei confronti di S. F., F. N. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito di cui all'ultimo comma del citato art. 23. Reggio Calabria, addi' 14 novembre 1997 Il presidente estensore: Sabatini 98C0082