N. 48 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 agosto 1996
N. 48 Ordinanza emessa il 17 agosto 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Matera nel procedimento penale a carico di Quarto Angelo Raffaele Processo penale - Deposito degli atti per l'udienza preliminare - Facolta' per le parti, la persona offesa e i difensori di prendere visione e di estrarre copia degli atti costituenti il fascicolo allegato alla richiesta di rinvio a giudizio soltanto dall'inizio del termine a comparire - Deteriore trattamento rispetto al pubblico ministero - Lesione del diritto di difesa. (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 131). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.8 del 19-2-1997 )
GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Con istanza depositata in data 8 agosto 1996, l'avv. Amedeo Cataldo, difensore di fiducia di tale Quarto Angelo Raffaele, imputato nel proc. penale n. 39/96 gip., chiedeva di essere autorizzato ad estrarre copia degli atti del fascicolo trasmesso a questo ufficio dal procuratore della Repubblica in sede di rinvio a giudizio. Poiche' non risultava adottato il decreto di fissazione dell'udienza preliminare e poiche', quindi, non aveva avuto inizio la decorrenza del temine a comparire, questo ufficio, con provvedimento del 9 agosto 1996, rigettava l'istanza sulla scorta del dettato dell'art. 131 disp. att. cpp. e, nel contempo, preannunziava la proposizione di questione di legittimita' costituzionale relativamente al predetto art. 131 nella parte in cui limita la possibilita' delle parti e dei difensori di prendere visione e di estrarre copia del fascicolo di cui all'art. 419, comma secondo e terzo cpp. per violazione degli articoli 3 e 24 della Corte costituzionale. A parere di questo ufficio il contrasto e' di tutta evidenza ed emerge dalle concise considerazioni che seguono. Al di la' dell'ennesima individuazione di un caso di irrazionale disparita' tra p.m. e parti private costituente violazione del principio affermato dall'art. 3 della Costituzione, devesi rilevare che il diritto di difesa di queste ultime e' gravemente leso dalla preclusione di ogni attivita' difensiva in un momento processuale che puo' dilatarsi, ad onta del brevissimo termine ordinatorio di cui all'art. 418 cpp., a dismisura, come l'esperienza dimostra esaurientemente. E' sin troppo ovvio che facolta' come quella prevista dall'art. 121 cpp. e come quella di sollecito di applicazione del disposto dell'art. 129 stesso codice, siano concretamente esercitabili solo attraverso la valutazione di quanto acquisito nella decorsa fase delle indagini preliminari, sicche' procrastinare la possibilita' di effettuare tale valutazione equivale ad impedire l'esercizio del diritto di difesa nel quale rientrano quelle facolta'. Per quanto concerne l'art. 129 cpp. il contrasto emerge addirittura attraverso la comparazione della strutturazione letterale della stessa norma e di quella di cui all'art. 131 disp. att. cpp.: il processo ha inizio con il deposito della richiesta di rinvio a giudizio e, quindi, sin da quel momento il giudice ha l'obbligo, in presenza delle dovute condizioni di fatto e/o di diritto, della immediata declaratoria. Ora, ancorche' non espressamente previsto, l'imputato puo' chiedere l'applicazione di quel disposto portando a conoscenza del giudice elementi idonei ed utili, magari di valenza contraria a quella degli elementi raccolti dal p.m. Tuttavia per conseguire un tale risultato l'imputato deve poter prendere visione degli atti depositati con la richiesta di rinvio a giudizio: ma se tale possibilita' e' condizionata significa che l'applicazione del disposto dell'art. 129 cpp. non sara' sempre possibile in ogni stato e grado del processo, dovendosi intendere compreso nel concetto di stato, almeno allorche' si tratti del diritto di difesa, anche singoli momenti processuali di una certa rilevanza.
P T M Applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 131 disp. attuazione cpp. per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui condiziona la possibilita' per le parti private e per i difensori di prendere visione ed estrarre copia degli atti costituenti il fascicolo allegato alla richiesta di rinvio a giudizio, all'inizio del termine a comparire; Ordina la immediata trasmissione di copia degli atti alla Corte costituzionale e la notifica del presente provvedimento al presidente del Consiglio dei Ministri e dispone che, a cura della cancelleria, la stessa ordinanza sia comunicata ai presidenti delle due camere del Parlamento. Matera, addi' 17 agosto 1996 Il giudice per le indagini preliminari: Tommasino 97C0103