PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 8 maggio 2019 

Ordinanza di protezione civile per favorire e  regolare  il  subentro
della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate  al  superamento
della situazione di criticita'  determinatasi  in  conseguenza  degli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 21 al 23
gennaio 2017 nel territorio della Provincia di Ragusa e del comune di
Marineo in Provincia di Palermo. (Ordinanza n. 592). (19A03153) 
(GU n.115 del 18-5-2019)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  10  luglio  2017,
con la quale e' stato  dichiarato,  fino  al  centottantesimo  giorno
dalla data dello stesso  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici  verificatisi  nei
giorni dal 21 al 23 gennaio 2017 nel territorio  della  Provincia  di
Ragusa e del Comune di Marineo in Provincia di  Palermo;  nonche'  la
delibera del Consiglio dei ministri del 19 gennaio 2018 con cui ne e'
stata disposta la proroga per ulteriori centottanta giorni; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile
n. 472 del  4  agosto  2017  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici verificatisi nei giorni dal 21 al 23 gennaio  2017  nel
territorio della Provincia di Ragusa  e  del  Comune  di  Marineo  in
Provincia di Palermo»; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna; 
  Ritenuto,  quindi,  necessario,  adottare  un'ordinanza  ai   sensi
dell'art. 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018,  n.  1  con  cui
consentire la prosecuzione, in  regime  ordinario,  delle  iniziative
finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto; 
  Acquisita l'intesa della Regione Siciliana; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  Regione  Siciliana  e'  individuata  quale  amministrazione
competente   al   coordinamento   delle   attivita'   necessarie   al
completamento degli  interventi  necessari  per  il  superamento  del
contesto  di  criticita'  determinatosi  a   seguito   degli   eventi
richiamati in premessa. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Presidente della  Regione
Siciliana, gia' commissario delegato ai sensi del comma 1 dell'art. 1
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
472 del 4  agosto  2017,  e'  individuato  quale  responsabile  delle
iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima  regione
nel  coordinamento  degli  interventi  integralmente   finanziati   e
contenuti in rimodulazioni dei piani delle attivita' gia' formalmente
approvati alla data di adozione della  presente  ordinanza.  Egli  e'
autorizzato a porre in essere,  entro trenta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione del presente  provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  italiana,   le   attivita'   occorrenti   per   il
proseguimento  in  regime  ordinario  delle   iniziative   in   corso
finalizzate al superamento del contesto  critico  in  rassegna.  Egli
provvede,  altresi',  alla  ricognizione  ed  all'accertamento  delle
procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini  del  definitivo
trasferimento  delle  opere  realizzate  ai  soggetti  ordinariamente
competenti. 
  3. Con cadenza semestrale, il Presidente  della  Regione  Siciliana
provvede ad inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una
relazione sulle attivita' svolte contenente l'elenco degli interventi
conclusi e delle  attivita'  ancora  in  corso  con  relativo  quadro
economico. 
  4. Il Presidente  della  Regione  Siciliana,  che  opera  a  titolo
gratuito, per l'espletamento delle iniziative di  cui  alla  presente
ordinanza si  avvale  delle  strutture  organizzative  della  Regione
Siciliana, nonche' della collaborazione degli enti territoriali e non
territoriali e delle Amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello
Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito
delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di
ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla  presente  ordinanza,  il  Presidente  della  Regione  Siciliana
provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2  e
delle procedure amministrativo-contabili ad  essi  connessi,  con  le
risorse disponibili sulla contabilita' speciale  istituita  ai  sensi
dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della
protezione civile n. 472 del 4 agosto 2017,  che  viene  al  medesimo
intestata fino al 5  giugno  2020,  salvo  proroga  da  disporsi  con
apposito provvedimento previa relazione che motivi  adeguatamente  la
necessita' del perdurare della contabilita' medesima in relazione con
il cronoprogramma approvato e  con  lo  stato  di  avanzamento  degli
interventi. 
  6. Ai sensi dell'art.  26,  comma  1,  del  decreto  legislativo  2
gennaio  2018,  n.  1,  il  Presidente  della  Regione  Siciliana  e'
autorizzato a presentare, entro sei mesi dall'adozione della presente
ordinanza, rimodulazioni, nei limiti delle risorse  disponibili,  del
piano degli interventi di cui al comma 3 dell'art.  1  dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 472 del 4 agosto
2017, da sottoporre alla  preventiva  approvazione  del  Dipartimento
della protezione civile. Per l'attuazione  degli  interventi  di  cui
alla presente ordinanza, si provvede, per  un  periodo  di  sei  mesi
dalla data di adozione del medesimo provvedimento e ove ne  ricorrano
i presupposti, nel rispetto dei  principi  generali  dell'ordinamento
giuridico  e  delle  norme  dell'Unione  europea,  in   deroga   alle
disposizioni normative di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Capo  del
Dipartimento della protezione  civile  n.  472  del  4  agosto  2017,
limitatamente alla riduzione dei termini ivi previsti. 
  7. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5
e  6,  residuino  delle  risorse  sulla  contabilita'  speciale,   il
Presidente  della  Regione  Siciliana  puo'  predisporre   un   piano
contenente  gli  ulteriori  interventi  strettamente  finalizzati  al
superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura  dei
soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure  di
spesa, di cui al comma 5  dell'art.  27  del  decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva
approvazione  del  Dipartimento  della  protezione  civile,  che   ne
verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate. 
  8. A seguito della avvenuta approvazione del piano di cui al  comma
7 da parte del  Dipartimento  della  protezione  civile,  le  risorse
residue  relative  al  predetto  piano  giacenti  sulla  contabilita'
speciale sono trasferite al  bilancio  della  Regione  Siciliana.  Il
soggetto  ordinariamente  competente  e'  tenuto  a  relazionare   al
Dipartimento della protezione civile, con  cadenza  semestrale  sullo
stato di attuazione del piano di cui al presente comma. 
  9. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  5  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  Piano  approvato  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  10. All'esito delle attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali somme residue  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le
emergenze nazionali, ad eccezione di quelle  derivanti  da  fondi  di
diversa  provenienza,  che  vengono   versate   al   bilancio   delle
Amministrazioni di provenienza. 
  11. Il Presidente della Regione Siciliana, a seguito della chiusura
della contabilita' speciale di cui al comma 5, provvede, altresi', ad
inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una   relazione
conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per  il  superamento
del contesto critico in rassegna. 
  12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 8 maggio 2019 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli