N. 563 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 luglio 1999

                                N. 563
  Ordinanza  emessa  l'8  luglio  1999  dalla  Commissione  tributaria
 regionale  di Perugia sul ricorso proposto da Perfetti Paola ed altra
 contro Ufficio delle entrate di Terni
 Contenzioso tributario - Sentenza emessa da Commissione tributaria in
    grado  d'appello  -  Esecuzione  in  pendenza  di   ricorso   alla
    Commissione  tributaria  centrale  - Possibilita' di sospensione a
    norma dell'art.  373 cod. proc. civ. - Esclusione  -  Lesione  del
    diritto  di  difesa,  di  cui e' espressione la tutela cautelare -
    Violazione  del  principio  di  eguaglianza,  per  disparita'   di
    trattamento  rispetto  ai  processi in materia tributaria devoluti
    alla giurisdizione del giudice ordinario.
 (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 47 e 49).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.42 del 20-10-1999 )
                  LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
   Ha emesso la seguente ordinanza sull'istanza, depositata in data 23
 giugno 1999, con la quale Perfetti Paola e Perfetti Carla chiedevano,
 ai sensi dell'art. 373 c.p.c. la  sospensione  dell'esecuzione  della
 sentenza  numero  9705/02/1993  con  cui la Commissione tributaria di
 secondo grado di Terni aveva accolto l'appello  dell'ufficio  avverso
 la  decisione  del  14  ottobre  1989 della Commissione tributaria di
 primo grado di Terni.
   Gli istanti, avendo ritualmente e tempestivamente proposto  ricorso
 alla  Commissione  tributaria  centrale avverso la predetta sentenza,
 ritengono applicabile il disposto  dell'art.  373  c.p.c.  e  poiche'
 dall'  esecuzione  della  sentenza  puo'  derivare  un danno grave ed
 irreparabile chiedono al giudice tributario  che  ha  pronunciato  la
 sentenza di disporre che l'esecuzione sia sospesa sino alla pronuncia
 della adita Commissione tributaria centrale.
   All'udienza  dell'8  luglio 1999 il difensore dei contribuenti avv.
 Angela Landini, assente il rappresentante dell'ufficio delle  entrate
 di Terni, (ex ufficio del registro) ribadisce la piena applicabilita'
 al  processo  tributario del rimedio cautelare endoprocessuale di cui
 all'art. 373 c.p.c. prospettando altresi' la eventuale illegittimita'
 costituzionale degli  artt.  47  e  49  del  decreto  legislativo  n.
 546/1992  in quanto limiterebbero la sospensione dell'atto impositivo
 al giudizio di primo grado e non consentirebbero di sospendere, negli
 ulteriori gradi del giudizio  l'efficacia  immediata  della  sentenza
 impugnata.
   La Commissione osserva quanto segue:
     prima  di valutare il merito della richiesta occorre stabilire in
 via preliminare se l'art. 373 c.p.c.  possa    ritenersi  applicabile
 alle  sentenze  delle  Commissioni tributarie regionali, ai sensi del
 richiamo generalizzato di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del  decreto
 legislativo  n.  546/1992  che, in assenza di una disciplina diversa,
 rende operanti nel processo tributario le  disposizioni  del  c.p.c.,
 cio'   che   per  le  impugnazioni  risulta  specificamente  ribadito
 dall'art. 49.
   Orbene, secondo questa  Commissione  si  dovrebbe  pervenire,  come
 recentemente  stabilito  anche dalla Commissione tributaria regionale
 di Firenze del 19 marzo 1998, ad una conclusione  negativa  e  quindi
 dichiarare  inammissibile  l'istanza  di  sospensione  ostandovi  due
 motivi, uno di ordine formale e  l'altro  di  ordine  sistematico  in
 quanto:    a)  ai  sensi  dell'  art.  49  del decreto legislativo n.
 546/1992  e'  espressamente  esclusa  l'applicabilita'  al   processo
 tributario  dell'art.    337 del c.p.c. e quindi anche dalle norme da
 quest'ultimo richiamate, tra cui in particolare l'art. 373 c.p.c.; b)
 ove  il  legislatore  volle,  espressamente   previde   la   speciale
 sospensione  per  l'atto  impugnato  di  cui  all'art.  47 del citato
 decreto legislativo laddove nulla e' disposto circa  il  giudizio  di
 appello,  dovendosi  da  tale  esclusione desumere una precisa scelta
 legislativa volta ad escludere  la  possibilita'  dell'inibitoria  in
 appello.
   Pur  tuttavia  la Commissione si e' posto il problema di verificare
 se  la  disciplina  concernente  gli  effetti  delle  sentenze  delle
 Commissioni tributarie possa dar luogo a situazioni analoghe a quelle
 che  giustificano  i  provvedimenti  sospensivi previsti nel processo
 civile e poiche' a tale problema deve necessariamente rispondersi  in
 senso  positivo, d'ufficio, va sollevata la questione di legittimita'
 costituzionale per violazione  dell'art.  24  della  Costituzione  in
 quanto  l'esclusione  di  ogni  possibilita'  di tutela cautelare nei
 confronti  della  immediata  e  completa  efficacia  esecutiva  della
 sentenza  di  secondo grado in pendenza del giudizio di legittimita',
 arrecherebbe una lesione al diritto di difesa,  definito  inviolabile
 in  ogni stato e grado del procedimento, ovviamente anche tributario,
 e del quale, indiscutibilmente  l'azione  cautelare  costituisce  una
 sicura espressione.
   Sussisterebbe  inoltre  violazione  dell'art.  3 della Costituzione
 laddove emergerebbe una ingiustificata disparita' di trattamento  del
 contribuente    in   relazione   soltanto   alla   diversita'   della
 giurisdizione qualora  si  tratti  di  processi,  aventi  ad  oggetto
 imposte  e  tasse,  e quindi riconducibili alla comune matrice di cui
 all'art. 53 della Costituzione, i quali non siano pero' devoluti alla
 cognizione del giudice tributario, ma attribuiti a quella del giudice
 ordinario ex art. 9 c.p.c. si da ingenerare una palese violazione del
 principio di uguaglianza in quanto  l'azione  cautelare  in  un  caso
 (giudice  ordinario) sarebbe sempre ammessa ex artt. 283 e 373 c.p.c.
 e sempre negata, in linea di principio  nel  processo  tributario,  o
 perlomeno nella fase del secondo grado di giudizio.
   Il  sospetto di incostituzionalita' degli artt. 47 e 49 del decreto
 legislativo n. 546/1992 appare quindi fondato.
                                P. Q. M.
   Visti gli artt. 134 della Costituzione e  23,  terzo  comma,  della
 legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Giudica  rilevante  e  non manifestamente infondata la questione di
 legittimita'  costituzionale  degli  artt.  47  e  49   del   decreto
 legislativo  n.  546/1992  in  riferimento  agli  artt.  3 e 24 della
 Costituzione della Repubblica;
   Sospende la presente fase di  giudizio  e  si  riserva  ogni  altra
 pronuncia in rito ed in merito;
   Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Ordina  che  a  cura  della  segreteria  la  presente ordinanza sia
 notificata alle parti ed al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
 nonche'  comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della
 Camera dei deputati.
   Cosi' deciso a Perugia l'8 luglio 1999.
                          Il presidente: Salvi
                                                  Il relatore: Orzella
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