Adeguamento dei limiti previsti per l'iscrizione nell'elenco degli operatori principali sul mercato secondario dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato.(GU n.85 del 10-4-1992)
IL GOVERNATORE Visto il decreto del Ministro del tesoro dell'8 febbraio 1988, recante la disciplina del mercato secondario dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato, cosi' come modificato con i successivi decreti del 26 aprile 1991 e del 18 febbraio 1992; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 4, di detto decreto, il quale prevede che la Banca d'Italia possa elevare i limiti previsti, quali requisiti per l'iscrizione nell'elenco degli operatori principali, dalle lettere a ) e b), del comma 2, del medesimo art. 2; Considerata l'esigenza, in relazione all'andamento del mercato, di elevare detti limiti; Dispone: A partire dal giorno 1 aprile 1992 l'importo del patrimonio netto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro del tesoro 8 febbraio 1988, e' elevato a 50 miliardi di lire. A partire dalla medesima data del 1 aprile 1992 il valore complessivo dei contratti di vendita di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, previsto dall'art. 2, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro del tesoro 8 febbraio 1988 e' elevato a 10.000 miliardi di lire. Gli operatori principali e i dealers che hanno presentato richiesta di iscrizione nell'elenco degli operatori principali hanno dodici mesi di tempo per effettuare l'adeguamento. Roma, 1 aprile 1992 Il Governatore: CIAMPI