Modifica all'art. 1 della legge regionale 30 agosto 1988, n. 40 "Sanzioni relative alle normative contenute nel Piano naturalistico del Parco naturale della Val Troncea".(GU n.43 del 29-10-1994)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma 17 dell'art. 1 della legge regionale 30 agosto 1988, n. 40, e' sostituito dal seguente: "17. Le violazioni delle norme di cui all'art. 3, secondo comma, lettere a) e d), relative ai divieti di: a) superare il numero di capi da monticare per contratto in ogni alpe: il carico dovra' essere definito da un apposito piano di pascolamento; d) introdurre bovini, ovini, e caprini nell'area individuata nella carta degli obiettivi naturalistici e selvicolturali, degli interventi e delle destinazioni, quale area di particolare pregio naturalistico sul versante sinistro; comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 4.000 ad un massimo di L. 40.000 per ogni capo di bestiame". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte. Torino, 12 maggio 1994 BRIZIO