Modifica dell'art. 6 della legge regionale 12 settembre 1986, n. 47 "Promozione dei servizi di sviluppo agricolo", integrato dalla legge regionale 30 dicembre 1994, n. 46(GU n.10 del 8-3-1997)
(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 38 del 16 settembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. 1. Il comma 8-bis dell'art. 6 della legge regionale 12 settembre 1986, n. 47, inserito dall'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 46, e' sostituito dal seguente: "8-bis. Per l'attuazione delle azioni di livello regionale, possono essere disposte aperture di credito o accreditamento di somme a favore dei responsabili delle unita' organizzative decentrate e degli uffici economali della Regione, nel rispetto delle procedure di cui alla legge regionale 10 novembre 1979, n. 577 ''Procedure della gestione contabile dei delegati alla spesa''". La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda. Milano, 13 settembre 1996 FORMIGONI (Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24 luglio 1996 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 3 settembre 1996, prot. n. 22402/3138).