Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale(GU n.59 del 12-3-1997)
Con decreto ministeriale n. 22209 del 21 febbraio 1997 e' autorizzata, per il periodo dal 27 maggio 1996 al 26 maggio 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pareschi, con sede in Laveno Mombello (Varese) e unita' di Laveno Mombello (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a tredici unita', su un organico complessivo di diciotto unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pareschi - a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 22185 del 19 febbraio 1997 e' autorizzata, per il periodo dal 1 settembre 1996 al 31 agosto 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Kontron instruments, con sede in Milano e unita' di Milano, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ottanta unita', su un organico complessivo di centonovantatre unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Kontron instruments - a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 22186 del 19 febbraio 1997 e' autorizzata, per il periodo dal 2 settembre 1996 al 1 settembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Isma, con sede in Sinalunga, frazione Bettolle, localita' Bisciano (Siena) e unita' di Sinalunga, frazione Bettolle, localita' Bisciano (Siena), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventotto unita', su un organico complessivo di ventotto unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Isma - a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 22187 del 19 febbraio 1997 e' autorizzata, per il periodo dal 2 settembre 1996 al 1 settembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. maglificio A.G.T., con sede in Moncalieri (Torino) e unita' di Moncalieri (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25,20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sessantadue unita', su un organico complessivo di novanta unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. maglificio A.G.T. - a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 22188 del 19 febbraio 1997 e' autorizzata, per il periodo dal 1 agosto 1996 al 31 luglio 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. gruppo S.M.I. - Servizi manutenzione immobili, con sede in Bari e unita' di Il Policlinico di Napoli (Napoli), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per ventitre mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 32 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a novantasei unita', su un organico complessivo di centoquarantotto unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. gruppo S.M.I. - Servizi manutenzione immobili - a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 22189 del 19 febbraio 1997 e' autorizzata, per il periodo dal 10 ottobre 1994 al 9 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Umbria '90, con sede in Cossato (Biella) e unita' di Buttigliera Alta (Torino), Torino, Grugliasco (Torino), Carmagnola (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 23,79 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a cinquantanove unita', di cui 8 part-time da 24 a 14,28 ore medie settimanali e 9 part-time da 20 a 11,9 ore medie settimanali, su un organico complessivo di novantatre unita'. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 19485 del 1 dicembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Umbria '90 - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 22190 del 19 febbraio 1997 e' autorizzata, per il periodo dal 1 ottobre 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.a.r.l. Romana ediltecnica, con sede in Roma e unita' di Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per quindici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a cinque unita', di cui 1 part-time da 20 a 10 ore medie settimanali, su un organico complessivo di venti unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.a.r.l. Romana ediltecnica - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 22191 del 19 febbraio 1997 e' autorizzata, per il periodo dal 22 settembre 1994 al 22 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fama, con sede in Trivio di Castel S. Giorgio (Salerno) e unita' di Trivio di Castel S. Giorgio (Salerno), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per diciotto mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 21 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventidue unita', su un organico complessivo di ventidue unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fama - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 22192 del 19 febbraio 1997 e' autorizzata, per il periodo dal 3 gennaio 1995 al 2 gennaio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cazzaniga, con sede in Biassono (Milano) e unita' di Biassono (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sessantasette unita', su un organico complessivo di duecentouno unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cazzaniga - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 22193 del 19 febbraio 1997 e' autorizzata, per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. confezioni CA.NA.LE., con sede in Salgareda, frazione di Campo di Pietra (Treviso) e unita' di Salgareda, frazione di Campo di Pietra (Treviso), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a cinque unita', su un organico complessivo di ventuno unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. confezioni CA.NA.LE. - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 22194 del 19 febbraio 1997 e' autorizzata, per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Meazza, con sede in Milano e unita' di Milano, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 33,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventisette unita', su un organico complessivo di cinquantaquattro unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Meazza - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 22195 del 19 febbraio 1997 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Corbin, con sede in S. Giovanni Persiceto (Bologna) e unita' di S. Giovanni Persiceto (Bologna), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di ventotto unita' su centotredici in organico, per il periodo dall'8 febbraio 1996 al 7 febbraio 1997. Con decreto ministeriale n. 22196 del 19 febbraio 1997 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Socrefarma, con sede in Cremona e unita' di Cremona, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali per trentasei lavoratori su un organico complessivo di cinquantatre' unita', per il periodo dal 18 gennaio 1994 al 17 gennaio 1995. Con decreto ministeriale n. 22197 del 19 febbraio 1997 e' autorizzata, per il periodo dal 1 maggio 1996 al 30 aprile 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.a.r.l. coop. Toscana Lazio, con sede in Piombino (Livorno) e unita' di Terracina (Latina), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro, nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quarantuno unita', di cui diciotto a tempo pieno da 37 a 27 ore m.s., 20 a tempo parziale da 24 a 17,5 ore m.s., 1 a tempo parziale da 16 a 11,5 ore m.s., 1 a tempo parziale (p.t. annuo a tre mesi) da 37 a 27 ore m.s., 1 a tempo parziale (p.t. annuo a sei mesi), da 24 a 17,5 ore m.s., su un organico complessivo di quarantadue unita'; L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.a.r.l. coop. Toscana Lazio - a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 22198 del 19 febbraio 1997 e' autorizzata, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 10 aprile 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Centro servizi B 3, con sede in Torino e unita' di Torino, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quarantadue unita', su un organico complessivo di novantatre' unita'. Il presente decreto annulla e' sostituisce il decreto ministeriale 17470 dell'8 maggio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Centro servizi B 3 - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 22199 del 19 febbraio 1997 e' autorizzata, per il periodo dal 7 marzo 1994 al 31 maggio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fluorsid, con sede in Cagliari e unita' di Assemini (Cagliari), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ottantadue unita', su un organico complessivo di novanta unita'. Il presente decreto annulla e' sostituisce il decreto ministeriale 17667 del 16 maggio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fluorsid - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 22200 del 19 febbraio 1997 in ottemperanza alla decisione n. 1386/96 del TAR Campania - Sezione di Salerno, e' autorizzata, per il periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Pisano, con sede in Salerno e unita' di Salerno, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo dal 21 febbraio 1994 al 31 dicembre 1995, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centosessantasette unita', costituenti l'intero organico aziendale. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Pisano - a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. La concessione del trattamento di integrazione salariale, disposta con il presente decreto, sara' revocata qualora la decisione nel merito della controversia, in qualunque grado, dovesse avere esito favorevole per l'Amministrazione resistente.