N. 51 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 agosto 1997
N. 51 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria l'8 agosto 1997 (della provincia autonoma di Bolzano) Zootecnia - Agricoltura - Controlli veterinari straordinari - Potere del Ministro della sanita' di disporre una rilevazione di tutti i capi bovini presenti nelle aziende da latte, tramite i servizi veterinari delle UU.SS.LL. - Asserita strumentalita' di tali controlli rispetto ai compiti di accertamento e di controllo di competenza della Commissione governativa di indagine in materia di quote latte - Lesione dell'autonomia e delle competenze della provincia autonoma di Bolzano, anche in relazione alla composizione e ai poteri della detta Commissione governativa - Lesione del principio di leale cooperazione - Lamentato ricorso allo strumento del decreto-legge in mancanza dei presupposti di necessita' e di urgenza. (D.-L. 19 maggio 1997, n. 130, art. 6, convertito in legge 16 luglio 1997, n. 228; legge 16 luglio 1997, n. 228, art. 1, comma 1). (Statuto Trentino-Alto Adige, art. 8, nn. 1, 8 e 21, 9, n. 10, 16 e 107; Cost. art. 77; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, art. 2; d.P.R. 19 novembe 1987, n. 526, artt. 6 e 7; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4).(GU n.41 del 8-10-1997 )
Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente pro-tempore della giunta provinciale dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della giunta n. 3483 del 28 luglio 1997, rappresentata e difesa - in virtu' di procura speciale del 28 luglio 1997, rogata dal dott. Hermann Berger, vice segretario generale della giunta provinciale (repertorio n. 18466) - dagli avv.ti proff.ri Sergio Panunzio e Roland Riz, e presso il primo di essi elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3; contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica; per la dichiarazione di incostituzionalita' dall'art. 6 del d.-l. 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, in legge 16 luglio 1997, n. 228; nonche' dell'art. 1, comma 1 della suddetta legge 16 luglio 1997, n. 228. F a t t o 1. - E' stata di recente pubblicata la legge 16 luglio 1997, n. 228, che ha convertito in legge, con modificazioni, il d.-l. 19 maggio 1997, n. 130, recante "Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonche' interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura". Ai fini del presente ricorso viene particolarmente in rilievo l'art. 6. ("Controlli veterinari straordinari") del decreto-legge n. 130/1997, non modificato in sede di conversione, che cosi' recita: "1. - Il Ministro della sanita' e' autorizzato a disporre una rilevazione straordinaria di tutti i capi bovini presenti nelle aziende da latte, tramite i servizi veterinari delle aziende unita' sanitarie locali, con le modalita' stabilite con propria ordinanza, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al d.-l. 7 maggio 1997, n. 118. Gli interventi di rilevazione possono essere affidati anche a veterinari liberi professionisti, con compenso di L. 10.000 per ogni allevamento e di L. 300 per ogni capo censito. Al relativo onere, valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997, si provvede, per l'importo di 2 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, e, per i restanti 2 miliardi, a carico del Fondo sanitario nazionale, con conseguente riduzione per lo stesso importo, per l'anno 1997, dell'accantonamento destinato all'indennita' per l'abbattimento di animali, di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218. 2. - Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.". La "rilevazione straordinaria di tutti i capi bovini presenti nelle aziende da latte" viene configurata dall'art. 6 come "attuazione" delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 118/1997 ("Disposizioni urgenti in materia di quote latte"), convertito in legge 3 luglio 1997, n. 204. Si tratta del decreto 1egge che ha prorogato sino al 31 agosto 1997 (disciplinandone ulteriormente i poteri) la operativita' della commissione governativa di indagine in materia di quote latte, gia' istituita dall'art. 1, comma 28 e segg., del d.-l. 31 gennaio 1997, n. 11 (recante "Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura"), convertito, con modificazioni in legge 28 marzo 1997, n. 81. Si ricorda come il decreto-legge n. 11/1997 - che costituisce un anello (ma non l'ultimo|) di una lunga catena di decreti-legge spesso reiterati e poi convertiti, e di interventi legislativi vari in materia di quote latte che hanno innescato un vasto contenzioso fra Stato e regioni e provincie autonome sin troppo noto a codesta ecc.ma Corte per stare qui a ricordarlo - e' stato gia' impugnato dalla provincia autonoma di Bolzano, anche in relazione alla disciplina relativa alla suddetta commissione governativa di indagine (art. 1, commi 28-33) ed alla istituzione da parte del Ministero della sanita' di una anagrafe nazionale del bestiame (art. 1, commi 36-44), con il ricorso n. 38/1997, attualmente pendente innanzi a codesta ecc.ma Corte. Quanto poi al successivo decreto-legge n. 118/1997 - che ha prorogato l'operativita' della suddetta commissione dettando una disciplina integrativa di quella del precedente decreto-legge n. 11/1997 - anche questo e' stato impugnato dalla provincia autonoma di Bolzano con ricorso notificato il 1 agosto 1997, in corso di deposito. Dato il collegamento fra i due precedenti ricorsi e quello che si propone con il presente atto, si segnala sin d'ora l'opportunita' che essi vengano esaminati da codesta ecc.ma Corte in una medesima udienza. 2. - A questo punto giova ricordare quali siano le competenze della provincia autonoma di Bolzano che vengono in questione con il presente ricorso (come del resto con i tre gia' pendenti), e quale sia il loro fondamento normativo. In base agli artt. 8, n. 21, e 16 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) la provincia ricorrente e' titolare di competenze esclusive (o "primarie") in materia di "agricoltura" e di "patrimonio zootecnico": competenze sia legislative che amministrative, nonche' la connessa potesta' di programmazione degli interventi in materia. Tali attribuzioni sono nella piena disponibilita' della provincia anche a seguito della emanazione delle relative norme d'attuazione dello statuto speciale (di cui specialmente al decreto del Presidente della Repubblica n. 279/1974). Ma vi e' un'ulteriore competenza (peculiare della provincia autonoma di Bolzano) che e' strettamente connessa con la precedente: quella - pure di tipo primario - relativa alle "minime proprieta' culturali" ed ai "masi chiusi" (ex art. 8, n. 8, dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige). Tale intreccio e' testualmente confermato dall'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 569/1993 (recante il regolamento di esecuzione della legge n. 468/1992) il quale stabilisce che "Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 10 della legge n. 468/1992 (articolo che disciplina le cessioni di quote di produzione del latte, e la costituzione della "riserva" originariamente locale) la provincia autonoma di Bolzano, ove vige l'istituto del maso chiuso, adotta, con proprio provvedimento, le necessarie disposizioni integrative". Osserviamo ancora, al riguardo, che nell'esercizio delle sue attribuzioni in materia di gestione e controllo delle quote latte, ed in attuazione delle disposizioni sopra indicate, la provincia di Bolzano, dopo aver istituito con deliberazione della giunta n. 6974 dell'8 novembre 1993 una "Commissione di controllo per la gestione di quote latte" (svolgente le funzioni di controllo di cui all'art. 8 della legge n. 468/1992), con la successiva deliberazione della giunta n. 6281 del 24 ottobre 1994 (pubblicata in Bollettino ufficiale della regione del Trentino-Alto Adige 7 novembre 1995, n. 51) ha dato ulteriore e specifica applicazione alla disciplina stabilita originariamente (prima delle modifiche operate dagli atti legislativi per i quali e' pendente il giudizio di costituzionalita') dall'art. 10 della legge n. 468/1992 e dall'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 569/1993. Con quest'ultima delibera sono stati approvati dalla giunta provinciale i criteri di assegnazione delle quote della riserva provinciale di cui all'art. 10, comma 11, della legge n. 468/1992; assegnazione che viene appunto effettuata dalla suddetta commissione provinciale. 3. - Ad integrare la descrizione delle competenze provinciali in materia giova ancora osservare quanto segue. In primo luogo va sottolineato come, ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (recante norme d'attuazione dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige), spetta alla provincia autonoma di Bolzano, nelle materie di cui agli artt. 8 e 9 dello statuto speciale, il provvedere direttamente all'attuazione dei regolamenti della Comunita' economica europea, "ove questi richiedano una normazione integrativa o un'attivita' amministrativa di esecuzione"; ed inoltre che in base all'art. 7 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 526/1987 la provincia, nelle materie di competenza esclusiva (come appunto agricoltura, zootecnia, minime proprieta' colturali e "masi chiusi"), puo' dare immediata attuazione alle raccomandazioni ed alle direttive comunitarie. In relazione a cio' va anche ricordato che, avendo il Consiglio delle Comunita' europee emanato la direttiva n. 92/102/CEE del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali, la provincia autonoma di Bolzano vi ha dato diretta applicazione approvando la legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9, sulla "Istituzione dell'anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura". Come stabilito dall'art. 5, comma 1 della legge provinciale n. 9/1995, la suddetta anagrafe - istituita presso la ripartizione provinciale agricoltura - "e' fonte ufficiale utilizzabile come riferimento ai fini degli adempimenti previsti dalla normativa provinciale statale e comunitaria in materia zootecnica, lattierocasearia e sanitaria". In secondo luogo va ricordato come, a garanzia del pieno ed autonomo esercizio delle funzioni amministrative provinciali, l'art. 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (anch'esso recante norme d'attuazione dello statuto speciale), ha stabilito, al comma 1, che: "4 (Funzioni amministrative). - 1. Nelle materie di competenza propria della regione o delle province autonome la legge non puo' attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione, salvi gli interventi richiesti ai sensi dell'art. 22 dello statuto medesimo". 4. - Tali essendo le competenze spettanti in materia alla provincia autonoma di Bolzano, esse risultano lese dalla suddetta disciplina contenuta nell'art. 6 del decreto-legge n. 130/1997, che pertanto la provincia impugna con il presente ricorso per i seguenti motivi di D i r i t t o 1. - Violazione, da parte dell'art. 6 del decreto-legge impugnato, delle competenze di cui agli artt. 8, n. 8 e n. 21, e 16 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e relative norme d'attuazione (spec. artt. 6 e 7 d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526; ed art. 4 d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266), nonche' dell'art. 107 dello statuto. Violazione del principio di leale cooperazione. Incostituzionalita' derivata. 1.1. - Come si e' visto, l'impugnato art. 6 del decreto-legge n. 130/1997, al primo comma, autorizza il Ministero della sanita' a disporre una "rilevazione straordinaria" di tutti i capi bovini esistenti nelle aziende da latte, "ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al d.-l. 7 maggio 1997, n. 118". Tale disciplina, stante il suo tenore letterale, sembrerebbe ricomprendere nella rilevazione anche i capi bovini presenti nelle aziende della provincia autonoma di Bolzano. Ed e' appunto in questo presupposto che la provincia propone il presente ricorso. Ancorche' la rilevazione in questione sia stata affidata al Ministro della sanita', il fatto che essa sia effettuata ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 118/1997 comporta che tale rilevazione non puo' avere fini propriamente di controllo sanitario o veterinario (anche se il titolo dell'art. 6 recita "Controlli veterinari straordinari": ma e' noto che i titoli delle leggi, e cosi' pure quelli degli articoli, non hanno valore normativo cogente). Infatti nessuna disposizione del decreto-legge n. 118/1997 prevede, o comunque implica o richiede tacitamente, dei controlli sanitari sul bestiame. Il decreto-legge n. 118/1997 si limita a prorogare la operativita' della commissione governativa d'indagine in materia di quote latte, di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 11/1997. Com'e' noto, tale commissione ha avuto - in base ai commi 28 segg. dell'art. 1 del decreto-legge n. 11/1997 - il compito di effettuare accertamenti sulla gestione delle quote latte da parte di soggetti pubblici e privati, nonche' su altri aspetti connessi alla produzione e commercializzazione del latte. Lo stesso decreto n. 11/1997 - ai commi 36 e segg. - detta una disciplina, collegata a quella relativa alla indagine della commissione, piu specificamente riguardante la realizzazione, da parte del Ministero della sanita' di un sistema informativo nazionale di anagrafe del bestiame, al fine di rendere disponibili in modo aggiornato e continuo i dati reali derivanti dall'applicazi'one del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996 (recante norme per l'attuazione della direttiva n. 92/102/CEE relativa alla identificazione ed alla registrazione degli animali). A questo proposito si e' gia' detto in precedenza che la provincia autonoma di Bolzano aveva gia' dato attuazione alla suddetta direttiva CEE (prima della emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996) dotandosi di una propria anagrafe del bestiame, istituita con la legge provinciale n. 9/1995. E proprio per questo - e per rispettare l'autonomia provinciale di cui tale legge e' espressione - il comma 38 dell'art. 1 del decreto-legge n. 11/1997 ha stabilito che in tale provincia e nella regione Valle d'Aosta "gia' dotate di anagrafe del bestiame, si provvede in sede locale all'attuazione della direttiva n. 12/102/CEE, assicurando l'interconnessione con il sistema nazionale": cioe' il comma 38 ha stabilito che le attivita' di competenza del Ministero della sanita' di cui al comma 36 non si debbono svolgere anche nella provincia di Bolzano (e nella Regione Valle d'Aosta). La conferma che la "rilevazione straordinaria" di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 130/1997 non ha finalita' sanitarie, ma e' invece strumentale agli accertamenti in materia di quote latte di competenza della commissione governativa d'inchiesta di' cui al decreto-legge n. 11/1997 (e poi al decreto-legge n. 118/1997) e' comunque costituita dall'ordinanza del Ministro della sanita' 20 maggio 1997 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1997), modificata ed integrata dalla successiva ordinanza ministeriale 20 giugno 1997 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 24 giugno 1997). Tale ordinanza ministeriale 20 maggio 1997, recante il titolo "Misure urgenti per la rilevazione straordinaria dei capi bovini presenti nelle aziende da latte", e' appunto l'ordinanza del Ministro della sanita' cui rinvia l'art. 6 del decreto-legge n. 130/1997 per la disciplina delle modalita' della rilevazione straordinaria in questione. Orbene, sia il testo dell'ordinanza 20 maggio 1997 (v. in particolare l'art. 1 secondo cui la "rilevazione straordinaria di tutti i capi bovini al momento presenti nelle aziende" e' fatta "ai fini di disporre di dati aggiornati sulla produzione nazionale di latte e in applicazione dell'art. 1, comma 36 del d.-l. 31 gennaio 1997, n. 1139), sia il suo preambolo (che fra l'altro richiama in particolare l'art. 1, comma 30, del decreto-legge n. 11/1997, ed una successiva nota protocollo n. 863 del 14 maggio 1997 della commissione governativa d'indagine sulle quote latte, "relativi alla richiesta di collaborazione ed assistenza della forza pubblica in occasione della succitata rilevazione straordinaria), sia gli allegati n. 1 e n. 2 all'ordinanza, contenenti le schede di rilevazione (da cui si evince che la rilevazione attiene soltanto al numero dei bovini da latte posseduti dalle aziende, ai quantitativi prodotti, ed alle quote di produzione possedute), dimostrano in modo inequivocabile che la rilevazione straordinaria di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 130/1997 non ha finalita' sanitarie (o veterinarie in senso proprio), bensi' di identificazione dei bovini da latte esistenti nelle aziende - cioe' di anagrafe del bestiame - nonche' delle quote di produzione delle aziende e dei quantitativi prodotti dalle medesime: il tutto in funzione dello svolgimento dei compiti di' accertamento e controllo affidati alla commissione di indagine in materia di quote latte di cui all'art. 1, comma 28 e segg. del decreto-legge n. 11/1997. Tutto cio', del resto, e' ulteriormente e definitivamente confermato dalla seconda ordinanza ministeriale citata - del 20 giugno 1997 - che ha modificato ed integrato la prima (soprattutto prorogando i termini per la rilevazione da essa originariamente previsti) in base al rilievo che "la commissione governativa di indagine in materia di quote latte, alla quale devono essere trasmessi i risultati della attivita' di rilevazione, deve concludere i propri lavori in tempi brevi attualmente stabiliti nella data del 10 luglio 1997); ....". 1.2. - Si e' chiarito, dunque, che la rilevazione straordinaria dei capi bovini di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 130/1997 non ha una valenza sanitaria, bensi' di anagrafe del bestiame, e soprattutto di accertamento - per conto della commissione governativa di indagine di' cui ai decreti-legge n. 11 e n. 118/1997 - dei capi posseduti dalle aziende, nonche' dei quantitativi di latte prodotti e delle quote di produzione possedute dalle medesime. Si tratta di compiti di rilevazione che, per certi aspetti, gia' i commi 36 e segg. dell'art. 1 del decreto-legge n. 11/1997 avevano affidato al Ministro della sanita', ma che - come si e' visto - il comma 38 dello stesso art. 1 aveva escluso che si estendessero anche alla provincia di Bolzano. Oggi l'impugnato art. 6 del decreto-legge n. 130/1997 autorizza invece il Ministro della sanita' ad effettuare la rilevazione di cui sopra anche nella provincia di Bolzano, utilizzando allo scopo i servizi veterinari delle aziende unita' sanitarie locali (cioe' del servizio sanitario provinciale). La disciplina in tal senso stabilita dall'art. 6 e' lesiva delle competenze della provincia ricorrente ed incostituzionale, innanzi tutto, in via derivata: per la incostituzionalita' della disciplina relativa alla composizione ed ai poteri della commissione governativa di indagine per conto della quale il Ministero della sanita' deve effettuare le rilevazioni in questione, ed alla quale debbono essere trasmessi i relativi risultati. La provincia autonoma di Bolzano ha gia' impugnato la disciplina relativa alla commissione governativa di indagine contenuta nel decreto-legge n. 11/1997 (art. 1, commi, 28 segg.) del decreto-legge n. 11/1997) con il ricorso n. 38/1997, pendente innanzi a codesta ecc.ma Corte. Ed ha successivamente impugnato la ulteriore disciplina, integrativa e modificativa della precedente, contenuta nel decreto-legge n. 118/1997 (art. 1, vari commi) con ricorso notificato il 1 agosto 1997, in corso di deposito. Se, come si confida, tali ricorsi verranno accolti, dalla accertata incostituzionalita' delle disposizioni legislative con essi impugnate discendera' anche la incostituzionalita' dell'art. 6 del decreto-legge n. 130/1997, che quelle disposizioni presuppone. 1.3. - L'impugnato art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 130/1997 disciplina una attivita' amministrativa di rilevazione affidata al Ministero della sanita' e da questi svolta in funzione degli accertamenti in materia di quote latte di competenza della commissione governativa d'indagine di cui al decreto-legge n. 11/1997. Si tratta, dunque, di attivita' che incidono su materie (agricoltura e patrimonio zootecnico, minime proprieta' culturali e masi chiusi) che sono indubbiamente di competenza provinciale. Ne discende per cio' stesso la incostituzionalita' dell'impugnato art. 6 (primo e, conseguenzialmente, anche secondo comma). Infatti la disciplina in esso contenuta e' in palese ed insuperabile contrasto con quanto in particolare e' stato stabilito dal gia' citato art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 266/1992 (contenente norme d'attuazione ex art. 107 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige, non derogabili dal legislatore ordinario), secondo cui nelle materie di competenza delle province autonome la legge non puo' attribuire agli organi statali (quale appunto il Ministro della sanita' e la commissione governativa d'indagine) nessuna funzione amministrativa, "comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione". La lesione delle competenze provinciali, e la incostituzionalita' della disciplina impugnata, e' poi tanto piu' grave ed evidente se si considera che la rilevazione in questione viene effettuata dal Ministero della sanita' anche in attuazione della disciplina comunitaria (direttiva n. 92/102/CEE) e statale (decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996, ed art. 1, commi 36 segg., decreto-legge n. 11/1997) relativa alla anagrafe del bestiame. Essa, cioe', incide su di una materia nella quale la provincia autonoma di Bolzano - con la citata legge provinciale n. 9/1995 - ha dato, come le compete, autonoma attuazione alla disciplina comunitaria. Motivo per cui del tutto inammissibile risulta oggi un intervento del Ministero della sanita': come del resto era stato inizialmente riconosciuto dal gia' ricordato comma 38 dell'art. 1 del decreto-legge n. 11/1997, che aveva escluso la estensione alla provincia autonoma di Bolzano delle attivita' di rilevazione del bestiame da parte del Ministero della sanita', potendo questi attingere i dati direttamente dalla gia' istituita ed operante anagrafe provinciale. Sotto questo profilo la disciplina legislativa oggi impugnata risulta in contrasto anche con le gia' citate norme d'attuazione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 526/1987 che riconoscono alla provincia ricorrente di dare diretta ed autonoma attuazione alle direttive comunitarie. 1.4. - La impugnata disciplina dell'art. 6 del decreto-legge n. 130/1997 e' incostituzionale anche perche' ha violato il principio di leale cooperazione. Posto che la attivita' ministeriale di rilevazione straordinaria in questione incide su materie di competenza provinciale (ed addirittura viene svolta - come poi si dira' piu' ampiamente in seguito - utilizzando uffici della provincia), di cio' avrebbe dovuto tenere conto il legislatore, almeno prevedendo momenti di raccordo e di concertazione fra il Ministero e la provincia ricorrente in ordine alla organizzazione ed allo svolgimento della rilevazione straordinaria. 2. - Violazione, da parte dell'art. 6 del decreto-legge impugnato, delle competenze provinciali di cui alle norme statutarie e d'attuazione gia' indicate, nonche' degli artt. 8, n. 1, 9, n. 10, e 16 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige, e delle relative norme d'attuazione di cui al d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (spec. art. 2, sostituito da art. 1 d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267). Violazione del principio di leale cooperazione. 2.1. - La disciplina dell'art. 6 del decreto-legge impugnato e' incostituzionale anche perche' lesiva della competenza esclusiva della provincia autonoma di Bolzano in materia di ordinamento degli uffici provinciali, nonche' delle U.S.L. e del relativo personale. Al riguardo occorre ricordare che la provincia autonoma di Bolzano e' titolare, oltre che delle gia' citate competenze in materia di agricoltura, di patrimonio zootecnico, di minime proprieta' culturali e di masi chiusi, anche di competenza esclusiva in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto (art. 8, n. 1 statuto) e di competenza concorrente in materia di igiene e sanita' (art. 9, n. 10). Piu' di recente, in sede di definizione del c.d. "pacchetto" per il Trentino-Alto Adige, con la norma d'attuazione dello statuto di cui all'art. 1 del d.-lgs. 16 marzo 1992, n. 267 (sostitutiva della norma d'attuazione originariamente contenuta nell'art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474) si e' stabilito che spetta alla regione Trentino-Alto Adige il potere di disciplinare "il modello di organizzazione delle istituzioni ed enti sanitari", mentre spettano alle province autonome di Trento e Bolzano "le potesta' legislative ed amministrative attinenti al funzionamento ed alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari". Si aggiunga che, nel quadro del "riordino" della disciplina in materia sanitaria - che a livello nazionale e' stato effettuato dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 - l'art. 1 della legge regionale del Trentino-Alto Adige 20 gennaio 1992, n. 1, ha stabilito che le funzioni dirette alla tutela della salute possono essere gestite "mediante aziende speciali con autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile" (art. 1, comma 1), e che "le dimensioni, il numero, le modalita' di funzionamento e l'organizzazione delle aziende di cui al comma 1 sono disciplinati con leggi delle province autonome di Trento e Bolzano" (art. 1, comma 2). Nell'esercizio delle gia' descritte competenze ad esse costituzionalmente attribuite, la provincia autonoma di Bolzano ha emanato, fra le altre, la legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1 (Disciplina del servizio sanitario provinciale), che in particolare agli artt. 10 e 15 disciplina i servizi veterinari delle u.s.l. Piu' recentemente di u.s.l., la provincia ha emanato, sempre in materia, la legge provinciale 29 luglio 1992, n. 30 (Nuove norme sulla gestione delle unita' sanitarie locali) e la legge 10 novembre 1993, n. 22 (sul riordino del servizio sanitario provinciale) dettando cosi' un quadro normativo organico della materia. 2.2. - Cio' premesso, anche le competenze provinciali di cui alle norme statutarie e d'attuazione dianzi citate risultano lese dall'art. 6 del decreto-legge n. 130/1997 nella parte in cui esso prevede che il Ministro della sanita' effettui la rilevazione straordinaria in questione disponendo direttamente dei "servizi veterinari delle aziende unita' sanitarie locali": cioe' anche dei servizi veterinari delle aziende unita' sanitarie locali della provincia di Bolzano (come del resto e' espressamente confermato dall'art. 1, comma 1, della citata ordinanza del Ministro della sanita' 20 maggio 1997). La disciplina legislativa impugnata riconosce al Ministro il potere di disporre di uffici che fanno parte del servizio sanitario provinciale e che dipendono esclusivamente dalla provincia autonoma di Bolzano, le cui competenze sono dunque violate dalla disciplina legislativa impugnata. 2.3. - In subordine si deduce la violazione del principio di leale cooperazione. L'art. 6 del decreto-legge n. 130/1997, anziche' attribuire al Ministro il potere di disporre direttamente dei servizi veterinari delle u.s.l., avrebbe dovuto quanto meno prevedere momenti di raccordo e forme di collaborazione fra Ministro e provincia ricorrente in ordine alla organizzazione della rilevazione straordinaria dei bovini, ed alla utilizzazione da parte del Ministro dei servizi veterinari provinciali. Cio' non e' avvenuto, e quindi la disciplina legislativa impugnata e' incostituzionale anche sotto questo ulteriore profilo. 3. - Violazione, da parte delle impugnate disposizioni del decreto-legge n. 130/1997, e dell'art. 1, comma 1, della legge di conversione n. 228/1997, delle competenze provinciali di cui alle norme costituzionali, statutarie e d'attuazione gia citate. Violazione dell'art. 77 della Costituzione. 3.1. - Il decreto-legge n. 130/1997 e' incostituzionale, almeno in parte, perche' adottato in mancanza dei necessari presupposti di straordinaria necessita' ed urgenza prescritti dall'art. 77 della Costituzione. La disciplina in esso contenuta nell'art. 6 e' incostituzionale e lesiva delle competenze della provincia ricorrente, per i motivi gia' illustrati; ma, per di piu', per la sua adozione non sussistevano neppure motivi di necessita' ed urgenza "straordinari". Non si contesta che per una parte della disciplina stabilita dal decreto n. 130/1997 vi fosse la straordinaria necessita' e l'urgenza di provvedere, ma certamente questi presupposti non sussistevano per la impugnata disciplina dell'art. 6. Come gia' ricordato, il decreto-legge n. 130/1997 reca il titolo "Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonche' interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura". Nel preambolo e' detto che esso e' stato emanato "Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza ... di effettuare una rilevazione dei capi bovini nelle aziende lattiere tramite i servizi veterinari, ai fini di completare l'indagine in materia di quote latte". Orbene, queste essendo le circostanze straordinarie di necessita' ed urgenza addotte dal Governo in relazione alla disciplina dell'art. 6, si deve contestare che certamente mancava al decreto-legge n. 130/1997 il prescritto carattere di straordinarieta' dei presupposti di necessita' ed urgenza. Nei confronti di questa disciplina - volta a fare acquisire alla commissione governativa di indagine (per il tramite del Ministero della sanita') ulteriori informazioni in materia di quote latte - valgono, invero, le medesime considerazioni che gia' si sono svolte nei precedenti ricorsi, a proposito della mancanza di straordinarieta' della situazione di necessita' ed urgenza invocata dal Governo per giustificare l'emanazione del decreto-legge n. 11/1997, e poi del decreto-legge n. 118/1997, sulla cui disciplina si innesta oggi quella dell'art. 6 del decreto-legge n. 130/1997. Infatti, quale straordinarieta' si puo' mai predicare a proposito una situazione che ha trovato la sua disciplina in catene di decreti-legge reiterati (e sempre lesivi delle competenze regionali e provinciali)? Come gia' si era osservato nei precedenti ricorsi, la presenza o l'assenza della straordinarieta' deve essere valutata - e se del caso censurata - in relazione ad ogni singolo decreto-legge. Ma non vi e' dubbio che nel caso del decreto-legge n. 130/1997 qui impugnato (come gia' nel caso del decreto-legge n. 11/1997 e poi in quello del decreto-legge n. 118/1997) la straordinari'eta' non esiste, essendo esso solo l'ultimo tassello di un mosaico di atti legislativi (decreti-legge non convertiti e reiterati, decreti-legge convertiti, leggi di sanatoria) che costituiscono nel loro complesso una peculiare "politica" del Governo che ha fatto del decreto-legge, in questa materia, il suo strumento normativo d'elezione: strumento ormai "normale", anziche' "straordinario". Il che, appunto, la Costituzione non consente. La violazione dei precetti costituzionali che prescrivono la presenza di circostanze di "straordinaria necessita' ed urgenza" e' comprovata ulteriormente dal fatto che il decreto-legge n. 130/1997 - in contrasto con quanto espressamente stabilito dall'art. 15, comma 3, della legge n. 400/1988 (attuativa dei principi dell'art. 77 della Costituzione), contiene numerose disposizioni di contenuto fra loro non sempre omogeneo e neppure corrispondente al titolo del decreto-legge: basti in proposito considerare, per esempio, la disomogeneita' che intercorre fra la disciplina relativa alla campagna antincendi boschivi per il 1997 (art. 1) e quella invece relativa al fermo biologico della pesca (art. 5) od alla rilevazione straordinaria dei capi bovini in questione (come pure il fatto che le misure relative al fermo biologico ed alla rilevazione dei bovini sarebbe entrambe "corrispondenti" al generico riferimento, contenuto nel titolo del decreto-legge, ad interventi in materia di "agricoltura". Il decreto-legge impugnato manca dunque di quei presupposti costituzionali la cui carenza - secondo la giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte (sentt. nn. 29/1995 e 165/1995) - e' censurabile nel giudizio di costituzionalita'. 3.2. - In relazione alle censure dedotte in precedenza si osserva che esse non possono ritenersi precluse o superate dalla intervenuta conversione del decreto-legge n. 130/1997 ad opera della successiva legge n. 228/1997. Vero e', piuttosto, che quei vizi di costituzionalita' del decreto-legge si trasferiscono sulla (o comunque inficiano la validita' della) stessa legge di conversione. In particolare, proprio per quanto riguarda il vizio relativo alla mancanza dei presupposti di straordinaria necessita' ed urgenza, codesta stessa ecc.ma Corte, nella citata sentenza n. 29/1995, ha gia' affermato che la evidente mancanza di quei presupposti "configura tanto un vizio di legittimita' costituzionale del decreto-legge, in ipotesi adottato al di fuori dell'ambito delle possibilita' applicativa costituzionalmente previste, quanto un vizio in procedendo della stessa legge di conversione, avendo quest'ultima, nel caso ipotizzato, valutato erroneamente l'esistenza di presupposti di validita' in realta' insussistenti e, quindi convertito in legge un atto che non poteva essere legittimo oggetto di conversione. Pertanto, non esiste alcuna preclusione affinche' la Corte costituzionale proceda all'esame del decreto-legge e/o della legge di conversione sotto il profilo del rispetto dei requisiti di validita' costituzionale relativi alla pre-esistenza dei presupposti di necessita' ed urgenza, dal momento che il correlativo esame delle Camere in sede di conversione comporta una valutazione del tutto diversa e, precisamente, di tipo prettamente politico sia con riguardo al contenuto della decisione, sia con riguardo agli effetti della stessa". Nel caso qui in questione, ne deriva dunque la incostituzionalita' (e sindacabilita') sia del decreto-legge n. 130/1997, sia della stessa legge di conversione n. 228/1997, sotto il profilo dinanzi illustrato della mancanza dei presupposti di necessita' ed urgenza. Osserviamo ancora che non sembra costituire un argomento contrario alla tesi qui sostenuta l'obiter dictum contenuto nella sentenza di codesta ecc.ma Corte n. 360/1996 (dove si accenna alla possibile sanatoria a seguito della conversione del vizio originario del decreto-legge incostituzionalmente reiterato), sul cui reale significato e valore - per esigenze di tempo e di spazio - ci si riserva di ritornare in una successiva memoria. Rileviamo pero' sin d'ora che la presente questione e' diversa, rispetto a quella decisa con la sentenza n. 360/1996, riguardando non gia' il problema della reiterazione, ma quello, a monte, della sussistenza degli stessi presupposti di straordinaria necessita' ed urgenza. 3.3. - E' palese, ma per scrupolo difensivo si ritiene opportuno sottolinearlo, che tutte le censure relative alla violazione dell'art. 77 della Costituzione vengono qui dedotte dalla provincia ricorrente come mezzo al fine per censurare la violazione delle proprie competenze. Infatti, e' anche attraverso la violazione dell'art. 77 della Costituzione che tale lesione si e' verificata: perche' il Governo, male esercitando i suoi poteri di decretazione di urgenza (e poi lo stesso Parlamento in sede di conversione), ha illegittimamente violato le competenze costituzionalmente spettanti alla provincia ricorrente.
P. Q. M. Voglia l'ecc.ma Corte, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare incostituzionali in parte qua le impugnate disposizioni dell'art. 6 del d.-l. 19 maggio 1997, n. 30, nonche', per quanto occorra, l'art. 1, comma 1, della legge di conversione 16 luglio 1997, n. 228. Roma, addi' 5 agosto 1997 Prof. avv. Sergio Panunzio - Prof. avv. Roland Riz 97C1009