Ordinanza di protezione civile finalizzata a favorire e regolare il subentro del comune di Villa San Giovanni nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' in relazione all'attraversamento del contesto urbano da parte di mezzi pesanti. (Ordinanza n. 96). (13A05502)(GU n.148 del 26-6-2013)
IL CAPO del Dipartimento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 100/2012, dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3296 del 19 giugno 2003, n. 3416 del 18 marzo 2005, e 3946 del 15 giugno 2011, nonche' la nota del Presidente della regione Calabria del 28 settembre 2012; Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento delle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticita' in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita'; Considerata, altresi', l'esigenza di garantire il corretto subentro del comune di Villa San Giovanni nel completamento degli interventi ancora in corso di definizione; Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticita' in atto; Acquisita l'intesa della regione Calabria; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; Dispone: Art. 1 1. Il comune di Villa San Giovanni e' individuato quale amministrazione competente al coordinamento delle attivita' necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticita' in atto nel territorio del medesimo comune in relazione all'attraversamento del contesto urbano da parte di mezzi pesanti. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Responsabile del Settore finanziario del comune di Villa San Giovanni e' individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al subentro del medesimo Comune nel coordinamento degli interventi. Egli e' autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dal trasferimento della documentazione di cui al successivo comma 3, le attivita' occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, che sono trasferiti al comune di Villa San Giovanni, unitamente ai beni ed alle attrezzature utilizzate. 3. Il Prefetto di Reggio Calabria, Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3296/2003 e successive modifiche ed integrazioni, provvede entro dieci giorni dall'adozione del presente provvedimento a trasferire al Responsabile del Settore finanziario del comune di Villa San Giovanni tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale ed ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attivita' svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attivita' ancora in corso con relativo quadro economico. 4. Il comune di Villa San Giovanni subentra in tutti i rapporti attivi e passivi gia' facenti capo alla gestione commissariale, ivi compresi quelli derivanti dai procedimenti giurisdizionali di cui al successivo comma 5. 5. Il comune di Villa San Giovanni succede al Commissario delegato pro-tempore in tutti i procedimenti giurisdizionali pendenti ai sensi dell'art. 110 del codice di procedura civile, con oneri anche a carico delle risorse di cui al comma 7. 6. Il Responsabile del Settore finanziario del comune di Villa San Giovanni, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 puo' avvalersi delle strutture organizzative del medesimo comune, nonche' della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 7. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Responsabile del Settore finanziario del comune di Villa San Giovanni provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 3096, che viene allo stesso intestata per dodici mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Il Responsabile del Settore finanziario del comune di Villa San Giovanni provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una dettagliata relazione semestrale sullo stato di avanzamento delle attivita' condotte per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, con relativo quadro economico. 8. Qualora a seguito del compimento delle iniziative di cui alla presente ordinanza residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il Responsabile del Settore finanziario del comune di Villa San Giovanni puo' predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-quater dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate. 9. A seguito dell'avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 8 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto Piano giacenti sulla contabilita' speciale sono trasferite sul bilancio del comune di Villa San Giovanni ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il Responsabile del Settore finanziario del comune di Villa san Giovanni e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma. 10. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 9 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della protezione civile. 11. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo della Protezione Civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza. 12. Il Responsabile del Settore finanziario del comune di Villa San Giovanni, a seguito della chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 5, provvede, altresi', ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo alle attivita' poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna. 13. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 19 giugno 2013 Il Capo del dipartimento: Gabrielli