REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 381 

Legge  regionale  n.  12/2006,  Art. 6, commi da 82 a 89. Regolamento
concernente   i   criteri  e  le  modalita'  per  la  concessione  di
finanziamenti  a  favore di soggetti pubblici e privati in materia di
promozione turistica.
(GU n.14 del 14-4-2007)

(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                   Giulia n. 1 del 3 gennaio 2007)

                            IL PRESIDENTE

    Vista  la legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (assestamento del
bilancia  2006  e  del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai
sensi dell'Art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), ed in
particolare   l'Art.   6,   commi da   82   a   87,   con   il  quale
l'amministrazione  regionale e' autorizzata a concedere finanziamenti
a  favore  di  soggetti  pubblici  e  privati per la realizzazione di
progetti  mirati,  manifestazioni  e  iniziative  atti  a favorire la
divulgazione  dell'immagine  del Friuli-Venezia Giulia e l'incremento
del movimento turistico;
    Preso  atto  che  ai  sensi  dell'Art.  30  della legge regionale
20 marzo   2000,  n.  7  «Testo  unico  delle  norme  in  materia  di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto di accesso» e successive
modifiche   e  integrazioni,  i  criteri  e  le  modalita'  ai  quali
l'amministrazione  regionale  deve  attenersi  per  la concessione di
incentivi  sono  predeterminati  con  regolamento,  qualora non siano
previsti dalla legge;
    Ritenuto  pertanto  necessario  provvedere  all'emanazione  di un
nuovo regolamento;
    Visto il testo regolamentare all'uopo predisposto dalla direzione
centrale attivita' produttive e ritenuto di approvano;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia.
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale 24 novembre
2006, n. 2836;

                              Decreta:

    E' approvato il regolamento avente ad oggetto «legge regionale n.
12/2006,  Art. 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri
e  le  modalita'  per  la  concessione  di  finanziamenti a favore di
soggetti pubblici e privati in materia di promozione turistica.», nel
testo  allegato  al  presente  provvedimento quale parte integrante e
sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.

                                ILLY

                   ------------------------------

Legge  regionale  n.  12/2006,  Art. 6, commi da 82 a 89. Regolamento
concernente   i   criteri  e  le  modalita'  per  la  concessione  di
finanziamenti  a  favore di soggetti pubblici e privati in materia di
                        promozione turistica.

Art. 1.

                          F i n a l i t a'

    1.  Il  presente  regolamento stabilisce i criteri e le modalita'
per  la  concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e
privati  per  la  realizzazione  di progetti mirati, manifestazioni e
iniziative   atti   a  favorire  la  divulgazione  dell'immagine  del
Friuli-Venezia  Giulia  e  l'incremento  del  movimento turistico, ai
sensi  dell'Art.  6, commi da 82 a 89 della legge regionale 21 luglio
2006,   n.   12  (assestamento  del  bilancio  2006  e  del  bilancio
pluriennale  per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'Art. 18 della legge
regionale 16 aprile 1999, n. 7).

                               Art. 2.

                             Beneficiari

    1.  Possono  beneficiare  dei  finanziamenti  di  cui al presente
regolamento  i  soggetti  pubblici  e  privati,  le  associazioni,  i
comitati,  le fondazioni, i consorzi, le organizzazioni non lucrative
di utilita' sociale (ONLUS).
    2.  Qualora  i  beneficiari  siano  imprese, i finanziamenti sono
concessi  secondo  la regola «de minimis», di cui al Regolamento (CE)
n.  69/2001  della  commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella
Gazzetta  ufficiale  delle  Comunita'  europee,  serie  L, n. 10, del
13 gennaio 2001.

                               Art. 3.

             Iniziative finanziabili e spese ammissibili

    1.  I  progetti  mirati, le manifestazioni e le iniziative di cui
all'Art.  1,  devono  rivestire  almeno  uno  dei seguenti caratteri:
turistico, agroalimentare, culturale, artistico e sportivo.
    2. Sono ritenute ammissibili le spese relative a:
      a)  ideazione  e  produzione  di  veicoli informativi, gadget e
altri materiali promozionali dell'iniziativa;
      b) promozione sui media
      c)  compensi per attivita' artistiche, scientifiche, culturali,
di comunicazione e sportive;
      d) compensi e rimborsi spese a collaboratori;
      e) segreteria organizzativa e assistenza;
      f) ospitalita';
      g) noleggio strutture e attrezzature;
      h) trasporti.
    3. Non sono ammissibili gli oneri per il personale dipendente, se
non  assunto  esclusivamente  per  la  realizzazione  dell'iniziativa
finanziata, e le spese di investimento.

                               Art. 4.

                    Esclusioni dal finanziamento

    1.  Non  sono  ammissibili iniziative finanziate da altri settori
dell'amministrazione   regionale,  a  meno  che  non  siano  ritenute
strategiche   per   il  comparto  turistico  alla  luce  delle  linee
strategiche  di cui all'Art. 13-bis, comma 5, lettera c), della legge
regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (disciplina organica del turismo).
    In  ogni  caso,  la  somma  di  piu'  contributi  non puo' essere
superiore alla spesa totale dell'iniziativa.

                               Art. 5.

                         Criteri e priorita'

    1.  Le  iniziative  sono  valutate,  alla  luce  della  rilevanza
strategica  internazionale  e  nazionale  e  del  rilievo regionale e
locale,  sulla  base  dei  criteri di cui all'Art. 6, comma 84, della
legge  regionale n. 12/2006 e delle linee strategiche di cui all'Art.
4.

                               Art. 6.

                    Intensita' del finanziamento

    1. L'ammontare massimo del finanziamento concedibile, in rapporto
alla spesa ritenuta ammissibile, e' il seguente:
      a) enti pubblici: 95%;
      b) associazioni, comitati, fondazioni, consorzi e ONLUS: 90%;
      c)  altri  soggetti  diversi  da  quelli di cui alle precedenti
lettere a) e b): 80%;

                               Art. 7.

                      Domande di finanziamento

    1.  Le  domande  di  finanziamento,  redatte  secondo  il modello
approvato  con  decreto del direttore centrale attivita' produttive e
sottoscritte   dal   legale   rappresentante,  sono  presentate  alla
direzione   centrale  attivita'  produttive,  servizio  promozione  e
internazionalizzazione  e  devono  pervenire  entro  il  termine  del
30 novembre   dell'anno   precedente   a   quello   di  effettuazione
dell'iniziativa.
    2. Le domande vanno corredate da:
      a) relazione  illustrativa  dell'iniziativa  con  l'indicazione
della localita' e della data o periodo di svolgimento;
      b) preventivo della spesa prevista;
      c) piano finanziario con indicazione dei finanziamenti previsti
a  copertura  della  spesa  complessiva,  comprese eventuali quote di
compartecipazione di enti pubblici e privati;
      d) impegno  a  utilizzare  il  luogo,  che sara' indicato dalla
Regione  Friuli-Venezia Giulia, su tutto il materiale prodotto per la
promozione dell'iniziativa.

                               Art. 8.

          Ripartizione delle risorse disponibili a bilancio

    1. Delle risorse disponibili annualmente a bilancio, una quota e'
riservata ai progetti, alle manifestazioni e alle iniziative valutati
di rilevanza strategica turistica internazionale e nazionale.
    2.   In  relazione  ai  progetti,  alle  manifestazioni  ed  alle
iniziative  di  rilievo turistico regionale e locale, lo stanziamento
di  bilancio,  dedotta  la  quota  riservata  di  cui  al comma 1, e'
suddiviso  tra  gli  ambiti  territoriali  tenuto conto del numero di
presenze  turistiche,  del  numero  dei posti letto disponibili e del
numero degli abitanti di ciascun ambito turistico.
    3.  Qualora il fabbisogno, in relazione ad una delle tipologie di
iniziative  di  cui ai commi 1 e 2, sia inferiore alle disponibilita'
ripartite,  le  risorse  eccedenti  possono  essere allocate a favore
dell'altra.

                               Art. 9.

                      Modalita' di concessione

    1.   Il   servizio   promozione  e  internazionalizzazione  della
direzione   centrale   attivita'   produttive  entro  il  31 dicembre
trasmette  all'agenzia per lo sviluppo del turismo denominata turismo
Friuli-Venezia  Giulia  (Turismo  FVG),  per  gli  adempimenti di cui
all'Art.  6,  commi da  84  a 87 della legge regionale n. 12/2006, la
documentazione  allegata  alle  domande  pervenute  entro  il termine
fissato dall'Art. 7 del presente regolamento.
    2.  Entro  il  successivo  31 gennaio  l'agenzia  turismo  FVG fa
pervenire  al  servizio promozione e internazionalizzazione gli esiti
delle  valutazioni  e  delle  proposte  di  finanziamento  formulate,
rispettivamente,   dal  comitato  strategico  di  indirizzo  previsto
dall'Art.  13-bis  della  legge  regionale  n.  2/2002 e dai comitati
d'ambito previsti dall'Art. 14 della legge regionale n. 2/2002.
    3.  L'amministrazione  regionale  approva  i  progetti mirati, le
manifestazioni  e  le  iniziative  atti  a  favorire  la divulgazione
dell'immagine  del Friuli-Venezia Giulia e l'incremento del movimento
turistico  sulla  base  delle  proposte di finanziamento formulate ai
sensi  del  comma 2  e  procede  alla  contestuale  assegnazione  dei
finanziamenti  entro  i  limiti  percentuali  di cui all'Art. 6 e nel
rispetto della ripartizione delle risorse disponibili di cui all'Art.
8.
    4.  Successivamente,  il  direttore  del  servizio  promozione  e
internazionalizzazione, acquisita l'accettazione del finanziamento da
parte   del   beneficiario,   con   il  decreto  di  concessione  del
finanziamento  individua  le  singole poste di spesa che concorrono a
formare  la  spesa  ritenuta  ammissibile  e  fissa  i  termini  e le
modalita'  di  rendicontazione  disponendo, eventualmente, su istanza
del  beneficiano,  una erogazione in via anticipata del finanziamento
fino alla misura massima del 70%.

                              Art. 10.

               Modalita' di liquidazione ed erogazione

    1.  Il  finanziamento  viene liquidato ed erogato in seguito alla
presentazione,   nei   termini  stabiliti  nel  relativo  decreto  di
concessione,  di  idonea  documentazione  giustificativa  della spesa
sostenuta,  ai  sensi  di  quanto  previsto,  secondo  la  natura del
beneficiario,  dagli  articoli 41,  42  e  43  della  legge regionale
20 marzo  2000,  n.  1  e successive modificazioni (testo unico delle
norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di
accesso).
    2. A fronte di iniziative realizzate con spese inferiori a quelle
determinate  ammissibili  con  le  modalita'  di  cui  all'Art. 9, il
finanziamento  viene  rideterminato  in  misura tale da non superare,
rispetto  alla spesa rimasta effettivamente a carico del beneficiano,
le percentuali di cui all'Art. 6.

                              Art. 11.

                             Abrogazione

    1.  E  abrogato il regolamento emanato con decreto del Presidente
della Regione 24 agosto 2004, n. 275/Pres. (regolamento concernente i
criteri  e  le modalita' per la concessione di finanziamenti a favore
di  soggetti  pubblici e privati ai sensi dell'Art. 6, commi da 137 a
139,  della  legge  regionale n. 2/2000 e dell'Art. 7, comma 74 della
legge regionale n. 1/2003).

                              Art. 12.

                      Disposizioni transitorie

    1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano ai
procedimenti  in  corso alla data di entrata in vigore del medesimo e
relativi a domande presentate per iniziative da realizzarsi nel corso
del 2007.

                              Art. 13.

                          Entrata in vigore

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.

                                           Visto, il Presidente: Illy