N. 687 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 maggio 1990
N. 687 Ordinanza emessa il 21 maggio 1990 dalla Corte dei conti, sezione terza giurisdizionale sul ricorso proposto da Rossi Manlio ed altri Pensioni - Trattamento pensionistico dei magistrati e categorie assimilate - Mancata previsione di un meccanismo di adeguamento automatico e periodico quanto meno equivalente a quello stabilito per i trattamenti di attivita' - Ingiustificata disparita' di trattamento fra i magistrati in servizio e quelli in quiescenza Violazione del principio della proporzionalita' ed adeguatezza della retribuzione. (Legge 19 febbraio 1981, n. 27, art. 2). (Cost., artt. 3, 36 e 38).(GU n.45 del 14-11-1990 )
LA CORTE DEI CONTI Uditi nella pubblica udienza del 2 aprile 1990, i consiglieri relatori, Italico Pederzoli, Claudio De Rose, Giulio Lucente e D'Antino Settevendemmie i difensori del ricorrente come da successivo elenco ed il pubblico ministero in persona del vice procuratore generale dott. Antonio Barrella; Visti i ricorsi: 1) n. 120073 prodotto da Rossi Manlio rappresentato e difeso dall'avv. Michelangelo Pascasio, con domicilio eletto presso lo studio di questo ultimo in via Boncompagni n. 61, Roma; 2) n. 124349 prodotto da Cristallo Aurelio rappresentato e difeso dall'avv. M. Pascasio (domicilio c.s.); 3) n. 123495 prodotto da Peronaci Aldo rappresentato e difeso dall'avv. M. Pascasio (domicilio c.s.); 4) n. 124501 prodotto da Simonetti Gustavo, rappr. e difeso dall'avv. Giorgio Natoli con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in via Cicerone n. 28, Roma; 5) n. 124502 prodotto da Pansini Giovannalfonso rappresentato e difeso dall'avv. G. Natoli (domicilio come sopra); 6) n. 125208 prodotto da Bongioanni Vincenzo rappresentato e difeso dall'avv. G. Natoli (domicilio come sopra); 7) n. 127962 prodotto da Schinzani Renato rappresentato e difeso dall'avv. M. Pascasio (domicilio c.s.); 8) n. 128211 prodotto da Grimaldi Salvatore rappresentato e difeso dall'avv. M. Pascasio (domicilio c.s.); 9) n. 128251 prodotto da Renda Dante rappresentato e difeso dall'avv. M. Pascasio (domicilio c.s.); 10) n. 128598 e 118828 prodotto da Felisio Amelia rappresentata e difesa dall'avv. M. Pascasio (domicilio come sopra); 11) n. 130594 prodotto da Cutrupia Aldo rappresentato e difeso dall'avv. M. Pascasio (domicilio c.s.); 12) n. 131335 prodotto da Amadio Eduardo rappresentato e difeso dall'avv. M. Pascasio (domicilio c.s.); 13) n. 131336 prodotto da Trotta Giuseppe rappresentato e difeso dall'avv. M. Pascasio (domicilio c.s.); 14) n. 133012 prodotto da Caporicci Antonio rappresentato e difeso dall'avv. M. Pascasio (domicilio c.s.); 15) n. 133014 prodotto da Galletta Domenico rappresentato e difeso dall'avv. M. Pascasio (domicilio c.s.); 16) n. 133015 prodotto da Di Tommaso Giovanni rappresentato e difeso dall'avv. M. Pascasio (domicilio come sopra); 17) n. 133381 prodotto da Tartaglia Adalberto rappresentato e difeso dall'avv. M. Pascasio (domicilio c.s.); 18) n. 133759 prodotto da Caufin Mattia rappresentato e difeso dall'avv. M. Pascasio (domicilio c.s.); 19) n. 133760 prodotto da Marinaro Nicola rappresentato e difeso dall'avv. M. Pascasio (domicilio c.s.); 20) n. 133762 prodotto da Mirabelli Giuseppe rappresentato e difeso dall'avv. Pascasio (domicilio c.s.); Vista la decisione parziale in pari data con la quale, tra l'altro, e' stata preliminarmente disposta la riunione dei giudizi sui ricorsi predetti; Visti gli atti e i documenti tutti; CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO I ricorrenti, tutti magistrati, procuratori e avvocati dello Stato cessati dal servizio anteriormente al 1º luglio 1983 (ovvero loro aventi causa), invocano l'affermazione del loro diritto ad ottenere dalle amministrazioni competenti, oltre alla riliquidazione della pensione sulla base degli incrementi del trattamento economico del corrispondente personale in servizio, maturatisi a tutto il 1º gennaio 1988 in applicazione degli artt. 3 e 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425 (aspetto questo definito positivamente con la decisione parziale richiamata in epigrafe, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 501 del 21 aprile-5 maggio 1988), anche l'adeguamento automatico della pensione, cosi' riliquidata, alle successive variazioni in aumento del trattamento di attivita', che i magistrati in servizio (e assimilati) hanno gia' ottenuto alle date del 1º gennaio 1989 e 1º gennaio 1990 ed otterranno in futuro, per effetto del meccanismo di incremento costante per essi previsto dall'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. In senso favorevole all'applicazione di questo meccanismo anche alle pensioni in esame si sono pronunciate le sezioni riunite di questa Corte, con la decisione di massima 76/C del 27 ottobre-14 novembre 1988, questa stessa sezione e la sezione giurisdizionale per la Sardegna, con decisioni emesse, rispettivamente, il 13-20 marzo 1989 e il 23 febbraio 1990. Dette pronunzie si basano sul convincimento che la necessita' di rapportare costantemente i trattamenti pensionistici dei magistrati (ed assimilati) ai corrispondenti trattamenti di attivita' discenda direttamente dalla soprarichiamata sentenza n. 501 della Corte costituzionale, in particolare dall'assunto, ivi contenuto, che la pensione deve intendersi come retribuzione differita e pertanto, come quet'ultima, deve poter assicurare con continuita' al suo beneficiario, nel rispetto dell'art. 36 della Costituzione "un'esistenza libera e dignitosa" per se' e per la sua famiglia in proporzione alla qualita' e alla durata del lavoro prestato. Nessun dubbio, in linea di principio, sulla validita' degli enunciati che precedono ma si impone la riflessione che essi non trovano riscontro in alcuna norma di legge, per cui c'e' da chiedersi se si possa sopperire a tale vuoto legislativo semplicemente estendendo alle pensioni delle categorie magistratuali un meccanismo, quale quello di cui all'art. 2 della legge n. 27/1981, appositamente previsto per i trattamenti di servizio. Ed invero, siffatta possibilita' sembra essere esclusa dalla stessa sentenza n. 501 della Corte costituzionale, posto che in essa l'esigenza perequativa dei trattamenti pensionistici viene ricondotta alla sfera potestativa del legislatore attraverso l'affermazione dell'obbligo per quest'ultimo di provvedere (con scelta discrezionale dei mezzi) ogniqualvolta si delimiti, nei riguardi dei trattamenti pensionistici, una situazione sperequata rispetto al trattamento di servizio. Cosi'cche' non sembra che la sentenza n. 501 lasci spazio per colmare le lacune ordinamentali in materia attraverso le tecniche dell'interpretazione estensiva o dell'applicazione analogica di norme dettate per altre finalita'. La sentenza, invece, indica la strada da seguire quando si e' in presenza di una situazione di stallo da parte del legislatore e cioe' quella di adire la Corte costituzionale perche' valuti se si verte in ipotesi di violazione del dovere di provvedere integri, in caso positivo, la lacunosa volonta' legislativa (cosi' come ha fatto, appunto, con la sentenza n. 501, nei riguardi della legge 17 aprile 1985, n. 141 per la parte in cui aveva omesso di disporre la riliquidazione delle pensioni di cui trattasi alla stregua della ristrutturazione stipendiale ex legge n. 425/1984). Nella specie si profila una situazione del genere perche' l'esistenza stessa di una norma quale l'art. 2 della legge n. 27/1981, che consente l'adeguamento continuo degli stipendi di attivita' dei magistrati (e assimilati alla media degli incrementi stipendiali via via realizzati nell'arco di un triennio da altri settori, comporta una progressiva divaricazione tra il trattamento di attivita' e quello pensionistico, a danno di quest'ultimo. Di qui, dunque, il dubbio che all'atto stesso dell'emanazione di quella norma sia divenuto operativo per il legislatore l'obbligo di provvedere nel senso indicato dalla Corte costituzionale e cioe' di integrare la norma medesima con l'estensione del suo meccanismo automatico ai trattamenti pensionistici o, quantomeno, con la previsione, per gli stessi, di un meccanismo di adeguamento periodico equivalente a quello statuito per i trattamenti di attivita'. Di conseguenza, nei riguardi dell'art. 2 citato si profilano come non manifestamente infondata per la parte in cui esso non provvede nei termini anzidetti a favore dei trattamenti pensionistici magistratuali e assimilati, le seguenti questioni di legittimita' costituzionale: 1) contrasto con gli artt. 36 e 38 della Costituzione poiche' il mancato intervento legislativo sembra costituire un grave vulnus alla piena remunerativita' della pensione la quale negli esposti termini di proporzionalita' rispetto alla quantita' e durata del lavoro prestato, di garanzia per il titolare e la sua famiglia di mezzi per un'esistenza libera e dignitosa, oltre che di proporzionalita' e adeguatezza in relazione ai mutamenti del potere di acquisto della moneta, appare garantita solo dalla necessaria costante adeguazione del trattamento di quescenza alle retribuzioni del servizo attivo (Corte costituzionale sentenze nn. 26/1980, 173/1986 e 501/1988 cit.); 2) contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell'ingiustificata disparita' di trattamento nei riguardi di due categorie di soggetti (magistrati e assimilati in servizio attivo, da un lato e magistrati e assimilati in quiescenza, dall'altro) cui l'ordinamento sembra riconoscere uguale diritto a trattamenti economici costantemente adeguati, in virtu' della comune finalita' retributiva, agli indici di incremento del costo della vita e quindi uguale diritto a meccanismi riequilibratori come quello stabilito dall'art. 2 della legge n. 27/1981. Le questioni appaiono rilevanti ai fini della decisione nel merito dei ricorsi riuniti, perche' dall'esito delle stesse dipende l'esito delle pretese dei ricorrenti sul punto dell'applicazione nei loro confronti degli incrementi tabellari ex art. 2 citato alle date del 1º gennaio 1989, 1º gennaio 1990 ed oltre. La rilevanza non concerne invece le misure stipendiali ex art. 2 maturatesi a tutto il 1º gennaio 1988, perche' le stesse, come precisato anche nella separata decisione parziale in pari data della presente ordinanza, concorrono, insieme con la nuova struttura del trattamento di attivita' prevista dagli artt. 3 e 4 della legge n. 425/1984, alla corretta riliquidazione, con effetto da quella data, delle pensioni dei ricorrenti in applicazione della sentenza n. 501 della Corte costituzionale, che ha integrato con la legge n. 425 la legge n. 141/1985. Di conseguenza dette misure costituiscono, a differenza di quelle successive al 1º gennaio 1988, non un autonomo beneficio aggiuntivo, allo stato inapplicabile alle pensioni nella rilevata e censurata assenza di una norma adeguatrice, bensi' una necessaria componente economica della rivalutazione pensionistica a quella data, quale risulta voluta dal legislatore per effetto della pronunzia integrativa della Corte costituzionale.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ordina che il giudizio sui ricorsi riuniti per la parte ancora non decisa con la pronunzia in pari data, sia sospesa e gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale affinche' siano risolte le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione nella parte in cui, pur prevedendo un meccanismo di adeguamento annuale degli stipendi di attivita' dei magistrati e categorie assimilate, non dispone l'estensione dello stesso ai trattamenti economici del corrispondente personale in quiescenza ne' comunque prevede, per i trattamenti stessi, un meccanismo equivalente; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al procuratore generale di questa Corte ed al Presidente del Consiglio dei Ministri nonche' comunicata al Presidente del Senato e della Camera dei deputati. Cosi' pronunciato in Roma, nella camera di consiglio del 21 maggio 1990. Il presidente: (firma illeggibile) 90C1333