MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Provvedimenti   concernenti   il   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale
(GU n.202 del 28-8-1999)

  Con decreto  ministeriale n.  26358 del 28  maggio 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto  ministeriale datato  24 maggio  1999, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Sanitari  Pozzi, con sede in  Milano e unita' di  Fiume Veneto
(Padova)  per un  massimo di  84  dipendenti, Gaeta  (Latina) per  un
massimo di 27 dipendenti e Milano per un massimo di 5 dipendenti, per
il periodo dal 4 maggio 1998 al 3 novembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  16 giugno  1998 con  decorrenza 4
maggio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 26365 del  28 maggio 1999 in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.   Electra  L.P.,  con  sede  in
Fizzonasco di Pieve Emanuele (Milano) e unita' di Fizzonasco di Pieve
Emanuele (Milano), per un massimo di 14 dipendenti, e' autorizzata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 14 gennaio 1999 al 13 luglio 1999.
  La  corresponsione  del  trattamento   disposta  di  cui  sopra  e'
prorogata dal 14 luglio 1999 al 13 gennaio 2000.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26366 del 28  maggio 1999,  a seguito
dell'approvazione della  modifica del programma  per ristrutturazione
aziendale, intervenuto  con il decreto  ministeriale n. 26326  del 24
maggio  1999,  e'  autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento
straordinario   di   integrazione  salariale   per   ristrutturazione
aziendale in favore dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.I.G.,
con  sede  legale  in  Giulianova (Teramo)  e  unita'  in  Giulianova
(Teramo), per il periodo dal 1 agosto 1993 al 30 aprile 1994.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
  Con decreto  ministeriale n.  26374 del 31  maggio 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto  ministeriale datato  31 maggio  1999, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Icot, con  sede in Forli', unita' di Forli'  per un massimo di
48  dipendenti e  Pesaro  per un  massimo di  32  dipendenti, per  il
periodo dal 24 dicembre 1997 al 23 giugno 1998.
  Istanza aziendale presentata  il 26 gennaio 1998  con decorrenza 24
dicembre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 26387 del 1 giugno 1999  in favore dei
lavoratori  dipendenti   dalla  S.r.l.  Societa'   Elettro  Meccanica
Pugliese S.E.M.P., con  sede in Monopoli (Bari) e  unita' di Monopoli
(Bari),  per  un   massimo  di  17  dipendenti,   e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 1 marzo 1999 al 31 agosto 1999.
  La  corresponsione  del  trattamento   disposta  di  cui  sopra  e'
prorogata dal 1 settembre 1999 al 29 febbraio 2000.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 26388 del 1 giugno 1999  in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Dieffe,  con  sede  in  Fiave'
(Trento)  e  unita'  di  Fiave'   (Trento),  per  un  massimo  di  23
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario di  integrazione salariale dal  25 febbraio 1999  al 24
agosto 1999.
  La  corresponsione  del  trattamento   disposta  di  cui  sopra  e'
prorogata dal 25 agosto 1999 al 24 febbraio 2000.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 26389 del 1 giugno 1999  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecnomatic, con sede in Castagnito
(Cuneo)  e  unita'  di  Castagnito  (Cuneo), per  un  massimo  di  11
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario di  integrazione salariale dal  13 dicembre 1998  al 12
giugno 1999.
  La  corresponsione  del  trattamento   disposta  di  cui  sopra  e'
prorogata dal 13 giugno 1999 al 12 dicembre 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 26390 del 1 giugno 1999  in favore dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.r.l. C.I.A.Q.  Confezioni Industriali
Alta  Qualita', con  sede in  Venaria  (Torino) e  unita' di  Venaria
(Torino),  per  un  massimo  di  35  dipendenti,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 22 gennaio 1999 al 21 luglio 1999.
  La  corresponsione  del  trattamento   disposta  di  cui  sopra  e'
prorogata dal 22 luglio 1999 al 21 gennaio 2000.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 26391 del 1 giugno 1999  in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla   S.r.l.  S.T.C.  Societa'  Tecnologica
Commerciale,  con  sede  in  Roletto (Torino)  e  unita'  di  Roletto
(Torino),  per  un  massimo  di  36  dipendenti,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 25 gennaio 1999 al 24 luglio 1999.
  La  corresponsione  del  trattamento   disposta  di  cui  sopra  e'
prorogata dal 25 luglio 1999 al 24 gennaio 2000.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 26392 del 1 giugno 1999  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Val Vibrata Manifatture, con sede
S. Egidio  alla V. (Teramo) e  unita' di S. Egidio  alla V. (Teramo),
per un  massimo di 135  dipendenti, e' autorizzata  la corresponsione
del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 aprile
1999 al 12 ottobre 1999.
  La  corresponsione  del  trattamento   disposta  di  cui  sopra  e'
prorogata dal 13 ottobre 1999 al 12 aprile 2000.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 26393 del 1 giugno 1999  in favore dei
lavoratori  dipendenti   dalla  Ditta  Roberto  Annibale,   con  sede
Savignano Irpino (Avellino) e  unita' di Savignano Irpino (Avellino),
per un massimo di 17 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di  integrazione salariale dall'11 febbraio
1999 al 10 agosto 1999.
  La  corresponsione  del  trattamento   disposta  di  cui  sopra  e'
prorogata dall'11 agosto 1999 al 10 febbraio 2000.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 26394 del 1 giugno 1999  in favore dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.r.l. SO.ME.ZINC.,  con sede  Napoli e
unita' di Marcianise  (Caserta), per un massimo di  42 dipendenti, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 4 marzo 1999 al 3 settembre 1999.
  La  corresponsione  del  trattamento   disposta  di  cui  sopra  e'
prorogata dal 4 settembre 1999 al 3 marzo 2000.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26395  del  1 giugno  1999, ai  sensi
dell'art.  1-quinquies  del  decreto-legge  8  aprile  1998,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge  5 giugno 1998, n. 176, e'
concesso il  trattamento straordinario  di integrazione  salariale in
favore  di 12  lavoratori sospesi  dal lavoro  o lavoranti  ad orario
ridotto, dipendenti dalla Alcatel Italia S.p.a. Divisione Siette, con
sede legale in  Sesto Fiorentino (Firenze) e unita' di  Terni, per il
periodo dal 22 aprile 1999 al 21 giugno 1999.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale  e' tenuto al fine di
consentire  la  rilevazione  dell'utilizzo  delle  somme  allo  scopo
stanziate,  a controllare  l'andamento dei  flussi di  spesa relativi
all'avvenuta erogazione della prestazione.
  Con  decreto ministeriale  n. 26396  del  1 giugno  1999, ai  sensi
dell'art.  1-quinquies  del  decreto-legge  8  aprile  1998,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge  5 giugno 1998, n. 176, e'
concesso il  trattamento straordinario  di integrazione  salariale in
favore di  104 lavoratori  sospesi dal lavoro  o lavoranti  ad orario
ridotto, dipendenti dalla Alcatel Italia S.p.a. Divisione Siette, con
sede legale  in Sesto  Fiorentino (Firenze) e  unita' di  Bari, Trani
(Bari), S. Vito  dei Normanni (Bergamo) e Foggia, per  il periodo dal
22 marzo 1999 al 21 giugno 1999.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale  e' tenuto al fine di
consentire  la  rilevazione  dell'utilizzo  delle  somme  allo  scopo
stanziate,  a controllare  l'andamento dei  flussi di  spesa relativi
all'avvenuta erogazione della prestazione.
  Con  decreto ministeriale  n. 26397  del  1 giugno  1999, ai  sensi
dell'art.  1-quinquies  del  decreto-legge  8  aprile  1998,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge  5 giugno 1998, n. 176, e'
concesso il  trattamento straordinario  di integrazione  salariale in
favore  di 75  lavoratori sospesi  dal lavoro  o lavoranti  ad orario
ridotto, dipendenti dalla Alcatel Italia S.p.a. Divisione Siette, con
sede  legale in  Sesto Fiorentino  (Firenze) e  unita' di  L'Aquila -
Avezzano (L'Aquila), Marcellinara (Catanzaro) e Nuoro, per il periodo
dal 22 febbraio 1999 al 21 giugno 1999.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale  e' tenuto al fine di
consentire  la  rilevazione  dell'utilizzo  delle  somme  allo  scopo
stanziate,  a controllare  l'andamento dei  flussi di  spesa relativi
all'avvenuta erogazione della prestazione.
  Con  decreto ministeriale  n. 26398  del  1 giugno  1999, ai  sensi
dell'art.  1-quinquies  del  decreto-legge  8  aprile  1998,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge  5 giugno 1998, n. 176, e'
concesso il  trattamento straordinario  di integrazione  salariale in
favore  di 28  lavoratori sospesi  dal lavoro  o lavoranti  ad orario
ridotto, dipendenti dalla Alcatel Italia S.p.a. Divisione Siette, con
sede  legale  in  Sesto  Fiorentino  (Firenze)  e  unita'  di  Rende,
Castrovillari, Diamante (Cosenza), per il periodo dal 22 gennaio 1999
al 21 giugno 1999.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale  e' tenuto al fine di
consentire  la  rilevazione  dell'utilizzo  delle  somme  allo  scopo
stanziate,  a controllare  l'andamento dei  flussi di  spesa relativi
all'avvenuta erogazione della prestazione.
  Con  decreto ministeriale  n. 26399  del  1 giugno  1999, ai  sensi
dell'art.  1-quinquies  del  decreto-legge  8  aprile  1998,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge  5 giugno 1998, n. 176, e'
concesso il  trattamento straordinario  di integrazione  salariale in
favore  di 10  lavoratori sospesi  dal lavoro  o lavoranti  ad orario
ridotto, dipendenti dalla Alcatel Italia S.p.a. Divisione Siette, con
sede legale in Sesto Fiorentino (Firenze) e unita' di Brescia, Como e
Varese, per il periodo dal 22 dicembre 1998 al 21 giugno 1999.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale  e' tenuto al fine di
consentire  la  rilevazione  dell'utilizzo  delle  somme  allo  scopo
stanziate,  a controllare  l'andamento dei  flussi di  spesa relativi
all'avvenuta erogazione della prestazione.
  Con  decreto ministeriale  n. 26400  del  1 giugno  1999, ai  sensi
dell'art.  1-quinquies  del  decreto-legge  8  aprile  1998,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge  5 giugno 1998, n. 176, e'
concesso il  trattamento straordinario  di integrazione  salariale in
favore  di 54  lavoratori sospesi  dal lavoro  o lavoranti  ad orario
ridotto, dipendenti dalla Alcatel Italia S.p.a. Divisione Siette, con
sede legale in Sesto Fiorentino (Firenze) e unita' di Gravellona Toce
(Novara), Massa  Carrara, Serravalle  Pistoiese (Pistoia)  e Viterbo,
per il periodo dal 7 ottobre 1998 al 6 aprile 1999.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale  e' tenuto al fine di
consentire  la  rilevazione  dell'utilizzo  delle  somme  allo  scopo
stanziate,  a controllare  l'andamento dei  flussi di  spesa relativi
all'avvenuta erogazione della prestazione.
  Con decreto ministeriale  n. 26404 del 1 giugno 1999  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Eurocab di Giovanetti Amedeo e C.,
con sede in Torino e unita' di Grugliasco (Torino), per un massimo di
23  dipendenti,  e'  autorizzata la  corresponsione  del  trattamento
straordinario di  integrazione salariale dal  22 dicembre 1998  al 21
giugno 1999.
  La  corresponsione  del  trattamento   disposta  di  cui  sopra  e'
prorogata dal 22 giugno 1999 al 21 dicembre 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 26605  dell'8 luglio 1999 in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla S.r.l. Montebelli Costruzioni,  con sede
in Alatri (Frosinone)  e unita' di Cantieri in  prov. di Roma-Pisa-La
Spezia,  per  un   massimo  di  16  dipendenti,   e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 1 aprile 1998 al 31 settembre 1998.
  La  corresponsione  del  trattamento   disposta  di  cui  sopra  e'
prorogata dal 1 ottobre 1998 al 31 marzo 1999.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
26 febbraio 1999 n. 25853.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 26606  dell'8 luglio 1999 in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alberto Gallo, con sede in Mortara
(Pavia) e unita' di Mortara (Pavia), per un massimo di 24 dipendenti,
e'  autorizzata la  corresponsione del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale dal 5 marzo 1999 al 4 settembre 1999.
  La  corresponsione  del  trattamento   disposta  di  cui  sopra  e'
prorogata dal 5 settembre 1999 al 4 marzo 2000.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 26607  dell'8 luglio 1999 in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. H.I.L.M.E., con  sede in Pontinia
(Latina)  e  unita'  di  Pontinia  (Latina), per  un  massimo  di  54
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario  di  integrazione salariale  dal  7  giugno 1999  al  6
dicembre 1999.
  La  corresponsione  del  trattamento   disposta  di  cui  sopra  e'
prorogata dal 7 dicembre 1999 al 6 giugno 2000.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 26608  dell'8 luglio 1999 in favore dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a. Fondcol  (in liquidazione),  con
sede in Corsico (Milano) e unita' di Corsico (Milano), per un massimo
di 29  dipendenti, e'  autorizzata la corresponsione  del trattamento
straordinario  di integrazione  salariale  dal 25  marzo  1999 al  24
settembre 1999.
  La  corresponsione  del  trattamento   disposta  di  cui  sopra  e'
prorogata dal 25 settembre 1999 al 24 marzo 2000.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 26609  dell'8 luglio 1999 in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Prima officina carte valori Turati
Lombardi e C.,  gia' Turati Lombardi e C. S.p.a.,  con sede in Trezzo
s/Adda (Milano) e unita' di Trezzo s/Adda (Milano), per un massimo di
86  dipendenti,  e'  autorizzata la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale  dal 23  marzo  1999 al  22
settembre 1999.
  La  corresponsione  del  trattamento   disposta  di  cui  sopra  e'
prorogata dal 23 settembre 1999 al 22 marzo 2000.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26619  dell'8 luglio  1999 a  seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
decreto  ministeriale  datato  8   luglio  1999,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei  lavoratori dipendenti dalla  S.r.l. Siiatek
Profilati Sud, con sede in Taranto e unita' di Taranto per un massimo
di 101  dipendenti, per il periodo  dal 1 giugno 1998  al 30 novembre
1998.
  Istanza aziendale  presentata il  23 giugno  1998 con  decorrenza 1
giugno 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26620  dell'8 luglio  1999 a  seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con  decreto  ministeriale  datato  8  luglio  1999,  e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Ansaldo Energia, con sede in  Genova e unita' di Genova per un
massimo di  210 dipendenti e Legnano  (Milano) per un massimo  di 285
dipendenti, per il periodo dal 29 gennaio 1998 al 28 luglio 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  24 marzo  1998 con  decorrenza 29
gennaio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26622  dell'8 luglio  1999 a  seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta  con  decreto  ministeriale  datato  8  luglio  1999,  e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. La Rinascente  Magazzino Upim (Marchio Trony)  di Vicenza, con
sede in Milano  e unita' di Vicenza per un  massimo di 11 dipendenti,
per il periodo dal 1 agosto 1994 al 31 gennaio 1995.
  Istanza aziendale presentata il 23  settembre 1994 con decorrenza 1
agosto 1994.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26623  dell'8 luglio  1999 a  seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con  decreto  ministeriale  datato  8  luglio  1999,  e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.r.l. Gemona  Manifatture, con sede  in Gemona del Friuli  (Udine) e
unita' di Gemona del Friuli (Udine) per un massimo di 379 dipendenti,
per il periodo dal 31 dicembre 1998 al 30 giugno 1999.
  Istanza aziendale presentata  il 5 febbraio 1999  con decorrenza 31
dicembre 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26624  dell'8 luglio  1999 a  seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con  decreto  ministeriale  datato  8  luglio  1999,  e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a.  Cartiere Burgo,  con sede  in  Verzuolo (Cuneo)  e unita'  di
Germagnano (Torino) per  un massimo di 73 dipendenti,  per il periodo
dal 1 settembre 1998 al 28 febbraio 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 12  ottobre 1998 con  decorrenza 1
settembre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26625  dell'8 luglio  1999 a  seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con  decreto  ministeriale  datato  8  luglio  1999,  e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.c.a.r.l.  Comprensoriale  Agricola Capua,  con  sede  in Caserta  e
unita' di Vitulazio (Caserta) per un massimo di 33 dipendenti, per il
periodo dal 1 novembre 1997 al 30 aprile 1998.
  Istanza aziendale presentata  il 24 dicembre 1997  con decorrenza 1
novembre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26629  dell'8 luglio  1999 a  seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta  con  decreto  ministeriale  datato  8  luglio  1999,  e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Sail, con sede in Bari e  unita' di Gioia del Colle (Bari) per
un massimo di 42 dipendenti, per il  periodo dal 21 luglio 1998 al 20
gennaio 1999.
  Istanza aziendale  presentata il 24  agosto 1998 con  decorrenza 21
luglio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26630  dell'8 luglio  1999 a  seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
decreto  ministeriale  datato  8   luglio  1999,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei  lavoratori dipendenti dalla S.c.p.a. Belleli
Ricerche, con sede in Taranto e unita' di Taranto per un massimo di 7
dipendenti, per il periodo dal 27 luglio 1998 al 26 gennaio 1999.
  Istanza aziendale  presentata il  7 agosto  1998 con  decorrenza 27
luglio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26631  dell'8 luglio  1999 a  seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta  con  decreto  ministeriale  datato  8  luglio  1999,  e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.c.a.r.l. Solagrital,  con sede in  Bojano (Campobasso) e  unita' di
Bojano (Campobasso) per un massimo  di 400 dipendenti, per il periodo
dal 14 dicembre 1998 al 13 giugno 1999.
  Istanza aziendale presentata il 15  dicembre 1998 con decorrenza 14
dicembre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26632  dell'8 luglio  1999 a  seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
decreto  ministeriale  datato  8   luglio  1999,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cellulosa
Calabra, con sede in Crotone, unita' di Crotone per un massimo di 128
dipendenti, per il periodo dal 23 novembre 1998 al 22 maggio 1999.
  Istanza aziendale presentata il 23  dicembre 1998 con decorrenza 23
novembre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26633  dell'8 luglio  1999 a  seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
decreto  ministeriale  datato  8   luglio  1999,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. Concerie
Est Paternio, con sede in Avellino, unita' di Altavilla Irpina per un
massimo di 30  dipendenti, per il periodo dall'11 gennaio  1999 al 10
luglio 1999.
  Istanza aziendale presentata il 25  febbraio 1999 con decorrenza 11
gennaio 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26634  dell'8 luglio  1999 a  seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
decreto  ministeriale  datato  8   luglio  1999,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cosmoterm
Italiana, con sede  in Milano, unita' di Milano per  un massimo di 14
dipendenti, per il periodo dal 1 ottobre 1998 al 31 marzo 1999.
  Istanza aziendale presentata  il 17 novembre 1998  con decorrenza 1
ottobre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26635  dell'8 luglio  1999 a  seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
decreto  ministeriale  datato  8   luglio  1999,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale   in  favore   dei  lavoratori   dipendenti  dalla   S.p.a.
Manifattura tessuti Milano, con sede in  Milano, unita' di Rho per un
massimo di 110  dipendenti, per il periodo dal 1  novembre 1998 al 30
aprile 1999.
  Istanza aziendale presentata  il 19 novembre 1998  con decorrenza 1
novembre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26636  dell'8 luglio  1999 a  seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
decreto  ministeriale  datato  8   luglio  1999,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei lavoratori dipendenti  dalla S.r.l. Sorgente
Verna,  con sede  in Chiusi  della Verna  (Arezzo), unita'  di Chiusi
della Verna (Arezzo) per un massimo  di 20 dipendenti, per il periodo
dal 1 novembre 1998 al 30 aprile 1999.
  Istanza aziendale presentata  il 18 dicembre 1998  con decorrenza 1
novembre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26637  dell'8 luglio  1999 a  seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con  decreto  ministeriale  datato  8  luglio  1999,  e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.r.l.  Pim  Pubblicita' Italiana  Multimedia,  con  sede in  Milano,
unita'  di Bologna  per un  massimo di  5 dipendenti,  Milano per  un
massimo di 11 dipendenti, Roma per un massimo di 21 dipendenti per il
periodo dall'8 giugno 1998 al 7 dicembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  15 luglio  1998 con  decorrenza 8
giugno 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26638  del  7 luglio  1999 a  seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
decreto  ministeriale  datato  7   luglio  1999,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale  in favore  dei lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a. Conato
Elettromeccanica, con  sede in  Torre Annunziata (Napoli),  unita' di
Torre Annunziata  (Napoli) per  un massimo di  28 dipendenti,  per il
periodo dall'8 settembre 1998 al 7 marzo 1999.
  Istanza aziendale  presentata il 15  ottobre 1998 con  decorrenza 8
settembre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26639  dell'8 luglio  1999 a  seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
decreto  ministeriale  datato  8   luglio  1999,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla ditta  sotto
menzionata,   addetti  in   modo  prevalente   e  continuativo   allo
svolgimento  dei  servizi  di   pulizie  presso  lo  stabilimento  di
Grugliasco  (Torino) della  Carrozzeria Bertone  S.p.a. limitatamente
alle  giornate   in  cui  vi   e'  stato  l'intervento   della  Cassa
integrazione  guadagni straordinaria  presso  la societa'  appaltante
S.r.l. Reber  con sede in  Torino, unita' di  Stabilimento Grugliasco
c/o Carr.  Bertone (Torino) per un  massimo di 14 dipendenti,  per il
periodo dal 7 settembre 1998 al 6 marzo 1999.
  Istanza aziendale  presentata il 23  ottobre 1998 con  decorrenza 7
settembre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26640  dell'8 luglio  1999 a  seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con  decreto  ministeriale  datato  8  luglio  1999,  e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a.  Viro con  sede  in  Zola Predosa  (Bologna),  unita' di  Zola
Predosa (Bologna) per un massimo di 45 dipendenti, per il periodo dal
29 marzo 1999 al 28 settembre 1999.
  Istanza aziendale  presentata il 21  aprile 1999 con  decorrenza 29
marzo 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.