Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, da applicarsi esclusivamente per contratti assunti in abbinamento ad operazioni di prestito contro cessione di una quota della retribuzione da parte del lavoratore dipendente, presentata dalla S.p.a. Meie vita, in Milano.(GU n.76 del 31-3-1988)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 499, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la domanda in data 8 giugno 1987 e la successiva integrazione in data 27 novembre 1987 della societa' per azioni Meie vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita; Vista la nota in data 15 ottobre 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta; Decreta: E' approvata, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla societa' per azioni Meie vita, con sede in Milano, da applicarsi esclusivamente per contratti assunti in abbinamento ad operazioni di prestito contro cessione di una quota della retribuzione da parte del lavoratore dipendente: tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di mensilita' temporanee posticipate certe, a premio unico, per durate contrattuali comprese dai due ai dieci anni. Roma, addi' 1 marzo 1988 Il Ministro: BATTAGLIA