N. 653 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 aprile 1997

                                N. 653
  Ordinanza  emessa  il  22  aprile  1997  dal tribunale di Foggia nel
 procedimento penale a carico di La Pietra Rocco ed altri
 Processo  penale  -  Dibattimento  -  Giudice  che,  a   seguito   di
    separazione   dei   procedimenti,   abbia   emesso   sentenza   di
    applicazione di pena nei confronti di  un  coimputato  concorrente
    nello  stesso  reato  -  Incompatibilita'  a  giudicare  gli altri
    coimputati  nella  medesima  fattispecie  concorsuale   -   Omessa
    previsione  - Disparita' di trattamento - Violazione del principio
    del giudice naturale - Richiamo alla sentenza  n.  371/1996  della
    Corte costituzionale.
 (C.P.P. 1988, art. 34, comma 2).
 (Cost., artt. 3 e 25).
(GU n.41 del 8-10-1997 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza nel procedimento penale n.
 374/93 r.g.trib. a carico di La Pietra Rocco + 3, imutati  dei  reati
 di  cui  agli  artt.  416  c.p.  e 100-648 c.p. loro ascritti coma da
 decreto che dispone il giudizio emesso dal g.u.p.  del  tribunale  di
 Foggia in data 26 marzo 1993;
   Rilevato:
     che  quanto  all'imputazione  di  cui  agli  artt.  110-648 c.p.,
 originariamente elevata a carico di tutti  gli  imputati,  essa  oggi
 riguarda  solo  Tempesta  Matteo e Ruggiero Maria Domenica, a seguito
 della separazione della posizione processuale di La  Pietra  Rocco  e
 Marino Luigi disposta in ordine a detta imputazione per effetto della
 scelta  procedurale  da  costoro compiuta con la richiesta di pena ex
 artt. 444 e ss. c.p.p.  (cfr. sentenza resa in data 22 settembre 1994
 nei confronti del La Pietra e del Marino in relazione all'imputazione
 di cui all'art.  110-648 c.p., pronunciata da questo tribunale con la
 partecipazione di due degli stessi giudici che  compongono  l'attuale
 collegio);
     che  all'odierna  udienza  il  tribunale ha proposto d'ufficio la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma,
 c.p.p. nella parte in cui non  prevede  la  incompatibilita'  per  il
 giudice  del  dibattimento che, a seguito di separazione di processi,
 abbia pronunciato, o concorso a pronunciare, sentenza  nei  confronti
 di  uno  o  piu'  imputati,  a  giudicare  gli altri coimputati nella
 medesima fattispecie concorsuale;
   Sentite le parti;
   Preso atto:
     che con  la  sentenza  n.  371  del  2  novembre  1996  la  Corte
 costituzionale  ha  dichiarato  l'incostituzionalita'  costituzionale
 dell'art. 34, secondo comma, nella parte in cui non prevede  che  non
 possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice
 che  abbia  pronunciato  o  concorso  a  pronunciare  una  precedente
 sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di
 quello stesso imputato sia gia' stata comunque valutata;
     che,  come  precisato  nell'ambito  della  stessa  pronuncia,  il
 principio  del  giusto  processo ha un'operativita' che "trascende, a
 ben vedere, la particolare struttura dei reati a concorso  necessario
 e  abbraccia in un medesimo giudizio di disvalore tutte le ipotesi in
 cui il giudice, nella  sentenza  che  definisce  il  processo,  abbia
 incidentalmente   espresso  valutazioni  di  merito  in  ordine  alla
 responsabilita' penale di un terzo non imputato in quel processo";
     che tale principio e'  stato  specificamente  dettato  anche  per
 l'ipotesi  in  cui il compimento di dette valutazioni non fosse stato
 necessario o fosse stato addirittura illegittimo;
   Considerato:
     che  in  presenza  di  situazioni   sostanziali   e   processuali
 identiche,  l'imputato  riceverebbe  una  disparita'  di  trattamento
 sostanziale, sotto il  profilo  della  valutazione  di  merito  delle
 decisioni che lo riguardano (con riferimento al principio del "giusto
 processo"  piu' volte ribadito dalla Corte costituzionale), a seconda
 che il giudicante - nell'ambito del precedente giudizio a  carico  di
 coimputato   -  abbia  o  meno  espresso  le  valutazioni  di  merito
 eventualmente formulate pure in ordine alla sua responsabilita';
     che pertanto puo' dubitarsi del  contrasto  con  l'art.  3  della
 Carta  costituzionale  dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. cosi' come
 formulato a seguito della pronuncia n. 371/96,  nella  parte  in  cui
 raccorda  esclusivamente  all'esplicita  valutazione  di merito della
 posizione del terzo - e non gia' alla  mera  possibilita'  che  detta
 valutazione,  anche  se  non  esposta, possa essere stata compiuta -,
 l'incompatibilita' del giudice a partecipare al successivo giudizio a
 carico del terzo;
     che  in  presenza  di  situazioni   sostanziali   e   processuali
 identiche,  l'imputato  potrebbe  avere  diverso  giudice naturale, a
 seconda che il giudicante abbia o meno scelto di compiere valutazioni
 inerenti alla sua responsabilita' penale nel procedimento a carico di
 coimputati;
     che pertanto, puo' dubitarsi anche del contrasto  con  l'art.  25
 della  Carta  costituzionale della attuale formulazione dell'art. 34,
 secondo comma, c.p.p., nella parte in cui consente l'operativita'  di
 criteri  per  la  determinazione  del  giudicante  legati  a condotte
 occasionali, e finanche illegittime, da parte di singoli giudici;
     che,  per le suddette considerazioni, la prospettata questione di
 legittimita' costituzionale non sia manifestamente  infondata  e  sia
 sicuramente   rilevante,   posto  che  nell'eventualita'  di  un  suo
 accoglimento da parte della  Corte  costituzionale,  ricorrerebbe  la
 incompatibilita'  di  questo tribunale a giudicare tutti gli imputati
 di fattispecie concorsuali per le quali sia  stata  gia'  pronunciata
 sentenza a carico di un coimputato;
   Ritenuto:
     che  in applicazione dell'art. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo
 1953, occorre sospendere il processo relativamente agli  imputati  ed
 alle  imputazioni  cui  si  riferisce  e  ha rilevanza a questione di
 legittimita' costituzionale sollevata, e cioe' a  Tempesta  Matteo  e
 Ruggiero  Maria  Domenica in relazione al reato loro ascritto al capo
 b) dell'imputazione;
     che  il  processo  relativo  al  reato  di   cui   al   capo   a)
 dell'imputazione, ascritto a La Pietra Rocco, Tempesta Matteo, Marino
 Luigi  e  Ruggiero Maria Domenica appare indissolubilmente connesso a
 quello  a  carico  dei  medesimi   imputati   per   i   reati   sopra
 specificamente  indicati  e che pertanto, pur non essendo interessato
 dal giudizio  di  costituzionalita'  sollevato,  esso  deve  rimanere
 riunito a quello sospeso;
                                P. Q. M.
   Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara  non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p. nella parte in
 cui non prevede la incompatibilita' per il giudice  del  dibattimento
 che,  a  seguito  di  separazione  di  processi,  abbia pronunciato o
 concorso a pronunciare sentenza nei confronti di uno o piu'  imputati
 di reato concorsuale, a giudicare gli altri coimputati della medesima
 fattispecie concorsuale;
   Dispone   la   immediata   trasmissione   degli   atti  alla  Corte
 costituzionale;
   Sospende il giudizio in corso nel procedimento penale n. 374/93  r.
 g. trib. a carico di La Pietra Rocco + 3;
   Ordina  che,  a  cura  della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Foggia, addi' 22 aprile 1997
                        Il presidente: De Palma
                                       I giudici: Protano - Di Taranto
 97C1088