N. 336 ORDINANZA 10 - 14 novembre 1997

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo  penale  -  Incompatibilita' del giudice, pronunciatosi con
 sentenza sulla  richiesta  di  patteggiamento  nei  confronti  di  un
 imputato,   a  celebrare  il  dibattimento  nei  confronti  di  altri
 concorrenti nei medesimi reati - Omessa previsione - Riferimento alla
 sentenza della Corte  n.  371/1996  dichiarativa  dell'illegittimita'
 dell'art.  34,  secondo  comma,  c.p.p.  - Innovazione richiedente un
 nuovo esame circa la rilevanza della questione da parte  del  giudice
 rimettente - Restituzione degli atti al giudice a quo.
 
 (C.P.P., art. 34, secondo comma).
 
 (Cost., art. 24).
 
(GU n.47 del 19-11-1997 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI,   prof.
 Cesare MIRABELLI,  prof. Fernando SANTOSUOSSO,   avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare  RUPERTO,    dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,   prof. Carlo  MEZZANOTTE,    prof.
 Guido NEPPI MODONA,  prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2,
 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza  emessa  il  4
 luglio  1996  dal tribunale di Bari, iscritta al n. 1149 del registro
 ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1996;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  18 giugno 1997 il giudice
 relatore Carlo Mezzanotte;
   Ritenuto che il tribunale di Bari con ordinanza del 4  luglio  1996
 ha   sollevato,   in  riferimento  all'art.  24  della  Costituzione,
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma  2,  del
 codice   di   procedura  penale,  nella  parte  in  cui  non  prevede
 l'incompatibilita'  del  giudice,  pronunciatosi  con  sentenza sulla
 richiesta di applicazione della pena  ai  sensi  dell'art.  444  cod.
 proc.   pen.  nei  confronti  di  alcuni  imputati,  a  celebrare  il
 dibattimento nei confronti di altri concorrenti nei medesimi reati;
     che, ad avviso del giudice  a  quo,  nell'applicare  la  pena  su
 richiesta  egli  ha  valutato  ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
 insussistenti le condizioni per il  proscioglimento  nel  merito  dei
 coimputati  patteggianti  e  corretta la qualificazione giuridica dei
 fatti (associazione a delinquere, incendio, usura, ecc.);
     che per i concorrenti negli stessi reati che non si siano avvalsi
 del rito speciale sarebbe sostanzialmente preclusa la possibilita' di
 difendersi, sotto il profilo della insussistenza dei  fatti  o  della
 irrilevanza  penale  degli  stessi o della intervenuta estinzione dei
 reati o della mancanza di una  condizione  di  procedibilita'  ovvero
 della qualificazione giuridica dei fatti;
     che  tutte  le  anzidette questioni sarebbero state gia' valutate
 nella  sentenza  di  applicazione  della  pena  nei   confronti   dei
 coimputati, il che comporterebbe, appunto, per i concorrenti residui,
 violazione  del  diritto  di difesa e la conseguente vulnerazione del
 principio del giusto processo;
     che nel giudizio innanzi alla Corte e' intervenuto il  Presidente
 del  Consiglio  dei  Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
 generale dello Stato,  chiedendo  che  la  questione  sia  dichiarata
 infondata;
   Considerato  che, successivamente alla proposizione della questione
 oggetto del presente giudizio, questa Corte, con sentenza n. 371  del
 1996,  ha  dichiarato  l'illegittimita' costituzionale dell'art.  34,
 comma 2, del codice di procedura  penale  "nella  parte  in  cui  non
 prevede  che  non  possa  partecipare al giudizio nei confronti di un
 imputato il giudice che abbia pronunciato o  concorso  a  pronunciare
 una  precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale
 la  posizione  di  quello  stesso  imputato  in   ordine   alla   sua
 responsabilita' penale sia gia' stata comunque valutata";
     che   l'intervenuta  innovazione  rende  necessario  disporre  la
 restituzione degli atti al giudice  remittente  per  un  nuovo  esame
 della  questione  nel  quadro  complessivo della giurisprudenza della
 Corte.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Bari.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1997.
                        Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Mezzanotte
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 14 novembre 1997.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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