Riconoscimento di titoli di studio esteri ai fini della partecipazione in Italia a concorsi per ricercatore universitario e presso centri pubblici di ricerca.(GU n.279 del 27-11-1999)
IL DIRETTORE del Dipartimento autonomia universitaria e studenti Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; VIsta la legge 19 novembre 1990, n. 341; Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti dal sig. Matthias Laubenstein; Visti i precedenti riconoscimenti di titoli tedeschi; Decreta: Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca, ai sensi delladirettiva CEE e del decreto legislativo di recepimentodella stessa di cui alla premesse, il titolo di "DiplomPhysiker"e di "Doktors der Naturwissenschaften" rilasciati dalla Ruprecht-Karls-Universitat Heidelberg al sig. Matthias Laubenstein nato ad Heidelberg l'8 ottobre 1966. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 ottobre 1999 p. Il direttore: Cuomo