Scioglimento di undici societa' cooperative.(GU n.299 del 22-12-2004)
IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Chieti
Visto l'art. 9 (art. 223-septiesdecies) del decreto legislativo
n. 6 del 17 gennaio 2003;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
Visto il decreto 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione;
Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della
cooperazione, divisione IV/6;
Considerato che la cooperativa di seguito indicata non deposita
bilancio d'esercizio da oltre un quinquennio e che nello stato
patrimoniale non sono iscritti valori di natura immobiliare;
Decreta
lo scioglimento ai sensi dell'art. 9 (art. 223-septiesdecies) del
decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, senza far luogo alla
nomina del commissario liquidatore, delle sottoelencate societa'
cooperative:
----> Vedere tabella a pag. 36 <----
I creditori o gli altri interessati alla nomina del commissario
liquidatore possono presentare formale e motivata domanda alla
direzione provinciale del lavoro di Chieti - Via Domenico Spezioli n.
42, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
Chieti, 6 dicembre 2004
Il direttore provinciale: De Paulis