N. 191 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 ottobre 2018
Ordinanza del 22 ottobre 2018 della Corte d'appello di Milano nel procedimento penale a carico di P.L.. Reati e pene - Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio - Mancata previsione dell'applicabilita' delle pene previste anche nei confronti di colui che non adempia alle prescrizioni di natura economica stabilite in favore dei figli minorenni nati fuori dal matrimonio. - Codice penale, art. 570-bis [, inserito dall'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21].(GU n.3 del 16-1-2019 )
CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione I penale La Corte d'Appello di Milano, Sezione I penale, riunita in Camera di consiglio nella persona dei signori: dott.ssa Rosa Luisa Polizzi - Presidente; dott.ssa Francesca Vitale - Consigliere; dott.ssa Stefania Pigozzi - Consigliere; nel p.p. n. 5709/2016 R.G.A., a carico dell'imputato P.L. all'udienza del 22 ottobre 2018 ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione di questione di legittimita' costituzionale dell'art. 570-bis del codice penale con riferimento agli articoli 3 e 30 della Costituzione nella parte in cui non prevede che la disciplina in esso prevista si applichi anche nei confronti di colui che non adempia alle prescrizioni di natura economica stabilite nei confronti dei figli minorenni nati fuori dal matrimonio; con riferimento agli articoli 25 e 76 della Costituzione nella parte in cui, introducendo un'ipotesi di abolitio criminis, ha superato i limiti imposti dalla legge delega di cui all'art. 1 comma 85, lett. q) della legge 23 giugno 2017, n. 103. Rilevanza della questione Il caso di specie, che rende opportuna la rimessione di questione di legittimita' costituzionale sopra accennata, concerne un episodio di violazione degli obblighi di assistenza familiare posto in essere dall'ex convivente di fatto, sebbene per un periodo di soli due anni, nei confronti della figlia minorenne nata fuori dal matrimonio. Piu' nel dettaglio, con sentenza in data 28 giugno 2016, Il Tribunale di Milano condannava P.L. alla pena di mesi sei di reclusione, pena sospesa, per il reato di cui all'art. 3 legge n. 54/06, in relazione all'art. 12-sexies, legge n. 898/70 e art. 570, commi 1 e 2 del codice penale per essersi sottratto all'obbligo mensile di corrispondere integralmente e puntualmente l'assegno mensile di mantenimento nei confronti della figlia minore M.N. nata nel 2004 di euro 500,00 come disposto con provvedimento del Tribunale di Milano del 18 maggio 2011. Fatto commesso da giugno 2011 in permanenza attuale. All'esito dell'istruttoria dibattimentale il Tribunale ricostruiva la vicenda come segue. La signora M.S.N., a seguito della cessazione della relazione con l'imputato, ricorreva al Tribunale per i minorenni di Milano al fine di ottenere il riconoscimento del contributo al mantenimento della figlia minore nonche' una regolamentazione dei rapporti e della frequentazione padre-figlia. Il Tribunale adito, con decreto del 18 novembre 2011, convalidava l'accordo intervenuto fra le parti, ponendo a carico dell'imputato l'obbligo di corrispondere mensilmente entro il 5 di ogni mese, l'importo di euro 500,00, oltre il 50% delle spese straordinarie. L'imputato dopo un primo periodo durante il quale corrispondeva la somma indicata - pur rimanendo inadempiente per quanto concerne il pagamento delle spese straordinarie - interrompeva di adempiere ai propri obblighi. Per sua stessa ammissione quest'ultimo non versava alcuna somma dal mese di novembre del 2013 al mese di aprile 2015. Come emerge della documentazione in atti, l'imputato versava alcunche' anche nei mesi di aprile del 2012, gennaio e maggio del 2013 e giugno del 2015. Nel 2016 lo stesso riprendeva il pagamento, sebbene in misura ridotta. Contro la sentenza di primo grado proponeva appello la difesa dell'imputato. Considerato che nelle more del processo interveniva la modifica di cui al decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21. in attuazione della delega prevista all'art. 1, comma 85, lett q) della legge 23 giugno 2017, n. 103, che abrogava l'art. 12-sexies, legge n. 898/70 la rilevanza della questione e' evidente. Non manifesta infondatezza della questione Disciplina prevista dall'art. 12-sexies legge n. 898/70 e dall'art. 3, legge n. 54/2006. Come e' noto, la norma incriminatrice di cui all'art. 12-sexies (introdotta dall'art. 21, legge 6 marzo 1987 n. 74) puniva la condotta del coniuge che, a seguito della cessazione degli effetti civili del matrimonio, si sottraeva all'obbligo di corresponsione dell'assegno stabilito in sede giudiziale in favore dell'altro coniuge e/o dei figli. Con l'introduzione dell'art. 3, legge n. 54/06 «Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli», la disciplina prevista dall'art. 12-sexies veniva estesa anche ai casi di violazione degli obblighi di natura economica nel contesto della separazione, con la conseguenza di ritenere illecito penale anche le ipotesi di mero inadempimento dell'obbligo di versare l'assegno di mantenimento statuito a favore dei figli minori od anche maggiorenni se non autosufficienti. Con l'introduzione dell'articolo appena illustrato veniva a risolversi, quindi, la problematica relativa alla disparita' di trattamento tra i figli di coniugi separati e figli di coniugi divorziati, che aveva condotto alla pronuncia della Corte costituzionale n. 472 del 31 luglio 1989. Venendo al profilo che qui rileva, relativo all'applicazione della norma di cui all'art. 12-sexies anche all'ipotesi di violazione degli obblighi di assistenza familiare nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, occorre rilevare che, sebbene l'art. 3 - come detto - si limitava a stabilire che in caso di violazione degli obblighi di natura economica, stabiliti in sede di separazione, si applicava l'art. 12-sexies, il successivo art. 4, comma 2 della medesima legge estendeva l'intera disciplina introdotta dalla legge n. 54/06 anche ai casi di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullita' del matrimonio, nonche' ai procedimenti relativi ai genitori non coniugati, vale a dire - secondo parte della giurisprudenza - anche le disposizioni di cui al precedente art. 3. Infatti, il combinato disposto degli articoli 3 e 4 della legge n. 54/06 ha dato luogo a dubbi interpretativi in merito alla possibilita' o meno che l'art. 4, nell'estendere la disciplina contenuta nella predetta legge ai casi di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullita' del matrimonio, nonche' ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, avesse inteso riferirsi esclusivamente alla disciplina della regolamentazione dei rapporti tra i figli ed i genitori (articoli 1 e 2), ovvero anche alla tutela penale riconosciuta in caso di inosservanza degli obblighi economici introdotta dall'art. 3. In seno alla sezione sesta della Corte di Cassazione si sono profilati due orientamenti: l'uno, maggiormente attento all'esegesi strutturale della norma, sostiene che il reato p.p. all'art. 12-sexies legge n. 898/1970 e' configurabile esclusivamente nel caso di separazione dei genitori coniugati, ovvero di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullita' del matrimonio, mentre, nel caso di violazione degli obblighi di natura economica derivanti dalla cessazione del rapporto di convivenza puo' configurarsi il solo reato di cui all'art. 570, comma 2 n. 2 (Sezione 6, n. 2666 del 19 gennaio 2017): l'altro (con il quale questa Corte concorda), che valorizza l'indirizzo normativo volto a equiparare la posizione dei figli nati da genitori conviventi a quella dei figli nati in costanza di matrimonio. Tale orientamento afferma che il reato di omesso versamento dell'assegno periodico per il mantenimento, educazione e istruzione dei figli e' configurabile anche nel caso di violazione degli obblighi di natura economica derivanti dalla cessazione del rapporto di convivenza (Sezione 6, n. 25267 del 6 aprile 2017). L'art. 570-bis del codice penale. Alla luce di quanto finora illustrato, data la sopravvenuta abrogazione dell'art. 3, legge n. 54/06, risulta necessario esaminare se la forma di tutela illustrata permanga a favore dei figli nati fuori dal matrimonio vuoi minori, vuoi maggiorenni senza colpa non economicamente autosufficienti. Invero, questa Corte ritiene che la mancanza, nel nuovo art. 570-bis del codice penale, di qualsivoglia richiamo, seppur indiretto, all'estensione della disciplina alle ipotesi diverse dal rapporto di coniugio, abbia determinato l'assenza di una regolamentazione degli obblighi economici nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio. Violazione degli articoli 3 e 30 della Costituzione. Il nuovo assetto normativo, pertanto, determina un'irragionevole disparita', essendo accordata ai soli figli nati da genitori coniugati una tutela penale piu' ampia e severa rispetto a quella offerta ai figli nati fuori dal matrimonio, in aperto contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Il livello e la irragionevolezza di tale minor tutela confliggono con la costante perequazione della posizione dei figli nati da genitori conviventi rispetto a quelli nati da genitori legati da matrimonio che la giurisprudenza di legittimita' e tutta la normativa introdotta dalle riforme sulle unioni civili hanno maturato nel corso degli ultimi anni. Deve inoltre aggiungersi che gli obblighi dei genitori discendono dal rapporto di filiazione e non subiscono alcuna modifica a seconda che sia o meno intervenuto il matrimonio. Tanto contempla l'art. 30 della Costituzione il quale, nel prevedere il dovere dei genitori di mantenere i figli, anche se nati fuori dal matrimonio, non consente certo di ritenere che la sanzione penale prevista a carico di coloro che omettano il versamento dell'assegno di mantenimento possa venir meno per il solo fatto che la rispettiva prole non sia nata da un rapporto di coniugio. E' anzi evidente come la lettera della norma costituzionale imponga un canone di uguaglianza sostanziale che va a tutto beneficio dei figli, indipendentemente dalla posizione dei genitori. Canone di eguaglianza che non viene rispettato dalla nuova disposizione introdotta dall'art. 570-bis del codice penale in aperto contrasto con la norma di rango superiore qui richiamata. La formulazione dell'articolo in esame, peraltro, con l'espresso riferimento al «coniuge» quale soggetto attivo del reato, non consente alcuna lettura costituzionalmente orientata, in ossequio ai principi di cui agli articoli 3 e 30 della Costituzione, che non travalichi i limiti di un'interpretazione estensiva e non finisca per essere un'inammissibile interpretazione analogica in malam partem. Violazione dell'art. 76 in relazione all'art. 25 della Costituzione. Sotto diverso profilo, questa Corte ritiene che l'introduzione dell'art. 570-bis del codice penale abbia integrato un eccesso di delega in violazione dell'art. 76 in relazione all'art. 25 della Costituzione. La legge delega, infatti, all'art. 1, comma 85, lett q) della legge 23 giugno 2017, n. 103, richiedeva la sola «attuazione, sia pure tendenziale, del principio di riserva di codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell'effettivita' della funzione rieducativa della pena, presupposto indispensabile perche' l'intero ordinamento penitenziario sia pienamente conforme ai principi costituzionali, attraverso l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, in particolare i valori della persona umana [...]». Al contrario, l'introduzione dell'art. 570-bis del codice penale, cosi' come formulato, nonostante si collochi all'interno di una sistematica revisione dell'ordinamento penale, finalizzata a una maggiore organicita' del sistema punitivo complessivamente considerato, ha avuto l'effetto - sopra illustrato - di abrogare fattispecie incriminatrici precedentemente previste dalla legge senza che il legislatore avesse ricevuto formale delega in questo senso.
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perche' si pronunci sulla legittimita' costituzionale dell'art. 570-bis del codice penale in relazione agli articoli 3 e 30 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la disciplina in esso prevista si applichi anche nei confronti di colui che non adempia alle prescrizioni di' natura economica stabilite in favore dei figli minorenni nati fuori dal matrimonio; in relazione all'art. 76 con riferimento all'art. 25 della Costituzione nella parte in cui, introducendo un'ipotesi di abolitio criminis, ha superato i limiti imposti dalla legge delega di cui all'art. 1, comma 85, lett q) della legge 23 giugno 2017, n. 103. Sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale; Dispone che, a cura della cancelleria: la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri; la presente ordinanza sia comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento; gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale. Milano, 22 ottobre 2018 Il Presidente: Polizzi I consiglieri: Vitale - Pigozzi