MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 dicembre 1988 

  Determinazione  della  commissione  onnicomprensiva da riconoscersi
per il 1989 agli istituti di credito  per  gli  oneri  connessi  alle
operazioni di credito agevolato.
(GU n.303 del 28-12-1988)

                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia
residenziale ed, in particolare, l'art. 26,  riguardante  il  settore
dell'edilizia rurale;
  Visti  gli  articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e
successive    modificazioni     ed     integrazioni,     riguardanti,
rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale
convenzionata ed agevolata;
  Visto  il  decreto-legge  16  marzo  1973,  n.  31, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  17  maggio  1973,   n.   205,   recante
provvidenze  a  favore  delle  popolazioni  colpite dal terremoto del
novembre-dicembre  1972  dei  comuni   delle   Marche,   dell'Umbria,
dell'Abruzzo  e  del  Lazio,  nonche' norme per accelerare l'opera di
ricostruzione in Tuscania;
  Visto  il  decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con
modificazioni, nella legge 1› novembre 1965, n. 1179,  recante  norme
per l'incentivazione dell'attivita' edilizia;
  Visto  il  decreto-legge  6  ottobre  1972, n. 552, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  2  dicembre  1972,  n.   734,   recante
provvidenze  a  favore  delle  popolazioni  dei  comuni  delle Marche
colpite dal terremoto;
  Vista  la  legge  4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata
dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze  a  favore
di  zone  sinistrate  dalla  catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963
(proprieta' unita' immobiliare);
  Vista  la  legge  12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la
razionalizzazione e lo  sviluppo  della  recettivita'  alberghiera  e
turistica  e  l'art.  109,  secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;
  Visti i propri decreti del 10 dicembre 1987 e 15 giugno 1988, con i
quali e' stata fissata, per l'anno 1988, la misura della  commissione
onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri
connessi alle operazioni di credito agevolato  previste  dalle  leggi
sopra menzionate;
  Attesa  la necessita' di determinare la commissione onnicomprensiva
di cui sopra anche per l'anno 1989;
                               Decreta:
  La  commissione  onnicomprensiva  da  riconoscere  agli istituti di
credito per gli oneri connessi alle operazioni di  credito  agevolato
previste dalle leggi citate in premessa, e' fissata come appresso:
    a) 1,45% per i contratti condizionati stipulati nel 1989;
    b)  1,75%  per i contratti definitivi stipulati sempre nel 1989 e
relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno  1988.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 23 dicembre 1988
                                                   Il Ministro: AMATO