AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 5 giugno 2002 

Criteri  che  le  SOA  debbono  seguire  in  ordine al rilascio della
attestazione  di  qualificazione  di  una  impresa cessionaria di una
azienda o di un ramo di azienda. (Determinazione n. 11/2002).
(GU n.143 del 20-6-2002)

(RIF: SOA/233; SOA/293; SOA/303).
                            IL CONSIGLIO
Considerato in fatto.
  Sono   stati  richiesti  all'Autorita'  chiarimenti  in  ordine  al
rilascio   dell'attestazione   di   qualificazione   di  un  soggetto
cessionario di una azienda o di un ramo di azienda nonche' ad aspetti
connessi a tale problema.
  In  particolare  un consorzio ASI della Sardegna - premesso di aver
ricevuto  da  una impresa, aggiudicataria di un contratto di appalto,
una comunicazione con la quale la stessa impresa lo informava di aver
ceduto  un  ramo di azienda che comprendeva oltre al trasferimento di
mezzi  e  attrezzature  anche la cessione di tre contratti di appalto
uno dei quali stipulato con esso consorzio - chiede all'Autorita' se,
essendo stato il contratto stipulato prima dell'entrata in vigore del
nuovo  sistema  di  qualificazione  ma  la  cessione  avvenuta  dopo,
l'impresa  cessionaria  debba  documentare  la propria qualificazione
attraverso  il  possesso  di  una  attestazione rilasciata da una SOA
oppure  la  verifica  della  qualificazione  debba  essere effettuata
direttamente dal consorzio sulla base della documentazione presentata
dalla impresa cessionaria.
  Altro  quesito riguarda la possibilita' o meno della qualificazione
di  nuove imprese che dimostrano il possesso dei prescritti requisiti
attraverso  quelli  posseduti  da imprese acquisite, qualora esse non
abbiano  ancora approvato e depositato un bilancio. Si chiede, cioe',
se il requisito del capitale netto (art. 18, comma 2, lettera c), del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  25 gennaio  2000, n. 34)
possa,  in ogni caso, ritenersi posseduto dato che il capitale di una
nuova societa' e' certamente integro.
  Sono  stati  inoltre  richiesti  chiarimenti da parte di una SOA in
ordine  ai  criteri  e  alle  procedure  da  seguire  per il rilascio
dell'attestazione di qualificazione nel caso di una impresa che abbia
stipulato  un  contratto  di affitto di una azienda o di un suo ramo,
tenuto conto che nella determinazione dell'Autorita' n. 6 del 2001 e'
prevista  l'applicazione  anche a tale caso delle disposizioni che si
riferiscono alla cessione di azienda o di un suo ramo.
  L'Autorita' ha acquisito gli avvisi della commissione consultiva di
cui all'art. 8, comma 3, legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni  nonche'  all'art.  5  del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  34/2000,  espressi  nella  seduta del 17 aprile 2002,
sulla cui base svolge le seguenti:
Considerazioni in diritto.
  Va  precisato  che  l'ordinamento  del  settore dei lavori pubblici
contiene  due  disposizioni  in  ordine al problema della cessione di
aziende,  della  fusione  di  aziende  e del trasferimento di rami di
aziende.  La prima (art. 35 della legge 11 febbraio 1994 e successive
modificazioni) disciplina l'effetto di tali circostanze sui contratti
di  appalto in corso di esecuzione; la seconda (art. 15, comma 9, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 34/2000) disciplina la
possibilita'  per  il  nuovo  soggetto  di  avvalersi,  ai fini della
qualificazione, dei requisiti del soggetto cedente.
  Per  stabilire  quali  debbano  essere  i criteri e le procedure da
seguire  per  dare  attuazione  a  tali disposizioni e' necessario in
primo  luogo  ricostruire le nozioni civilistiche di azienda, ramo di
azienda e trasferimento di azienda.
  L'ordinamento  (art.  2555  del  codice civile) definisce l'azienda
come   "il  complesso  dei  beni  organizzati  dall'imprenditore  per
l'esercizio dell'impresa". La nozione di ramo di azienda, invece, non
ha  una  definizione normativa, essendo frutto di elaborazioni dovute
alla  dottrina  e alla giurisprudenza. La possibilita' di distinguere
in rami l'azienda, comunque, e' condizionata da:
    a) esercizio   di   piu'   attivita'   imprenditoriali  da  parte
dell'imprenditore   mediante   un'unica   organizzazione  di  impresa
(risorse, persone, attrezzature);
    b) un'articolazione  dell'organizzazione  in sotto-organizzazioni
corrispondenti alle diverse attivita', tale per cui ne esista una per
ciascuna di queste.
  E'  soltanto in presenza di entrambe queste circostanze che si puo'
parlare  di  azienda  suddivisa in rami e, di conseguenza, ipotizzare
che l'imprenditore possa enuclearne uno per trasferirlo ad altri.
  Affinche'  si  abbia trasferimento di un ramo di azienda, e' dunque
necessario  individuare  preliminarmente  quale  attivita' - autonoma
dalle altre che l'imprenditore eserciti - si intende trasferire e poi
quale   parte   del  complesso  dei  beni  organizzati,  cioe'  quale
sotto-organizzazione,   funzionale   a   quella   attivita',   verra'
trasferita, in modo che l'attivita' gia' esercitata dall'imprenditore
che  trasferisce  il  ramo  di  azienda  possa  continuare  ad essere
esercitata dal soggetto al quale il ramo di azienda viene trasferito.
  Questo   risultato   puo'   essere   conseguito   soltanto   se  il
trasferimento ha ad oggetto la sotto-organizzazione nel suo complesso
ed  in  quanto  tale e non, invece, se il trasferimento ha ad oggetto
gli stessi beni ma considerati singolarmente. Il vincolo funzionale e
di  destinazione  che  caratterizza il complesso dei beni organizzati
conferisce  infatti  ai beni stessi un valore aggiunto non altrimenti
conseguibile.  in  quanto verrebbe meno se venisse meno quel vincolo.
Invece  di  un'azienda,  si  avrebbe  soltanto una pluralita' di beni
smembrati.
  Oggetto  del  trasferimento  di  azienda  o  di un suo ramo saranno
dunque  alcuni  beni  materiali  e  altri  immateriali, unitariamente
considerati  proprio  perche'  tra  loro  funzionalmente organizzati:
attrezzature  (edifici,  macchinari),  know how (brevetti, esperienza
acquisita),  avviamento  (clientela),  rapporti  giuridici  (crediti,
debiti). Tra questi ultimi, meritano un cenno particolare i contratti
che  non  abbiano  carattere personale (art. 2558 del codice civile),
nei  quali  -  se  non e' pattuito diversamente (art. 2558 del codice
civile) - subentra l'acquirente a qualunque titolo dell'azienda (o di
un suo ramo), salva la facolta' dell'altro contraente di recedere per
giusta  causa  e salva la disciplina speciale vigente per i contratti
dei  quali  e'  parte  la pubblica amministrazione. Cio' che le parti
hanno  convenuto, infatti, produce effetti immediati per i contraenti
medesimi  ma,  a  tutela  dei terzi, e' disposto che nei confronti di
costoro  il  contratto  possa  anche  non produrre alcun effetto, ove
sussistano  determinate  circostanze.  A maggior tutela del terzo che
abbia  natura  giuridica  di  pubblica  amministrazione, poi, vige la
disciplina speciale della quale si dira' in prosieguo.
  Il  richiamo  della  norma ad una eventuale diversa pattuizione che
intervenga   tra   cedente   e   cessionario   richiama  l'attenzione
dell'interprete  sull'importanza  del  testo  del contratto che viene
stipulato  dalle  parti e, in particolare, sul suo oggetto. Affinche'
si  abbia  trasferimento di un ramo di azienda, infatti, il contratto
deve essere redatto in modo tale che da esso risulti senza incertezze
che il cedente, avendo enucleato nella sua attivita' produttivita' un
filone  che non intende piu' curare, trasferisce in toto quanto aveva
considerato   funzionale   a   quel   filone   di  attivita'.  Quanto
all'acquirente,   l'oggetto   dell'acquisto   potra'   costituire  lo
strumento  per  la  sua unica attivita' futura oppure potra' andare a
confondersi con il complesso dei beni che gia' possiede.
  Inteso  come  si e' visto, il trasferimento di azienda (o di un suo
ramo)  produce  un  complesso  di  effetti. Tra questi, assume qui un
particolare rilievo il fatto che, proprio per effetto della cessione,
il  cessionario  puo'  trovarsi  ad  essere  titolare  di  alcuni dei
requisiti gia' posseduti dal cedente. Sul piano civilistico, infatti,
la  titolarita'  di  determinati  requisiti segue quella dell'azienda
(complesso  dei  beni  organizzati  dall'imprenditore per l'esercizio
dell'impresa,  secondo  il  citato art. 2555 del codice civile). Cio'
non  significa,  tuttavia,  che un requisito possa essere considerato
alla  stregua di un bene organizzabile insieme ad altri ai fini della
produzione.  Sempre sul piano civilistico, infatti, la titolarita' di
un  requisito  si  consegue  in  quanto si sia titolare di un impresa
dotata   di   determinate   caratteristiche  e,  di  conseguenza,  la
titolarita'  di  un requisito non puo' essere oggetto di alienazione.
Il suo trasferimento avra' luogo automaticamente - salva la normativa
in  materia di lavori pubblici - se ed in quanto verra' trasferita la
titolarita'   di  quel  complesso  di  beni  che  ne  costituisce  il
presupposto.
  Il  tema  dei requisiti di un'impresa e' di decisiva importanza per
l'esecuzione   di   lavori  pubblici.  In  questo  settore,  infatti,
l'idoneita'  di  un'impresa  ad  eseguirli e' regolata dalla puntuale
disciplina  dettata  dal  decreto  del Presidente della Repubblica n.
34/2000.  L'ordinamento  prevede  che  organismi  di  diritto privato
(SOA),  autorizzati  ad  operare  dall'Autorita' per la vigilanza sui
lavori  pubblici  e  sottoposti  alla vigilanza dell'Autorita' stessa
(art.  14  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 34/2000)
attestino l'esistenza nelle imprese che intendono operare nel settore
dei lavori pubblici di particolari requisiti.
  Le  circostanze che formano oggetto della verifica sono, tra altre,
la     sussistenza     di    requisiti    tecnico-organizzativi    ed
economico-finanziari  desunti  da  alcuni  elementi  stabiliti  dalla
legge, tra i quali, ai fini che qui interessano, assumono rilievo:
    a) l'esperienza  acquisita  in  lavori  di  determinato  tipo  ed
importo   eseguiti   nel   quinquennio   antecedente   la   data   di
sottoscrizione  del  contratto  con  la  SOA  (art.  22, comma 1, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  34/2000), dimostrata
mediante  certificati  di  esecuzione  dei  lavori  rilasciati  dalle
stazioni appaltanti;
    b) la  dotazione  di  determinate  e quantificate risorse, che la
legge   individua   come  indici  di  adeguata  capacita'  (referenze
bancarie,  cifra d'affari in lavori, attrezzature, direzione tecnica,
organico medio annuo).
    Come  esito  positivo  della  verifica  della sussistenza di tali
circostanze  e  della  misura in cui ciascuna di esse ricorre, la SOA
rilascia   all'impresa   sottoposta   a   verifica   attestazioni  di
qualificazione  differenziate  per  categorie di lavori e per importo
(art.  3 e articoli 15-28 del decreto del Presidente della Repubblica
n.   34/2000),   che   costituiscono  mezzo  di  prova  necessario  e
sufficiente  nei  confronti  delle stazioni appaltanti, nel senso che
queste  ultime  devono  limitarsi  a  richiedere  l'attestazione  e a
verificare che sia stata rilasciata da non piu' di tre anni (art. 15,
comma  5,  del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 34/2000),
senza poter procedere ad ulteriori riscontri circa la sussistenza dei
prescritti   requisiti   in   capo   all'impresa  che  ha  presentato
l'attestazione  (salvo  quanto  e'  disposto  per i lavori di importo
superiore a L. 20.658.276).
  L'attestazione  di  qualificazione  che una SOA abbia rilasciato ad
un'impresa,  come  si  e' visto, ha un'efficacia limitata nel tempo a
tre anni, durante i quali la SOA che ha rilasciato l'attestazione non
compie  ulteriori  verifiche  circa  la  permanenza  dei requisiti di
ordine  speciale  in  capo  all'impresa  alla quale l'attestazione e'
stata    rilasciata.    Se    durante   il   periodo   di   efficacia
dell'attestazione intervengono modifiche oggettive che incidono sulla
sussistenza  dei  predetti  requisiti,  quindi,  tale circostanza non
rileva  ai  fini della partecipazione alle gare e dell'esecuzione dei
lavori.
  Assumono   invece   rilevanza   le   modificazioni  soggettive  che
intervengano   durante   il   periodo  di  efficacia,  se  riguardano
un'impresa  impegnata  nell'esecuzione di un contratto di appalto. E'
il  caso,  ad  esempio, delle operazioni di fusione, di scissione, di
trasferimento  dell'azienda  o  di  un  ramo  di questa. Si tratta di
operazioni  i  cui effetti sono regolati, come si e' osservato, dalle
norme  del  codice  civile  (art.  2558),  che prevedono a favore del
contraente  di un contratto di appalto ceduto la facolta' di recedere
dal contratto stesso ma in presenza di una giusta causa.
  Diversa  e'  la posizione del contraente ceduto che sia committente
di  un  lavoro  pubblico, in ragione della sua natura giuridica o del
ruolo  che  svolge, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
Fermo  restando  che  nel  settore  dei  lavori  pubblici il soggetto
aggiudicatario  non puo' cedere il contratto (art. 18, comma 2, della
legge   19 marzo   1990,  n.  55),  la  successione  nella  posizione
dell'aggiudicatario  e'  consentita,  in  linea  di  principio, se e'
effetto  di  operazioni  di  fusione, di scissione, di trasformazione
societaria o anche di cessione di azienda o di un ramo di questa.
  L'efficacia  della  novazione  soggettiva  dell'aggiudicatario  nei
confronti  del  committente  e' tuttavia subordinata, in primo luogo,
alla   comunicazione   alla  stazione  appaltante  della  intervenuta
modifica  soggettiva  dell'aggiudicatario  (art.  1  del  decreto del
Presidente  del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187) con la
indicazione  anche  dei  requisiti posseduti dal nuovo soggetto (art.
35,  comma  1,  legge  n. 109/1994 e successive modificazioni) ed, in
secondo  luogo,  alla  non  opposizione della stazione appaltante, da
esprimersi  nel  termine  massimo di sessanta giorni dalla data della
comunicazione,  al  subentro  del  nuovo  soggetto (art. 35, comma 2,
legge  n.  109/1994  e  successive  modificazioni),  in quanto questi
risulti privo dei requisiti prescritti dalla normativa speciale (art.
10-sexies, legge 31 maggio 1965, n. 575).
    La  seconda  delle  due  circostanze  non pone alcun problema. Va
invece  esaminata  la  prima  disposizione  secondo la quale il nuovo
soggetto  deve  documentare  i  propri  requisiti. La disposizione va
peraltro  letta  unitamente  alla disposizione dell'ordinamento (art.
15,  comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000)
che dispone, in caso di fusione o di altra operazione che comporti il
trasferimento  di una azienda o di un suo ramo, che il nuovo soggetto
ha  la  facolta'  di  avvalersi  per  la qualificazione dei requisiti
posseduti   dalle   imprese  che  ad  esso  hanno  dato  origine.  In
particolare, merita attenzione l'espressione puo' avvalersi contenuta
nella  disposizione,  che  sta  chiaramente ad indicare come al nuovo
soggetto  sia  riconosciuta  la facolta' di avvalersi o anche, se del
caso, di non avvalersi dei requisiti gia' spettanti al cedente.
  La titolarita' dei requisiti non e', quindi, un fatto automatico in
quanto  si  trasmette  al  cessionario  soltanto se questo sia a cio'
interessato.  Occorre, pero', domandarsi se e' sufficiente, affinche'
la  trasmissione  abbia luogo, la sola manifestazione di volonta' del
cessionario  di  avvalersi dei requisiti del cedente. La risposta non
puo' essere positiva in quanto le nuove disposizioni stabiliscono che
la  disamina  della  documentazione volta a verificare la sussistenza
dei requisiti degli esecutori dei lavori pubblici spetta, fatto salvo
il   periodo   transitorio   (1   gennaio   2000-31 dicembre   2001),
esclusivamente  agli organismi di attestazione autorizzati a svolgere
tale attivita' dall'Autorita'.
  Occorre,  pero',  stabilire come si debba procedere nel caso che la
modifica dell'aggiudicatario avvenga nel periodo di vigenza del nuovo
sistema   ma   l'appalto   e'   stato  indetto  e  aggiudicato  prima
dell'entrata  in  vigore  del  nuovo  sistema  di  qualificazione. Va
stabilito  se e' possibile in questo particolare caso che la verifica
del possesso dei requisiti sia effettuata direttamente dalla stazione
appaltante   sulla   base   delle  regole  previgenti  oppure  se  la
dimostrazione   debba   avvenire   comunque   mediante  presentazione
dell'attestazione  rilasciata da una SOA. La risposta non puo' essere
positiva  in quanto come prima osservato a partire dal 1 gennaio 2002
condizione necessaria e sufficiente per la partecipazione alle gare e
la   esecuzione  dei  lavori  e'  il  possesso  dell'attestazione  di
qualificazione.
  Va  osservato,  sulla  base  delle  suddette  disposizioni,  che il
rilascio  dell'attestazione  di  qualificazione  ad un cessionario e'
subordinata alla verifica a cura della SOA incaricata dal cessionario
di  rilasciargli  la  suddetta  attestazione  di qualificazione della
sussistenza di alcune circostanze.
  Una   prima   circostanza  da  verificare  e'  quella  che  si  sia
perfezionato  il contratto mediante il quale e' stato trasferito quel
complesso  di  beni  organizzati  (azienda  o  ramo di questa) la cui
titolarita'  implica  il  possesso  dei  requisiti dei quali il nuovo
soggetto  intende  avvalersi.  Il semplice fatto che il contratto sia
stato stipulato non e' tuttavia di per se' sufficiente a conferire al
nuovo soggetto la titolarita' dei requisiti di cui si tratta. Occorre
infatti   che   mediante   quel   contratto   i   contraenti  abbiano
effettivamente  proceduto ad un trasferimento di azienda o di un ramo
di essa, circostanza che sussiste se il cedente ha trasferito in toto
tutta  la  propria  organizzazione  o  una sotto-organizzazione e non
singole  sue  parti  e  se, per effetto di tale trasferimento, ne sia
rimasto privo. Non si avrebbe infatti un trasferimento di azienda se,
ad  esempio, i contraenti avessero inteso cedere uno o piu' contratti
di  appalto in corso di esecuzione o anche determinate attrezzature o
altre risorse gia' facenti capo all'azienda ceduta.
  Va  considerato,  in  particolare,  a  riguardo  che  l'espressione
"trasferimento di ramo d'azienda relativo al settore lavori pubblici"
implica  seri  dubbi  interpretativi circa l'effettiva volonta' delle
parti,  tanto  che  per  ricostruirla  si  possono soltanto formulare
ipotesi.  Una  prima ipotesi e' che all'azienda ceduta facessero capo
piu' attivita', tra le quali quella delle costruzioni, e che le parti
abbiano   inteso  cedere  tutto  quanto  occorre  a  svolgere  questa
attivita'.   Se   cosi'  e',  l'espressione  "trasferimento  di  ramo
d'azienda  relativo al settore lavori pubblici" e' impropria e la SOA
incaricata   dal   cessionario   di  rilasciargli  la  qualificazione
incontrera'  difficolta'  nell'accertare  la  sussistenza  di  quelle
circostanze  in  presenza delle quali il cessionario "puo' avvalersi"
della  qualificazione  gia'  spettante  al  cedente.  A  questo scopo
sarebbe  stato  invece  necessario  che  il contratto avesse avuto ad
oggetto   il   trasferimento  del  "ramo  di  azienda  relativo  alle
costruzioni",    che   evidentemente   riguarda   tutta   l'attivita'
costruttiva,  a  nulla  rilevando  che  venga  svolta  su incarico di
soggetti  pubblici  o  privati,  dal  momento che alla qualificazione
oggettiva   dei  lavori  e'  indifferente  la  natura  giuridica  del
committente. Dal punto di vista della produzione, infatti, realizzare
una  scuola  per incarico di un soggetto pubblico non e' cosa diversa
dal  realizzare un edificio di abitazione per incarico di un soggetto
privato,  essendo  identiche  le  prestazioni  richieste  ed  essendo
necessario  in  entrambi  i  casi disporre di un uguale "complesso di
beni",  inteso  come  combinazione  di  risorse materiali e umane, in
particolare tecniche.
  Un'altra  possibile  ipotesi e' che l'oggetto del trasferimento sia
la    parte   (ramo)   di   un'azienda   finalizzata   esclusivamente
all'attivita' di costruzioni, il cui titolare abbia voluto trasferire
un   sotto-settore  produttivo  caratterizzato  esclusivamente  o  in
larghissima  prevalenza  dalla  committenza pubblica. Anche in questo
caso,  l'espressione  "trasferimento  di  ramo  d'azienda relativo al
settore  lavori  pubblici"  risulta impropria e la SOA incaricata dal
cessionario  di  rilasciargli  la  qualificazione  dovra'  affrontare
difficolta' ancora maggiori che nel primo caso.
  In  ogni  caso  per  aversi  un  effettivo trasferimento di ramo di
azienda,   dunque,   dall'azienda   originaria  dovra'  essere  stata
enucleata  quella  sotto-organizzazione  che,  pur  costituendone una
parte,  abbia  una  composizione,  un'organicita',  una  qualita'  ed
un'efficienza  tali  da  poterla  rendere,  anche  in  tale sua nuova
configurazione,   un   "complesso   dei   beni  organizzati  ...  per
l'esercizio  dell'impresa",  di  cui  alla  norma  del codice civile.
Occorre  quindi  accertare  cio'  che  le  parti hanno effettivamente
ceduto  e  cio'  che il cedente ha trattenuto per se', per arrivare a
stabilire,  di  conseguenza,  quali  siano  i  requisiti dei quali il
cessionario  possa  avvalersi  e  quali  altri  spettino  tuttora  al
cedente.
  Alla SOA incaricata di rilasciare l'attestazione al cessionario del
ramo   di  un'azienda  deve,  pertanto,  competere  anche  provvedere
affinche'  sia  di  conseguenza modificata l'attestazione a suo tempo
rilasciata al cedente, per adeguarla alla mutata situazione. Se cosi'
non  fosse, infatti, si verificherebbe una situazione assurda, in cui
un'unica  organizzazione  aziendale  conferirebbe  la titolarita' dei
requisiti di legge a due distinti soggetti: il suo "vecchio" e il suo
"nuovo" titolare.
  Alle  stesse conclusioni si perviene peraltro anche in applicazione
del  principio  secondo il quale, al fine di documentare l'esperienza
acquisita   dall'impresa,   il   certificato   di  aver  eseguito  un
determinato  lavoro puo' essere utilizzato una sola volta seppure per
categorie  diverse  ma  in  misura  tale  che  la somma degli importi
riferiti  a ciascuna categoria non superi l'importo totale del lavoro
al quale il certificato si riferisce. Tale principio, sotteso a tutta
la  disciplina della qualificazione, e' stato chiarito dall'Autorita'
con il comunicato del 6 luglio 2001, inviato a tutte le SOA.
  Quanto  al soggetto che, avendo ceduto l'azienda o un suo ramo, non
sia  piu'  qualificato  per operare nel settore dei lavori pubblici o
sia qualificato per categorie diverse da quelle originarie, cioe' per
categorie  residuali  dopo  la  cessione,  qualora  voglia nuovamente
qualificarsi  vi potra' procedere ma soltanto sulla base di requisiti
da  esso  acquisiti  successivamente  alla  cessione  o sulla base di
certificati  di  lavori  eseguiti  da  altre imprese di cui sia stato
responsabile uno dei propri direttori tecnici (art. 18, comma 14, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000).
  Da  ultimo,  per  tornare  alla fattispecie in ordine alla quale e'
stato  sollevato  il  quesito  dal  consorzio  ASI della Sardegna, si
rileva   che,  essendo  l'atto  di  trasferimento  di  azienda  stato
stipulato  il  21 dicembre  2001, il termine di sessanta giorni dalla
comunicazione   dell'avvenuto   trasferimento,   entro  il  quale  il
cessionario  deve  documentare  i  propri requisiti, scade certamente
dopo  il  1  gennaio  2002,  data di entrata in funzione a regime del
sistema  unico  di qualificazione disposto dal decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  34/2000.  Ne  consegue che nei confronti della
stazione  appaltante  la  documentazione  dei  requisiti  deve essere
presentata  con  le  modalita'  disposte  dallo stesso provvedimento,
cioe' mediante attestazione rilasciata da una SOA autorizzata.
  Quanto  al  quesito relativo ai criteri e alle procedure da seguire
per  rilascio  della  attestazione  di  qualificazione ad una impresa
sulla  base  di  un  contratto  di affitto di azienda o di un ramo di
azienda,  va  osservato  che  poiche' non e' possibile impiegare piu'
volte  i  requisiti,  come  prima  e'  stato precisato, e' necessario
accertare  che  il  contratto  di  affitto  sia annotato ai sensi del
codice  civile  (art.  2556,  comma  2)  alla  camera  di commercio e
riportato  nel  relativo  certificato, in modo di rendere impossibile
una  duplicazione  di  contratti  di  affitto  ed,  inoltre,  occorre
accertare  che  il  soggetto  proprietario dell'azienda non sia a sua
volta qualificato ed in caso positivo occorre che tale qualificazione
sia  ritirata  o ridotta con le stesse procedure previste nel caso di
cessione, fusione di azienda o di un ramo di azienda.
  Al  fine  di garantire i principi di uniformita' di comportamento e
di  libera  concorrenza  fra  gli operatori, l'Autorita' tenuto conto
delle  considerazioni  in  diritto  svolte dispone che le SOA, per il
rilascio  dell'attestazione  di  qualificazione  ad  una  impresa che
intende  essere  qualificata utilizzando i requisiti di una azienda o
di  un  ramo  di azienda da essa acquisito debbano seguire i seguenti
criteri e le seguenti procedure:
    a) l'attestazione  di  qualificazione  deve  essere rilasciata al
cessionario  soltanto  se  risulta  dagli  atti  che vi sia stata una
effettiva  cessione di un complesso di beni organizzati qualificabili
come ramo di azienda e dei connessi requisiti che hanno consentito la
eventuale precedente qualificazione;
    b) l'attestazione  di  qualificazione  deve  essere rilasciata al
cessionario  sulla  base  anche  del  ramo  di  azienda  acquisito ma
soltanto  dopo che sia stata revocata o ridimensionata l'attestazione
al  suo  tempo  rilasciata  al  cedente attraverso il rilascio di una
nuova attestazione che tenga conto soltanto dei requisiti non ceduti;
    c) il  rilascio  di  una  nuova  o  di  una prima attestazione di
qualificazione  ad  una  impresa che ha ceduto l'azienda o un ramo di
azienda  puo'  essere  effettuata soltanto sulla base del possesso di
requisiti   diversi  da  quelli  che  hanno  consentito  il  rilascio
dell'attestazione all'impresa cessionaria;
    d) la cessione di una azienda o di un ramo di azienda comporta il
trasferimento  degli  eventuali  contratti  stipulati con riferimento
alla  attestazione  di  qualificazione posseduta dall'impresa cedente
con  l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 35, commi 1, 2
e della legge 11 febbraio 1994 e successive modificazioni;
    e) la  SOA  che  stipula  un  contratto  con  una  impresa la cui
idoneita'  deriva  in tutto o in parte dall'acquisto di una azienda o
di  un  suo  ramo  ne informa senza indugio l'Autorita' trasmettendo,
oltre  alla  prescritta  comunicazione in ordine al contratto da essa
stipulato  con  il cessionario, anche copia del contratto fra impresa
cedente e impresa cessionaria;
    f)  qualora  la  SOA  incaricata  dal  cessionario  a  rilasciare
l'attestazione  di qualificazione sia le stessa che a suo tempo aveva
rilasciato l'attestazione di qualificazione all'impresa cedente, deve
procedere  alla  modifica,  secondo  quanto  previsto alla precedente
lettera  b),  o  al ritiro di questa attestazione prima di rilasciare
quella spettante al cessionario;
    g) qualora  la  SOA  incaricata  dal  cessionario  di  rilasciare
l'attestazione  di  qualificazione  sia  diversa  da quella che aveva
rilasciato  l'attestazione  di qualificazione al cedente, deve, prima
di  rilasciare l'attestazione al cessionario, procedere alla verifica
dell'avvenuto  adeguamento,  secondo  quanto previsto alla precedente
lettera  b),  o  revoca della attestazione rilasciata al cedente ed a
questo  scopo  deve  mettersi  in  contatto  tramite  l'Autorita' con
l'altra SOA.
      Roma, 5 giugno 2002
                                                 Il presidente: Garri