N. 32 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 luglio 1998
N. 32 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 29 luglio 1998 (del Presidente del Consiglio dei Ministri) Turismo e industria alberghiera - Regione Marche - Disciplina dei campeggi - Possibilita' di installare, nei campeggi, unita' abitative fisse (bungalows, monolocali o simili) - Contrasto con i principi posti dalla legge-quadro per il turismo, di cui all'art. 6, sesto comma, legge n. 217/1983 - Violazione dei limiti posti alle competenze regionali in materia. (Legge regione Marche 30 giugno 1998, art. 2, commi 2 e 3). (Cost., artt. 117, legge 17 maggio 1983, n. 217, art. 6, sesto comma).(GU n.38 del 23-9-1998 )
Ricorso ex art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio dei Ministri - giusta delibera del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 1994 - rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via del Portoghesi, n. 12, domicilia, contro la regione Marche, in persona del Presidente della giunta regionale pro-tempore, volto alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della regione Marche approvata in prima lettura dal Consiglio regionale con deliberazione n. 160, del 17 febbraio 1998, ed in seconda lettura dal medesimo Consiglio regionale a sensi dell'art. 127 Cost., con delibera n. 181 del 30 giugno 1998, avente ad oggetto "Disciplina dei campeggi", art. 2, comma 2, per contrasto con l'art. 117 del Costituente. Il 17 febbraio 1998 il Consiglio regionale delle Marche ha approvato con delibera n. 160 un disegno di legge avente ad oggetto la "Disciplina dei campeggi". Il Governo della Repubblica rinviava al Consiglio regionale la legge a sensi dell'art. 127, comma terzo, Cost., per violazione dell'art. 117 Cost. Il Consiglio regionale delle Marche, con deliberazione n. 181 del 30 giugno 1998, riapprovava a maggioranza assoluta (e con parziali irrilevanti, per quel che interessa) modifiche sul solo art. 19 la legge a sensi ed agli effetti dell'art. 127, comma quarto, Cost. La delibera, con allegato il testo della legge veniva comunicata al Commissario di Governo il giorno 6 luglio 1998. Col presente atto il Governo della Repubblica - previa delibera del Consiglio dei Ministri - impugna la detta legge a sensi dell'art. 127, comma quarto, Cost. e 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per il seguente M o t i v o Il provvedimento legislativo della regione Marche, all'art. 2, comma 2, si pone in contrasto con la disciplina dettata dall'art. 6, comma 6, legge 17 maggio 1983, n. 217 "legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica". Tale norma, invero, qualifica i campeggi come "esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento": in altri termini, di turisti muniti di attrezzature amovibili da installare sul terreno in via temporanea (tende et similia) o montate su ruote (caravan, roulotte et similia), idonee ad assicurare ricovero per un soggiorno piu' o meno prolungato. Si badi: quel "provvisti, di norma", non puo' intendersi nel senso che sia ammessa una possibilita' di deroga alla prescrizione che debba trattarsi di attrezzature mobili. L'inciso si riferisce, all'evidenza, o a turisti muniti solo di sacco a pelo ovvero di turisti che utilizzino le attrezzature mobili come sopra identificate non in loro possesso e disponibilita', bensi' ad essi affittate o noleggiate dal gestore del campeggio. Trattandosi di esercizi ricettivi destinati ad ospitare attrezzature mobili, invero, l'inciso non significa e non puo' significare che il campeggio possa essere utilizzato per dislocarvi strutture abitative, ancorche' minime, stabilmente infisse sul terreno, come bungalow, monolocali e cosi' via. La legge quadro classifica gli esercizi ricettivi, abilitati ad essere sede di tali strutture fisse come "villaggi turistici" - comma 7 (in vista di diversa regolamentazione, non solo dal punto di vista urbanistico, ma anche igienico, della sicurezza etc.: in definitiva in relazione ai diversi interessi pubblici coinvolti). L'art. 2, comma 2, (e naturalmente il 3, che al 2 e' strettamente connesso e dipendente e non ha vita propria) della legge della regione Marche in questa sede impugnata, dunque, poiche' prevede e nei limiti in cui prevede che nei campeggi possano essere installate anche unita' abitative fisse, bungalow e monolocali, e' contraria ai principi direttivi dettati dalla norma quadro statale sopra vista. Si appalesa, pertanto, la violazione dell'art. 117 Cost.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, si confida che l'ecc.ma Corte costituzionale vorra' dichiarare la illegittimita' costituzionale in parte qua della legge regionale in epigrafe. Roma, addi' 17 luglio 1998 Gaetano Zotta - Avvocato dello Stato 98C0977