MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale
(GU n.178 del 31-7-1999)

  Con  decreto   ministeriale  n.  26506   del  16  giugno   1999  e'
autorizzata,  limitatamente  al  periodo  dal 2  maggio  1995  all'11
settembre  1995, la  corresponsione del  trattamento di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Telecom Italia,  con  sede  in
Messina,  e unita'  di Palermo,  per i  quali e'  stato stipulato  un
contratto di solidarieta'  che stabilisce, per 24  mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40  ore settimanali a 27,5 ore medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
124 unita', su un organico complessivo di 636 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Telecom Italia, a corrispondere i
particolari benefici  previsti dai commi 2  e 4 nei limiti  di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito,  con modificazioni, nella  legge 19 luglio  1993, n.
236, tenuto  conto dei criteri  di priorita' individuati  nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
n. 25875 del 4 marzo 1999.
  Con  decreto   ministeriale  n.  26507   del  16  giugno   1999  e'
autorizzata, per  il periodo  dal 28 settembre  1998 al  27 settembre
1999, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui  all'art.  1,   del  decreto-legge  30  ottobre   1984,  n.  726,
convertito, con modificazioni, nella legge  19 dicembre 1984, n. 863,
nella  misura prevista  dall'art.  6, comma  3,  del decreto-legge  1
ottobre 1996, n.  510, convertito, con modificazioni,  nella legge 28
novembre  1996, n.  608, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.r.l.  Dersa, con  sede in  Isola Vicentina  (Vicenza), e  unita' di
Castelnuovo (Vicenza), per i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12 mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  20  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
61 unita', su un organico complessivo di 104 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti   dalla  S.r.l.  Dersa,  a   corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.  26508   del  16  giugno   1999  e'
autorizzata, per il periodo dall'11  gennaio 1999 al 10 gennaio 2000,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in  favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.p.a.  Ge Lighting,
con sede in Milano e unita' di Monticello Conte Otto (Vicenza), per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per 12  mesi, la riduzione  massima dell'orario  di lavoro da  40 ore
settimanali a  30 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori  pari a 122 unita', su  un organico complessivo
di 340 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a.  Ge Lighting, a  corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.  26509   del  16  giugno   1999  e'
autorizzata, per il  periodo dal 14 settembre 1998 al  13 marzo 1999,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Tre  C.
Diffusione Moda,  con sede in  Milano e  unita' di Santa  Maria della
Versa  (Pavia),  per i  quali  e'  stato  stipulato un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  6  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro da  40  ore  settimanali  a 22,48  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
24 unita', su un organico complessivo di 38 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.   Tre  C.  Diffusione  Moda,  a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.  26510   del  16  giugno   1999  e'
autorizzata, per il periodo dal 11  giugno 1995 al 10 giugno 1996, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla  S.p.a. S.I.T.E., con  sede in Bologna, e  unita' di
Bologna, per i quali e'  stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce, per  24 mesi,  la riduzione  massima dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori  pari a 143 unita', su un organico
complessivo di 2477 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  S.I.T.E.,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti  dai commi 2 e 4, nei  limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5  del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito,  con modificazioni, nella  legge 19 luglio  1993, n.
236, tenuto  conto dei criteri  di priorita' individuati  nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  Con  decreto   ministeriale  n.  26524   del  18  giugno   1999  e'
autorizzata, per il periodo dal 5  ottobre 1998 al 4 ottobre 1999, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.  Stamperia
Frigerio e Cassina, con  sede in Como, e unita' di  Como, per i quali
e' stato stipulato  un contratto di solidarieta'  che stabilisce, per
24  mesi,  la riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro da  40  ore
settimanali a  20 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a 39 unita', su un organico complessivo di
45 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti  dalla S.r.l.  Stamperia Frigerio e  Cassina, a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.  26525   del  18  giugno   1999  e'
autorizzata, per il  periodo dal 26 giugno 1995 al  25 dicembre 1995,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in  favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.r.l.  I.C.R. Buta,
con sede in  Villanova di Cepagatti (Pescara), e  unita' di Villanova
di Cepagatti (Pescara),  per i quali e' stato  stipulato un contratto
di  solidarieta' che  stabilisce, per  6 mesi,  la riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  20  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
28 unita', su un organico complessivo di 31 unita'.
  Il presente decreto annulla  e' sostituisce il decreto ministeriale
25 febbraio 1997, n. 22244.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti  dalla S.r.l.  I.C.R. Buta, a  corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.  26526   del  18  giugno   1999  e'
autorizzata, per il periodo dal 1  dicembre 1998 al 30 novembre 1999,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Saes, con sede
in Bari,  e unita'  di Cosenza,  Paola (Cosenza),  Maratea (Potenza),
Crotone,  Sibari (Cosenza),  Reggio Calabria,  per i  quali e'  stato
stipulato un contratto  di solidarieta' che stabilisce,  per 12 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 30
ore  medie  settimanali  nei  confronti   di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a 35 unita', su un organico complessivo di 35 unita'.
  Il presente decreto annulla  e' sostituisce il decreto ministeriale
6 aprile 1999, n. 26011.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti   dalla  S.r.l.   Saes,  a   corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.  26527   del  18  giugno   1999  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 febbraio 1999 al  31 gennaio 2000,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sably, con sede
in Volpiano (Torino),  e unita' di Volpiano (Torino), per  i quali e'
stato stipulato un  contratto di solidarieta' che  stabilisce, per 12
mesi,  la  riduzione   massima  dell'orario  di  lavoro   da  39  ore
settimanali a 19,50 ore medie  settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 31 unita', su un organico complessivo di
36 unita'.
  Il presente decreto annulla  e' sostituisce il decreto ministeriale
6 aprile 1999, n. 26017.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti   dalla  S.r.l.  Sably,  a   corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.  26543   del  21  giugno   1999  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 settembre 1998 al  31 agosto 1999,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Alfi, con sede
in Casalnoceto (Alessandria), e unita'  di Ovada (Alessandria), per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per 24  mesi, la riduzione  massima dell'orario  di lavoro da  40 ore
settimanali a  20 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a 28  unita', di cui 7 unita' in contratto
parttime da 40  a 24 ore i quali applicheranno  una riduzione del 46%
pari a  13 ore; 1  unita' in  contratto parttime da  40 a 20  ore che
applichera'  una riduzione  del 45%  pari  a 11  ore ed  1 unita'  in
contratto parttime da  40 a 24 ore che applichera'  una riduzione del
25% pari a 18 ore, su un organico complessivo di 380 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti   dalla  S.r.l.   Alfi,  a   corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
18 dicembre 1998, n. 25488.
  Con  decreto   ministeriale  n.  26544   del  21  giugno   1999  e'
autorizzata, per il periodo dal 13  giugno 1994 al 12 giugno 1995, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l. Ciappazzi,  con  sede  in Terme  Vigliatore
(Messina)  e unita'  di Terme  Vigliatore (Messina),  per i  quali e'
stato stipulato un  contratto di solidarieta' che  stabilisce, per 12
mesi,  la  riduzione   massima  dell'orario  di  lavoro   da  40  ore
settimanali a 20,50 ore medie  settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 56 unita', su un organico complessivo di
72 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l. Ciappazzi,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti  dai commi 2 e 4, nei  limiti di cui al
successivo art. 13, dell'art. 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito,  con modificazioni, nella  legge 19 luglio  1993, n.
236, tenuto  conto dei criteri  di priorita' individuati  nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
19 maggio 1998, n. 24551.
  Con  decreto   ministeriale  n.  26558   del  30  giugno   1999  e'
autorizzata, per  il periodo dal 1  aprile 1999 al 31  marzo 2000, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla a  r.l. Cooperativa
Cuore Verde, con sede in Perugia, e unita' di Perugia, per i quali e'
stato stipulato un  contratto di solidarieta' che  stabilisce, per 24
mesi,  la  riduzione   massima  dell'orario  di  lavoro   da  40  ore
settimanali a  25 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a 22 unita', su un organico complessivo di
25 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  a  r.l.  Cooperativa  Cuore  Verde,  a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.  26559   del  30  giugno   1999  e'
autorizzata, per il periodo dal 1  marzo 1999 al 28 febbraio 2000, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mos Melior, con
sede in  Manerbio (Brescia),  e unita' di  Manerbio (Brescia),  per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per 24  mesi, la riduzione  massima dell'orario  di lavoro da  40 ore
settimanali a 31,60 ore medie  settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 9  unita', su un organico complessivo di
20 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.r.l. Mos  Melior, a  corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.  26560   del  30  giugno   1999  e'
autorizzata, per  il periodo dal 29  marzo 1999 al 28  marzo 2000, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. New Rubbertex,
con  sede  in Torino,  e  unita'  di Torino,  per  i  quali e'  stato
stipulato un contratto  di solidarieta' che stabilisce,  per 12 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24
ore  medie  settimanali  nei  confronti   di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a 25 unita', su un organico complessivo di 37 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  New Rubbertex, a corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.  26561   del  30  giugno   1999  e'
autorizzata, per il periodo dal 1  febbraio 1999 al 31 marzo 2000, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore  dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l. Photovox, con
sede in  Valperga Canavese  (Torino), e  unita' di  Valperga Canavese
(Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce, per  12 mesi,  la riduzione  massima dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di un numero  massimo di lavoratori pari a 66  unita', su un organico
complessivo di 105 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l. Photovox,  a  corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con decreto ministeriale n. 26562 del 30 giugno 1999 e' autorizzata
in favore di 8 unita' lavorative, su un organico di 16 unita', per il
periodo dal 1 giugno 1998 al  30 novembre 1998, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale   di  cui  all'art.  1,  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella  legge 28 novembre  1996, n. 608, in  favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.  Virtus,  con  sede in  Pianengo
(Cremona)  e unita'  di  Pianengo  (Cremona), per  i  quali e'  stato
stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 6 mesi, la
riduzione massima  dell'orario di lavoro  da 40 ore settimanali  a 20
ore medie.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.   Virtus,  a  corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.