N. 202 SENTENZA 6 - 18 giugno 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Giudizio  di  legittimita'  costituzionale  in via principale - Norme
  della  legge  finanziaria  2006  -  Ricorsi delle Regioni Campania,
  Emilia-Romagna   e   Friuli-Venezia   Giulia  -  Prospettazione  di
  pluralita' di questioni - Trattazione delle questioni concernenti i
  commi 337, 339 e 340 dell'art. 1 - Riserva di ulteriori decisioni.
Imposte  e  tasse  - Norme della legge finanziaria 2006 - Imposta sul
  reddito  delle  persone  fisiche (IRPEF) - Destinazione della quota
  del  5  per  mille  per  finanziare,  a scelta del contribuente, il
  volontariato,  la  ricerca  scientifica e l'universita', la ricerca
  sanitaria, o altre attivita' sociali svolte dal comune di residenza
  del  contribuente  -  Disciplina,  ad  opera  di  fonte statale non
  regolamentare,  delle  modalita'  di  richiesta del finanziamento -
  Ricorsi  delle  Regioni  Campania,  Emilia-Romagna e Friuli-Venezia
  Giulia  - Eccezione di inammissibilita' per carenza di interesse al
  ricorso   -  Reiezione,  stante  l'intervenuta  applicazione  della
  normativa impugnata.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 337, 339 e 340.
- Costituzione, artt. 114, 117, 118 e 119.
Imposte  e  tasse  - Norme della legge finanziaria 2006 - Imposta sul
  reddito  delle  persone  fisiche (IRPEF) - Destinazione della quota
  del  5  per  mille  per  finanziare,  a scelta del contribuente, il
  volontariato,  la  ricerca  scientifica e l'universita', la ricerca
  sanitaria, o altre attivita' sociali svolte dal comune di residenza
  del contribuente - Ricorsi delle Regioni Campania, Emilia-Romagna e
  Friuli-Venezia  Giulia  -  Asserita creazione di fondo patrimoniale
  statale   vincolato  con  conseguente  invasione  della  competenza
  legislativa  residuale  ed esorbitanza dalla fissazione di principi
  fondamentali   in  materia  di  competenza  concorrente  -  Erroneo
  presupposto interpretativo - Non fondatezza delle questioni.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 337, 339 e 340.
- Costituzione, artt. 114, 117, 118 e 119.
(GU n.25 del 27-6-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Paolo  MADDALENA,  Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,
Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 337,
339  e  340 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria  2006),  promossi  con  ricorsi  delle  Regioni Campania,
Emilia-Romagna  e  Friuli-Venezia  Giulia,  notificati il 27 febbraio
2006, depositati in cancelleria il 3 e il 4 marzo 2006 ed iscritti ai
nn. 36, 39 e 41 del registro ricorsi 2006.
    Visti  gli  atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito   nell'udienza  pubblica  del  17 aprile  2007  il  giudice
relatore Franco Gallo;
    Uditi  gli  avvocati  Vincenzo  Cocozza  per la Regione Campania,
Giandomenico   Falcon   e   Franco   Mastragostino   per  la  Regione
Emilia-Romagna,  Giandomenico  Falcon  per  la Regione Friuli-Venezia
Giulia  e  l'avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente
del Consiglio dei ministri;
    Udito   nuovamente   nell'udienza  pubblica  del  5  giugno 2007,
rifissata  in  ragione  della intervenuta modifica della composizione
del collegio, il giudice relatore Franco Gallo;
    Uditi  nuovamente  nell'udienza  pubblica  del  5 giugno 2007 gli
avvocati Giandomenico Falcon, Franco Mastragostino e Andrea Manzi per
la   Regione  Emilia-Romagna,  Giandomenico  Falcon  per  la  Regione
Friuli-Venezia  Giulia e l'avvocato dello Stato Antonio Tallarida per
il Presidente del Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  La  Regione Campania, nell'impugnare numerose disposizioni
della  legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2006),  ha  promosso  questioni  di  legittimita'  costituzionale dei
commi 337, 339 e 340 dell'art. 1 della suddetta legge, in riferimento
agli artt. 114, 117, 118 della Costituzione.
    1.1.   -   Premette   la  ricorrente  che  il  comma 337  prevede
finanziamenti vincolati finalizzati al sostegno del volontariato e di
attivita'  nel  settore  sociale e della ricerca; che il comma 339 ne
definisce  i  meccanismi  di  quantificazione;  e  che  il  comma 340
attribuisce  la  gestione e la ripartizione delle relative risorse ad
organi statali, senza alcun coinvolgimento delle Regioni.
    Ad  avviso della Regione, le norme censurate incidono nel settore
della  politica  sociale,  di esclusiva competenza regionale ai sensi
dell'art. 117,   quarto   comma,   Cost.,   attraverso  finanziamenti
vincolati.
    Sostiene   la   ricorrente  che,  nelle  materie  spettanti  alla
competenza legislativa delle Regioni, esclusiva o concorrente, non e'
consentita   l'erogazione   di  nuovi  finanziamenti  a  destinazione
vincolata,  perche':  a)  in primo luogo, il ricorso a questo tipo di
finanziamenti  puo'  divenire  uno strumento di ingerenza dello Stato
nell'esercizio  delle  funzioni  delle  Regioni  e  degli enti locali
ovvero  di  sovrapposizione  di  politiche  e  di indirizzi governati
centralmente  a  quelli  legittimamente  decisi  dalle  Regioni negli
ambiti  materiali  di  propria  competenza;  b)  in secondo luogo, il
riparto  delle  materie fra Stato e Regioni di cui all'art. 117 Cost.
«vieta   comunque  che  in  una  materia  di  competenza  legislativa
regionale,  in  linea  generale,  si  prevedano interventi finanziari
statali   seppur   destinati   a   soggetti   privati,  poiche'  cio'
equivarrebbe   a   riconoscere  allo  Stato  potesta'  legislative  e
amministrative  sganciate dal sistema costituzionale di riparto delle
rispettive competenze».
    La  medesima  ricorrente afferma, inoltre, che le norme censurate
violano  il sesto comma dell'art. 117 Cost. - il quale prevede che la
potesta'   regolamentare   spetta   allo   Stato   nelle  materie  di
legislazione  esclusiva  e  alle  Regioni  in  ogni  altra materia -,
perche'  «il  legislatore  attribuisce, in un settore materiale cosi'
caratterizzato, a una fonte ministeriale il compito di definire parte
della disciplina procedimentale».
    1.2.  -  Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  rilevando  che:  a)  il  comma 337  ha per oggetto un'imposta
statale  e  non pone alcun vincolo di destinazione che violi la sfera
regionale,  «perche'  allo  stesso debitore di imposta e' lasciata la
scelta  senza vincoli della destinazione della quota di quanto deve»;
b)  il comma 340 non pone vincoli di destinazione, perche' «regola il
procedimento  per  l'erogazione in conformita' delle scelte fatta dai
contribuenti,  quindi  al  di  fuori  di ogni potere di intervento da
parte della Regione».
    1.3.  -  Con  memoria  depositata in prossimita' dell'udienza, la
Regione  ricorrente  ribadisce  che il citato comma 337 interviene in
ambiti  riservati in via esclusiva (promozione sociale) o concorrente
(ricerca scientifica e tecnologica) alle Regioni e, percio', viola la
sfera  di  competenza  a  queste  riservata.  La Regione richiama, in
proposito,   la   giurisprudenza  della  Corte  costituzionale  circa
l'illegittimita'  costituzionale  di  norme statali che prevedono, in
dette  materie,  vincoli  di  destinazione  relativi  a finanziamenti
(sentenze  n. 231,  n. 51  e  n. 31  del 2005; n. 423, n. 320, n. 49,
n. 37  e  n. 16  del  2004;  n. 370  del 2003) ovvero ad agevolazioni
(sentenza  n. 118  del 2006, secondo cui la quota di un fondo lesivo,
per  tali ragioni, dell'autonomia finanziaria ed amministrativa delle
Regioni,   dovra'   essere  a  queste  assegnata  «genericamente  per
finalita'  sociali,  senza  il  suindicato  vincolo  di  destinazione
specifica»).  Quanto  ai  commi 339  e 340, la ricorrente osserva che
tali   disposizioni   dettano   -   rinviando   a   fonti   di  rango
subregolamentare    -    una   disciplina   di   dettaglio   per   la
quantificazione,   gestione   e  ripartizione  delle  risorse,  senza
predisporre  alcuno  strumento  di  collaborazione  con le Regioni e,
quindi, violando anche il principio di leale cooperazione.
    2.   -   La   Regione   Emilia-Romagna,  nell'impugnare  numerose
disposizioni  della  legge  n. 266 del 2005, ha promosso questioni di
legittimita'  costituzionale del comma 340 dell'art. 1 della suddetta
legge,  in  riferimento  agli artt. 117 e 118 Cost. e al principio di
leale collaborazione.
    2.1.  - La ricorrente premette che il comma 337 del citato art. 1
della  legge n. 266 del 2005 dispone che, per l'anno finanziario 2006
ed  a  titolo  iniziale e sperimentale, una quota pari al 5 per mille
dell'imposta  sul reddito delle persone fisiche e' destinata, in base
alla  scelta  del  contribuente, alle seguenti finalita': a) sostegno
del  volontariato  e  delle  altre  organizzazioni  non  lucrative di
utilita'  sociale,  nonche'  delle associazioni di promozione sociale
iscritte  in  determinati registri, e delle associazioni e fondazioni
riconosciute  che  operano  nei  settori di cui all'art. 10, comma 1,
lettera a),  del  decreto  legislativo  4 dicembre  1997,  n. 460; b)
finanziamento   della  ricerca  scientifica  e  dell'universita';  c)
finanziamento  della  ricerca  sanitaria; d) attivita' sociali svolte
dal  comune  di  residenza del contribuente. Ad avviso della Regione,
tutte  le  finalita'  richiamate  attengono  a  materie di competenza
regionale,  sia  essa  concorrente  (come  la  ricerca scientifica) o
esclusiva   (come  le  politiche  sociali).  La  ricorrente  precisa,
inoltre,  che  i settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), del
d.lgs.  n. 460  del  1997, nei quali operano le associazioni a cui fa
riferimento  la  lettera a)  del  comma censurato, ricadono anch'essi
nella  competenza  legislativa esclusiva o concorrente della Regione,
in  quanto  riguardanti  l'«assistenza  sociale  e  socio-sanitaria»,
l'«assistenza   sanitaria»,   la  «beneficenza»,  l'«istruzione»,  la
«formazione»,  lo  «sport  dilettantistico», la «tutela, promozione e
valorizzazione  delle  cose  d'interesse  artistico  e  storico»,  la
«tutela   e   valorizzazione   della   natura  e  dell'ambiente»,  la
«promozione  della  cultura  e  dell'arte»,  la  «tutela  dei diritti
civili» e la «ricerca scientifica di particolare interesse sociale».
    La  ricorrente  riferisce,  poi,  che  la  disposizione censurata
stabilisce  che,  con  decreto  «di  natura  non  regolamentare»  del
Presidente  del  Consiglio  del  ministri,  su  proposta del Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  e del Ministro
della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle
finanze,  «sono  stabilite  le  modalita'  di richiesta, le liste dei
soggetti  ammessi  al  riparto e le modalita' del riparto delle somme
stesse,  sentite le Commissioni parlamentari competenti relativamente
alle  finalita'  di  cui al comma 337, lettera a)» e che «il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti,  alla riassegnazione ad apposite unita' previsionali di base
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
delle  somme  affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare
un apposito fondo».
    Secondo  la  Regione,  lo  Stato avrebbe, pertanto, istituito «un
fondo   settoriale  in  materia  regionale,  destinato  a  finanziare
direttamente i soggetti di cui al comma 337».
    La  stessa  Regione precisa pero' di non impugnare il comma 337 -
che  pur  ritiene «elusivo della giurisprudenza costituzionale che ha
vietato  i  finanziamenti  statali  diretti  dei  privati  in materie
regionali» - ma solo il comma 340, attinente alla gestione del fondo,
nella parte in cui, «invece di prevedere il riparto delle risorse fra
le  regioni,  contempla  una  gestione  accentrata del fondo e la sua
regolamentazione   con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri».  La  gestione  accentrata violerebbe, infatti, l'autonomia
legislativa  ed amministrativa delle Regioni «nelle materie di cui al
comma 337,  tutte  di  competenza  regionale,  non sussistendo alcuna
esigenza   di   esercizio  unitario  che  giustifichi  la  competenza
statale».  La  Regione  chiede,  dunque,  che la Corte costituzionale
pronunci  «una  sentenza  sostitutiva  che  affidi  alle  regioni  la
gestione  concreta  (e  la  relativa  disciplina)  dei  finanziamenti
previsti dal comma 337».
    Sostiene, infine, la ricorrente che, se anche si dovesse ritenere
giustificata  -  per  esigenze  unitarie - tale forma di gestione dei
finanziamenti,  il  censurato  comma 340 sarebbe comunque illegittimo
per  violazione  del  principio di leale collaborazione, perche' esso
prevede  l'emanazione  di un decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri  senza  alcun coinvolgimento delle Regioni. Chiede pertanto,
in via subordinata, che detto comma sia dichiarato illegittimo almeno
nella  parte  in  cui  non  prevede  che  il decreto in questione sia
adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
    2.2.  -  Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  rilevando  che  il  censurato  comma 340  non pone vincoli di
destinazione,  perche'  «regola  il  procedimento per l'erogazione in
conformita'  delle  scelte fatta dai contribuenti, quindi al di fuori
di ogni potere di intervento da parte della Regione».
    2.3.  -  Con  memoria  depositata in prossimita' dell'udienza, il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri rileva l'inammissibilita' e
l'infondatezza delle sollevate questioni.
    In  punto  di ammissibilita', la difesa erariale sostiene che: a)
le  censure  hanno per oggetto le sole modalita' di riparto del fondo
istituito con il comma 337 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, e
non  le  finalita'  del fondo stesso, e, pertanto, «non avrebbe [...]
senso  prevedere  un  previo  riparto  tra  le  Regioni, tenute poi a
rispettare  dette  finalita»;  b)  il decreto per la ripartizione del
fondo  e'  stato  emanato  il 20 gennaio 2006 ed «ha esplicato i suoi
effetti  in  maniera  irreversibile,  considerato  anche  il  sistema
stabilito di assegnazione delle somme».
    In punto di fondatezza, la stessa difesa erariale sottolinea che:
a) l'attribuzione della quota del tributo in questione avviene non ad
opera   del   censurato  comma 340,  ma  direttamente  ad  opera  del
contribuente,   con  volonta'  manifestata  nella  dichiarazione  dei
redditi,  secondo  «un  meccanismo  (indicato  nel comma 337) neanche
censurato e comunque non censurabile, essendo riservato alla volonta'
del cittadino, titolare della sovranita' popolare (art. 1 Cost.)»; b)
la  legge  non  ha  istituito  un  fondo  vero  e proprio, ma ha solo
previsto  una  «appostazione  contabile», allo scopo di consentire la
riassegnazione delle somme destinate dai contribuenti ai beneficiari,
con  un  meccanismo  analogo  a  quello dell'8 per mille, di cui alla
legge  n. 222 del 1985; c) la quota del tributo e' destinata in parte
al   finanziamento  di  attivita'  non  riconducibili  a  materie  di
competenza  regionale,  quali  il  sostegno alle ONLUS, riconducibile
all'ordinamento  civile,  la ricerca scientifica ed universitaria, di
competenza  legislativa  statale,  le  attivita'  sociali  svolte dai
comuni,  di competenza comunale ai sensi dell'art. 118, quarto comma,
Cost;  d)  la  norma  censurata risponde alle esigenze unitarie delle
politiche  socioeconomiche  generali  ed  e'  volta  a  promuovere la
sussidiarieta'  orizzontale,  ai  sensi  dell'art. 118, quarto comma,
Cost.
    2.4.  -  Con  memoria  depositata in prossimita' dell'udienza, la
Regione  Emilia-Romagna  rileva  che:  a)  il fatto che il denunciato
comma 337 riguardi un'imposta statale «non vale ad evitare il divieto
di  finanziamenti  diretti  in materia regionale»; b) il fatto che la
norma  censurata  preveda  che la scelta della destinazione del 5 per
mille dell'imposta sul reddito e' rimessa ai contribuenti non esclude
la  lesione  delle  competenze  regionali,  perche'  la  scelta degli
interventi  finanziari  da  compiere non e' affidata alle Regioni, ma
allo Stato ed ai contribuenti.
    2.5.  -  Con  una  seconda  memoria,  depositata  in  prossimita'
dell'udienza,  il  Presidente  del  Consiglio  dei ministri ribadisce
quanto  gia'  precedentemente rilevato in punto di infondatezza delle
sollevate  questioni,  precisando  che: a) il meccanismo previsto dai
commi 337  e  340  e' assimilabile a quello delle detrazioni previste
nel  d.P.R.  22 dicembre  1986,  n. 917 (Approvazione del testo unico
delle  imposte  sui  redditi),  e  consente  al contribuente «di fare
l'intervento  di  sostegno  non  in  via  preventiva, vale a dire con
esborso  prima  della  maturazione  del  suo  debito, ma nello stesso
momento  in  cui  doveva  provvedere  al  pagamento dell'imposta»; b)
l'attribuzione  della quota del tributo in questione avviene non gia'
ad  opera  del  censurato  comma 340,  ma  direttamente  ad opera del
contribuente,  con la conseguenza che il «fondo» nel quale tale quota
confluisce  -  cui  fa  riferimento lo stesso comma 340 - rappresenta
solo  «una  formalita'  contabile per consentire la rapida e corretta
destinazione  della  somme  ai  soggetti che ne hanno diritto»; c) il
d.P.C.m.  20 gennaio  2006,  emanato  ai  sensi  del comma 340, ha la
funzione  di  rendere  noti i possibili beneficiari della dazione del
contribuente, stabilendo che essi siano inclusi in elenchi nazionali,
anche  allo  scopo di consentire al contribuente stesso la piu' ampia
scelta  possibile;  d)  l'operazione  di  riparto  delle  somme fra i
beneficiari,  avendo  per  oggetto  le  quote  del  5 per mille «loro
direttamente  destinate  dai  contribuenti»,  si  risolve  in un mero
calcolo  aritmetico,  al  quale  «e'  estraneo  qualsiasi  profilo di
discrezionalita»;  e)  tale  mancanza  di discrezionalita' non lascia
spazio  per  la leale collaborazione invocata dalla ricorrente per la
determinazione  dei  criteri  e  delle  modalita'  di  riparto; f) la
dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale  del  comma 340 non
avrebbe  come  conseguenza  la  destinazione  del  5  per  mille alle
Regioni,  perche' «le somme fanno parte di un debito dei contribuenti
nei  confronti  dello Stato» e che «lo Stato mette a disposizione dei
contribuenti,  mantenendosi  in  una  sfera  nella  quale non ci sono
poteri delle Regioni».
    3.  -  La  Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'impugnare numerose
disposizioni  della  legge  n. 266 del 2005, ha promosso questioni di
legittimita'  costituzionale  dei  commi 337  e 340 dell'art. 1 della
suddetta  legge, in riferimento agli artt. 117 e 118 e 119 Cost., «in
collegamento  con  l'art. 10, legge cost. n. 3/2001», al principio di
leale  collaborazione,  all'art. 4,  5,  8,  48  «e  seguenti», dello
statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia.
    3.1.  - Lamenta la ricorrente che il censurato comma 337 vincola,
in  base  alla  scelta  del  contribuente, una quota dell'imposta sul
reddito  delle  persone  fisiche  a finalita' attinenti «a materie di
competenza  regionale,  o  concorrente  (ricerca scientifica) o piena
(politiche  sociali),  in  virtu'  dell'art. 117 Cost. e dell'art. 10
legge  cost.  n. 3/2001», oltre che dell'art. 4, n. 14, dello statuto
di  autonomia,  che  attribuisce alla Regione la potesta' legislativa
primaria in materia di «istituzioni culturali, ricreative e sportive;
musei  e biblioteche di interesse locale e regionale». A tali materie
si  aggiungono  - a detta della stessa ricorrente - quelle, anch'esse
di competenza regionale, di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), del
d.lgs.  n. 460  del  1997, richiamato dalla disposizione censurata, e
cioe':   l'«assistenza   sociale  e  socio-sanitaria»,  l'«assistenza
sanitaria»,  la  «beneficenza»,  l'«istruzione»,  la «formazione», lo
«sport  dilettantistico»,  la  «tutela,  promozione  e valorizzazione
delle   cose   d'interesse   artistico   e  storico»,  la  «tutela  e
valorizzazione  della  natura  e dell'ambiente», la «promozione della
cultura  e  dell'arte»,  la «tutela dei diritti civili» e la «ricerca
scientifica di particolare interesse sociale».
    Ad  avviso  della Regione, il legislatore statale, nel consentire
ai contribuenti di scegliere «nell'ambito di una cerchia ben definita
di  finalita»  la  destinazione di una quota dell'imposta sul reddito
delle  persone  fisiche,  avrebbe  istituito  «un fondo settoriale in
materia  regionale, destinato a finanziare direttamente i soggetti di
cui  al  comma 337»  e,  cosi'  facendo,  avrebbe eluso il divieto di
«finanziamenti  statali  diretti  dei  privati  in materie regionali»
stabilito  dalla  giurisprudenza costituzionale. Il comma 337, «nella
parte  in cui non destina i fondi cosi' resi disponibili alle regioni
per   il   finanziamento  delle  rispettive  politiche»,  violerebbe,
percio',  gli  evocati  parametri,  ledendo  l'autonomia legislativa,
amministrativa  e  finanziaria  della  Regione  nelle  materie  sopra
indicate.
    La   stessa   Regione  denuncia,  con  riferimento  agli  evocati
parametri,  anche  il  comma 340,  nella  parte  in  cui,  «invece di
prevedere  il  riparto  delle  risorse  fra le regioni, contempla una
gestione  accentrata  del fondo e la sua regolamentazione con decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri»,  svolgendo sul punto
considerazioni    analoghe   a   quelle   formulate   dalla   Regione
Emilia-Romagna nel ricorso da questa proposto.
    3.2.  -  Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, riservando ad una successiva memoria ogni deduzione.
    3.3.  -  Con  memoria  depositata in prossimita' dell'udienza, il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri deduce l'inammissibilita' e
l'infondatezza delle promosse questioni.
    In  punto di ammissibilita', la difesa erariale sottolinea che il
decreto  per  la  ripartizione  del  fondo  e'  gia' stato emanato il
20 gennaio   2006   ed  «ha  esplicato  i  suoi  effetti  in  maniera
irreversibile, considerato anche il sistema stabilito di assegnazione
delle somme».
    In   punto  di  fondatezza,  la  stessa  difesa  erariale  svolge
considerazioni  analoghe  a quelle formulate nella memoria depositata
in prossimita' dell'udienza nel giudizio introdotto con ricorso della
Regione Emilia-Romagna e sopra riportate al punto 2.3.
    3.4.  -  Con  memoria  depositata in prossimita' dell'udienza, la
Regione   Friuli-Venezia   Giulia   deduce,   in   via   preliminare,
l'infondatezza  dell'eccezione  di  inammissibilita'  formulata dalla
difesa erariale.
    Ad  avviso  della ricorrente, infatti, la circostanza - affermata
dalla  controparte  -  che  il  d.P.C.m.  del 20 gennaio 2006 ha gia'
irreversibilmente  prodotto i suoi effetti e' irrilevante, perche' le
norme  censurate  hanno  comunque trovato applicazione, producendo la
lesione  della  sfera  di  competenza  regionale,  e  non  sono state
abrogate.
    Nel  merito, la Regione sostiene che il fatto che la scelta della
destinazione  del 5 per mille dell'imposta sul reddito sia rimessa ai
contribuenti  non  esclude  la  lesione  delle  competenze regionali,
perche'  «quello  che  conta  -  dal  punto  di  vista dell'autonomia
regionale - e' che in materie di competenza regionale la scelta degli
interventi  finanziari da compiere non e' affidata alle Regioni ma si
effettua  in altra sede». Sul piano dell'individuazione delle materie
sulle   quali  le  norme  denunciate  incidono,  rileva  che:  a)  il
comma 337,  lettera a),  non e' riconducibile all'ordinamento civile,
perche'  si  limita  a  prevedere un sostegno finanziario alle ONLUS,
senza  incidere  sul  loro  ordinamento,  al  fine  di realizzare una
«politica  pubblica  di  aiuto»;  b)  il  finanziamento della ricerca
scientifica   rientra   fra  le  materie  di  competenza  legislativa
concorrente ed e', percio', ammissibile solo entro i ristretti limiti
individuati  dalla  giurisprudenza  costituzionale;  c)  le attivita'
sociali  svolte  dal  comune  di residenza del contribuente rientrano
nella  materia  delle  politiche  sociali,  di competenza legislativa
regionale.
    3.5.  -  Con  una  seconda  memoria,  depositata  in  prossimita'
dell'udienza,  il  Presidente  del  Consiglio  dei ministri ribadisce
quanto  gia'  precedentemente  rilevato  in punto di fondatezza delle
sollevate   questioni  e  svolge  considerazioni  analoghe  a  quelle
formulate   nella   seconda   memoria   depositata   in   prossimita'
dell'udienza  nel  giudizio  introdotto  con  ricorso  della  Regione
Emilia-Romagna, sopra riportate al punto 2.5.
    4.  -  All'udienza di discussione del 17 aprile 2007 i giudizi di
cui in epigrafe sono stati trattati e posti in decisione.
    A  seguito  della  intervenuta  modifica  della  composizione del
collegio,  le  cause  sono  state  rinviate,  per  il  rinnovo  della
discussione, all'udienza del 5 giugno 2007.
    5.   -   Nell'imminenza   della   nuova   udienza,   le   Regioni
Emilia-Romagna  e Friuli-Venezia Giulia hanno depositato memorie, con
le quali ribadiscono quanto gia' precedentemente sostenuto.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Con  i  ricorsi  indicati  in  epigrafe,  proposti  in via
principale  nell'anno 2006,  rispettivamente,  dalle Regioni Campania
(n. 36),  Emilia-Romagna  (n. 39) e Friuli-Venezia Giulia (n. 41) del
2006,  sono  stati  censurati  -  unitamente ad altre disposizioni di
legge  -  i  commi 337, 339 e 340 dell'art. 1 della legge 23 dicembre
2005,  n. 266  (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006).
    Il  comma 337  (censurato dalle Regioni Campania e Friuli-Venezia
Giulia) dispone che, per l'anno finanziario 2006 ed a titolo iniziale
e  sperimentale,  una  quota  pari  al  5  per mille dell'imposta sul
reddito  delle  persone fisiche e' destinata, in base alla scelta del
contribuente, alle seguenti finalita': a) sostegno del volontariato e
delle  altre  organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui
all'art. 10  del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonche'
delle  associazioni  di  promozione  sociale  iscritte in determinati
registri,  e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano
nei  settori  di  cui  all'art. 10,  comma 1, lettera a), del decreto
legislativo   n. 460   del   1997;  b)  finanziamento  della  ricerca
scientifica   e  dell'universita';  c)  finanziamento  della  ricerca
sanitaria;  d)  attivita'  sociali svolte dal comune di residenza del
contribuente.
    Il  comma 339  (censurato dalla sola Regione Campania) stabilisce
che:  «Le  somme  corrispondenti  alla quota di cui al comma 337 sono
determinate  sulla  base  degli  incassi in conto competenza relativi
all'imposta  sul  reddito,  sulla  base  delle  scelte  espresse  dai
contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato».
    Il comma 340 (censurato da tutte le ricorrenti) prevede che: «Con
decreto  di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei
ministri,  su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e  della  ricerca  e  del  Ministro  della salute, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e delle finanze, sono stabilite le modalita'
di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalita'
del  riparto  delle somme stesse, sentite le Commissioni parlamentari
competenti   relativamente   alle  finalita'  di  cui  al  comma 337,
lettera a).  Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
a  provvedere,  con  propri  decreti, alla riassegnazione ad apposite
unita'  previsionali  di base dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze delle somme affluite all'entrata per
essere destinate ad alimentare un apposito fondo».
    1.1.  -  La Regione Campania promuove questione di legittimita' -
in  riferimento agli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione - dei
suddetti  tre  commi perche' essi incidono nel settore della politica
sociale,  di esclusiva competenza regionale, attraverso finanziamenti
erogati con un vincolo di scopo.
    Con  riguardo  al  comma 340,  la  Regione denuncia la violazione
dell'articolo 117,   sesto   comma,  Cost.,  perche'  il  legislatore
attribuisce  «a  una fonte ministeriale» di natura non regolamentare,
in  un  settore  materiale  nel  quale  lo  Stato  non  ha competenza
legislativa esclusiva, «il compito di definire parte della disciplina
procedimentale».
    1.2.  -  La Regione Emilia-Romagna promuove - in riferimento agli
articoli 117  e  118  Cost.  -  questione  di  legittimita'  del solo
comma 340,  perche'  lede  l'autonomia  legislativa  e amministrativa
delle  Regioni,  disciplinando  la  regolamentazione  di un fondo che
opera  in  materie  di competenza legislativa concorrente o esclusiva
delle Regioni stesse.
    In  via  subordinata,  censura lo stesso comma per violazione del
principio di leale collaborazione, perche' non prevede che il decreto
del Presidente del Consiglio per la regolamentazione del fondo di cui
al  precedente  comma 337  «sia  adottato  d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni».
    1.3. - La Regione Friuli-Venezia Giulia promuove - in riferimento
agli articoli 4, 5, 8, 48 «e seguenti», dello statuto speciale per il
Friuli-Venezia  Giulia, nonche' agli articoli 117, 118, 119 Cost., in
relazione  all'art. 10  della  legge  costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) -
questione  di  legittimita'  dei  commi 337  e  340,  perche'  ledono
l'autonomia  legislativa  e  amministrativa  regionale,  istituendo e
disciplinando un fondo che opera in materie di competenza legislativa
della Regione stessa.
    In  via  subordinata,  censura il comma 340 per gli stessi motivi
fatti   valere,   parimenti   in   via   subordinata,  dalla  Regione
Emilia-Romagna.
    2.  - Per ragioni di omogeneita' di materia, la trattazione delle
indicate  questioni di legittimita' costituzionale viene qui separata
da  quella  delle  altre questioni, promosse con i medesimi ricorsi e
per  le quali e' opportuno procedere ad un esame distinto. I giudizi,
cosi'  separati  e  delimitati nell'oggetto, vanno riuniti per essere
congiuntamente  trattati  e  decisi, in considerazione della rilevata
parziale   identita'   delle   norme   censurate  e  delle  questioni
prospettate.
    3.  -  Il  Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso    dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,   ha   eccepito
l'inammissibilita' delle promosse questioni, rilevando che il decreto
per  la ripartizione del fondo e' stato emanato il 20 gennaio 2006 ed
ha  gia' esplicato i suoi effetti in modo irreversibile, essendo gia'
avvenuta l'assegnazione delle somme.
    L'eccezione   deve   essere   rigettata.   Infatti,   proprio  la
circostanza  che  le  norme  censurate  hanno  gia' irreversibilmente
prodotto i loro effetti, a seguito dell'attuazione delle stesse norme
disposta  dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri
20 gennaio  2006  (Definizione  delle modalita' di destinazione della
quota  pari  al  5  per  mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche,  in  base  alla  scelta  del  contribuente, per finalita' di
volontariato,   ricerca   scientifica   e  dell'universita',  ricerca
sanitaria  e  attivita'  sociali  svolte  dal  comune  di residenza),
dimostra  che  esse  hanno  trovato  applicazione anche nei confronti
delle  Regioni  ricorrenti  ed esclude, pertanto, che sia venuto meno
l'interesse al ricorso.
    4. - Nel merito, le questioni non sono fondate.
    4.1.  -  Tutte  le  Regioni  ricorrenti  muovono  dal presupposto
interpretativo  che le norme censurate creano e disciplinano un fondo
statale, alimentato da una quota del gettito dell'imposta sul reddito
relativo  al  2005  e  destinato al finanziamento: a) delle attivita'
«sociali»  svolte  dalle  associazioni  di promozione sociale o dalle
ONLUS  o  da  associazioni  e fondazioni riconosciute che operano nei
medesimi  settori  nei quali operano le ONLUS; b) delle universita' e
degli  altri soggetti che effettuano ricerca scientifica e sanitaria;
c)  delle  attivita'  sociali  svolte  dai  comuni  di  residenza dei
contribuenti.  Le  ricorrenti  assumono,  poi, che le attivita' cosi'
finanziate  dal  fondo  sono  riconducibili  a  materie di competenza
legislativa  esclusiva  o  concorrente delle Regioni e ne traggono la
conseguenza  che  la  normativa impugnata viola gli evocati parametri
costituzionali  o  perche'  invade la sfera di competenza legislativa
residuale  delle  Regioni  o perche' non si limita a fissare principi
fondamentali  in  materia  di  competenza  legislativa concorrente o,
comunque, perche' non rispetta il principio di leale collaborazione.
    Detto  presupposto  interpretativo  e'  erroneo, perche' si fonda
esclusivamente  sulla  formulazione letterale del secondo periodo del
censurato  comma 340,  per  il  quale «le somme affluite all'entrata»
sono riassegnate «ad apposite unita' previsionali di base dello stato
di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze [...] per
essere  destinate ad alimentare un apposito fondo», e non tiene conto
del  sistema  risultante  dal  complesso  delle  norme censurate e di
quelle  -  contenute nel citato d.P.C.m. del 20 gennaio 2006 - che ad
esse danno attuazione.
    Dalla   lettura   sistematica   delle   norme  denunciate  emerge
chiaramente  che  il  titolo  di acquisto della quota del 5 per mille
dell'IRPEF  incassata dall'erario subisce una trasformazione nel caso
in  cui il contribuente - con apposita dichiarazione di volonta' - si
sia  avvalso  della  facolta'  prevista  dalla  legge di finanziare i
soggetti  di cui al censurato comma 337. Infatti, per effetto di tale
dichiarazione,  la  pretesa  tributaria  dello  Stato si riduce della
quota  del  5  per  mille degli «incassi in conto competenza relativi
all'IRPEF» (comma 339) del singolo contribuente e il relativo importo
viene  trattenuto  dallo Stato non piu' a titolo di tributo erariale,
ma  come  somma  che  lo Stato medesimo e' obbligato, come mandatario
necessario   ex  lege,  a  corrispondere  ai  soggetti  indicati  dal
contribuente   stesso,   svolgenti   attivita'   ritenute  meritevoli
dall'ordinamento  (comma  337)  ed  inclusi  in apposite liste (comma
340).  Il  finanziamento  di detti soggetti e', percio', direttamente
ascrivibile alla volonta' del contribuente (commi 337, alinea, e 339)
e  la  quota  del  5  per mille dell'IRPEF perde la natura di entrata
tributaria   erariale   ed   assume   quella   di  provvista  versata
obbligatoriamente  all'erario  per  tale finanziamento. Ne deriva che
l'obbligo  del  contribuente  di  corrispondere la suddetta quota non
viene  meno,  ma e' da lui adempiuto a favore del beneficiario per il
tramite  necessario dell'erario. Da una parte, dunque, detta quota si
imputa  direttamente  al  patrimonio  del  beneficiario  medesimo  e,
dall'altra,  il «fondo» cui fa riferimento il censurato comma 340 non
e'   vincolato  a  finanziare  una  determinata  spesa  pubblica,  ma
costituisce   una   mera   evidenza   contabile,   strumentale   alla
ripartizione delle somme fra i destinatari del finanziamento.
    Tale  conclusione  e' confermata dall'esame del suddetto d.P.C.m.
del   20 gennaio   2006,   il  quale  ha  un  rilievo  interpretativo
essenziale,  perche'  e'  diretto ad attuare norme destinate a valere
solo  per l'ormai trascorso anno finanziario 2006, «a titolo iniziale
e  sperimentale»  (comma  337),  limitatamente «al periodo di imposta
2005»   (come   stabilito,   in  via  di  interpretazione  autentica,
dall'art. 31  del  decreto-legge  30 dicembre  2005,  n. 273, recante
«Definizione  e  proroga di termini, nonche' conseguenti disposizioni
urgenti»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 23 febbraio
2006,   n. 51)  e  che,  per  l'anno  finanziario  2007,  sono  state
sostituite  da  una  disciplina  simile, ma non uguale, contenuta nei
commi da 1234 a 1237 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato  -  legge  finanziaria  2007). In particolare, il citato
d.P.C.m.,   nel  regolare,  a  norma  del  censurato  comma 340,  «le
modalita' di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le
modalita'  del  riparto  delle  somme»,  stabilisce che: a) l'Agenzia
delle   entrate   tiene   gli  elenchi  dei  soggetti  che  intendono
partecipare  al  riparto  della  quota  del  5 per mille dell'imposta
(artt. 1  e  2);  b)  il  singolo  contribuente effettua la scelta di
destinazione  del  5  per  mille  della sua imposta sul reddito delle
persone  fisiche  (art.  4,  comma  1), apponendo la firma in uno dei
quattro  riquadri  che  figurano nei modelli per la dichiarazione dei
redditi,   corrispondenti   rispettivamente  alle  quattro  finalita'
individuate  dal  censurato  comma  337, e, soprattutto, indicando il
codice   fiscale  dello  specifico  soggetto  cui  intende  destinare
direttamente  detta  quota  (artt.  3 e 4); c) se il contribuente non
appone la firma in uno dei quattro riquadri, il 5 per mille della sua
imposta  sul  reddito non e' destinato a nessuna delle corrispondenti
finalita'  (art. 5);  d)  nel  caso  in  cui  il  contribuente  abbia
destinato  il  suo  5  per  mille  ad una delle finalita' di cui alle
lettere a),  b) e c) del comma 337 dell'art. 1, ma non abbia indicato
il  codice  fiscale  del  soggetto  beneficiario  o abbia indicato un
codice  errato,  detta somma e' ripartita, nell'ambito delle medesime
finalita',  in  proporzione  al numero complessivo delle destinazioni
dirette, espresse mediante apposizione del codice fiscale, conseguite
da  ciascuno  dei  soggetti  di cui alle medesime lettere a), b) e c)
(art. 5,  comma 2);  e)  le  quote  del  5 per mille dell'imposta sul
reddito sono iscritte in bilancio su un apposito fondo dello stato di
previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  sono
ripartite, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia delle entrate,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tra gli stati
di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del
Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca
scientifica,  del Ministero della salute, del Ministero dell'interno,
che  provvedono  a  corrispondere  ai  beneficiari  le  somme, per le
finalita',  rispettivamente,  di cui alle lettere a), b), c) e d) del
comma 337 (art. 6).
    Dall'intero decreto attuativo risulta, percio', confermato quanto
desumibile  dalla  lettura sistematica delle norme censurate, e cioe'
che la devoluzione della quota del 5 per mille dell'IRPEF ai soggetti
beneficiari  si  realizza in base alla volonta' del contribuente, sia
pure  con la necessaria mediazione dello Stato, il quale non effettua
una  spesa,  ma  si limita, in esecuzione del vincolo di destinazione
impresso  dal medesimo contribuente, a corrispondere l'indicata quota
d'imposta   ad   un   soggetto   svolgente  un'attivita'  considerata
dall'ordinamento   socialmente   o  eticamente  meritevole.  Solo  in
mancanza  di un'idonea manifestazione di volonta' del contribuente in
tal senso, la quota del 5 per mille mantiene la sua originaria natura
di  entrata  tributaria  erariale  e  resta,  percio',  destinata  al
complesso della spesa pubblica statale.
    4.2.  -  Il  sistema cosi' delineato dalla legge e dalle norme di
attuazione  e'  per  molti  versi  analogo,  nel  meccanismo  e nelle
finalita'  perseguite,  sia  a  quello  previsto  dall'abrogata legge
2 gennaio   1997,   n. 2   (Norme   per   la  regolamentazione  della
contribuzione  volontaria  ai  movimenti  o  partiti politici), sia a
quello  previsto  dall'art. 19,  rubricato  de tax, del decreto-legge
30 settembre  2003,  n. 269  (Disposizioni  urgenti  per  favorire lo
sviluppo  e  per  la  correzione  dell'andamento dei conti pubblici),
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
disposizioni, queste, non impugnate.
    La  citata  legge  n. 2  del  1997  consentiva al contribuente di
destinare  il 4 per mille dell'IRPEF al finanziamento dei movimenti e
partiti  politici  rappresentati in Parlamento. Il citato art. 19 del
d.l. n. 269 del 2003 consente al consumatore di manifestare l'assenso
alla  destinazione,  da parte dello Stato, in favore di associazioni,
organizzazioni  od  enti  svolgenti  «attivita' etiche», di una quota
pari  all'1  per  cento  dell'IVA relativa ai prodotti acquistati dal
medesimo  consumatore in esercizi commerciali convenzionati con detti
enti.
    Tali  norme  sono  dirette  ad  evitare che la scelta del singolo
cittadino  di  effettuare  un esborso con finalita' riconosciute come
«etiche» o «sociali» possa incontrare ostacoli o disincentivi. Questo
obiettivo  viene  perseguito,  appunto,  mediante  una «detassazione»
corrispondente all'entita' dell'esborso «etico» o «sociale», cosi' da
rendere  economicamente  indifferente per il cittadino e, quindi, non
onerosa, la scelta se effettuare o no detto esborso.
    Anche nel caso disciplinato dalle disposizioni censurate opera un
meccanismo  fiscale  di  de  tax  diretto  a  favorire,  mediante una
riduzione dell'imposta, il finanziamento delle attivita' eticamente o
socialmente meritevoli, svolte dal soggetto indicato dal contribuente
quale  beneficiario  del  finanziamento.  Tale  riduzione del tributo
erariale  e' coerente con l'intento del legislatore di perseguire una
politica  fiscale  diretta  a  valorizzare,  in  correlazione  con un
restringimento  del  ruolo  dello Stato, la partecipazione volontaria
dei  cittadini  alla copertura dei costi della solidarieta' sociale e
della  ricerca.  Per  la  concreta attribuzione del finanziamento, lo
Stato, agendo - come si e' visto - quale mandatario del contribuente,
svolge  un controllo non solo sulla qualita' dei soggetti destinatari
della  quota  d'imposta  (attraverso  la  tenuta  degli  elenchi  dei
potenziali  beneficiari di cui al d.P.C.m. 20 gennaio 2006), ma anche
sull'effettivita'   dell'esborso   «etico-sociale»   (attraverso   lo
smistamento,  secondo  le  indicazioni  dei contribuenti, delle quote
riscosse).
    4.3.  - In considerazione di quanto sopra esposto, deve ribadirsi
che le norme censurate, nel condizionare la riduzione del 5 per mille
dell'IRPEF   alla   scelta   del   contribuente,   attribuiscono   le
corrispondenti quote ai soggetti che svolgono attivita' etico-sociali
indicati  dal  contribuente  medesimo  e,  quindi, escludono che tali
quote  siano  qualificabili  come  entrate  tributarie  erariali.  Ne
consegue  che  queste  norme  non  istituiscono un fondo patrimoniale
statale  vincolato al finanziamento di una determinata spesa pubblica
nelle  materie  di  competenza legislativa regionale richiamate dalle
ricorrenti,  ma  si  limitano a conferire una mera evidenza contabile
alle  quote  del  5 per mille incassate. Non sussistendo detto fondo,
non  sussistono  nemmeno  le  denunciate lesioni dell'autonomia delle
Regioni,  con riferimento alla violazione sia dei parametri statutari
sia degli altri parametri costituzionali evocati.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riservata   a  separate  pronunce  la  decisione  delle  restanti
questioni  di  legittimita'  costituzionale  della  legge 23 dicembre
2005,  n. 266  (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale  dello  Stato  -  legge finanziaria 2006), promosse con i
ricorsi indicati in epigrafe;
    Riuniti i giudizi,
    Dichiara  non fondate le questioni di legittimita' costituzionale
dei  commi 337,  339  e  340 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005,
promosse  in  riferimento  agli  artt. 114,  117,  118  e  119  della
Costituzione, al principio di leale collaborazione e agli artt. 4, 5,
8,  48  «e  seguenti»,  dello  statuto speciale per il Friuli-Venezia
Giulia,  dalle  Regioni  Campania,  Emilia-Romagna  e  Friuli-Venezia
Giulia, con i ricorsi indicati in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2007.
                         Il Presidente: Bile
                         Il redattore: Gallo
                      Il cancelliere: Fruscella
    Depositata in cancelleria il 18 giugno 2007.
                      Il cancelliere: Fruscella
07C0797