N. 51 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 agosto 1997

                                 N. 51
  Ricorso per questione di legittimita' costituzionale  depositato  in
 cancelleria l'8 agosto 1997 (della provincia autonoma di Bolzano)
 Zootecnia  - Agricoltura - Controlli veterinari straordinari - Potere
    del Ministro della sanita' di disporre una rilevazione di tutti  i
    capi  bovini  presenti  nelle  aziende da latte, tramite i servizi
    veterinari delle  UU.SS.LL.  -  Asserita  strumentalita'  di  tali
    controlli  rispetto  ai  compiti di accertamento e di controllo di
    competenza della Commissione governativa di indagine in materia di
    quote latte - Lesione  dell'autonomia  e  delle  competenze  della
    provincia   autonoma   di   Bolzano,   anche   in  relazione  alla
    composizione e ai poteri della  detta  Commissione  governativa  -
    Lesione  del  principio  di leale cooperazione - Lamentato ricorso
    allo strumento del decreto-legge in mancanza  dei  presupposti  di
    necessita' e di urgenza.
 (D.-L.  19 maggio 1997, n. 130, art. 6, convertito in legge 16 luglio
    1997, n. 228; legge 16 luglio 1997, n. 228, art. 1, comma 1).
 (Statuto Trentino-Alto Adige, art. 8, nn. 1, 8 e 21, 9, n. 10,  16  e
    107;  Cost.  art. 77; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, art. 2; d.P.R.
    19 novembe 1987, n. 526, artt. 6 e 7; d.lgs.  16  marzo  1992,  n.
    266, art. 4).
(GU n.41 del 8-10-1997 )
   Ricorso  della  provincia  autonoma  di  Bolzano,  in  persona  del
 presidente  pro-tempore   della   giunta   provinciale   dott.   Luis
 Durnwalder,  giusta  deliberazione della giunta n. 3483 del 28 luglio
 1997, rappresentata e difesa - in virtu' di procura speciale  del  28
 luglio  1997,  rogata  dal  dott.  Hermann  Berger,  vice  segretario
 generale della giunta  provinciale  (repertorio  n.  18466)  -  dagli
 avv.ti  proff.ri  Sergio  Panunzio e Roland Riz, e presso il primo di
 essi elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3;  contro
 la  Presidenza  del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente
 del Consiglio in carica; per la dichiarazione di  incostituzionalita'
 dall'art.  6  del  d.-l.  19  maggio  1997,  n.  130, convertito, con
 modificazioni, in legge 16 luglio 1997, n. 228; nonche' dell'art.  1,
 comma 1 della suddetta legge 16 luglio 1997, n. 228.
                               F a t t o
   1.  -  E'  stata  di recente pubblicata la legge 16 luglio 1997, n.
 228, che ha convertito in  legge,  con  modificazioni,  il  d.-l.  19
 maggio  1997,  n.  130, recante "Disposizioni urgenti per prevenire e
 fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio  nazionale,  nonche'
 interventi  in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura".
 Ai fini del presente ricorso viene particolarmente in rilievo  l'art.
 6.   ("Controlli   veterinari  straordinari")  del  decreto-legge  n.
 130/1997, non modificato in sede di conversione, che cosi' recita:
   "1. - Il Ministro della  sanita'  e'  autorizzato  a  disporre  una
 rilevazione  straordinaria  di  tutti  i  capi  bovini presenti nelle
 aziende da latte, tramite i servizi veterinari delle  aziende  unita'
 sanitarie  locali,  con le modalita' stabilite con propria ordinanza,
 ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al d.-l.  7  maggio
 1997,  n.  118. Gli interventi di rilevazione possono essere affidati
 anche a veterinari liberi professionisti, con compenso di  L.  10.000
 per  ogni  allevamento e di L. 300 per ogni capo censito. Al relativo
 onere, valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997, si provvede,  per
 l'importo  di  2  miliardi,  mediante  corrispondente riduzione dello
 stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione  del
 Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando quota
 parte   dell'accantonamento   relativo  al  Ministero  delle  risorse
 agricole, alimentari e forestali, e, per i  restanti  2  miliardi,  a
 carico  del  Fondo sanitario nazionale, con conseguente riduzione per
 lo stesso importo, per  l'anno  1997,  dell'accantonamento  destinato
 all'indennita'  per  l'abbattimento  di  animali, di cui alla legge 2
 giugno 1988, n. 218.
   2. - Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
 decreti, le variazioni di bilancio occorrenti  per  l'attuazione  del
 presente decreto.".
   La "rilevazione straordinaria di tutti i capi bovini presenti nelle
 aziende  da  latte"  viene  configurata dall'art. 6 come "attuazione"
 delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 118/1997 ("Disposizioni
 urgenti in materia di quote latte"), convertito  in  legge  3  luglio
 1997, n. 204. Si tratta del decreto 1egge che ha prorogato sino al 31
 agosto  1997 (disciplinandone ulteriormente i poteri) la operativita'
 della commissione governativa di indagine in materia di quote  latte,
 gia'  istituita  dall'art.  1, comma 28 e segg., del d.-l. 31 gennaio
 1997, n. 11 (recante "Misure straordinarie per la crisi  del  settore
 lattiero-caseario    ed    altri    interventi   urgenti   a   favore
 dell'agricoltura"), convertito, con modificazioni in legge  28  marzo
 1997, n. 81.
   Si  ricorda  come  il decreto-legge n. 11/1997 - che costituisce un
 anello (ma non l'ultimo|) di una lunga catena di decreti-legge spesso
 reiterati e poi convertiti,  e  di  interventi  legislativi  vari  in
 materia  di  quote latte che hanno innescato un vasto contenzioso fra
 Stato e regioni e provincie autonome sin troppo noto a codesta ecc.ma
 Corte per stare qui a ricordarlo -  e'  stato  gia'  impugnato  dalla
 provincia  autonoma  di  Bolzano,  anche in relazione alla disciplina
 relativa alla suddetta commissione governativa di indagine  (art.  1,
 commi 28-33) ed alla istituzione da parte del Ministero della sanita'
 di  una anagrafe nazionale del bestiame (art. 1, commi 36-44), con il
 ricorso n. 38/1997, attualmente pendente  innanzi  a  codesta  ecc.ma
 Corte.  Quanto  poi  al successivo decreto-legge n. 118/1997 - che ha
 prorogato l'operativita'  della  suddetta  commissione  dettando  una
 disciplina  integrativa  di  quella  del  precedente decreto-legge n.
 11/1997 - anche questo e' stato impugnato dalla provincia autonoma di
 Bolzano con  ricorso  notificato  il  1  agosto  1997,  in  corso  di
 deposito.
   Dato  il  collegamento fra i due precedenti ricorsi e quello che si
 propone con il presente atto, si segnala sin d'ora l'opportunita' che
 essi vengano esaminati  da  codesta  ecc.ma  Corte  in  una  medesima
 udienza.
   2. - A questo punto giova ricordare quali siano le competenze della
 provincia  autonoma  di  Bolzano  che  vengono  in  questione  con il
 presente ricorso (come del resto con i tre gia'  pendenti),  e  quale
 sia il loro fondamento normativo.
   In  base  agli  artt.  8,  n.  21,  e 16 dello statuto speciale del
 Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto  1972,  n.  670)  la  provincia
 ricorrente  e'  titolare  di  competenze  esclusive (o "primarie") in
 materia di "agricoltura" e di "patrimonio zootecnico": competenze sia
 legislative che  amministrative,  nonche'  la  connessa  potesta'  di
 programmazione  degli  interventi  in materia. Tali attribuzioni sono
 nella piena disponibilita' della  provincia  anche  a  seguito  della
 emanazione  delle  relative norme d'attuazione dello statuto speciale
 (di cui specialmente al decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
 279/1974).
   Ma   vi  e'  un'ulteriore  competenza  (peculiare  della  provincia
 autonoma di Bolzano) che e' strettamente connessa con la  precedente:
 quella  -  pure  di  tipo primario - relativa alle "minime proprieta'
 culturali" ed ai "masi chiusi"  (ex  art.  8,  n.  8,  dello  statuto
 speciale  del  Trentino-Alto  Adige).  Tale intreccio e' testualmente
 confermato dall'art.  26 del decreto del Presidente della  Repubblica
 n.  569/1993  (recante  il  regolamento  di esecuzione della legge n.
 468/1992) il quale  stabilisce  che  "Ai  fini  dell'applicazione  di
 quanto  disposto  dall'art.  10 della legge n. 468/1992 (articolo che
 disciplina le cessioni  di  quote  di  produzione  del  latte,  e  la
 costituzione  della  "riserva"  originariamente  locale) la provincia
 autonoma di Bolzano, ove vige l'istituto del maso chiuso, adotta, con
 proprio provvedimento, le necessarie disposizioni integrative".
   Osserviamo  ancora,  al  riguardo,  che  nell'esercizio  delle  sue
 attribuzioni in materia di gestione e controllo delle quote latte, ed
 in  attuazione  delle  disposizioni  sopra  indicate, la provincia di
 Bolzano, dopo aver istituito con deliberazione della giunta  n.  6974
 dell'8 novembre 1993 una "Commissione di controllo per la gestione di
 quote  latte"  (svolgente  le funzioni di controllo di cui all'art. 8
 della  legge  n.  468/1992),  con  la  successiva deliberazione della
 giunta  n.  6281  del  24  ottobre  1994  (pubblicata  in  Bollettino
 ufficiale  della  regione del Trentino-Alto Adige 7 novembre 1995, n.
 51) ha  dato  ulteriore  e  specifica  applicazione  alla  disciplina
 stabilita  originariamente  (prima delle modifiche operate dagli atti
 legislativi per i quali e' pendente il giudizio di costituzionalita')
 dall'art. 10 della legge n. 468/1992 e dall'art. 26 del  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica  n. 569/1993. Con quest'ultima delibera
 sono  stati  approvati  dalla  giunta  provinciale   i   criteri   di
 assegnazione  delle  quote  della riserva provinciale di cui all'art.
 10, comma 11, della  legge  n.    468/1992;  assegnazione  che  viene
 appunto effettuata dalla suddetta commissione provinciale.
   3.  -  Ad  integrare la descrizione delle competenze provinciali in
 materia giova ancora osservare quanto segue.
   In primo luogo va sottolineato  come,  ai  sensi  dell'art.  6  del
 d.P.R.    19  novembre 1987, n. 526 (recante norme d'attuazione dello
 statuto speciale del  Trentino-Alto  Adige),  spetta  alla  provincia
 autonoma  di  Bolzano,  nelle  materie  di cui agli artt. 8 e 9 dello
 statuto  speciale,  il  provvedere  direttamente  all'attuazione  dei
 regolamenti della Comunita' economica europea, "ove questi richiedano
 una   normazione   integrativa   o   un'attivita'  amministrativa  di
 esecuzione"; ed inoltre che in base all'art. 7 dello  stesso  decreto
 del  Presidente  della  Repubblica  n.   526/1987 la provincia, nelle
 materie di competenza esclusiva (come appunto agricoltura, zootecnia,
 minime proprieta' colturali e "masi  chiusi"),  puo'  dare  immediata
 attuazione alle raccomandazioni ed alle direttive comunitarie.
   In  relazione  a  cio'  va anche ricordato che, avendo il Consiglio
 delle Comunita' europee emanato la direttiva  n.  92/102/CEE  del  27
 novembre  1992,  relativa  all'identificazione  e  alla registrazione
 degli animali, la provincia autonoma di Bolzano vi  ha  dato  diretta
 applicazione  approvando  la  legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9,
 sulla "Istituzione dell'anagrafe provinciale  del  bestiame  e  delle
 aziende   di   allevamento   e   disposizioni   urgenti  nel  settore
 dell'agricoltura".  Come stabilito dall'art. 5, comma 1  della  legge
 provinciale  n.  9/1995,  la  suddetta anagrafe - istituita presso la
 ripartizione  provinciale   agricoltura   -   "e'   fonte   ufficiale
 utilizzabile  come  riferimento  ai  fini  degli adempimenti previsti
 dalla  normativa  provinciale  statale  e  comunitaria   in   materia
 zootecnica, lattierocasearia e sanitaria".
   In  secondo  luogo  va  ricordato  come,  a  garanzia  del pieno ed
 autonomo esercizio delle funzioni amministrative provinciali,  l'art.
 4  del  d.lgs.  16  marzo  1992,  n.  266  (anch'esso  recante  norme
 d'attuazione dello statuto speciale), ha stabilito, al comma 1, che:
   "4 (Funzioni amministrative). -  1.  Nelle  materie  di  competenza
 propria  della  regione  o  delle province autonome la legge non puo'
 attribuire agli  organi  statali  funzioni  amministrative,  comprese
 quelle  di  vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di
 violazioni amministrative, diverse da  quelle  spettanti  allo  Stato
 secondo  lo statuto speciale e le relative norme di attuazione, salvi
 gli  interventi  richiesti  ai  sensi  dell'art.  22  dello   statuto
 medesimo".
   4. - Tali essendo le competenze spettanti in materia alla provincia
 autonoma  di  Bolzano,  esse risultano lese dalla suddetta disciplina
 contenuta nell'art. 6 del decreto-legge n. 130/1997, che pertanto  la
 provincia impugna con il presente ricorso per i seguenti motivi di
                             D i r i t t o
   1.  - Violazione, da parte dell'art. 6 del decreto-legge impugnato,
 delle competenze di cui agli artt. 8, n.  8  e  n.  21,  e  16  dello
 statuto  speciale  del Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n.
 670) e relative norme d'attuazione (spec.  artt.  6  e  7  d.P.R.  19
 novembre  1987,  n.  526;  ed  art.  4 d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266),
 nonche' dell'art.   107 dello statuto. Violazione  del  principio  di
 leale cooperazione.  Incostituzionalita' derivata.
   1.1.  -  Come  si e' visto, l'impugnato art. 6 del decreto-legge n.
 130/1997, al primo comma, autorizza  il  Ministero  della  sanita'  a
 disporre  una  "rilevazione  straordinaria"  di  tutti  i capi bovini
 esistenti nelle aziende da  latte,  "ai  fini  dell'attuazione  delle
 disposizioni di cui al d.-l. 7 maggio 1997, n. 118". Tale disciplina,
 stante  il  suo  tenore  letterale,  sembrerebbe  ricomprendere nella
 rilevazione  anche  i  capi  bovini  presenti  nelle  aziende   della
 provincia  autonoma  di  Bolzano. Ed e' appunto in questo presupposto
 che la provincia propone il presente ricorso.
   Ancorche'  la  rilevazione  in  questione  sia  stata  affidata  al
 Ministro  della  sanita',  il  fatto  che essa sia effettuata ai fini
 dell'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  decreto-legge   n.
 118/1997   comporta   che   tale  rilevazione  non  puo'  avere  fini
 propriamente di controllo sanitario o veterinario (anche se il titolo
 dell'art. 6 recita "Controlli veterinari straordinari":  ma  e'  noto
 che  i  titoli  delle  leggi, e cosi' pure quelli degli articoli, non
 hanno valore normativo cogente).  Infatti  nessuna  disposizione  del
 decreto-legge  n.  118/1997  prevede,  o  comunque implica o richiede
 tacitamente, dei controlli sanitari sul bestiame.   Il  decreto-legge
 n.  118/1997  si limita a prorogare la operativita' della commissione
 governativa d'indagine in materia di quote latte, di cui  all'art.  1
 del  decreto-legge n. 11/1997. Com'e' noto, tale commissione ha avuto
 - in base ai commi 28 segg. dell'art. 1 del decreto-legge n.  11/1997
 -  il  compito  di effettuare accertamenti sulla gestione delle quote
 latte da parte di soggetti  pubblici  e  privati,  nonche'  su  altri
 aspetti  connessi alla produzione e commercializzazione del latte. Lo
 stesso decreto n.  11/1997  -  ai  commi  36  e  segg.  -  detta  una
 disciplina,   collegata   a   quella  relativa  alla  indagine  della
 commissione, piu  specificamente  riguardante  la  realizzazione,  da
 parte del Ministero della sanita' di un sistema informativo nazionale
 di  anagrafe  del  bestiame,  al  fine di rendere disponibili in modo
 aggiornato e continuo i dati reali derivanti  dall'applicazi'one  del
 gia'  citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 317/1996
 (recante  norme  per  l'attuazione  della  direttiva  n.   92/102/CEE
 relativa alla identificazione ed alla registrazione degli animali). A
 questo  proposito  si  e'  gia'  detto in precedenza che la provincia
 autonoma  di  Bolzano  aveva  gia'  dato  attuazione  alla   suddetta
 direttiva  CEE  (prima  della  emanazione  del decreto del Presidente
 della Repubblica n. 317/1996) dotandosi di una propria  anagrafe  del
 bestiame, istituita con la legge provinciale n. 9/1995. E proprio per
 questo  -  e per rispettare l'autonomia provinciale di cui tale legge
 e' espressione - il comma 38 dell'art. 1 del decreto-legge n. 11/1997
 ha stabilito che in tale provincia  e  nella  regione  Valle  d'Aosta
 "gia'  dotate  di  anagrafe  del bestiame, si provvede in sede locale
 all'attuazione   della   direttiva   n.    12/102/CEE,    assicurando
 l'interconnessione  con  il  sistema nazionale": cioe' il comma 38 ha
 stabilito che le attivita' di competenza del Ministero della  sanita'
 di  cui  al comma 36 non si debbono svolgere anche nella provincia di
 Bolzano (e nella Regione Valle d'Aosta).
   La conferma che la "rilevazione straordinaria" di cui all'art.    6
 del  decreto-legge  n.  130/1997  non  ha  finalita' sanitarie, ma e'
 invece strumentale agli accertamenti in materia  di  quote  latte  di
 competenza  della  commissione  governativa  d'inchiesta  di'  cui al
 decreto-legge n. 11/1997 (e poi  al  decreto-legge  n.  118/1997)  e'
 comunque  costituita  dall'ordinanza  del  Ministro  della sanita' 20
 maggio 1997 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio
 1997),   modificata   ed   integrata   dalla   successiva   ordinanza
 ministeriale  20  giugno 1997 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
 145 del 24 giugno 1997).  Tale ordinanza ministeriale 20 maggio 1997,
 recante il titolo "Misure urgenti per  la  rilevazione  straordinaria
 dei  capi  bovini  presenti  nelle  aziende  da  latte",  e'  appunto
 l'ordinanza del Ministro  della  sanita'  cui  rinvia  l'art.  6  del
 decreto-legge  n.  130/1997  per  la disciplina delle modalita' della
 rilevazione  straordinaria  in  questione.    Orbene,  sia  il  testo
 dell'ordinanza 20 maggio 1997 (v. in particolare l'art. 1 secondo cui
 la  "rilevazione  straordinaria  di  tutti  i  capi bovini al momento
 presenti nelle aziende"  e'  fatta  "ai  fini  di  disporre  di  dati
 aggiornati  sulla  produzione  nazionale  di  latte e in applicazione
 dell'art. 1, comma 36 del d.-l. 31 gennaio 1997, n. 1139), sia il suo
 preambolo (che fra l'altro richiama in particolare  l'art.  1,  comma
 30,  del  decreto-legge n. 11/1997, ed una successiva nota protocollo
 n. 863 del 14 maggio 1997 della  commissione  governativa  d'indagine
 sulle  quote  latte,  "relativi  alla  richiesta di collaborazione ed
 assistenza  della  forza  pubblica  in  occasione   della   succitata
 rilevazione   straordinaria),   sia   gli   allegati  n.  1  e  n.  2
 all'ordinanza, contenenti le schede di rilevazione (da cui si  evince
 che  la  rilevazione  attiene  soltanto al numero dei bovini da latte
 posseduti dalle aziende, ai quantitativi prodotti, ed alle  quote  di
 produzione  possedute),  dimostrano  in  modo  inequivocabile  che la
 rilevazione straordinaria di cui all'art.   6  del  decreto-legge  n.
 130/1997 non ha finalita' sanitarie (o veterinarie in senso proprio),
 bensi' di identificazione dei bovini da latte esistenti nelle aziende
 -  cioe' di anagrafe del bestiame - nonche' delle quote di produzione
 delle aziende e dei quantitativi prodotti dalle medesime: il tutto in
 funzione dello svolgimento dei compiti di' accertamento  e  controllo
 affidati  alla  commissione  di indagine in materia di quote latte di
 cui all'art. 1, comma 28 e segg. del decreto-legge n. 11/1997.
   Tutto  cio',  del  resto,  e'   ulteriormente   e   definitivamente
 confermato  dalla  seconda  ordinanza  ministeriale  citata  - del 20
 giugno 1997 - che ha modificato ed integrato  la  prima  (soprattutto
 prorogando  i  termini  per  la  rilevazione  da essa originariamente
 previsti) in base al  rilievo  che  "la  commissione  governativa  di
 indagine  in  materia  di  quote  latte,  alla  quale  devono  essere
 trasmessi i risultati della attivita' di rilevazione, deve concludere
 i propri lavori in tempi brevi attualmente stabiliti nella  data  del
 10 luglio 1997); ....".
   1.2. - Si e' chiarito, dunque, che la rilevazione straordinaria dei
 capi  bovini  di  cui all'art. 6 del decreto-legge n. 130/1997 non ha
 una valenza sanitaria, bensi' di anagrafe del bestiame, e soprattutto
 di accertamento - per conto della commissione governativa di indagine
 di'  cui  ai  decreti-legge  n. 11 e n. 118/1997 - dei capi posseduti
 dalle aziende, nonche' dei quantitativi di  latte  prodotti  e  delle
 quote di produzione possedute dalle medesime. Si tratta di compiti di
 rilevazione che, per certi aspetti, gia' i commi 36 e segg. dell'art.
 1  del  decreto-legge  n.  11/1997 avevano affidato al Ministro della
 sanita', ma che - come si e' visto - il comma 38 dello stesso art.  1
 aveva escluso che si estendessero anche alla  provincia  di  Bolzano.
 Oggi  l'impugnato  art.  6  del  decreto-legge  n. 130/1997 autorizza
 invece il Ministro della sanita' ad effettuare la rilevazione di  cui
 sopra  anche  nella  provincia  di  Bolzano, utilizzando allo scopo i
 servizi veterinari delle aziende unita' sanitarie locali  (cioe'  del
 servizio sanitario provinciale).
   La  disciplina  in  tal senso stabilita dall'art. 6 e' lesiva delle
 competenze della provincia ricorrente  ed  incostituzionale,  innanzi
 tutto,  in  via derivata: per la incostituzionalita' della disciplina
 relativa alla composizione ed ai poteri della commissione governativa
 di indagine per conto della quale il  Ministero  della  sanita'  deve
 effettuare  le rilevazioni in questione, ed alla quale debbono essere
 trasmessi i relativi risultati.
   La provincia autonoma di Bolzano ha gia'  impugnato  la  disciplina
 relativa  alla  commissione  governativa  di  indagine  contenuta nel
 decreto-legge n. 11/1997 (art. 1, commi, 28 segg.) del  decreto-legge
 n.  11/1997)  con  il  ricorso n. 38/1997, pendente innanzi a codesta
 ecc.ma  Corte.    Ed  ha  successivamente  impugnato   la   ulteriore
 disciplina,  integrativa  e  modificativa della precedente, contenuta
 nel decreto-legge n.  118/1997  (art.  1,  vari  commi)  con  ricorso
 notificato  il  1  agosto  1997,  in  corso  di deposito. Se, come si
 confida,   tali   ricorsi   verranno   accolti,    dalla    accertata
 incostituzionalita' delle disposizioni legislative con essi impugnate
 discendera'   anche   la   incostituzionalita'   dell'art.     6  del
 decreto-legge n. 130/1997, che quelle disposizioni presuppone.
   1.3. - L'impugnato art. 6, comma 1, del decreto-legge  n.  130/1997
 disciplina  una  attivita'  amministrativa di rilevazione affidata al
 Ministero  della  sanita'  e  da  questi  svolta  in  funzione  degli
 accertamenti   in   materia   di  quote  latte  di  competenza  della
 commissione  governativa  d'indagine  di  cui  al  decreto-legge   n.
 11/1997.  Si  tratta,  dunque,  di  attivita' che incidono su materie
 (agricoltura e patrimonio zootecnico, minime proprieta'  culturali  e
 masi  chiusi)  che  sono  indubbiamente di competenza provinciale. Ne
 discende per cio' stesso la incostituzionalita' dell'impugnato art. 6
 (primo  e,  conseguenzialmente,  anche  secondo  comma).  Infatti  la
 disciplina  in  esso contenuta e' in palese ed insuperabile contrasto
 con quanto in particolare e' stato stabilito dal gia' citato art.  4,
 comma  1,  del  decreto  legislativo  n.  266/1992  (contenente norme
 d'attuazione ex art. 107 dello  statuto  speciale  del  Trentino-Alto
 Adige,  non  derogabili dal legislatore ordinario), secondo cui nelle
 materie di competenza delle  province  autonome  la  legge  non  puo'
 attribuire  agli  organi  statali  (quale  appunto  il Ministro della
 sanita' e la commissione  governativa  d'indagine)  nessuna  funzione
 amministrativa,   "comprese   quelle   di   vigilanza,   di   polizia
 amministrativa  e  di  accertamento  di  violazioni   amministrative,
 diverse  da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e
 le relative norme di attuazione".
   La  lesione  delle competenze provinciali, e la incostituzionalita'
 della disciplina impugnata, e' poi tanto piu' grave ed evidente se si
 considera che  la  rilevazione  in  questione  viene  effettuata  dal
 Ministero   della   sanita'  anche  in  attuazione  della  disciplina
 comunitaria  (direttiva  n.  92/102/CEE)  e  statale   (decreto   del
 Presidente  della  Repubblica n. 317/1996, ed art. 1, commi 36 segg.,
 decreto-legge n. 11/1997) relativa alla anagrafe del bestiame.  Essa,
 cioe',  incide su di una materia nella quale la provincia autonoma di
 Bolzano - con la citata legge provinciale n. 9/1995 - ha  dato,  come
 le  compete,  autonoma attuazione alla disciplina comunitaria. Motivo
 per cui del  tutto  inammissibile  risulta  oggi  un  intervento  del
 Ministero  della  sanita':  come  del  resto  era  stato inizialmente
 riconosciuto  dal  gia'  ricordato   comma   38   dell'art.   1   del
 decreto-legge  n.  11/1997,  che  aveva  escluso  la  estensione alla
 provincia autonoma di Bolzano  delle  attivita'  di  rilevazione  del
 bestiame  da  parte  del  Ministero  della  sanita',  potendo  questi
 attingere i  dati  direttamente  dalla  gia'  istituita  ed  operante
 anagrafe  provinciale. Sotto questo profilo la disciplina legislativa
 oggi impugnata risulta in contrasto anche con le  gia'  citate  norme
 d'attuazione  di  cui  all'art.  7  del  decreto del Presidente della
 Repubblica n. 526/1987 che riconoscono alla provincia  ricorrente  di
 dare diretta ed autonoma attuazione alle direttive comunitarie.
   1.4.  -  La  impugnata  disciplina dell'art. 6 del decreto-legge n.
 130/1997 e' incostituzionale anche perche' ha violato il principio di
 leale cooperazione.
   Posto che la attivita' ministeriale di rilevazione straordinaria in
 questione incide su materie di competenza provinciale (ed addirittura
 viene svolta - come  poi  si  dira'  piu'  ampiamente  in  seguito  -
 utilizzando  uffici  della  provincia), di cio' avrebbe dovuto tenere
 conto il legislatore, almeno prevedendo  momenti  di  raccordo  e  di
 concertazione  fra  il  Ministero e la provincia ricorrente in ordine
 alla   organizzazione   ed   allo   svolgimento   della   rilevazione
 straordinaria.
   2.  - Violazione, da parte dell'art. 6 del decreto-legge impugnato,
 delle  competenze  provinciali  di  cui  alle  norme   statutarie   e
 d'attuazione  gia' indicate, nonche' degli artt. 8, n. 1, 9, n. 10, e
 16 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige, e  delle  relative
 norme d'attuazione di cui al d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (spec. art.
 2, sostituito da art. 1 d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267). Violazione del
 principio di leale cooperazione.
   2.1.  -  La  disciplina  dell'art. 6 del decreto-legge impugnato e'
 incostituzionale anche  perche'  lesiva  della  competenza  esclusiva
 della  provincia  autonoma di Bolzano in materia di ordinamento degli
 uffici provinciali, nonche' delle U.S.L. e del relativo personale.
   Al riguardo occorre ricordare che la provincia autonoma di  Bolzano
 e'  titolare,  oltre  che  delle gia' citate competenze in materia di
 agricoltura, di patrimonio zootecnico, di minime proprieta' culturali
 e di masi  chiusi,  anche  di  competenza  esclusiva  in  materia  di
 ordinamento  degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto
 (art. 8, n. 1 statuto) e di  competenza  concorrente  in  materia  di
 igiene e sanita' (art. 9, n. 10).
   Piu' di recente, in sede di definizione del c.d. "pacchetto" per il
 Trentino-Alto  Adige,  con la norma d'attuazione dello statuto di cui
 all'art. 1 del d.-lgs. 16 marzo 1992, n. 267 (sostitutiva della norma
 d'attuazione originariamente contenuta nell'art. 2  del  d.P.R.    28
 marzo  1975,  n.  474)  si  e'  stabilito  che  spetta  alla  regione
 Trentino-Alto  Adige  il  potere  di  disciplinare  "il  modello   di
 organizzazione  delle  istituzioni ed enti sanitari", mentre spettano
 alle province autonome di Trento e Bolzano "le  potesta'  legislative
 ed  amministrative  attinenti al funzionamento ed alla gestione delle
 istituzioni ed enti sanitari".
   Si aggiunga che, nel quadro  del  "riordino"  della  disciplina  in
 materia  sanitaria  - che a livello nazionale e' stato effettuato dal
 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 - l'art. 1 della legge regionale  del
 Trentino-Alto  Adige  20  gennaio  1992,  n.  1,  ha stabilito che le
 funzioni dirette alla tutela  della  salute  possono  essere  gestite
 "mediante    aziende    speciali    con    autonomia   organizzativa,
 amministrativa, patrimoniale e contabile" (art. 1, comma  1),  e  che
 "le   dimensioni,   il   numero,  le  modalita'  di  funzionamento  e
 l'organizzazione delle aziende di cui al comma  1  sono  disciplinati
 con leggi delle province autonome di Trento e Bolzano" (art. 1, comma
 2).
   Nell'esercizio    delle   gia'   descritte   competenze   ad   esse
 costituzionalmente attribuite, la provincia autonoma  di  Bolzano  ha
 emanato,  fra  le  altre,  la  legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1
 (Disciplina del servizio sanitario provinciale), che  in  particolare
 agli  artt. 10 e 15 disciplina i servizi veterinari delle u.s.l. Piu'
 recentemente di u.s.l., la provincia ha emanato, sempre  in  materia,
 la  legge  provinciale  29  luglio  1992,  n.  30  (Nuove norme sulla
 gestione delle unita' sanitarie locali) e la legge 10 novembre  1993,
 n.  22  (sul  riordino  del  servizio sanitario provinciale) dettando
 cosi' un quadro normativo organico della materia.
   2.2. - Cio' premesso, anche le competenze provinciali di  cui  alle
 norme   statutarie   e  d'attuazione  dianzi  citate  risultano  lese
 dall'art.  6 del decreto-legge n. 130/1997 nella parte  in  cui  esso
 prevede  che  il  Ministro  della  sanita'  effettui  la  rilevazione
 straordinaria  in  questione  disponendo  direttamente  dei  "servizi
 veterinari  delle  aziende  unita' sanitarie locali": cioe' anche dei
 servizi  veterinari  delle  aziende  unita'  sanitarie  locali  della
 provincia  di  Bolzano  (come  del  resto e' espressamente confermato
 dall'art. 1, comma 1,  della  citata  ordinanza  del  Ministro  della
 sanita' 20 maggio 1997).
   La disciplina legislativa impugnata riconosce al Ministro il potere
 di  disporre  di  uffici  che  fanno  parte  del  servizio  sanitario
 provinciale e che dipendono esclusivamente dalla  provincia  autonoma
 di  Bolzano,  le  cui competenze sono dunque violate dalla disciplina
 legislativa impugnata.
   2.3. - In subordine si deduce la violazione del principio di  leale
 cooperazione.
   L'art.  6  del  decreto-legge  n.  130/1997, anziche' attribuire al
 Ministro il potere di disporre direttamente  dei  servizi  veterinari
 delle  u.s.l.,  avrebbe  dovuto  quanto  meno  prevedere  momenti  di
 raccordo  e  forme  di  collaborazione  fra  Ministro   e   provincia
 ricorrente   in   ordine   alla   organizzazione   della  rilevazione
 straordinaria dei bovini, ed alla utilizzazione da parte del Ministro
 dei servizi veterinari provinciali. Cio' non e' avvenuto, e quindi la
 disciplina legislativa  impugnata  e'  incostituzionale  anche  sotto
 questo ulteriore profilo.
   3.   -  Violazione,  da  parte  delle  impugnate  disposizioni  del
 decreto-legge n. 130/1997, e dell'art. 1, comma  1,  della  legge  di
 conversione  n.    228/1997, delle competenze provinciali di cui alle
 norme  costituzionali,  statutarie   e   d'attuazione   gia   citate.
 Violazione dell'art. 77 della Costituzione.
   3.1.  - Il decreto-legge n. 130/1997 e' incostituzionale, almeno in
 parte, perche' adottato in  mancanza  dei  necessari  presupposti  di
 straordinaria  necessita'  ed  urgenza  prescritti dall'art. 77 della
 Costituzione.  La  disciplina  in  esso  contenuta  nell'art.  6   e'
 incostituzionale   e   lesiva   delle   competenze   della  provincia
 ricorrente, per i motivi gia' illustrati; ma, per di piu', per la sua
 adozione non sussistevano neppure motivi  di  necessita'  ed  urgenza
 "straordinari".
   Non  si  contesta  che per una parte della disciplina stabilita dal
 decreto n. 130/1997 vi fosse la straordinaria necessita' e  l'urgenza
 di  provvedere, ma certamente questi presupposti non sussistevano per
 la impugnata disciplina dell'art. 6.
   Come gia' ricordato, il decreto-legge n. 130/1997  reca  il  titolo
 "Disposizioni  urgenti  per  prevenire  e  fronteggiare  gli  incendi
 boschivi sul territorio nazionale, nonche' interventi in  materia  di
 protezione  civile,  ambiente  e agricoltura". Nel preambolo e' detto
 che esso e'  stato  emanato  "Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria
 necessita'  ed  urgenza  ...  di  effettuare una rilevazione dei capi
 bovini nelle aziende lattiere tramite i servizi veterinari,  ai  fini
 di completare l'indagine in materia di quote latte".
   Orbene,  queste  essendo le circostanze straordinarie di necessita'
 ed urgenza addotte dal Governo in relazione alla disciplina dell'art.
 6, si deve contestare che  certamente  mancava  al  decreto-legge  n.
 130/1997  il prescritto carattere di straordinarieta' dei presupposti
 di necessita' ed urgenza. Nei confronti di questa disciplina -  volta
 a  fare  acquisire  alla  commissione governativa di indagine (per il
 tramite  del  Ministero  della  sanita')  ulteriori  informazioni  in
 materia  di quote latte - valgono, invero, le medesime considerazioni
 che gia' si sono svolte nei precedenti  ricorsi,  a  proposito  della
 mancanza  di  straordinarieta'  della  situazione  di  necessita'  ed
 urgenza  invocata  dal  Governo  per  giustificare  l'emanazione  del
 decreto-legge  n. 11/1997, e poi del decreto-legge n. 118/1997, sulla
 cui disciplina si innesta oggi quella dell'art. 6  del  decreto-legge
 n. 130/1997.
   Infatti,  quale  straordinarieta' si puo' mai predicare a proposito
 una situazione  che  ha  trovato  la  sua  disciplina  in  catene  di
 decreti-legge reiterati (e sempre lesivi delle competenze regionali e
 provinciali)?   Come gia' si era osservato nei precedenti ricorsi, la
 presenza o l'assenza della straordinarieta' deve essere valutata -  e
 se  del  caso censurata - in relazione ad ogni singolo decreto-legge.
 Ma non vi e' dubbio che nel caso del decreto-legge  n.  130/1997  qui
 impugnato  (come  gia' nel caso del decreto-legge n. 11/1997 e poi in
 quello  del  decreto-legge  n.  118/1997)  la  straordinari'eta'  non
 esiste,  essendo  esso  solo  l'ultimo tassello di un mosaico di atti
 legislativi (decreti-legge non convertiti e reiterati,  decreti-legge
 convertiti,  leggi di sanatoria) che costituiscono nel loro complesso
 una peculiare "politica" del Governo che ha fatto del  decreto-legge,
 in  questa  materia, il suo strumento normativo d'elezione: strumento
 ormai  "normale",  anziche'  "straordinario".  Il  che,  appunto,  la
 Costituzione non consente.
   La  violazione  dei  precetti  costituzionali  che  prescrivono  la
 presenza di circostanze di "straordinaria necessita' ed  urgenza"  e'
 comprovata ulteriormente dal fatto che il decreto-legge n. 130/1997 -
 in  contrasto  con quanto espressamente stabilito dall'art. 15, comma
 3, della legge n. 400/1988 (attuativa dei principi dell'art. 77 della
 Costituzione), contiene numerose disposizioni di contenuto  fra  loro
 non   sempre   omogeneo   e  neppure  corrispondente  al  titolo  del
 decreto-legge:  basti  in  proposito  considerare,  per  esempio,  la
 disomogeneita'   che  intercorre  fra  la  disciplina  relativa  alla
 campagna antincendi boschivi per il 1997 (art.  1)  e  quella  invece
 relativa  al fermo biologico della pesca (art. 5) od alla rilevazione
 straordinaria dei capi bovini in questione (come pure il fatto che le
 misure relative al fermo biologico ed  alla  rilevazione  dei  bovini
 sarebbe  entrambe "corrispondenti" al generico riferimento, contenuto
 nel  titolo  del  decreto-legge,  ad   interventi   in   materia   di
 "agricoltura".
   Il   decreto-legge  impugnato  manca  dunque  di  quei  presupposti
 costituzionali la cui carenza - secondo la giurisprudenza di  codesta
 ecc.ma  Corte  (sentt.  nn.  29/1995 e 165/1995) - e' censurabile nel
 giudizio di costituzionalita'.
   3.2. - In relazione alle censure dedotte in precedenza  si  osserva
 che  esse non possono ritenersi precluse o superate dalla intervenuta
 conversione del decreto-legge n. 130/1997 ad opera  della  successiva
 legge   n.   228/1997.   Vero   e',   piuttosto,  che  quei  vizi  di
 costituzionalita'  del  decreto-legge  si  trasferiscono   sulla   (o
 comunque inficiano la validita' della) stessa legge di conversione.
   In  particolare, proprio per quanto riguarda il vizio relativo alla
 mancanza dei presupposti  di  straordinaria  necessita'  ed  urgenza,
 codesta  stessa  ecc.ma  Corte,  nella citata sentenza n. 29/1995, ha
 gia'  affermato  che  la  evidente  mancanza  di   quei   presupposti
 "configura   tanto   un  vizio  di  legittimita'  costituzionale  del
 decreto-legge, in ipotesi adottato  al  di  fuori  dell'ambito  delle
 possibilita' applicativa costituzionalmente previste, quanto un vizio
 in procedendo della stessa legge di conversione, avendo quest'ultima,
 nel caso ipotizzato, valutato erroneamente l'esistenza di presupposti
 di  validita'  in realta' insussistenti e, quindi convertito in legge
 un atto che non  poteva  essere  legittimo  oggetto  di  conversione.
 Pertanto,   non   esiste   alcuna   preclusione  affinche'  la  Corte
 costituzionale proceda all'esame del decreto-legge e/o della legge di
 conversione sotto il profilo del rispetto dei requisiti di  validita'
 costituzionale   relativi   alla  pre-esistenza  dei  presupposti  di
 necessita' ed urgenza, dal momento che  il  correlativo  esame  delle
 Camere  in  sede  di  conversione  comporta una valutazione del tutto
 diversa  e,  precisamente,  di  tipo  prettamente  politico  sia  con
 riguardo  al contenuto della decisione, sia con riguardo agli effetti
 della stessa".
   Nel caso qui in questione, ne deriva dunque la  incostituzionalita'
 (e  sindacabilita')  sia  del  decreto-legge  n.  130/1997, sia della
 stessa legge di conversione n. 228/1997,  sotto  il  profilo  dinanzi
 illustrato della mancanza dei presupposti di necessita' ed urgenza.
   Osserviamo  ancora che non sembra costituire un argomento contrario
 alla tesi qui sostenuta l'obiter dictum contenuto nella  sentenza  di
 codesta  ecc.ma  Corte  n.  360/1996  (dove si accenna alla possibile
 sanatoria a  seguito  della  conversione  del  vizio  originario  del
 decreto-legge   incostituzionalmente   reiterato),   sul   cui  reale
 significato e valore - per esigenze di tempo e  di  spazio  -  ci  si
 riserva  di  ritornare in una successiva memoria. Rileviamo pero' sin
 d'ora che la presente questione e' diversa, rispetto a quella  decisa
 con  la sentenza n.  360/1996, riguardando non gia' il problema della
 reiterazione, ma quello, a  monte,  della  sussistenza  degli  stessi
 presupposti di straordinaria necessita' ed urgenza.
   3.3.  -  E'  palese, ma per scrupolo difensivo si ritiene opportuno
 sottolinearlo,  che  tutte  le  censure  relative   alla   violazione
 dell'art.   77 della Costituzione vengono qui dedotte dalla provincia
 ricorrente come mezzo al  fine  per  censurare  la  violazione  delle
 proprie  competenze.    Infatti,  e'  anche  attraverso la violazione
 dell'art. 77 della Costituzione che tale lesione  si  e'  verificata:
 perche' il Governo, male esercitando i suoi poteri di decretazione di
 urgenza  (e  poi  lo  stesso  Parlamento  in sede di conversione), ha
 illegittimamente violato le competenze  costituzionalmente  spettanti
 alla provincia ricorrente.
                               P. Q. M.
   Voglia  l'ecc.ma  Corte,  in  accoglimento  del  presente  ricorso,
 dichiarare incostituzionali in parte qua  le  impugnate  disposizioni
 dell'art.    6  del  d.-l. 19 maggio 1997, n. 30, nonche', per quanto
 occorra, l'art.  1, comma 1, della legge  di  conversione  16  luglio
 1997, n. 228.
     Roma, addi' 5 agosto 1997
          Prof. avv. Sergio Panunzio - Prof. avv. Roland Riz
 97C1009