N. 117 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 marzo 2018
Ordinanza del 20 marzo 2018 del Tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di C.F.. Processo penale - Casellario giudiziale - Mancata previsione dell'eliminazione dell'iscrizione dell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova a seguito di esito positivo della messa alla prova - Mancata previsione, quale eccezione alle iscrizioni nel certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato, della sentenza che dichiara l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova. - Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)"), artt. 5, comma 2, e 24.(GU n.37 del 19-9-2018 )
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA Il Giudice dell'esecuzione ha pronunciato la seguente ordinanza a carico di: C.F. nato a ... (prov. ...) il ..., domiciliato a ... (prov. ...) elettivamente domiciliato presso avv. Cecon Alessandro relativo alla richiesta di: rettifica iscrizioni. Nell'interesse di C.F. con ricorso la difesa instava per la cancellazione dell'iscrizione nel certificato generale del casellario giudiziale relativa al procedimento n. 6303/14 concluso con sentenza di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova ed in subordine per la cancellazione della medesima iscrizione nel certificato generale del casellario giudiziale a richiesta dell'interessato. Il p.m., nel suo porre agli atti, chiedeva al giudice di pronunciare ordinanza dichiarando la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale delle norme che regolano l'iscrizione sul casellario generale laddove non prevedono la cancellazione per il caso di sentenza dichiarativa di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova; Sentite le parti comparse all'odierna udienza camerale, sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza Premette Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, aveva ammesso C.F. alla messa alla prova, per il reato di cui agli articoli 81 c.p.v., 624, 625, n. 2 e 61, n. 11 c.p. commesso dal 7 marzo 2014 al 7 aprile 2014; infatti, a seguito dell'elaborazione del programma di trattamento, era stata disposta con ordinanza, pronunciata in udienza, la sospensione del procedimento con messa alla prova, stabilendo la durata della stessa, ed era stata fissata udienza per la verifica dell'esito; Che tale ordinanza veniva iscritta nel certificato generale del casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera I-ter, decreto del Presidente della Repubblica n. 313/2002; Che in data 3 marzo 2016 il Tribunale di Genova in composizione monocratica pronunciava sentenza con cui dichiarava estinto il reato a carico del C. per esito positivo della messa alla prova; Che la sentenza veniva pertanto iscritta sia nel certificato penale ad uso del giudice sia nel certificato generale uso privati, come previsto dalla legge; Che tramite il suo difensore C. faceva quindi ricorso a questo Tribunale, in funzione di giudice dell'esecuzione, affinche' venisse ordinata la cancellazione dell'iscrizione della sentenza dal casellario giudiziale ad uso privati, sia della ordinanza, sopra indicata, che sospendeva il processo, perche' superata dall'intervenuta sentenza, sia della sentenza stessa; Che la difesa sottolineava come tale circostanza si tradurrebbe in una palese violazione dell'art. 3 della Costituzione atteso che in situazioni analoghe, ovvero piu' gravi, nel certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato non risulta alcuna iscrizione e chiedeva quindi al g.e. di rimettere gli atti davanti alla Corte costituzionale perche' valuti la questione sollevata al fine di ottenere la declaratoria di illegittimita' costituzionale; Dell'art. 5, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 313/2002 nella parte in cui non prevede l'eliminazione dell'iscrizione dell'ordinanza che ai sensi dell'art. 464-quater c.p.p. che dispone la sospensione del processo per messa alla prova quando il procedimento penale viene concluso con sentenza che dichiara l'estinzione del reato a seguito di esito positivo della messa alla prova; Dell'art. 24, decreto del Presidente della Repubblica n. 313/2002 nella parte in cui non prevede quale eccezione alle iscrizioni nel certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato l'ordinanza che, ai sensi dell'art. 474-quater c.p.p. dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova quando il procedimento penale viene concluso con sentenza che dichiara l'estinzione del reato a seguito di esito positivo della messa alla prova. Osserva Questo giudice, ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione proposta. L'oggetto della questione attiene sia alla cancellazione dell'iscrizione sul casellario giudiziale dell'ordinanza con cui si e' disposta la sospensione del procedimento per messa alla prova, ed anche alla cancellazione dell'iscrizione, nel casellario giudiziale ad uso privati della sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova. La questione assume rilievo esclusivamente in relazione alla: 1) cancellazione dell'iscrizione dell'ordinanza di sospensione per messa alla prova a seguito della pronuncia di estinzione del reato per buon esito della stessa e 2) non iscrizione della predetta sentenza, solo quest'ultima, dal certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato. Nulla quaestio, invece, in relazione all'utilita' e all'indiscutibile necessita' dell'iscrizione sia della ordinanza (prima della intervenuta sentenza) che della sentenza dichiarante l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova nel casellario ad uso del giudice, ove tale utilita' risulta infatti incontestabile in funzione della conoscibilita', da parte dello stesso, della storia giudiziaria del soggetto indagato/imputato ai ben conosciuti fini di legge (per la verifica, ad esempio, dei presupposti per concedere altra sospensione per messa alla prova). Tanto premesso, nel presente giudizio rileva, ad avviso del giudice dell'esecuzione, la questione di costituzionalita' dell'art. 5, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 313/2002 e dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313/2002, «Testo unico sul casellario giudiziale», per contrasto con gli articoli 3 e 27, comma 3 della Costituzione, nella parte in cui il primo non prevede l'eliminazione nel casellario dell'iscrizione dell'ordinanza che ai sensi dell'art. 464-quater c.p.p. dispone la sospensione del processo per messa alla prova quando il procedimento penale viene concluso con sentenza che dichiara l'estinzione del reato a seguito di esito positivo della messa alla prova; il secondo perche' non prevede quale eccezione alle iscrizioni nel certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato, la sentenza che dichiara l'estinzione del reato a seguito dell'esito positivo della messa alla prova. La questione appare rilevante in quanto, alla luce dell'attuale legislazione il ricorso dovrebbe essere respinto nel senso che nessuna iscrizione potrebbe essere cancellata. La legislazione, ad oggi, non lascia infatti spazio alcuno alla possibilita' di eliminare l'iscrizione della sentenza di cui sopra dal certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato, non comparendo il caso di specie tra le eccezione contemplate all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313/2002 e non trovandosi nell'art. 5, comma 2, l'indicazione dell'ordinanza che sospende il processo tra i provvedimenti di cui va eliminata l'iscrizione se interviene sentenza di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova. La questione appare, altresi', non manifestamente infondata. Cio', in particolare, con riguardo agli articoli 3 e 27, comma 3 della Costituzione, pertanto sia in relazione al principio di eguaglianza sia in relazione alla funzione rieducativa della pena di cui si ravvisa, ad avviso del giudice dell'esecuzione, una violazione. Nello specifico, si deve prendere in considerazione l'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313/2002 che contempla una serie di eccezioni per le iscrizioni da riportare nel certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato. Di regola, infatti, il certificato uso privati, cioe' quello rilasciato al privato e da questo esclusivamente utilizzato, riporta tutte le iscrizioni presenti nel certificato del casellario giudiziale, ovvero quello ad uso del giudice; eccezionalmente, nei casi contemplati da tale articolo, pur permanendo l'iscrizione dei provvedimenti nel certificato del casellario ad uso del giudice, viene concesso il beneficio che essa non venga riportata, invece, nel casellario generale richiesto dall'interessato, ovvero in quello uso privati. Come gia' accennato, fra tali eccezioni il legislatore contempla fattispecie non riconducibili ne' analoghe al caso in oggetto tra cui, peraltro, ipotesi di fattispecie ben piu' gravi come, ad esempio, quella prevista alla lettera e), avente ad oggetto i provvedimenti di condanna con applicazione della pena su concorde richiesta delle parti (art. 445 c.p.p.) e, altresi', i decreti penali. Quindi, anche in considerazione dei casi contemplati dalla norma, si puo' desumere un ingiusto trattamento per i casi invece assimilabili a quello in oggetto ove, a seguito di un esito positivo della messa alla prova, non viene neppure emessa una sentenza di condanna. Ecco perche', ad avviso del giudice a quo, cosi' come l'art. 24 prevede l'eccezione, per l'iscrizione nel casellario generale uso privati, di un caso come quello di cui alla lettera c), a fortori tale eccezione dovrebbe essere prevista anche per una fattispecie corrispondente a quella del caso in ogggetto. In tal senso, quindi, si riterrebbe la sussistenza della violazione del principio di uguaglianza e, contestualmente, la sussistenza di una vera e propria discriminazione. Con riguardo, poi, alla violazione dell'art. 27, comma 3 della Costituzione, e quindi del principio della funzione rieducativa della pena, non si vede come l'iscrizione nel casellario generale richiesto dall'interessato possa assolvere a predetta funzione ove, in presenza di un esito positivo della messa alla prova, il soggetto si trovi tutt'altro che ad essere favorito al reinserimento sociale, anzi quasi pregiudicato dalla menzione sia dell'ordinanza che della sentenza in oggetto, riguardante peraltro un reato estinto, nel casellario generale uso privati. Il pregiudizio procurato dall'iscrizione nel casellario generale richiesto dall'interessato comporta, infatti, ingiustificate conseguenze negative quali, in primo luogo, quelle riconducibili ai vari rapporti di carattere sociale, a partire dai rapporti lavorativi che potrebbero essere in tal modo preclusi, rendendo maggiormente difficile l'inserimento lavorativo.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva la questione di legittimita' costituzionale per contrasto con gli articoli 3 e 27, comma 3 della Costituzione: dell'art. 5, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 313/2002 «Testo unico sul casellario giudiziale», nella parte in cui non prevede l'eliminazione nel casellario dell'iscrizione dell'ordinanza che ai sensi dell'art. 464-quater c.p.p. dispone la sospensione del processo per messa alla prova quando il procedimento penale viene concluso con sentenza che dichiara l'estinzione del reato a seguito di esito positivo della messa alla prova; dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313/2002, «Testo unico sul casellario giudiziale», nella parte in cui non prevede, quale eccezione alle iscrizioni nel certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato, la sentenza che dichiara l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova; Dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Dispone che, a cura della Cancelleria, l'ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Manda alla cancelleria per gli altri adempimenti di rito. Genova, 15 marzo 2018 Il Giudice: Orsini