N. 41 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 novembre 1997
N. 41 Ordinanza emessa il 26 novembre 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni di Salerno nel procedimento penale a carico di S.V. Processo penale - Tribunale per i minorenni - G.i.p. che abbia rigettato la richiesta di sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (art. 27 decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1988) - Incompatibilita' dello stesso a partecipare all'udienza preliminare - Omessa previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa - Violazione dei principi del diritto ad un giusto processo e dell'imparzialita' dell'organo giudicante - Richiamo alla sentenza n. 311/1997. (C.P.P. 1988, art. 34, comma 2). (Cost., artt. 3, 24, 25, 76, 77 e 101).(GU n.6 del 11-2-1998 )
IL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale nei confronti di S.V. per: A) il reato di cui all'art. 588 c.p. per aver partecipato, unitamente a Sabatino Domenico, S.A., Violo Anna, S.C. e Nappi Gregorio, ad una lite nel corso della quale riportavano lesioni personali N.A. e Sabatino Rosa. Fatto del 22 maggio 1995 in Pagani; B) il reato di cui all'art. 582 c.p. per aver provocato, nel corso della lite di cui al capo a), a Sabatino Rosa e N.A., lesioni guarite in giorni 7, la prima, e in giorni 20, la seconda. Fatto del 22 maggio 1995 in Pagani. A seguito di richiesta di rinvio a giudizio del minore innanzi indicato per il reato di cui alla rubrica, e' stata fissata udienza preliminare nel corso della quale il p.m. ha eccepito l'incostituzionalita' dell'art. 34, comma 2 c.p.p. perche' in contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 101, 76, 77 della Costituzione. In particolare il p.m. ha rilevato che in data 31 luglio 1996 il g.i.p. ha rigettato la richiesta di n.l.p. per irrilevanza del fatto, ai sensi dell'art. 27 decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1988; lo stesso magistrato, persona fisica, compone il collegio g.u.p. Tale situazione di fatto e di diritto implica una incompatibilita' ex art. 34 comma 2 c.p.p., cosi' come piu' volte interpretato dalla Corte costituzionale, atteso che lo stesso magistrato chiamato a decidere in sede g.u.p. si e' gia' pronunciato nel merito quale g.i.p. Invero con la richiesta di n.l.p. per irrilevanza del fatto il p.m. ha chiamato il g.i.p. ad emettere un giudizio, oltre che sulla configurabilita' in astratto di una ipotesi di reato, anche sulla concreta sua attribuibilita' all'indagato; altrimenti avrebbe attivato una richiesta assolutoria ovvero di archiviazione, per come disposto anche dall'art. 129 c.p.p. "Opinare diversamente induce a prassi devianti che comportano ''irrilevanza per categorie di reati'' che si presenta come succedanea della depenalizzazione con conseguente violazione del principio dell'obbligatorieta' dell'azione penale". Ritiene questo giudice che la questione di incostituzionalita' e' rilevante in quanto, se non si accerta preliminarmente la legittima composizione del collegio giudicante, non e' possibile definire il presente processo. Quanto alla fondatezza della eccezione di illegittimita' costituzionale, osserva che la finalita' principale del processo minorile non e' l'applicazione di una sanzione penale nei confronti del giovane riconosciuto colpevole di un reato, bensi' il recupero del minore. Per il raggiungimento di tale scopo viene avviato, sin dall'inizio delle indagini preliminari, un programma inteso a conoscere l'indagato, ad individuarne i problemi e le sollecitazioni che lo hanno portato a delinquere, nonche' a predisporre un adeguato percorso educativo per avviarlo definitivamente verso scelte di legalita'. In particolare in caso di applicazione di misure cautelari non si intende punire anticipatamente il giovane, bensi' adottare nei suoi confronti misure che, in considerazione della sua personalita' e delle sue esigenze educative, lo sollecitino a non piu' delinquere. Tale percorso educativo, la cui continuita' e coerenza e' fondamentale per un esito positivo, ha il suo momento focale nell'udienza preliminare, quando, sulla base dell'osservazione effettuata sul minore e delle sue risposte alle sollecitazioni ricevute, vengono adottati i provvedimenti decisivi per tentarne il recupero (v. in particolare la messa alla prova o, anche, il perdono giudiziale). La sostituzione del giudice durante tale percorso educativo puo' comportare comprensibili interruzioni o cambiamenti che possono essere estremamente deleteri per il recupero del minore. D'altra parte il diritto di difesa del minore trova adeguata tutela nella normativa vigente, senza la necessita' di stabilire incompatibilita' tra g.i.p. e g.u.p. In particolare con l'opposizione di cui all'art. 32, III comma, decreto del Presidente della Repubblica n. 448/88 (proponibile, oltre che contro le sentenze di condanna, anche avverso le sentenze di n.l.p. con le quali e' stata comunque presupposta la responsabilita' dell'imputato - Corte costituzionale 11 marzo 1993, n. 77) il minore ottiene l'automatica revoca della sentenza del g.u.p. (art. 32-bis comma IV) e la celebrazione del giudizio, dello stesso giudizio che non e' incompetente a disporre, nel processo ordinario, all'udienza preliminare lo stesso giudice che gia' si e' pronunciato nel merito nell'applicare nei confronti dello stesso imputato una misura cautelare personale. Vale a dire, nonostante la possibilita' che nel giudizio minorile il g.u.p. pronunci anche nel merito con provvedimenti che possono anche divenire definitivi, le garanzie di difesa del minore non sono affatto piu' limitate rispetto a quelle dell'imputato maggiorenne, anche se all'udienza preliminare dovesse partecipare lo stesso giudice (peraltro in organo collegiale) che ha gia' emesso un provvedimento che comportava una valutazione nel merito. Nonostante tali premesse la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal p.m. non puo' ritenersi manifestamente infondata, soprattutto in considerazione delle recenti sentenze della Corte costituzionale (per ultima la numero 311 del 15-22 ottobre 1997). Invero la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (art. 27 decreto del Presidente della Repubblica n. 448/88) comporta un giudizio sulla sussistenza del reato e sulla responsabilita' del minore per un fatto costituente reato. Altrimenti andrebbe adottato nei suoi confronti un provvedimento piu' favorevole, quale l'archiviazione o il proscioglimento perche' il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto. Non si tratta di un giudizio sulla tenuita' o meno di una astratta fattispecie, bensi' sulla tenuita' ed occasionalita' (anche per elementi soggettivi) di un reato del quale il minore e responsabile. Se nessun reato ha commesso non puo' dichiararsi nei suoi confronti irrilevante un fatto che non lo riguarda. Orbene, la richiesta di n.l.p. ex art. 27 nel corso delle indagini preliminari puo' essere rigettata dal g.i.p. per mancanza, allo stato, di elementi sufficienti per decidere sulla esistenza del reato, sulla responsabilita' del minore, sulla tenuita' e occasionalita' del fatto; ma puo' anche essere disattesa perche', pronunciandosi nel merito, il g.i.p. ritiene che il fatto non sussiste o che non sia stato commesso dal minore, ovvero che, sul presupposto della esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, mancano i requisiti della tenuita' ed occasionalita'. In tale seconda ipotesi potrebbe ravvisarsi l'incompatibilita' a partecipare all'udienza preliminare del g.i.p. che ha rigettato, pronunciando nel merito, la richiesta del p.m. Pertanto, e' necessario rimettere gli atti alla Corte costituzionale affinche' esamini la legittimita' dell'art. 34 II comma c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24, 25, 101, 76 e 77 della Costituzione.
P. Q. M. Visti gli artt. 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87 e relativo regolamento; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32, comma 2, c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24, 25, 101, 76 e 77 della Costituzione nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' alla funzione di giudice dell'udienza preliminare nel processo penale a carico di imputati minorenni del giudice per le indagini preliminari che abbia, in precedenza, rigettato la richiesta del pubblico ministero di sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente processo; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al p.m., all'imputato, ai suoi genitori ed al suo difensore, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Salerno, addi' 26 novembre 1997 Il giudice estensore: Zotti I giudici onorari: Cucco - Cristiano 98C0081