Legge regionale n. 12/2006, Art. 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in materia di promozione turistica.(GU n.14 del 14-4-2007)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 3 gennaio 2007) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (assestamento del bilancia 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'Art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), ed in particolare l'Art. 6, commi da 82 a 87, con il quale l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti mirati, manifestazioni e iniziative atti a favorire la divulgazione dell'immagine del Friuli-Venezia Giulia e l'incremento del movimento turistico; Preso atto che ai sensi dell'Art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso» e successive modifiche e integrazioni, i criteri e le modalita' ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano previsti dalla legge; Ritenuto pertanto necessario provvedere all'emanazione di un nuovo regolamento; Visto il testo regolamentare all'uopo predisposto dalla direzione centrale attivita' produttive e ritenuto di approvano; Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia. Su conforme deliberazione della giunta regionale 24 novembre 2006, n. 2836; Decreta: E' approvato il regolamento avente ad oggetto «legge regionale n. 12/2006, Art. 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in materia di promozione turistica.», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. ILLY ------------------------------ Legge regionale n. 12/2006, Art. 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in materia di promozione turistica. Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalita' per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti mirati, manifestazioni e iniziative atti a favorire la divulgazione dell'immagine del Friuli-Venezia Giulia e l'incremento del movimento turistico, ai sensi dell'Art. 6, commi da 82 a 89 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'Art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7). Art. 2. Beneficiari 1. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui al presente regolamento i soggetti pubblici e privati, le associazioni, i comitati, le fondazioni, i consorzi, le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS). 2. Qualora i beneficiari siano imprese, i finanziamenti sono concessi secondo la regola «de minimis», di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee, serie L, n. 10, del 13 gennaio 2001. Art. 3. Iniziative finanziabili e spese ammissibili 1. I progetti mirati, le manifestazioni e le iniziative di cui all'Art. 1, devono rivestire almeno uno dei seguenti caratteri: turistico, agroalimentare, culturale, artistico e sportivo. 2. Sono ritenute ammissibili le spese relative a: a) ideazione e produzione di veicoli informativi, gadget e altri materiali promozionali dell'iniziativa; b) promozione sui media c) compensi per attivita' artistiche, scientifiche, culturali, di comunicazione e sportive; d) compensi e rimborsi spese a collaboratori; e) segreteria organizzativa e assistenza; f) ospitalita'; g) noleggio strutture e attrezzature; h) trasporti. 3. Non sono ammissibili gli oneri per il personale dipendente, se non assunto esclusivamente per la realizzazione dell'iniziativa finanziata, e le spese di investimento. Art. 4. Esclusioni dal finanziamento 1. Non sono ammissibili iniziative finanziate da altri settori dell'amministrazione regionale, a meno che non siano ritenute strategiche per il comparto turistico alla luce delle linee strategiche di cui all'Art. 13-bis, comma 5, lettera c), della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (disciplina organica del turismo). In ogni caso, la somma di piu' contributi non puo' essere superiore alla spesa totale dell'iniziativa. Art. 5. Criteri e priorita' 1. Le iniziative sono valutate, alla luce della rilevanza strategica internazionale e nazionale e del rilievo regionale e locale, sulla base dei criteri di cui all'Art. 6, comma 84, della legge regionale n. 12/2006 e delle linee strategiche di cui all'Art. 4. Art. 6. Intensita' del finanziamento 1. L'ammontare massimo del finanziamento concedibile, in rapporto alla spesa ritenuta ammissibile, e' il seguente: a) enti pubblici: 95%; b) associazioni, comitati, fondazioni, consorzi e ONLUS: 90%; c) altri soggetti diversi da quelli di cui alle precedenti lettere a) e b): 80%; Art. 7. Domande di finanziamento 1. Le domande di finanziamento, redatte secondo il modello approvato con decreto del direttore centrale attivita' produttive e sottoscritte dal legale rappresentante, sono presentate alla direzione centrale attivita' produttive, servizio promozione e internazionalizzazione e devono pervenire entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di effettuazione dell'iniziativa. 2. Le domande vanno corredate da: a) relazione illustrativa dell'iniziativa con l'indicazione della localita' e della data o periodo di svolgimento; b) preventivo della spesa prevista; c) piano finanziario con indicazione dei finanziamenti previsti a copertura della spesa complessiva, comprese eventuali quote di compartecipazione di enti pubblici e privati; d) impegno a utilizzare il luogo, che sara' indicato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, su tutto il materiale prodotto per la promozione dell'iniziativa. Art. 8. Ripartizione delle risorse disponibili a bilancio 1. Delle risorse disponibili annualmente a bilancio, una quota e' riservata ai progetti, alle manifestazioni e alle iniziative valutati di rilevanza strategica turistica internazionale e nazionale. 2. In relazione ai progetti, alle manifestazioni ed alle iniziative di rilievo turistico regionale e locale, lo stanziamento di bilancio, dedotta la quota riservata di cui al comma 1, e' suddiviso tra gli ambiti territoriali tenuto conto del numero di presenze turistiche, del numero dei posti letto disponibili e del numero degli abitanti di ciascun ambito turistico. 3. Qualora il fabbisogno, in relazione ad una delle tipologie di iniziative di cui ai commi 1 e 2, sia inferiore alle disponibilita' ripartite, le risorse eccedenti possono essere allocate a favore dell'altra. Art. 9. Modalita' di concessione 1. Il servizio promozione e internazionalizzazione della direzione centrale attivita' produttive entro il 31 dicembre trasmette all'agenzia per lo sviluppo del turismo denominata turismo Friuli-Venezia Giulia (Turismo FVG), per gli adempimenti di cui all'Art. 6, commi da 84 a 87 della legge regionale n. 12/2006, la documentazione allegata alle domande pervenute entro il termine fissato dall'Art. 7 del presente regolamento. 2. Entro il successivo 31 gennaio l'agenzia turismo FVG fa pervenire al servizio promozione e internazionalizzazione gli esiti delle valutazioni e delle proposte di finanziamento formulate, rispettivamente, dal comitato strategico di indirizzo previsto dall'Art. 13-bis della legge regionale n. 2/2002 e dai comitati d'ambito previsti dall'Art. 14 della legge regionale n. 2/2002. 3. L'amministrazione regionale approva i progetti mirati, le manifestazioni e le iniziative atti a favorire la divulgazione dell'immagine del Friuli-Venezia Giulia e l'incremento del movimento turistico sulla base delle proposte di finanziamento formulate ai sensi del comma 2 e procede alla contestuale assegnazione dei finanziamenti entro i limiti percentuali di cui all'Art. 6 e nel rispetto della ripartizione delle risorse disponibili di cui all'Art. 8. 4. Successivamente, il direttore del servizio promozione e internazionalizzazione, acquisita l'accettazione del finanziamento da parte del beneficiario, con il decreto di concessione del finanziamento individua le singole poste di spesa che concorrono a formare la spesa ritenuta ammissibile e fissa i termini e le modalita' di rendicontazione disponendo, eventualmente, su istanza del beneficiano, una erogazione in via anticipata del finanziamento fino alla misura massima del 70%. Art. 10. Modalita' di liquidazione ed erogazione 1. Il finanziamento viene liquidato ed erogato in seguito alla presentazione, nei termini stabiliti nel relativo decreto di concessione, di idonea documentazione giustificativa della spesa sostenuta, ai sensi di quanto previsto, secondo la natura del beneficiario, dagli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 1 e successive modificazioni (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 2. A fronte di iniziative realizzate con spese inferiori a quelle determinate ammissibili con le modalita' di cui all'Art. 9, il finanziamento viene rideterminato in misura tale da non superare, rispetto alla spesa rimasta effettivamente a carico del beneficiano, le percentuali di cui all'Art. 6. Art. 11. Abrogazione 1. E abrogato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 24 agosto 2004, n. 275/Pres. (regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati ai sensi dell'Art. 6, commi da 137 a 139, della legge regionale n. 2/2000 e dell'Art. 7, comma 74 della legge regionale n. 1/2003). Art. 12. Disposizioni transitorie 1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del medesimo e relativi a domande presentate per iniziative da realizzarsi nel corso del 2007. Art. 13. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Illy