N. 32 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 luglio 1998

                                 N. 32
 Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
 cancelleria il 29 luglio  1998  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri)
 Turismo  e  industria  alberghiera  - Regione Marche - Disciplina dei
    campeggi  -  Possibilita'  di  installare,  nei  campeggi,  unita'
    abitative fisse (bungalows, monolocali o simili) - Contrasto con i
    principi  posti dalla legge-quadro per il turismo, di cui all'art.
    6, sesto comma, legge n. 217/1983 - Violazione  dei  limiti  posti
    alle competenze regionali in materia.
 (Legge regione Marche 30 giugno 1998, art. 2, commi 2 e 3).
 (Cost.,  artt.  117,  legge  17  maggio  1983,  n. 217, art. 6, sesto
    comma).
(GU n.38 del 23-9-1998 )
   Ricorso ex art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio dei Ministri
 - giusta delibera del  Consiglio  dei  Ministri  21  gennaio  1994  -
 rappresentato  e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato,
 presso la cui sede in Roma, via del  Portoghesi,  n.  12,  domicilia,
 contro  la  regione  Marche,  in  persona del Presidente della giunta
 regionale pro-tempore, volto  alla  dichiarazione  di  illegittimita'
 costituzionale  della  legge  della regione Marche approvata in prima
 lettura dal Consiglio regionale con  deliberazione  n.  160,  del  17
 febbraio 1998, ed in seconda lettura dal medesimo Consiglio regionale
 a  sensi dell'art. 127 Cost., con delibera n. 181 del 30 giugno 1998,
 avente ad oggetto "Disciplina dei campeggi", art.  2,  comma  2,  per
 contrasto con l'art. 117 del Costituente.
   Il  17  febbraio  1998  il  Consiglio  regionale  delle  Marche  ha
 approvato con delibera n. 160 un disegno di legge avente  ad  oggetto
 la "Disciplina dei campeggi".
   Il  Governo  della  Repubblica  rinviava  al Consiglio regionale la
 legge a sensi dell'art.  127,  comma  terzo,  Cost.,  per  violazione
 dell'art.  117 Cost.
   Il  Consiglio  regionale delle Marche, con deliberazione n. 181 del
 30 giugno 1998, riapprovava a maggioranza assoluta  (e  con  parziali
 irrilevanti,  per  quel  che interessa) modifiche sul solo art. 19 la
 legge a sensi ed agli effetti dell'art. 127, comma quarto, Cost.   La
 delibera,  con  allegato  il  testo  della legge veniva comunicata al
 Commissario di Governo il giorno 6 luglio 1998.
   Col presente atto il Governo della Repubblica - previa delibera del
 Consiglio dei Ministri - impugna la detta  legge  a  sensi  dell'art.
 127,  comma  quarto, Cost. e 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per
 il seguente
                              M o t i v o
   Il provvedimento legislativo  della  regione  Marche,  all'art.  2,
 comma 2, si pone in contrasto con la disciplina dettata dall'art.  6,
 comma  6, legge 17 maggio 1983, n. 217 "legge quadro per il turismo e
 interventi per il  potenziamento  e  la  qualificazione  dell'offerta
 turistica".  Tale  norma, invero, qualifica i campeggi come "esercizi
 ricettivi, aperti al pubblico, a  gestione  unitaria,  attrezzati  su
 aree  recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di
 norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento": in altri
 termini,  di  turisti  muniti di attrezzature amovibili da installare
 sul terreno in via temporanea (tende et similia) o montate  su  ruote
 (caravan,  roulotte et similia), idonee ad assicurare ricovero per un
 soggiorno piu' o meno prolungato.
   Si badi: quel "provvisti, di norma", non puo' intendersi nel  senso
 che  sia  ammessa  una  possibilita'  di deroga alla prescrizione che
 debba trattarsi di attrezzature mobili.
   L'inciso si riferisce, all'evidenza, o a  turisti  muniti  solo  di
 sacco  a pelo ovvero di turisti che utilizzino le attrezzature mobili
 come sopra identificate non in loro possesso e disponibilita', bensi'
 ad essi affittate o noleggiate dal gestore del campeggio.
   Trattandosi   di   esercizi   ricettivi   destinati   ad   ospitare
 attrezzature  mobili,  invero,  l'inciso  non  significa  e  non puo'
 significare che il campeggio possa essere utilizzato  per  dislocarvi
 strutture   abitative,  ancorche'  minime,  stabilmente  infisse  sul
 terreno, come bungalow, monolocali e cosi' via.
   La legge quadro classifica gli  esercizi  ricettivi,  abilitati  ad
 essere sede di tali strutture fisse come "villaggi turistici" - comma
 7  (in vista di diversa regolamentazione, non solo dal punto di vista
 urbanistico, ma anche igienico, della sicurezza etc.:  in  definitiva
 in relazione ai diversi interessi pubblici coinvolti).
   L'art.  2,  comma 2, (e naturalmente il 3, che al 2 e' strettamente
 connesso e dipendente e  non  ha  vita  propria)  della  legge  della
 regione  Marche  in  questa sede impugnata, dunque, poiche' prevede e
 nei limiti in cui prevede che nei campeggi possano essere  installate
 anche  unita' abitative fisse, bungalow e monolocali, e' contraria ai
 principi direttivi dettati dalla norma quadro statale sopra vista.
   Si appalesa, pertanto, la violazione dell'art. 117 Cost.
   Tutto quanto sopra premesso e considerato, si confida che  l'ecc.ma
 Corte    costituzionale    vorra'    dichiarare   la   illegittimita'
 costituzionale in parte qua della legge regionale in epigrafe.
     Roma, addi' 17 luglio 1998
  Gaetano Zotta - Avvocato dello Stato
 98C0977