AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DELIBERAZIONE 21 febbraio 2002 

Lavori  di costruzione del tratto autostradale S. Stefano di Camastra
Tusa - lotto 28 - Autostrada Messina-Palermo. (Deliberazione n. 51).
(GU n.69 del 22-3-2002)

                            IL CONSIGLIO
         dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici

Stazione appaltante: Consorzio per le autostrade siciliane Esponente:
impresa  Astolfi  Sintex  Riferimento  normativo:  articoli  13 e 14,
D.P.R.   n.   1063/1992    Vista  la  relazione  dell'Ufficio  affari
giuridici appresso riportata;
Considerato in fatto.
  L'impresa Asfalti Sintex, esecutrice dei lavori indicati in oggetto
a  seguito  di  contratto  stipulato  il  23 luglio  1998,  ha  fatto
pervenire   una   richiesta   di   parere,   corredata  da  specifica
documentazione,   relativa   alla   possibilita',   per  la  stazione
appaltante,  di  redigere  una  perizia  di  variante  in diminuzione
causata  dalla  ridefinizione, da parte della direzione lavori, della
classe  di  scavo  in galleria talche' la stessa, definita "migliore"
del  previsto, comporterebbe una riduzione dello spessore teorico del
rivestimento,  e,  conseguentemente,  una  riduzione del compenso per
l'impresa di circa il 10% del compenso a corpo.
  Richieste  notizie  e  documentazione  alla stazione appaltante, la
stessa  non ha inviato alcunche' entro il termine perentorio fissato,
tanto  che  la pratica e' stata inviata al servizio ispettivo per gli
adempimenti di competenza ed e' esaminata allo stato degli atti.
Ritenuto in diritto.
  La  fattispecie prospettata attiene ad un appalto conclusosi con la
stipula  del  contratto in data anteriore all'entrata in vigore della
legge  n.  415/1998 e del regolamento attuativo approvato con decreto
del  Presidente  della Repubblica n. 554/1999, in vigenza della legge
n.  109/1994  come  modificata dalla legge n. 216/1995; il Capitolato
speciale  d'appalto  -  norme  generali  -  all'art. 2 "corrispettivo
dell'appalto",  prevede  che "le opere da compensare a corpo ... sono
tutte  quelle  identificabili  o  ricavabili  dai disegni allegati al
progetto ... qualora, per lievi errori od inesattezze degli elaborati
grafici  o  possibili  necessita' sopravvenute si rendesse necessaria
una  variazione  entro  il  5%  in  piu'  o  in  meno delle quantita'
desumibili  dai  citati  elaborati ...  l'appaltatore e' obbligato ad
assoggettarvisi  a  sua  cura e spese se in aumento ...; qualora tale
variazione  fosse  in diminuzione nulla sara' trattenuto dal compenso
pattuito ...".
  Nel  contratto  di  appalto  i  cui corrispettivi sono stabiliti "a
corpo",  l'offerente formula la propria offerta economica, attraverso
la  determinazione,  a  proprio  rischio  e sulla base dei grafici di
progetto   e  delle  specifiche  tecniche  contenute  nel  capitolato
speciale   d'appalto,   dei   fattori  produttivi  necessari  per  la
realizzazione  dell'opera, cosi' come risulta dal progetto, finita in
ogni   sua   parte  (quantita'  e  costi  dei  materiali  occorrenti,
produttivita'  e  costi  delle  maestranze  e  (dei  tecnici  nonche'
modalita' esecutive).
    Da  cio'  discende la immodificabilita' del prezzo determinato "a
corpo",   con   assunzione   a   carico   dell'appaltatore  dell'alea
rappresentata dalla maggiore o minore quantita dei lattori produttivi
che si renda necessaria rispetto a quella prevista nell'otterta.
  Il  concetto  di immodificabilita' del prezzo "a corpo" non e' pero
assoluto   ed  inderogabile,  trovando  il  limite  nella  pedissequa
rispondenza  dell'opera  da  eseguire  ai  disegni  esecutivi ed alle
specifiche tecniche (che comprendono le prestazioni tecniche dei vari
materiali  e  componenti  e le relative modalita' esecutive) entrambi
forniti  dalla stazione appaltante e sulla base dei quali l'offerente
ha  eseguito  i  propri  calcoli  e  proprie stime economiche e si e'
determinato  a  formulare  la  propria offerta, ritenendola congrua e
conveniente rispetto alle prestazioni da eseguire.
  E  che  il  progetto  (caratterizzato dai disegni esecutivi e dalle
specifiche   tecniche)   costituisca   un  fondamentale  elemento  di
riferimento  nel contratto di appalto con corrispettivo "a corpo", si
riscontra  anche  dalla  lettura  dell'art.  1661  del codice civile,
laddove  e',  appunto,  prevista  come  causa  di  derogabilita' alla
immodificabilita'   del   prezzo,   la   variazione,   tipologica   e
dimensionale,   dell'opera.   A  conferma  di  cio',  la  centralita'
attribuita   dal   legislatore   della   Merloni   alla   fase  della
progettazione,   che   ha   portato  la  stessa  ad  una  definizione
approfondita,  graduale rispetto alla tre fasi previste, che comporta
un  livello  previsionale che lascia pochissimi spazi a variazioni in
fase esecutiva.
  La   predeterminazione  del  sinallagma  contrattuale  viene  meno,
pertanto,  allorche'  vi  sia  una  modifica dei disegni esecutivi (e
quindi  una  modifica  dell'oggetto  del  contratto)  che comporti la
necessita'   di   maggiori  (ovvero  minori)  quantita'  di  opere  o
lavorazioni rispetto a quelle stimate al momento della fissazione del
prezzo   e  della  conseguente  formulazione  dell'offerta  da  parte
dell'appaltatore;  oppure  vi  sia  una  variazione  delle specifiche
tecniche,  previste  nel  progetto  facente parte del contratto, che,
allo  stesso  modo  di  cui  sopra, variando l'oggetto del contratto,
comportino maggiori o minori costi ed oneri per l'appaltatore.
  Verificandosi  una  simile  evenienza,  cori  la conseguenza di fin
esorbitare  il  rischio  assunto  con l'offerta "a corpo" fuori della
normale ed accettabile alea, ci si trova di fronte alla necessita' di
rideterminare  il  prezzo "a corpo", non assolvendo piu' quest'ultimo
alla sua naturale funzione.
  Alla  suddetta  rideterminazione  del  prezzo  "a  corpo"  le parti
contraenti  perverranno  assumendo  a  base  di  calcolo il prezzo "a
corpo"  offerto  dall'appaltatore cui dovranno aggiungere o diminuire
le  quantita'  e  le  qualita'  variate  in aumento o in diminuizione
ovvero   le   diverse   prestazioni   richieste,  valorizzate  per  i
corrispondenti  prezzi  contrattuali  che  sono quelli dell'offerta a
prezzi  unitari,  nel  caso  si  sia  aggiudicato  l'appalto con tale
modalita', oppure quelli dell'elenco prezzi posto a base di gara, nel
caso  si sia seguita, come nel caso in esame, la modalita' di offerta
di ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara.
  Nel computare le richiamate quantita', le parti contraenti dovranno
riferirsi  unicamente  a  quelle  quantita'  previste  nel progetto e
determinabili  con  valutazioni oggettive con riferimento ai disegni,
sulla  cui  unica base l'appaltatore medesimo ha formulato la propria
offerta  e non anche ad altri elementi quantitativi (quali ad esempio
le   stime   predisposte   dal  committente),  carenti  di  rilevanza
contrattuale  per  la  loro  esclusiva  funzione  di rappresentare il
metodo  seguito per pervenire alla determinazione del presunto prezzo
complessivo  dell'opera  da porre a base di gara. Allo stesso modo si
dovra' procedere in caso di variazioni delle specifiche tecniche.
  Per  gli appalti a corpo, quindi, i lavori in variante, riguardanti
le  lavorazioni  ricomprese  nell'appalto  principale, possono essere
disposti  esclusivamente per le opere in piu' o in meno rispetto alle
previsioni  di  progetto  con  la conseguenza che la perizia non deve
rielaborare  le  quantita'  dei lavori non interessanti le variazioni
supplementari o riduttive, anche se le quantita' originarie, previste
nei  computi metrici del progetto, sono di valore differente rispetto
alle quantita' risultanti in fase di esecuzione; in caso contrario si
cadrebbe nell'equivoco di trasformare in sede consuntiva un appalto a
corpo in un appalto a misura.
  Nel  caso  di  specie la perizia e' dovuta ad un miglioramento - la
cui  possibilita'  e'  prevista  contrattualmente ed e' poi emersa in
fase  esecutiva  -  della  classe  degli scavi, che non ha comportato
modifiche al progetto posto a base di gara. Si osserva, peraltro, che
il   capitolato   speciale  d'appalto  ha  espressamente  escluso  la
possibilita'  di trattenere in diminuzione parte del compenso in caso
di  una  variazione  di quantita' predefinita (piu' o meno cinque per
cento).
  In base a quanto sopra considerato;
  Il Consiglio:
    accerta  che  la  redazione,  da  parte  del Consorzio autostrade
siciliane,  della  perizia  di  variante in riduzione per i lavori di
costruzione  del  lotto  28 sull'autostrada Messina-Palermo, presenta
profili  di  non  conformita' alla normativa vigente in quanto non e'
stato   tenuto   presente   che   contrattualmente   e'  prevista  la
eventualita'   di   poter   riscontrare,   in   fase   esecutiva,  un
miglioramento  della  classe  di  scavi,  miglioramento  che  non  ha
comportato modifiche al progetto posto a base di gara;
    manda all'Ufficio affari giuridici perche' presente deliberazione
al   Consorzio   autostrade   siciliane   ai  fini  dell'adozione  di
conseguenti provvedimenti da comunicare entro il termine del 27 marzo
2002 nonche' al soggetto istante.
      Roma, 21 febbraio 2002
                                                 Il presidente: Garri