BANCA D'ITALIA

DELIBERAZIONE 1 aprile 1992 

   Adeguamento dei limiti previsti per l'iscrizione nell'elenco degli
operatori  principali  sul  mercato  secondario dei titoli di Stato e
garantiti dallo Stato.
(GU n.85 del 10-4-1992)

                           IL GOVERNATORE
   Visto il decreto del Ministro del  tesoro  dell'8  febbraio  1988,
recante  la  disciplina  del mercato secondario dei titoli di Stato e
garantiti dallo Stato, cosi' come modificato con i successivi decreti
del 26 aprile 1991 e del 18 febbraio 1992;
   Visto, in particolare, l'art. 2, comma 4,  di  detto  decreto,  il
quale  prevede che la Banca d'Italia possa elevare i limiti previsti,
quali  requisiti  per  l'iscrizione   nell'elenco   degli   operatori
principali, dalle lettere a ) e b), del comma 2, del medesimo art. 2;
   Considerata l'esigenza, in relazione all'andamento del mercato, di
elevare detti limiti;
                              Dispone:
   A partire dal giorno 1› aprile 1992 l'importo del patrimonio netto
previsto  dall'art.  2, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro
del tesoro 8 febbraio 1988, e' elevato a 50 miliardi di lire.
   A partire dalla  medesima  data  del  1›  aprile  1992  il  valore
complessivo  dei  contratti di vendita di titoli di Stato o garantiti
dallo Stato, previsto dall'art. 2, comma 2, lettera b),  del  decreto
del  Ministro del tesoro 8 febbraio 1988 e' elevato a 10.000 miliardi
di lire.
   Gli  operatori  principali  e  i  dealers  che  hanno   presentato
richiesta  di iscrizione nell'elenco degli operatori principali hanno
dodici mesi di tempo per effettuare l'adeguamento.
    Roma, 1 aprile 1992
                                               Il Governatore: CIAMPI