MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 4 dicembre 1987, n. 352 

  Prescrizioni inerenti l'applicazione del regolamento sulle dighe di
ritenuta approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  1
novembre 1959, n. 1363.
(GU n.14 del 19-1-1988)
 
 Vigente al: 19-1-1988  
 

  La   commissione   interministeriale  di  esperti,  presieduta  dal
presidente della  IV  sezione  del  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici,  costituita  con decreto interministeriale 14 ottobre 1985,
n. 2396, per la pianificazione degli interventi di protezione  civile
in  caso  di  collasso  di  opere di sbarramento (dighe di ritenuta),
nella relazione conclusiva dei suoi lavori ha, tra l'altro, osservato
che  la  "Parte prima" (amministrativa) del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 1› novembre 1959, n. 1363,  e
concernente   la   compilazione   dei   progetti,  la  costruzione  e
l'esercizio degli  sbarramenti  di  ritenuta  (dighe,  traverse)  sia
tuttora  da considerare, nella sua impostazione generale, valida agli
effetti della prevenzione del collasso delle opere in questione.
  Nell'intento  pero'  di  migliorare  le condizioni di sicurezza per
l'esercizio dei serbatoi artificiali, la commissione ha  ritenuto  di
individuare   alcune  necessarie  prescrizioni  integrative  inerenti
l'applicazione del suddetto regolamento, prescrizioni  con  le  quali
viene   anche   data  risposta  ai  quesiti  da  piu'  parti  rivolti
sull'argomento.
  In  conformita'  delle  indicazioni contenute nella relazione della
predetta commissione interministeriale - sulla quale si  e'  espressa
favorevolmente anche l'assemblea generale del Consiglio superiore dei
lavori pubblici - si impartiscono  quindi  le  seguenti  prescrizioni
alle  quali  dovranno  attenersi  gli  uffici che hanno competenze in
materia di opere di sbarramenti.
Ambito di applicazione del regolamento.
  Il   regolamento   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1› novembre 1959, n. 1363, si applica anche alle "opere di
ritenuta"  destinate  alla  formazione di serbatoi idrici artificiali
realizzati fuori alveo, qualunque ne sia la finalita'  ed  il  regime
della loro utilizzazione.
Progetto di massima (art. 1).
  Il  progetto  di massima deve comprendere anche l'allegato relativo
al calcolo del profilo dell'onda di piena artificiale  conseguente  a
manovre  degli  organi  di  scarico,  secondo  quanto  previsto dalla
circolare ministeriale 28 agosto 1986, n. 1125.
  Al progetto di massima dovranno essere allegate foto aeree dei siti
in numero adeguato.
Progetto esecutivo (art. 2).
  Gli allegati al progetto esecutivo devono anche comprendere:
   la   determinazione   delle  caratteristiche  dell'onda  di  piena
conseguente  ad   ipotetico   collasso   dello   sbarramento   e   la
individuazione  delle  aree  soggette  ad  allagamento  ai fini della
protezione civile;
   lo  schema dell'impianto elettromeccanico delle apparecchiature di
comando e di controllo degli organi di scarico con indicazione  delle
ridondanze  di  componenti  e  di  sistema considerate necessarie per
garantire la continuita' della funzionalita' dell'impianto  medesimo.
Gestione dello sbarramento.
  Il  concessionario  o  richiedente la concessione o, in mancanza di
esso il proprietario delle opere, qualora non curi direttamente anche
l'esercizio  delle  opere  stesse  e' tenuto a notificare formalmente
all'Amministrazione dei lavori pubblici  nonche'  agli  organi  della
protezione  civile  le  condizioni  ed  i  patti  in base ai quali si
intende affidare ad altri l'esercizio delle opere nonche' gli accordi
necessari a garantirne la corretta gestione.
  L'affidamento  dell'esercizio deve essere autorizzato dal Ministero
dei lavori  pubblici  previa  verifica,  da  parte  di  quest'ultimo,
dell'idoneita' tecnico-organizzativa del responsabile della gestione.
  Nella  regione Sardegna l'autorizzazione di cui sopra e' rilasciata
dal presidente della giunta regionale.
Foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione.
  In  aggiunta  al  foglio  di condizioni per l'esecuzione dell'opera
(art. 6)  deve  essere  predisposto  il  "foglio  di  condizioni  per
l'esercizio  e  la  manutenzione". Tale atto deve essere sottoscritto
prima dell'autorizzazione agli invasi sperimentali.
  Tale  "foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione" deve
essere assai ampio  e  dettagliato  e  deve  essere  modificabile  in
qualsiasi  tempo successivo. In esso deve essere riportato il numero,
il tipo  e  la  localizzazione  delle  apparecchiature  di  controllo
nonche'  le  specie  e  le  frequenze  delle misure; saranno altresi'
indicati i luoghi da assoggettare  ad  osservazione  diretta  con  la
relativa  frequenza  nonche' le modalita' della guardiania che dovra'
essere svolta da personale adeguatamente qualificato ed affidabile.
  In  proposito  si precisa che, in funzione del tipo di sbarramento,
della sua entita' e localizzazione, del sistema di  controllo,  della
struttura   tecnico-organizzativa   del  gestore,  in  condizioni  di
regolare esercizio ed in  situazioni  di  normalita',  la  guardiania
potra' esplicarsi non necessariamente in modo permanentemente attivo;
nel caso degli invasi sperimentali essa dovra' comunque essere svolta
per periodi adeguatamente estesi nel corso della giornata.
  Il  "foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione" dovra'
anche contenere le  cadenze  e  le  modalita'  secondo  le  quali  il
concessionario  o  il  richiedente  la  concessione o, in mancanza di
questo, il proprietario delle opere, dovra' provvedere con  personale
specializzato  ad  ispezioni  periodiche  e  sistematiche  intese  ad
accertare le condizioni generali e particolari delle  opere  e  delle
loro   pertinenze,   comprese   le   sponde  del  serbatoio,  nonche'
l'efficienza della strumentazione di controllo.
  Per  le  dighe  gia'  in  esercizio,  fino  a  quando  non  saranno
installati gli impianti alternativi per il comando  ed  il  controllo
degli  organi  di scarico, il "foglio di condizioni per l'esercizio e
la manutenzione" dovra' comprendere l'obbligo  della  verifica  degli
impianti  esistenti,  da  effettuarsi con periodiche messe in carico,
con frequenza almeno mensile.
  Allorquando  tenderanno  ad  esaurirsi  i  fenomeni di deformazione
permanente sia della struttura che della fondazione, il numero  degli
strumenti   e   la   frequenza  delle  osservazioni  potranno  essere
modificati sulla base delle risultanze dei  controlli  dell'esercizio
precedente.
  Nel  "foglio  di  condizioni  per  l'esercizio  e  la manutenzione"
debbono  essere  inoltre  stabiliti  tipo,  tempi   e   forma   della
trasmissione  dei  dati e di ogni altra comunicazione sia all'interno
della struttura organizzativa  del  gestore  che  nei  confronti  dei
competenti organi di sorveglianza e di protezione civile, sia durante
il periodo degli invasi  sperimentali  che  durante  l'esercizio  del
serbatoio.
  Tra  le norme contenute nel "foglio di condizioni per l'esercizio e
la   manutenzione"   devono   essere   riportate   quelle    relative
all'installazione   di   cartelli   monitori,   dei   dispositivi  di
segnalazione acustica e della strumentazione idrometrica prevista con
la circolare ministeriale 28 agosto 1986, n. 1125.
  Dovra'   far   parte  integrante  del  "foglio  di  condizioni  per
l'esercizio  e  la  manutenzione"  il  documento,   approvato   dalle
autorita' competenti nel campo della protezione civile, contenente le
condizioni che  devono  verificarsi  perche'  si  debba  attivare  il
sistema di protezione civile e le procedure da porre in atto.
  In particolare dovranno essere definite le varie fasi di allerta in
funzione delle diverse situazioni tecniche tipiche di  ciascuna  diga
(tipo,  geometria  della  struttura  e  degli  scarichi, capacita' di
invaso  e  di  laminazione,  fondazioni,  condizioni  delle   sponde,
situazioni  a  valle, ecc.) e dei fattori esterni (idrologia, sismica
ecc.)  secondo  le  indicazioni  generali  che  qui  di  seguito   si
riportano:
a) Vigilanza rinforzata.
  Comporta  la  sorveglianza  attiva e permanente dell'opera. Essa e'
attuata in occasione di  apporti  fluviali  che  facciano  temere  il
superamento  del  livello  di massimo invaso del serbatoio ovvero nel
caso in cui  le  osservazioni  a  vista  o  strumentali  relative  al
comportamento  della  diga  appaiono  anormali ed inoltre per ragioni
previste nel piano dell'organizzazione della difesa militare.
b) Pericolo - allarme di tipo 1.
  Si  ha allorquando il livello del serbatoio ha superato la quota di
massimo invaso, oppure in caso di perdite, di movimenti franosi nelle
aree  circostanti  l'invaso e di ogni altra manifestazione che faccia
temere la compromissione della stabilita' dell'opera e comunque della
sicurezza a valle.
c) Collasso - allarme di tipo 2.
  Si   ha  nel  caso  di  collasso  constatato,  parziale  o  totale,
dell'opera.
  Nei  casi  a)  e  b)  il  responsabile della gestione informa della
situazione  il  provveditore  alle  opere  pubbliche,  o  funzionario
equivalente  a seconda della zona geografica, al quale sono riservate
le dichiarazioni  dell'eventuale  stato  di  allerta  e  le  relative
comunicazioni  alle  stazioni  dei carabinieri, ai sindaci dei comuni
interessati, ai vigili del fuoco, al prefetto, al Dipartimento  della
protezione civile.
  Nel   caso   c)  invece  il  responsabile  della  gestione  informa
direttamente e, nel piu'  breve  tempo  possibile,  le  stazioni  dei
carabinieri, i sindaci dei comuni interessati, i vigili del fuoco, il
prefetto ed il provveditore alle opere pubbliche ed  il  Dipartimento
della  protezione  civile, in accordo con quanto previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 66/1981.
  Il  "foglio  di condizioni per l'esercizio e la manutenzione" deve,
di conseguenza, definire accuratamente le diverse situazioni tecniche
che  individuano  ciascuna  di  tali  fasi, tipiche per ciascuna diga
(tipo strutturale,  condizioni  delle  fondazioni,  condizioni  delle
sponde,  situazioni  a  valle,  ecc.)  ed indicare, altresi', in modo
esplicito modalita' di comunicazione, procedure da  attivare  per  le
diverse  situazioni, nominativo e telefono di ufficio e di abitazione
dei vari responsabili dianzi indicati e cioe':
   gestore;
   stazioni dei carabinieri;
   sindaci dei comuni interessati;
   vigili del fuoco;
   prefetto;
   provveditorato alle opere pubbliche;
   Dipartimento della protezione civile.
  Nei  casi  di  allerta  a) e b) dianzi descritti, gli ordini per le
manovre di urgenza degli organi di scarico dello sbarramento  saranno
impartiti  dal  provveditore  alle  opere  pubbliche,  o  funzionario
equivalente, che ha la competenza per il territorio in cui ricade  lo
sbarramento medesimo.
  Nella regione autonoma della Sardegna gli ordini sopraindicati sono
impartiti dal presidente della giunta regionale ovvero dall'assessore
regionale ai lavori pubblici.
  Il  "foglio  di  condizioni per l'esercizio e la manutenzione" deve
essere predisposto anche per le dighe  gia'  in  esercizio  entro  il
termine di diciotto mesi dalla data della presente circolare.
  Il   "foglio"  in  parola,  redatto  dagli  uffici  periferici  del
Ministero dei lavori pubblici competenti per territorio, deve  essere
approvato  dalla  presidenza della IV sezione del Consiglio superiore
dei  lavori  pubblici;  esso  sara'  quindi  restituito  agli  uffici
competenti  per la firma da parte del concessionario o richiedente la
concessione o, in mancanza di questo, del proprietario  delle  opere,
per il successivo perfezionamento amministrativo.
  Nella  regione  Sardegna il "foglio" in parola, deve essere redatto
dall'assessorato ai lavori pubblici.
Assistenza governativa (art. 11).
  Il  concessionario,  nel  contratto regolante il rapporto di lavoro
con  l'assistente  governativo,  dovra'  espressamente  vincolare  il
medesimo   alla  puntuale  ottemperanza  delle  prescrizioni  di  cui
all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1363.
Autorizzazione all'invaso (art. 13).
  L'autorizzazione    all'inizio   degli   invasi   sperimentali   e'
subordinata alla predisposizione ed approvazione, sentito il servizio
dighe, del programma di invaso.
  In  merito  dovra' essere preventivamente acquisito il parere della
commissione di collaudo che  potra'  comunque  prospettare,  in  ogni
successivo  momento,  ulteriori indicazioni in merito alle varie fasi
di invaso ed alle osservazioni e misure da effettuare.
Collaudo (art. 14).
  Il collaudo e' effettuato, per designazione del presidente della IV
sezione  del  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,   da   una
commissione     collaudatrice     presieduta    da    un    ingegnere
dell'Amministrazione dei lavori pubblici con qualifica non  inferiore
a  primo dirigente e comprendente un ingegnere del servizio dighe che
sia a conoscenza dello svolgimento dei lavori.
  La  commissione  puo'  inoltre  comprendere,  nei  casi di maggiore
rilevanza, un ingegnere con almeno cinque anni di attivita'  prestata
presso  il  servizio  idrografico,  un  funzionario  amministrativo a
conoscenza della pratica di concessione di  derivazione,  esperti  in
altre specializzazioni tecniche.
  La  commissione  puo'  essere nominata sin dall'inizio dei lavori e
comunque  deve  essere  nominata  prima  dell'inizio   degli   invasi
sperimentali.
  La  commissione dovra' almeno una volta all'anno dare comunicazione
delle operazioni e delle osservazioni eseguite al presidente della IV
sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Vigilanza durante l'esercizio (art. 15).
  In  condizioni  di  regolare esercizio, la vigilanza continua dello
sbarramento puo' intendersi assicurata con sistemi di telecontrollo e
con  l'obbligo  per  il  concessionario  di  garantire  la guardiania
secondo quanto indicato nel "foglio di condizioni per  l'esercizio  e
la manutenzione".
Obblighi del richiedente la concessione o concessionario
  (art. 16).
  Le  operazioni  di manovra degli organi di scarico per il controllo
della funzionalita' degli stessi e per la manutenzione  dell'impianto
sono  necessarie  per  la  verifica delle condizioni di sicurezza del
medesimo e, in quanto tese a salvaguardare la  pubblica  incolumita',
devono  ritenersi  prevalenti  rispetto  ad  altre  esigenze.   Studi
relativi alle gare soggette ad allagamento.
  Ai  fini  della protezione civile, per tutte le "opere di ritenuta"
soggette al regolamento gia' esistenti sul territorio  nazionale,  il
concessionario o richiedente la concessione o, in mancanza di questo,
il proprietario delle opere, dovra'  determinare  le  caratteristiche
dell'onda   di   piena   conseguente   ad  ipotetico  collasso  dello
sbarramento e la individuazione delle aree soggette  ad  allagamento,
entro  il termine di cinque anni dalla data della presente circolare.
                                                 Il Ministro: DE ROSE