AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Indio (111 In) DTPA Mallinckrodt» (19A02530) 
(GU n.91 del 17-4-2019)

 
 
       Estratto determina AAM/AIC n. 75/2019 del 26 marzo 2019 
 
    E' autorizzata l'immissione in commercio  del  medicinale:  INDIO
(111 IN) DTPA MALLINCKRODT nella forma e confezione, alle  condizioni
e con le specificazioni di seguito indicate. 
    Titolare A.I.C.: Mallinckrodt Medical  B.V.  con  sede  legale  e
domicilio in Westerduinweg 3-1755 Le Petten - Paesi Bassi. 
    Confezione: «37 MBq/mL soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 0,5
a 1,0 mL - A.I.C. n. 039128018 (in base 10) 15B2YL (in base 32). 
    Forma farmaceutica: soluzione iniettabile. 
    Validita' prodotto integro: otto giorni dalla data di fine  della
produzione (EoP) e un giorno dalla data di riferimento dell'attivita'
(ART). 
 
               Condizioni particolari di conservazione 
 
    Il prodotto deve essere conservato fino al momento dell'uso in un
contenitore  schermato  dalle  radiazioni,  dentro   il   contenitore
originale ben chiuso. 
    Non conservare a temperatura superiore ai +25°C. 
    La conservazione dei radiofarmaci deve  avvenire  in  conformita'
alla normativa nazionale sui materiali radioattivi. 
    Composizione: 
      principio attivo: 
        1 ml contiene alla data e ora di  riferimento  dell'attivita'
(ART): indio (111 In) cloruro 37 MBq, acido pentetico 0,1 mg; 
      eccipienti: 
        sodio cloruro, sodio fosfato  dibasico  dodecaidrato,  calcio
cloruro  diidrato,   acido   cloridrico,   acqua   per   preparazioni
iniettabili. 
    Responsabile del rilascio  lotti:  Mallinckrodt  Medical  B.V.  -
Westerduinweg 3, 1755 Le Petten, Paesi Bassi. 
 
                      Indicazioni terapeutiche 
 
    Medicinale solo per uso diagnostico. 
    E' indicato per la cisternoscintigrafia negli adulti: 
      rilevamento di eventuali ostacoli nel flusso cerebrospinale; 
      differenziazione tra idrocefalo  normoteso  e  altre  forme  di
idrocefalo; 
      rilevazione  delle  fuoriuscite   di   liquido   cerebrospinale
(rinorrea od otorrea). 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  la  confezione   sopracitata   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita'. 
    Classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni ed integrazioni, dedicata ai  farmaci  non
ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata  classe  «C
(nn)». 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per  la  confezione   sopracitata   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della fornitura. 
    OSP:   medicinale   utilizzabile   esclusivamente   in   ambiente
ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua tedesca. 
    Il  titolare   dell'A.I.C.   che   intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha
effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fatto salvo un  periodo
transitorio della durata di novanta giorni, a decorrere da tale data,
al fine di provvedere all'adeguamento di tutte le confezioni ed  alla
predisposizione degli stampati. La stessa determina sara'  notificata
alla  societa'   titolare   dell'autorizzazione   all'immissione   in
commercio del medicinale.