Variazione dei limiti minimi di retribuzione per il calcolo del contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.(GU n.217 del 16-9-1996)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Viste le leggi 27 dicembre 1953, n. 967, e 15 marzo 1973, n. 44, concernenti la previdenza dei dirigenti di aziende industriali, nonche' le norme dl attuazione delle leggi stesse di cui, rispettivamente al decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e al decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1976, n. 58, e le successive modificazioni ed integrazioni della richiamata normativa; Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, nonche' le norme di attuazione del medesimo art. 3 di cui al decreto ministeriale 25 luglio 1988, n. 422, relativo alla determinazione del limite massimo della retribuzione imponibile, delle misure dell'aliquota contributiva e dei trattamenti pensionistici dei dirigenti di aziende industriali iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI); Considerato che il richiamato art. 3 del predetto decreto-legge n. 86/1988 rinvia, per le successive variazioni dei limiti della retribuzione lorda ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni, alle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 15 marzo 1973, n. 44; Visto l'art. 2 della legge 15 marzo 1973, n. 44, relativo alla modifica dei limiti minimo e massimo della retribuzione lorda su cui e' calcolata la contribuzione dovuta all'INPDAI; Visto l'accordo del 27 aprile 1995, con il quale le organizzazioni sindacali interessate hanno fissato le nuove misure e le decorrenze dei limiti di retribuzione dei dirigenti di aziende industriali, su cui si applicano le corrispondenti aliquote contributive e le percentuali di commisurazione delle pensioni; Sentito il parere del consiglio di amministrazione dell'INPDAI; Valutate le risultanze annuali di gestione ed il fabbisogno dell'Istituto anzidetto; Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13; Decreta: Articolo unico Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, il limite minimo della retribuzione lorda su cui deve essere calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali e' elevato a L. 71.994.000 annue con effetto dal 1 gennaio 1995 ed a L. 74.594.000 annue con effetto dal 1 gennaio 1996. Roma, 26 agosto 1996 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale TREU Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato BERSANI