MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 17 ottobre 2002 

Riconoscimento,   in  favore  della  cittadina  comunitaria  Consuelo
Miñarro  Canovas,  di titolo di formazione, acquisito nella Comunita'
europea, quale abilitante all'esercizio, in Italia, della professione
di  insegnante,  in  applicazione della direttiva del Consiglio delle
Comunita'  europee  del  21  dicembre  1988 (89/48/CEE), del relativo
decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.
(GU n.270 del 18-11-2002)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici
  Visti:  la  legge  7 agosto 1990, n. 241; il decreto legislativo 27
gennaio  1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
il  decreto  ministeriale  n.  39  del  30  gennaio  1998; il decreto
legislativo  30  luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della
Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (art. 4, comma 2);
  Viste  l'istanza,  presentata  ai sensi dell'art. 12, com-mi 1 e 2,
del  citato  decreto legislativo n. 115, di riconoscimento dei titoli
di   formazione  professionale  per  l'insegnamento  acquisiti  nella
Comunita' europea dalla cittadina comunitaria sotto indicata, nonche'
la   documentazione   prodotta   a   corredo  dell'istanza  medesima,
rispondente  ai  requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato
decreto  legislativo  n.  115,  relativa  ai  detti,  del  pari sotto
indicati titoli di formazione;
  Rilevato,  in  base a quanto comprovato da apposita documentazione,
che  il  riconoscimento  e'  richiesto  ai  fini dell'esercizio della
professione   corrispondente   (art.   1,  comma  2,  citato  decreto
legislativo n. 115) a quella cui l'interessata e' abilitata nel Paese
che  ha  rilasciato  i  titoli  (art.  1,  comma  1,  citato  decreto
legislativo n. 115);
  Rilevato   che   l'esercizio  della  professione  in  argomento  e'
subordinato,  sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed
art.  2  citato  decreto  legislativo  n.  115),  al  possesso di una
formazione  comprendente  un  ciclo di studi post-secondari di durata
minima di tre anni;
  Rilevato  che  la formazione professionale attestata dai titoli non
e'  inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma
2, citato decreto legislativo n. 115);
  Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali
verte   la   formazione  professionale  attestata  dai  titoli;  alle
attivita' comprese nella profesione cui si riferiscono i titoli; alla
conoscenza della lingua italiana;
  Ritenuto,  conformemente  alla  valutazione  espressa  in  sede  di
conferenza  di  servizi  nella seduta del 29 luglio 2002, indetta per
quanto  prescrive  l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo
n. 115:
    che  sussistono  i presupposti per il riconoscimento atteso che i
titoli   posseduti   dall'interessata   comprovano   una   formazione
professionale  che  per  requisiti, composizione e durata soddisfa le
condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;
    che  il  riconoscimento  non  debba  essere  subordinato a misure
compensative  (art.  6  del citato decreto legislativo n. 115) atteso
che:  la  formazione  professionale  attestata  non  verte su materie
sostanzialmente   diverse  da  quelle  contemplate  nella  formazione
professionale  prescritta  dalla legislazione vigente; la professione
cui  si  riferisce  il riconoscimento non comprende attivita' che non
esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato
i titoli;
    che   il   riconoscimento   non   debba   essere  subordinato  ad
accertamento   della  conoscenza  della  lingua  italiana  in  quanto
adeguatamente documentata;
                              Decreta:
  1. I seguenti titoli:
    diploma   di   istruzione  superiore:  Titulo  de  licenciado  en
filosofia  y  letras.  Geografia e historia. (Arte), rilasciato il 23
settembre 1999 dalla Universidad de Murcia;
    certificato  di  abilitazione: Certificado de aptidud pedagogica,
rilasciato il 15 marzo 2000, dall'Istituto de cencias de la educacion
della Universidad de Murcia;
  posseduti dalla cittadina comunitaria:
    cognome: Miñarro Canovas;
    nome: Consuelo;
    nata a: Lorca (Murcia) - Spagna;
    il: 23 maggio 1974;
    nazionalita': spagnola,
comprovanti   una   formazione   professionale  al  cui  possesso  la
legislazione  del  Paese (Spagna), membro della Comunita' europea che
li   ha   rilasciati   subordina  l'esercizio  della  professione  di
insegnante,  costituiscono,  per  la  medesima,  ai  sensi  e per gli
effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo
di  abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente
nelle  scuole  di istruzione secondaria di secondo grado nella classe
di concorso 61/A - Storia dell'arte.
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 17 ottobre 2002
                                     Il direttore generale: Criscuoli