REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 13 settembre 1996, n. 23 

Modifica  dell'art. 6 della legge regionale 12 settembre 1986, n.  47
"Promozione dei servizi di sviluppo agricolo", integrato dalla  legge
regionale 30 dicembre 1994, n. 46
(GU n.10 del 8-3-1997)

        (Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale
        della Regione Lombardia n. 38 del 16 settembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 
  1. Il comma 8-bis dell'art. 6 della legge  regionale  12  settembre
1986,  n.  47, inserito dall'art. 1 della legge regionale 30 dicembre
1994, n. 46, e' sostituito dal seguente:
  "8-bis. Per l'attuazione delle azioni di livello regionale, possono
essere disposte aperture di  credito  o  accreditamento  di  somme  a
favore dei responsabili delle unita' organizzative decentrate e degli
uffici  economali  della Regione, nel rispetto delle procedure di cui
alla legge regionale 10  novembre  1979,  n.  577  ''Procedure  della
gestione contabile dei delegati alla spesa''".
  La  presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione.
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla  osservare
come legge della Regione lombarda.
   Milano, 13 settembre 1996
                              FORMIGONI
  (Approvata  dal Consiglio regionale nella seduta del 24 luglio 1996
e vistata dal Commissario del Governo con nota del 3 settembre  1996,
prot. n. 22402/3138).