Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.202 del 28-8-1999)
Con decreto ministeriale n. 26358 del 28 maggio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 maggio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sanitari Pozzi, con sede in Milano e unita' di Fiume Veneto (Padova) per un massimo di 84 dipendenti, Gaeta (Latina) per un massimo di 27 dipendenti e Milano per un massimo di 5 dipendenti, per il periodo dal 4 maggio 1998 al 3 novembre 1998. Istanza aziendale presentata il 16 giugno 1998 con decorrenza 4 maggio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26365 del 28 maggio 1999 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Electra L.P., con sede in Fizzonasco di Pieve Emanuele (Milano) e unita' di Fizzonasco di Pieve Emanuele (Milano), per un massimo di 14 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 gennaio 1999 al 13 luglio 1999. La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra e' prorogata dal 14 luglio 1999 al 13 gennaio 2000. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26366 del 28 maggio 1999, a seguito dell'approvazione della modifica del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale n. 26326 del 24 maggio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.I.G., con sede legale in Giulianova (Teramo) e unita' in Giulianova (Teramo), per il periodo dal 1 agosto 1993 al 30 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 26374 del 31 maggio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 31 maggio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Icot, con sede in Forli', unita' di Forli' per un massimo di 48 dipendenti e Pesaro per un massimo di 32 dipendenti, per il periodo dal 24 dicembre 1997 al 23 giugno 1998. Istanza aziendale presentata il 26 gennaio 1998 con decorrenza 24 dicembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26387 del 1 giugno 1999 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Societa' Elettro Meccanica Pugliese S.E.M.P., con sede in Monopoli (Bari) e unita' di Monopoli (Bari), per un massimo di 17 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 marzo 1999 al 31 agosto 1999. La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra e' prorogata dal 1 settembre 1999 al 29 febbraio 2000. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26388 del 1 giugno 1999 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Dieffe, con sede in Fiave' (Trento) e unita' di Fiave' (Trento), per un massimo di 23 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 febbraio 1999 al 24 agosto 1999. La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra e' prorogata dal 25 agosto 1999 al 24 febbraio 2000. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26389 del 1 giugno 1999 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecnomatic, con sede in Castagnito (Cuneo) e unita' di Castagnito (Cuneo), per un massimo di 11 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 dicembre 1998 al 12 giugno 1999. La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra e' prorogata dal 13 giugno 1999 al 12 dicembre 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26390 del 1 giugno 1999 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.I.A.Q. Confezioni Industriali Alta Qualita', con sede in Venaria (Torino) e unita' di Venaria (Torino), per un massimo di 35 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 gennaio 1999 al 21 luglio 1999. La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra e' prorogata dal 22 luglio 1999 al 21 gennaio 2000. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26391 del 1 giugno 1999 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.T.C. Societa' Tecnologica Commerciale, con sede in Roletto (Torino) e unita' di Roletto (Torino), per un massimo di 36 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 gennaio 1999 al 24 luglio 1999. La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra e' prorogata dal 25 luglio 1999 al 24 gennaio 2000. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26392 del 1 giugno 1999 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Val Vibrata Manifatture, con sede S. Egidio alla V. (Teramo) e unita' di S. Egidio alla V. (Teramo), per un massimo di 135 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 aprile 1999 al 12 ottobre 1999. La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra e' prorogata dal 13 ottobre 1999 al 12 aprile 2000. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26393 del 1 giugno 1999 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta Roberto Annibale, con sede Savignano Irpino (Avellino) e unita' di Savignano Irpino (Avellino), per un massimo di 17 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 febbraio 1999 al 10 agosto 1999. La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra e' prorogata dall'11 agosto 1999 al 10 febbraio 2000. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26394 del 1 giugno 1999 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. SO.ME.ZINC., con sede Napoli e unita' di Marcianise (Caserta), per un massimo di 42 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 marzo 1999 al 3 settembre 1999. La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra e' prorogata dal 4 settembre 1999 al 3 marzo 2000. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26395 del 1 giugno 1999, ai sensi dell'art. 1-quinquies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 12 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Alcatel Italia S.p.a. Divisione Siette, con sede legale in Sesto Fiorentino (Firenze) e unita' di Terni, per il periodo dal 22 aprile 1999 al 21 giugno 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione. Con decreto ministeriale n. 26396 del 1 giugno 1999, ai sensi dell'art. 1-quinquies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 104 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Alcatel Italia S.p.a. Divisione Siette, con sede legale in Sesto Fiorentino (Firenze) e unita' di Bari, Trani (Bari), S. Vito dei Normanni (Bergamo) e Foggia, per il periodo dal 22 marzo 1999 al 21 giugno 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione. Con decreto ministeriale n. 26397 del 1 giugno 1999, ai sensi dell'art. 1-quinquies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 75 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Alcatel Italia S.p.a. Divisione Siette, con sede legale in Sesto Fiorentino (Firenze) e unita' di L'Aquila - Avezzano (L'Aquila), Marcellinara (Catanzaro) e Nuoro, per il periodo dal 22 febbraio 1999 al 21 giugno 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione. Con decreto ministeriale n. 26398 del 1 giugno 1999, ai sensi dell'art. 1-quinquies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 28 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Alcatel Italia S.p.a. Divisione Siette, con sede legale in Sesto Fiorentino (Firenze) e unita' di Rende, Castrovillari, Diamante (Cosenza), per il periodo dal 22 gennaio 1999 al 21 giugno 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione. Con decreto ministeriale n. 26399 del 1 giugno 1999, ai sensi dell'art. 1-quinquies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 10 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Alcatel Italia S.p.a. Divisione Siette, con sede legale in Sesto Fiorentino (Firenze) e unita' di Brescia, Como e Varese, per il periodo dal 22 dicembre 1998 al 21 giugno 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione. Con decreto ministeriale n. 26400 del 1 giugno 1999, ai sensi dell'art. 1-quinquies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 54 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Alcatel Italia S.p.a. Divisione Siette, con sede legale in Sesto Fiorentino (Firenze) e unita' di Gravellona Toce (Novara), Massa Carrara, Serravalle Pistoiese (Pistoia) e Viterbo, per il periodo dal 7 ottobre 1998 al 6 aprile 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione. Con decreto ministeriale n. 26404 del 1 giugno 1999 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Eurocab di Giovanetti Amedeo e C., con sede in Torino e unita' di Grugliasco (Torino), per un massimo di 23 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 dicembre 1998 al 21 giugno 1999. La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra e' prorogata dal 22 giugno 1999 al 21 dicembre 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26605 dell'8 luglio 1999 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Montebelli Costruzioni, con sede in Alatri (Frosinone) e unita' di Cantieri in prov. di Roma-Pisa-La Spezia, per un massimo di 16 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 aprile 1998 al 31 settembre 1998. La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra e' prorogata dal 1 ottobre 1998 al 31 marzo 1999. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 26 febbraio 1999 n. 25853. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26606 dell'8 luglio 1999 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alberto Gallo, con sede in Mortara (Pavia) e unita' di Mortara (Pavia), per un massimo di 24 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 marzo 1999 al 4 settembre 1999. La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra e' prorogata dal 5 settembre 1999 al 4 marzo 2000. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26607 dell'8 luglio 1999 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. H.I.L.M.E., con sede in Pontinia (Latina) e unita' di Pontinia (Latina), per un massimo di 54 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 giugno 1999 al 6 dicembre 1999. La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra e' prorogata dal 7 dicembre 1999 al 6 giugno 2000. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26608 dell'8 luglio 1999 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fondcol (in liquidazione), con sede in Corsico (Milano) e unita' di Corsico (Milano), per un massimo di 29 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 marzo 1999 al 24 settembre 1999. La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra e' prorogata dal 25 settembre 1999 al 24 marzo 2000. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26609 dell'8 luglio 1999 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Prima officina carte valori Turati Lombardi e C., gia' Turati Lombardi e C. S.p.a., con sede in Trezzo s/Adda (Milano) e unita' di Trezzo s/Adda (Milano), per un massimo di 86 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 marzo 1999 al 22 settembre 1999. La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra e' prorogata dal 23 settembre 1999 al 22 marzo 2000. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26619 dell'8 luglio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 8 luglio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Siiatek Profilati Sud, con sede in Taranto e unita' di Taranto per un massimo di 101 dipendenti, per il periodo dal 1 giugno 1998 al 30 novembre 1998. Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1998 con decorrenza 1 giugno 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26620 dell'8 luglio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 8 luglio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo Energia, con sede in Genova e unita' di Genova per un massimo di 210 dipendenti e Legnano (Milano) per un massimo di 285 dipendenti, per il periodo dal 29 gennaio 1998 al 28 luglio 1998. Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1998 con decorrenza 29 gennaio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26622 dell'8 luglio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 8 luglio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Rinascente Magazzino Upim (Marchio Trony) di Vicenza, con sede in Milano e unita' di Vicenza per un massimo di 11 dipendenti, per il periodo dal 1 agosto 1994 al 31 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza 1 agosto 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26623 dell'8 luglio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 8 luglio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gemona Manifatture, con sede in Gemona del Friuli (Udine) e unita' di Gemona del Friuli (Udine) per un massimo di 379 dipendenti, per il periodo dal 31 dicembre 1998 al 30 giugno 1999. Istanza aziendale presentata il 5 febbraio 1999 con decorrenza 31 dicembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26624 dell'8 luglio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 8 luglio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Burgo, con sede in Verzuolo (Cuneo) e unita' di Germagnano (Torino) per un massimo di 73 dipendenti, per il periodo dal 1 settembre 1998 al 28 febbraio 1998. Istanza aziendale presentata il 12 ottobre 1998 con decorrenza 1 settembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26625 dell'8 luglio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 8 luglio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.a.r.l. Comprensoriale Agricola Capua, con sede in Caserta e unita' di Vitulazio (Caserta) per un massimo di 33 dipendenti, per il periodo dal 1 novembre 1997 al 30 aprile 1998. Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1997 con decorrenza 1 novembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26629 dell'8 luglio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 8 luglio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sail, con sede in Bari e unita' di Gioia del Colle (Bari) per un massimo di 42 dipendenti, per il periodo dal 21 luglio 1998 al 20 gennaio 1999. Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1998 con decorrenza 21 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26630 dell'8 luglio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 8 luglio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.p.a. Belleli Ricerche, con sede in Taranto e unita' di Taranto per un massimo di 7 dipendenti, per il periodo dal 27 luglio 1998 al 26 gennaio 1999. Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1998 con decorrenza 27 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26631 dell'8 luglio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 8 luglio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.a.r.l. Solagrital, con sede in Bojano (Campobasso) e unita' di Bojano (Campobasso) per un massimo di 400 dipendenti, per il periodo dal 14 dicembre 1998 al 13 giugno 1999. Istanza aziendale presentata il 15 dicembre 1998 con decorrenza 14 dicembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26632 dell'8 luglio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 8 luglio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cellulosa Calabra, con sede in Crotone, unita' di Crotone per un massimo di 128 dipendenti, per il periodo dal 23 novembre 1998 al 22 maggio 1999. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1998 con decorrenza 23 novembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26633 dell'8 luglio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 8 luglio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Concerie Est Paternio, con sede in Avellino, unita' di Altavilla Irpina per un massimo di 30 dipendenti, per il periodo dall'11 gennaio 1999 al 10 luglio 1999. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1999 con decorrenza 11 gennaio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26634 dell'8 luglio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 8 luglio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cosmoterm Italiana, con sede in Milano, unita' di Milano per un massimo di 14 dipendenti, per il periodo dal 1 ottobre 1998 al 31 marzo 1999. Istanza aziendale presentata il 17 novembre 1998 con decorrenza 1 ottobre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26635 dell'8 luglio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 8 luglio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura tessuti Milano, con sede in Milano, unita' di Rho per un massimo di 110 dipendenti, per il periodo dal 1 novembre 1998 al 30 aprile 1999. Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1998 con decorrenza 1 novembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26636 dell'8 luglio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 8 luglio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sorgente Verna, con sede in Chiusi della Verna (Arezzo), unita' di Chiusi della Verna (Arezzo) per un massimo di 20 dipendenti, per il periodo dal 1 novembre 1998 al 30 aprile 1999. Istanza aziendale presentata il 18 dicembre 1998 con decorrenza 1 novembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26637 dell'8 luglio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 8 luglio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pim Pubblicita' Italiana Multimedia, con sede in Milano, unita' di Bologna per un massimo di 5 dipendenti, Milano per un massimo di 11 dipendenti, Roma per un massimo di 21 dipendenti per il periodo dall'8 giugno 1998 al 7 dicembre 1998. Istanza aziendale presentata il 15 luglio 1998 con decorrenza 8 giugno 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26638 del 7 luglio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 7 luglio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Conato Elettromeccanica, con sede in Torre Annunziata (Napoli), unita' di Torre Annunziata (Napoli) per un massimo di 28 dipendenti, per il periodo dall'8 settembre 1998 al 7 marzo 1999. Istanza aziendale presentata il 15 ottobre 1998 con decorrenza 8 settembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26639 dell'8 luglio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 8 luglio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta sotto menzionata, addetti in modo prevalente e continuativo allo svolgimento dei servizi di pulizie presso lo stabilimento di Grugliasco (Torino) della Carrozzeria Bertone S.p.a. limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria presso la societa' appaltante S.r.l. Reber con sede in Torino, unita' di Stabilimento Grugliasco c/o Carr. Bertone (Torino) per un massimo di 14 dipendenti, per il periodo dal 7 settembre 1998 al 6 marzo 1999. Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1998 con decorrenza 7 settembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26640 dell'8 luglio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 8 luglio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Viro con sede in Zola Predosa (Bologna), unita' di Zola Predosa (Bologna) per un massimo di 45 dipendenti, per il periodo dal 29 marzo 1999 al 28 settembre 1999. Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1999 con decorrenza 29 marzo 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.