N. 71 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 febbraio 2018
Ordinanza del 6 febbraio 2018 della Corte d'appello di Bari nel procedimento penale a carico di T.G. e altri. Reati e pene - Reclutamento e favoreggiamento della prostituzione "volontariamente e consapevolmente esercitata" - Configurazione come illecito penale. - Legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui), art. 3, primo comma, n. 4), prima parte, e n. 8).(GU n.19 del 9-5-2018 )
CORTE DI APPELLO DI BARI Terza sezione penale La Corte d'Appello di Bari - III Sezione Penale riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei sig. magistrati: dott. Marcello De Cillis - Presidente; dott. Adolfo Blattmann D'Amelj - Consigliere rel.; dott.ssa Margherita Grippo- Consigliere ha pronunciato la seguente ordinanza, ex art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, di rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 comma 1, n. 4) e n. 8) della legge 20 febbraio 1958 n. 75, nel procedimento n. 3237/16 nei confronti, tra gli altri, di: T.G., B.S., F.P., V.M., imputati come di seguito indicato. La vicenda processuate: 1. Con decreto del 12 novembre 2013, il giudice dell'udienza preliminare presso Tribunale di Bari disponeva il giudizio nei confronti di T.G., T.C., B.S., F.P., F.L., L.F. e V.M. per rispondere dei seguenti reati: T.G., F.P., V.M. a) art. 416, comma 1, 2 e 3. c.p., per essersi associati tra loro allo scopo di commettere un numero indeterminato di delitti (alcuni dei quali specificati nei capi che seguono) relativi al reclutamento di donne al fine di farle esercitare la prostituzione con S.B. in occasione degli incontri organizzati presso le sue residenze e, comunque, alla agevolazione, induzione, favoreggiamento e sfruttamento della attivita' di prostituzione con lo stesso; in particolare, il T., promotore ed organizzatore dell'associazione, al fine di consolidare il rapporto con S.B. (avviato nell'estate del 2008), ottenere, per il suo tramite, incarichi istituzionali e allacciare, avvalendosi della sua intermediazione, rapporti di tipo affaristico con i vertici della Protezione civile, di Finmeccanica S.p.a., di societa' a quest'ultima collegate (SEL PROC s.c. a r.l., Selex Sistemi Integrati S.p.a. e Seicos S.p.a.). di Infratelit Alia S.p.a. ed altre societa', provvedeva a: ricercare le donne, personalmente o per il tramite degli altri partecipi, persuadendole a prostituirsi o rafforzando il loro iniziale proposito di prostituirsi, in occasione degli incontri che egli stesso organizzava presso le residenze di S.B.; selezionare le donne, personalmente o per il tramite degli altri partecipi, secondo specifiche caratteristiche fisiche (giovane eta', corporatura esile ecc.); impartire, in occasione di tali incontri, disposizioni sull'abbigliamento da indossare e sul comportamento da assumere; sostenere le spese di viaggio e soggiorno delle donne provenienti da varie parti d'Italia, mettere loro a disposizione il mezzo per raggiungere il luogo dell'incontro. Tutti gli altri, partecipi dell'associazione, contribuivano consapevolmente al funzionamento del meccanismo criminoso, anche nella prospettiva di ricevere vantaggi personali (il F. diventare il referente nell'attivita' di organizzazione delle feste private del B. a Milano; gli altri due beneficiare indirettamente dei vantaggi economici che il T. al quale erano legati da rapporti di affari, avrebbe conseguito attraverso l'aggiudicazione di commesse da parte delle societa' sopra indicate), attraverso l'organizzazione delle serate provvedendo alla ricerca e alla selezione delle prostitute, secondo i criteri sopra indicati, nonche' alla verifica della loro disponibilita' a prostituirsi. In Bari, Roma e Milano dal settembre 2008 al maggio 2009 T.G., b) art. 3, comma primo, numeri 4) e 8) legge n. 75/58, per avere reclutato D.N., M.T. (detta T.) favorito e sfruttato - al fine di perseguire i fini delineati al capo A) - l'attivita' di prostituzione della stessa, esercitata in favore di S.B. presso la sua residenza romana, dietro pagamento di corrispettivo in denaro, provvedendo ad istruirla sull'abbigliamento da indossare, sulle finalita' della serata, a sostenere le spese di viaggio e soggiorno, mettendo a sua disposizione un'autovettura per raggiungere Palazzo G unitamente ad altre ragazze, pure invitate con la prospettiva di farle prostituire dietro compenso in denaro e la promessa di altre utilita' nel mondo dello spettacolo. In Bari e Roma, 23 e 24 settembre 2008 T.G. c) art. 3, comma primo, numeri 4) e 8), legge n. 75/58, art. 4, comma primo, numero 7), legge n. 75/58, per avere reclutato D.F.B.C. (detta C.), D.L. e un terza donna non meglio identificata, al fine di farle prostituire in favore di S.B. presso la sua residenza di Villa S.M. dietro il pagamento di un corrispettivo, sostenendo le spese di viaggio e provvedendo ad istruirle sull'abbigliamento da indossare per l'incontro serale. In Arcore, dal 26 al 28 settembre 2008 T.G. d) art. 3, comma primo, numeri 4) e 8), legge n. 75/58, per aver reclutato L.F., favorito e sfruttato, al fine di perseguire i fini delineati al capo A) - dietro la promessa di utilita' professionali, l'attivita' di prostituzione della stessa, esercitata in favore di S.B. presso la sua residenza romana di Palazzo G. In Roma, 2 dicembre 2008 T.G. e) artt. 81. 56 C.p., 3, comma primo, numeri 4), 5) e 8), e art. 4, comma primo, numero 7), legge n. 75/58, per avere, con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno delittuoso: 1. reclutato L.F., K.N. (detta H) e K.M.B., per favorirne la prostituzione dietro corrispettivo in denaro. ovvero promettendo altre utilita', sostenendo le spese di viaggio della K. e B. mettendo a disposizione un'autovettura per l'accompagnamento delle donne a Palazzo G.; 2. sfruttato l'attivita' di prostituzione della prima, esercitata in favore di S.B., presso la sua residenza romana - al fine di perseguire i fini delineati al capo A) nonche' per aver nella medesima circostanza di tempo e di luogo, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a indurre A.M. a prostituirsi in favore di S.B., promettendole che lo stesso l'avrebbe favorita per la conduzione del Festival di Sanremo, non riuscendo a portare a termine il suo proposito a causa del rifiuto opposto dalla stessa. In Roma, 10 dicembre 2008 T.G. f) art. 3, comma primo, numeri 4), e 8), legge n. 75/58, per avere reclutato, per favorirne (a prostituzione, dietro pagamento di corrispettivo in denaro, C.C.C., sostenendo le spese di viaggio e soggiorno della stessa e di altra giovane donna invitata a partecipare all'incontro serale, impartendole disposizioni sull'abbigliamento da indossare e mettendo ad entrambe a disposizione un'autovettura per raggiungere Palazzo G nonche' per aver sfruttato al fine di perseguire i fini delineati al capo A) - l'attivita' di prostituzione della prima, esercitata in favore di S.B. presso la sua residenza romana. In Roma, dal 14 al 28 novembre 2008 T.G. g) artt. 81, 56 C.p. 3, comma primo, numeri 4), 5) e 8), legge n. 75/58, per aver reclutato, favorito e sfruttato - al fine di perseguire fini delineati al capo A), dietro corrispettivo in denaro, l'attivita' di prostituzione di M.B. in favore di S.B. reso la sua residenza di Villa C., sostenendo le spese di viaggio della stessa, nonche' per aver. nella medesima circostanza di tempo e di luogo, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a indurre G.C. a prostituirsi in favore di S.B., non riuscendo a portare a termine il suo proposito per cause indipendenti dalla sua volonta'. In Porto Rotondo (Or), 6 gennaio 2009 T.G. h) art. 3, comma primo, numeri 4) e 8), legge n. 75/58, per avere reclutato, per favorirne la prostituzione con S.B., dietro pagamento di corrispettivo in denaro, C.C.C. sostenendo le spese di viaggio della stessa e di altre due giovani donne invitate a partecipare all'incontro serale, mettendo loro a disposizione un'autovettura per raggiungere Palazzo G , nonche' per aver sfruttato - al fine di perseguire fini delineati al capo A) - l'attivita' di prostituzione della prima, esercitata in favore di S.B. presso la sua residenza romana. In Bari e Roma, 14 gennaio 2008 T.G. i) art. 3, comma primo, numeri 4) e 8), e art. 4, comma primo, numero 7), legge n. 75/58, per aver reclutato T.S. e S.F., per favorirne, dietro la promessa di utilita' varie, la prostituzione in favore di S.B., presso la sua residenza romana, anche dando istruzioni sull'abbigliamento da indossare per l'incontro serale e mettendo a disposizione un'autovettura per raggiungere Palazzo G. In Roma, 13 marzo 2009 T.G. e L.F. j) artt. 56, 81 e 110 c.p., 3, comma primo, numeri 4), 5) e 8), legge n. 75/58, per avere il T., mediante piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in un primo momento reclutato L.F., per favorirne la prostituzione con S.B., e, successivamente, per avere compiuto, in concorso con la stessa L.F., atti idonei e diretti in modo non equivoco a indurre A.M. a prostituirsi in favore di prospettando la possibilita' di un personale interessamento di quest'ultimo (sollecitato vieppiu' dalla stessa A.) per consentire la partecipazione del fratello ad una trasmissione televisiva, non riuscendo a portare a termine il loro proposito per ragioni indipendenti dalla loro volonta'. In Roma, 25 gennaio e 11 febbraio 2009 T.G. k) artt. 81 c.p., 3, comma primo, numeri 4) e 8), legge n. 75/58, per avere, dopo diversi tentativi di induzione, reclutato C.G. e favorito, dietro la promessa di utilita' economiche non meglio definite, l'attivita' di prostituzione della stessa a vantaggio di S.B., presso la sua residenza romana, sostenendo le spese di viaggio della donna, nonche' mettendo a disposizione un'autovettura per l'accompagnamento, della donna e di un sua amica, a Palazzo G. In Roma, 18 e 19 febbraio 2009 T.G. e B.S. l) art. 81, 110 c.p., 3, comma primo, numeri 4) e 8), 4, comma primo, numero 7), legge n. 75/58, per avere, in concorso tra loro, reclutato V.D.M., S.C. (detta M.) e R.N. favorito e sfruttato - al fine di perseguire ai fini delineati al capo A) - l'attivita' di prostituzione della prima, esercitata, in favore di S. presso la sua residenza romana, dietro pagamento di corrispettivo in denaro, provvedendo, in particolare, il T. ad istruire le stesse sulle modalita' comportamentali da assumere, sulla finalita' della serata, a sostenere le spese di viaggio e soggiorno delle donne, e a mettere a loro disposizione un'autovettura per raggiungere Palazzo. In Roma dal 30 agosto al 6 settembre 2008 T.G. e F.L. m) artt. 110 c.p., 3, comma primo, numeri 4) e 75/58, per avere, in concorso tra loro, reclutato M.J.D.B.R., per favorirne la prostituzione, dietro corrispettivo in denaro, a vantaggio di S.B. presso la sua residenza romana; in particolare, la F.L., invitando la D.B.R. a far partecipare altre ragazze all'incontro, impartendole disposizioni sul comportamento da tenere e l'abbigliamento da indossare; il T., mettendo a disposizione di questa e di altre due amiche della stessa un'autovettura per raggiungere Palazzo G. In Roma, dal 17 al 21 ottobre 2008 T.G. n) 10 c.p., 3, comma primo, numeri 4) e 8), legge n. 75/58, per avere, in concorso tra loro, dapprima indotto C.G. a prostituirsi per S.B., poi favorito e sfruttato - al fine di perseguire i fini delineati al capo A) - l'attivita' di prostituzione della stessa, esercitata presso la residenza di Arcore, dietro la promessa di utilita' professionali e di altra natura, sostenendo le spese di viaggio della donna, e mettendo a disposizione della stessa un'autovettura per il suo accompagnamento a Villa S.M. In Bari ed Arcore, dal 25 al 28 settembre 2008 T.G. e F.P. o) artt. 110 c.p., 3, comma primo, numeri 4) e 8), e art. 4, comma primo, n. 7), legge n. 75/58, per avere concorso tra loro, reclutato D.F.B.C. (detta C), F.D.F.L., per favorirne la prostituzione, dietro corrispettivo di una somma di denaro, a vantaggio di S.B., presso la sua residenza di Arcore, provvedendo, T., ad istruire la D.F.B.C. sull'abbigliamento da indossare in occasione dell'incontro serale, e mettendo a disposizione un'autovettura per l'accompagnamento a Villa S.M. delle stesse e di altre due giovani donne invitate a partecipare all'incontro serale. In Arcore, dal 6 al 9 novembre 2008 T.G. e F.P. p) artt. 81 e 110 c.p., 3, comma primo, numeri 4) 8), e art. 4, comma primo, numero 7), legge n. 75/58, per avere, in concorso tra loro, reclutato P.M. e G.P.M.E., (detta M.), Per favorirne la prostituzione, dietro corrispettivo in denaro, a vantaggio di S.B., presso la sua residenza romana, nonche' la sola G.P.M.E. presso il centro «Messegue» di Melezzole (TR), provvedendo, inoltre, il T., a sostenere le spese di viaggio e soggiorno delle donne. In Roma e Melezzole (TR), dal 4 28 novembre 2008 T.G. e V.M. q) artt. 110 c.p. 3, comma primo, numeri 4) e 8) , legge n. 75/58 per avere, in concorso tra loro, reclutato C.D.S.M. per favorirne la prostituzione, dietro la promessa di corrispenivo in denaro, a vantaggio di S.B. , presso la sua residenza di Arcore, provvedendo, il T . a dare istruzioni alla donna sull'abbigliamento da indossare in occasione dell'incontro serale, e mettendo a disposizione un'autovettura per l'accompagnamento della stessa a Villa S.M. In Milano ed Arcore, 2 febbraio 2009 T.G. e V.M. r) artt. 110 c.p., 3, comma primo, numeri 4) e art. 4, comma primo, numero 7), legge n. 75/58, per avere, in concorso tra loro, anche disgiuntamente tra loro, reclutato C.C. (detta M.) e C.C.C. per favorirne la prostituzione a vantaggio di S. B. presso la sua residenza di Arcore. In Milano, 3 maggio 2009 T. G. e V.M. e F.P. s) artt. 81, 10 c.p. e 3, comma primo, numeri 4) e 8), e art. 4, comma primo, numero 7), legge n. 75/58, per avere, in concorso tra loro, mediante piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, reclutato I.V. B.G. e V.D.M. e' favorito l'attivita' di prostituzione delle prime due in favore di S.B. presso la sua residenza romana, dietro corrispettivo in denaro, provvedendo, il T. ad istruirle sulla finalita' della serata, a sostenere le spese di viaggio e di soggiorno di I.V. e V.D.M. a mettere a loro disposizione un'autovettura per raggiungere Palazzo G. In Roma, dal 30 settembre 10 ottobre 2008 T.G. e V.M. t) artt. 81, 110 C.p. e 3, comma primo, numeri 4) e 8), e art. 4, comma primo, numero 7), legge n. 75/58, per avere, in concorso tra loro, operando anche disgiuntamente, mediante piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, reclutato I.V., B.G. e D.P., per favorirne la prostituzione, dietro corrispettivo in denaro, nonche', per aver sfruttato al fine di perseguire i fini delineati al capo A) - l'attivita' di prostituzione delle prime due donne in favore di S.B., presso la sua residenza romana; in particolare, per avere, il T. sostenuto le spese di viaggio e di soggiorno di I.V., P. D. e di un'altra giovane donna invitata a partecipare all'incontro serale, oltre che messo a disposizione delle stesse un'autovettura per raggiungere Palazzo G. In Bari e Roma, dal 10 ottobre al 16 ottobre 2008 T.G. F.P. e V.M. u) artt. 81, 110 c.p. e 3, comma primo, numeri 4) e 8), e art. 4, comma primo, numero 7), legge n. 75/58, per avere, in concorso tra loro, mediante piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, reclutato T.S. e tale M., n.m.i., per favorirne, dietro la promessa di utilita' varie, la prostituzione in favore di S.B., presso la sua residenza romana; in particolare, il T., per avere dato istruzioni sull'abbigliamento da indossare per l'incontro serale e messo a loro disposizione un' autovettura per raggi ungere Palazzo G. In Roma, 10 marzo 2009 T.G. e V.M. v) artt. 81, 110 c.p. e 3, comma primo, numeri 4) e 8), e art. 4, comma primo, numero 7), legge n. 75/58, per avere, in concorso tra loro, mediante piu' azioni esecutive di' un medesimo disegno criminoso, reclutato P.D., B.M. e L.R. per favorirne la prostituzione, dietro corrispettivo in denaro, provvedendo, in particolare, il T., a sostenere le spese del loro viaggio e soggiorno, impartire disposizioni sul comportamento da tenere in occasione dell'incontro serale e sull'abbigliamento da indossare, ed a mettere a disposizione delle stesse un'autovettura per raggiungere Palazzo G.; nonche', per aver sfruttato al fine di perseguire i fini delineati al capo A) - l'attivita' di prostituzione della D., esercitata a vantaggio di S.B.; presso la sua residenza romana. In Bari e Roma, dal 27 ottobre al 5 novembre 2008 T.G. z) artt. 81 C.p. art. 3, comma primo, numeri 4) e 8), legge n. 75/58, per avere in piu' occasioni, mediante piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, reclutato D.N.M.T. (detta T.) favorito e sfruttato l'attivita' di prostituzione della stessa, esercitata, presso l'Hotel Mare Pineta di Bari, in favore di A.C., all'epoca dei fatti Capo Area Gestione Patrimonio dell'ASL di Bari, organizzando personalmente l'incontro tra i predetti, corrispondendo alla stessa, per ciascuna prestazione, una somma in denaro, e provvedendo al pagamento della stanza d'albergo, al fine di corrompere il pubblico ufficiale (nei confronti del quale si procede separatamente) per ottenere l'assegnazione privilegiata di commesse e affidamenti diretti da parte dell'ASL Bari. In Bari, 10 luglio e 15 ottobre 2008 T.G. e T.C. aa) artt. 110 c.p.c. e 3, comma primo, numeri 4) e 8), legge n. 75/58, per avere, in concorso tra loro, reclutato C.S. (detta M.), favorito e sfruttato l'attivita' di prostituzione della stessa, esercitata, dietro pagamento di corrispettivo, presso l'Hotel Principe di Savoia di Milano, in favore di A.F., all'epoca dei fatti Vice Presidente della Regione Puglia, organizzando l'incontro tra i predetti, al fine di ottenere vantaggi nell'assegnazione di commesse e affidamenti da parte dell'ASL Lecce con il patrocinio e il sostegno politico del F. (nei confronti del quale si procede separatamente) In Milano, 4 settembre 2008 T.G. ab) artt. 81, c.p. e 3, comma primo, numeri 4) e 8), legge n. 75/58, per avere in piu' occasioni, mediante piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, reclutato D.N.M.T. (detta T.), favorito e sfruttato l'attivita' di prostituzione della stessa, esercitata, dietro pagamento di un corrispettivo in denaro, presso l'immobile nella sua disponibilita', in favore di S.F., all'epoca dei fatti Vice Presidente della Regione Puglia, organizzando personalmente l'incontro tra i predetti, al fine di orientare, attraverso il sostegno politico del F. (nei confronti del quale si procede separatamente), l'esercizio della funzione pubblica degli uffici della ASL Lecce verso il soddisfacimento degli interessi patrimoniali delle aziende riconducibili allo stesso e alla sua famiglia. In Bari, in epoca precedente l'estate del 2008 T.G. ac) artt. 81 c.p. e 3 comma primo, numeri 4) e 8), legge n. 75/58, per avere in piu' occasioni reclutato D.M.V. favorito e sfruttato, dietro pagamento di corrispettivo in denaro, l'attivita' di prostituzione della stessa a vantaggio di S.F., all'epoca dei fatti Vice Presidente della Regione Puglia; in particolare, pagandole il viaggio da Parigi a Bari, ospitandola e mettendo a disposizione della stessa la propria abitazione, organizzando personalmente l'incontro tra i predetti, al fine di orientare, attraverso il sostegno politico del F. (nei confronti del quale si procede separatamente), l'esercizio della finzione pubblica degli uffici della ASL Lecce verso il soddisfacimento degli interessi patrimoniali delle aziende riconducibili allo stesso e alla sua famiglia. In Giovinazzo (BA), tra il 2007 e il 2008 T.G. ad) art. 3, comma primo, numeri 4) e 8), legge n. 75/58, per avere reclutato B.M., favorito e sfruttato l'attivita' di prostituzione della stessa, esercitata in favore di un non meglio identificato Capo Area dell'Istituto Bancario Carige, al fine di ottenere agevolazioni nella gestione di' una propria posizione bancaria presso il suddetto Istituto di credito. In Bari 12 e 13 febbraio 2009 T.G. ae) art. 3, comma primo, numeri 4) e 8), e art. 4, comma primo, numero 7), legge n. 75/58, per avere reclutato K.N. (detta H ), S.F. ed E n.m.i., favorito e sfruttato, dietro corrispettivo in denaro, l'attivita' di prostituzione delle prime due, esercitata, presso l'Hotel Valadier di Roma - a sue spese - in favore di S.M. (detto R.), dirigente del Gruppo Finmeccanica, e altro soggetto non meglio identificato, al fine di ottenere tramite lo stesso informazioni riservate dall'interno del citato Gruppo industriale, nonche' di entrare in contatto con i relativi vertici aziendali. In Roma, dal 3 al 5 marzo 2009 T.G. af) art. 3, comma primo, numeri 4), 5) e 8) legge n. 75/58, per aver reclutato G.B., S.F. e F.L., per favorirne la prostituzione a vantaggio di alcuni suoi ospiti invitati a cena presso la propria residenza romana, dietro il pagamento di un corrispettivo in denaro, dando istruzioni alla G. sull'abbigliamento da indossare per l'incontro serale. In Roma, 29 aprile 2009 2. Nel corso del suddetto giudizio di primo grado tenutosi dinanzi al Tribunale di Bari, II Sezione Penale, esaurita l'istruttoria dibattimentale, all'udienza del 9 novembre 2015 gli avv.ti Gioacchino Ghiro e Ascanio Amenduni, nell'interesse dell'imputato V.M., sollevavano eccezione di illegittimita' costituzionale degli artt. 3 n. 4), 5) ed 8) della legge n. 75/1958 nella parte in cui prevedono come reato o sanzionano con la medesima pena edittale i reati di reclutamento, induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione quando la stessa sia volontaria, consapevole e professionale piuttosto che svolta in modo coatto o per bisogno economico, per contrasto con gli artt. 2, 3, 13, 25 e 27 della Costituzione, ovvero con i principi di uguaglianza, liberta' sessuale, autodeterminazione, nonche' di legalita', offensivita', tassativita' e proporzionalita' della pena. 3. La questione veniva discussa all'udienza del 13 novembre 2015 al cui esito veniva pronunziata sentenza che, per quanto rileva in questa sede, dichiarava: B.S. colpevole del reato di reclutamento ascrittole al capo L) della rubrica, in esso assorbito quello di favoreggiamento e, in concorso di attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza rispetto alla contestata aggravante, la condannava alla pena di' anni uno, mesi quattro di reclusione ed € 200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali; F.P. colpevole dei reati di cui ai capi P) limitatamente al reclutamento di G.P.M.E. (detta M.); S) limitatamente al reclutamento di V.I. e G.B. U) limitatamente al reclutamento di T.S. e, in concorso di attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante contestata, unificati i reati ex art. 81 c.p., lo condannava alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed € 1000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. T.G. colpevole dei reati di cui ai capi B) limitatamente al reclutamento; C) limitatamente al reclutamento di D.F.B.C. (detta C.); D) limitatamente al reclutamento di L.F. E) limitatamente alle ipotesi di reclutamento; F) limitatamente al reclutamento; G) limitatamente al reclutamento; H) limitatamente al reclutamento; I) limitatamente alle ipotesi di reclutamento; i) limitatamente al reclutamento; L) limitatamente alle ipotesi di reclutamento; N) limitatamente al favoreggiamento; O) limitatamente al reclutamento di D.F.B.C. (detta C ); P) limitatamente al reclutamento di G.P.M.E.(detta M.); R) limitatamente alle ipotesi di reclutamento; S) limitatamente alle ipotesi di reclutamento; T) limitatamente alle ipotesi di reclutamento; U) limitatamente al reclutamento; V) limitatamente al reclutamento di D.P. e M.B.; Z) limitatamente al reclutamento; AA), limitatamente al reclutamento; AB) limitatamente al reclutamento; AD) limitatamente al reclutamento; AE) limitatamente al reclutamento di S.F. e K.N.; AF) limitatamente al reclutamento di S.F. e G.B. e, ritenuto configurabile un unico reato in relazione alle condotte contestate ai capi L) e AA) per C.S., ai capi F), H) e R) per C.C.C., ai capi D), J) e E) per L.F., ai capi C) ed O) per D.F.B.C. (detta C.), ai capi L) e S) per D.M.V. ai capi S) e T) per V.I., I) e U) per T.S., ai capi T) e V) per D.P. ai capi B), Z) e AB) per D.N.M.T. ai capi G), V) e AD) per M.B., ai capi S), T) e AF) per G.B., ai capi AE) e AF) per S.F. e ai capi D) e AE) per K.N. escluso il concorso con il reato di favoreggiamento perche' assorbito da quello di reclutamento in relazione ai capi B), E) con riguardo a L.F. F), G), H), L), S), T), V) con riguardo a D.P. e M.B.Z),AB), AE) con riguardo a S.F. e K.N. e AF) con riguardo a S.F.e G.B. ritenuta sussistente la contestata aggravante del fatto commesso ai danni di piu' persone ed applicato l'aumento per la continuazione ex art. 81 cpv. c.p., lo condannava alla pena di anni sette e mesi dieci di reclusione ed € 3000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali; V.M. colpevole dei reati di cui ai capi R) limitatamente al reclutamento di C.C. (detta M.); S) limitatamente al reclutamento di V.I.; T) limitatamente al reclutamento di D'P.; U) limitatamente al reclutamento di tale M. e, in corso di attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante testata, unificati i reati ex art. 81 c.p., lo condannava alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed € 1.500,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. L'adito Tribunale respingeva altresi' le eccezioni di illegittimita' costituzionale sollevate dai difensori degli imputati per difetto dei presupposti di cui all'art. 23, legge n. 87/53. 4. Avverso tale pronunzia hanno interposto gravame T.G. con ricorso depositato in data 23 giugno 2016, V.M. e F.P. con ricorso del 24 giugno 2016 e B.S. con ricorso del 29 giugno 2016; nei rispettivi scritti difensivi gli avv.ti Raffaele Quarta e Nicola Quaranta per T.G. e gli avv.ti Ascanio Amenduni e Gioacchino Ghiro per V.M. hanno riproposto espressamente dinanzi a questa Corte di Appello l'eccezione di illegittimita' costizionale, respinta in prime cure. 5. All'udienza del 21 dicembre 2017 i difensori degli imputati hanno rassegnato le loro conclusioni in merito alla riproposta eccezione d'incostituzionalita' con rinvio all'odierna udienza per brevi repliche, al cui esito questa Corte ha pronunziato la seguente ordinanza. La rilevanza dell'eccezione d'incostituzionalita' nell'ambito del presente giudizio di appello. 6. Va subito evidenziato come la decisione in merito all'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 3 comma primo n. 4 ed 8), 4 n.7) legge n. 75/58 sia certamente rilevante ai fini del presente giudizio di appello. Invero e' di tutta evidenza come il suo eventuale accoglimento in relazione al reato di reclutamento ai fini di' prostituzione comporti la riforma delle pronunzie di condanna intervenute in prime cure con assoluzione di tutti gli imputati dalla suddetta imputazione perche' il fatto non sarebbe piu' previsto dalla legge come reato. Ne' puo' assumere rilievo in senso contrario la circostanza per cui taluni reati oggetto di statuizione di condanna si siano medio tempore prescritti, in quanto la rilevanza della sollevata eccezione permane in ragione del maggior favore della formula assolutoria piena rispetto alla pronunzia di non doversi procedere per estinzione del reato. Parimenti la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale permane anche con riferimento al reato di favoreggiamento di cui all'art. 3 comma primo n. 8 prima parte legge n. 75/58, in quanto in merito allo stesso il Tribunale di prime cure ha solo stimato assorbita la relativa fattispecie delittuosa nel reato di reclutamento, in buona sostanza pervenendo ad un accertamento di penale responsabilita' degli imputatati non traducibile in statuizione di condanna per ragioni di continenza. Ne consegue che, ove nel corso del giudizio di appello dovesse essere riformata la pronunzia di condanna per il reato di reclutamento a fini di prostituzione, si rinnoverebbe la necessita' di valutare la penale responsabilita' degli imputati in relazione al reato di favoreggiamento, sicche' l'eventuale accoglimento dell'eccezione d'incostituzionalita' della relativa norma penale imporrebbe di definire il giudizio con pronunzia assolutoria perche' il fatto non e' previsto dalla legge come reato. La questione d'illegittimita' costituzionale in relazione alla violazione dell'art. 2 della Costituzione. 7. Cio' premesso e venendo al cuore della problematica deve osservarsi come le condotte ritenute penalmente rilevanti nel presente processo siano integrate dall'aver gli imputati organizzato, in favore dell'allora premier S.B., incontri con escort occasionalmente o professionalmente dedite alla prostituzione, richiamandosi in proposito la piu' comune e consolidata accezione del termine «escort» che identifica concettualmente l'accompagnatrice ovvero la persona retribuita per accompagnare qualcuno e che e' disponibile anche a prestazioni sessuali, con esclusione, quindi, di quelle forme di esercizio coattivo della prostituzione ovvero necessitato da ragioni di bisogno. Dunque le condotte di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione si vanno a collocare nel presente giudizio in un contesto operativo sgombro da costrizioni incidenti sulla libera determinazione della prostituta al compimento di prestazioni sessuali a pagamento, tanto piu' che la medesima legge n. 75/58 si ritiene, ad avviso dei giudici di prime cure, presupponga proprio l'assenza di condizionamenti della volonta' nel momento della deliberazione iniziale della prostituta ad esercitare il meretricio. Il fenomeno sociale della prostituzione professionale delle escort costituisce allora la novita' che va a connotare il presente processo e che inevitabilmente pone la necessita' di richiedere un nuovo vaglio di costituzionalita' della Legge Merlin, concepita in un'epoca storica in cui il suddetto fenomeno non era di certo conosciuto e neppure concepibile: non a caso i precedenti interventi della Consulta in relazione alla legge n. 75/58 non hanno in alcun modo affrontato le problematiche connesse all'emergenza del fenomeno della prostituzione professionale delle escort ed hanno avuto quale prospettiva valutativa quella della costituzionalita' della normativa con riferimento al principio di legalita' di cui all'art. 25 Cost. Ben altro scenario valutativo si pone invece nell'ambito del presente processo penale centrato, proprio in ragione della suddetta premessa fenomenologica, sull'affermazione del principio della liberta' di autodeterminazione sessuale della persona umana; liberta' che si estrinseca, nel caso delle escort, attraverso il riconoscimento del loro diritto di disporre della sessualita' nei termini contrattualistici dell'erogazione della prestazione sessuale contro pagamento di' denaro o di altra compatibile utilita'. Siamo in presenza di un diritto costituzionalmente garantito, avendo proprio la Corte Costituzionale, con la pronunzia n. 561/87, sancito essere la sessualita' «uno degli essenziali modi di espressione della persona umana» sicche' «il diritto di disporne liberamente e' senza dubbio un diritto soggettivo assoluto, che va ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l'art. 2 Cost. impone di garantire». Orbene, il principio del libero esercizio della prostituzione ha sicuramente accarezzato anche il legislatore del 1958, avendo invero avuto la Legge Merin il precipuo e titolato fine di impedire forme di sfruttamento della prostituzione, ma non vi e' parimenti dubbio che la liberta' considerata da tale legislatore sia stata intesa come liberta' della prostituzione da forme di asservimento della stessa all'altrui potere organizzativo (tanto da comportare la definitiva abolizione dell'esercizio strutturato di case di prostituzione), laddove il concetto di liberta', cui parametrare oggi la valutazione di costituzionalita' della normativa in esame, si arricchisce di una connotazione ben piu' positiva e piena, che la riguarda non come libera scelta rispetto al potere esterno di imprigionarla in ambiti di controllato esercizio ma come modalita' autoaffermativa della persona umana, che percepisce il proprio se' in termini di erogazione della propria corporeita' e genitalita' (e del piacere ad essa connesso) verso o contro la dazione di diversa utilita'. Nello specifico il fenomeno oggetto del presente processo riguarda l'osservazione di condotte di donne che hanno liberamente scelto di operare lo scambio contrattualistico tra il piacere procurato a terzi mediante la libera cessione della loro sessualita' e quello di poter acquisire vantaggi economicamente apprezzabili; scambio che sicuramente era gia' tipizzato nelle forme di meretricio attenzionate dalla Legge Merlin ma che l'attuale contesto storico sociale impone di reinterpretare non solo nella prospettiva della tutela dall'incombenza organizzativa di chi vuole profittare di tale esercizio ma nei termini di una protestata forma di' affermazione identitaria, attingendo la liberta' di autodeterminazione sessuale alle piu' profonde radici della persona umana che per tale scelta paga un prezzo di collocazione identitaria e sociale altissimo, assumendo un ruolo sociale ben definito e stabilizzato. Ed allora tale scelta ovvero quella di elargire sessualita' lucrativa, proprio perche' non puo' connotarsi in termini di significanza marginale, esige l'accesso ad una pluralita' di livelli valutativi della sua tutela costituzionale. Non a caso, a riprova di quanto intima e totalizzante sia la scelta genetica delle escort all'esercizio consapevole del meretricio, la sentenza di primo grado, censurando ogni comportamento di terzi che intercetti l'area di tale primigenia liberta' di esercizio, conferma il giudizio di costituzionalita' delle disposizioni relative alle condotte di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione in quanto affermative della lesione di tale esclusiva ed intangibile liberta'. Ma il capovolgimento della prospettiva valutativa del concetto di liberta' all'esercizio prostitutivo che il fenomeno delle escort comporta rende necessaria la rinnovazione della valutazione di costituzionalita' delle norme (della Legge Merlin) che, rispetto a tale espressione di liberta', si connotino per il carattere di oggettiva strumentalita' ausiliatrice che la condotta in esse tipizzata descrive. La collocazione della liberta' di autodeterminazione sessuale nell'ambito della tutela accordata dall'art. 2 della Costituzione per il quale «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita'» impone allora una particolare analisi del vaglio di costituzionalita', quanto meno sotto quello di squisita competenza remittente di non manifesta infondatezza, proprio con riferimento alla natura inviolabile del diritto tutelato nonche' alla garanzia che lo Stato assicura a esso in ragione di tale inviolabilita': in altri termini il concetto d'inviolabilita' del diritto alla consapevole e libera autodeterminazione sessuale, riguardando anche quello delle escort che tale autodeterminazione sessuale scelgono nella veste contrattualistica dello scambio tra fisicita' e lucro, comporta di dover verificare se le condotte di cui all'art. 3 comma primo n. 4) e 8) legge n. 75/58 siano capaci di ledere tale diritto ovvero sia forma di violazione dello stesso proprio il prevedere la loro penale illiceita'. Infatti, se diritto inviolabile della persona umana e' quello alla libera sessualita' autodeterminata, ne discende l'inevitabile caducazione di qualsivoglia interferenza normativa che confligga con la pienezza della sua estrinsecazione, avendo invero lo Stato figurativamente contratto l'obbligo di riconoscerlo e garantirlo non solo in quanto tale ma anche nella sua forma di contestualizzazione sociale ove e' possibile compiutamente affermarlo. Ed allora sicuramente intacca l'inviolabilita' di tale diritto una previsione normativa che sanzioni penalmente il compimento, ad opera di terzi, di attivita' materiali che tuttavia non siano in grado di incidere sulla primigenia liberta' autodeterminativa delle escort nella gestione della propria corporeita' in cambio di vantaggi patrimonialmente apprezzabili; in altri termini il contesto di apprezzamento sociale del diritto a tale libera autodeterminazione sessuale, quale necessitata modalita' di estrinsecazione ed affermazione dello stesso, impone di configurare come lecite quelle forme di interazione che nascono proprio dalla sua inevitabile relazionalita' con terzi, rendendo inesigibile la connotazione di penale illiceita' nei riguardi di comportamenti intesi ad intermediare il contatto tra escort e clienti (reclutamento) ovvero ad offrirne occasione di piu' comodo esercizio (favoreggiamento). Infatti una tutela costituzionalmente orientata di tale liberta' non puo' tollerare limitazioni alla pienezza del suo consapevole esercizio e quindi deve espellere quelle forme normative che siano palesemente ostative proprio alla sua libera manifestazione. In tale prospettiva appare immotivato continuare a pretendere che la rilevanza penale delle condotte latamente intermediative possa essere sorretta dall'esigenza di assicurare la liberta' del titolare della posizione potestativa «dall'interferenza di terzi che dall'attivita' di prostituzione intendano ricavare un vantaggio economico ovvero in qualsiasi modo procurino condizioni favorevoli per l'esercizio della stessa rendendo passibile un'interazione anche solo occasionale e non necessariamente abituale con chi sia disposto a comprarne i favori», secondo quanto ritenuto nella gravata sentenza (cfr. pag. 24). Invero, l'eccepita incostituzionalita' delle norme che sanzionano penalmente le condotte d'intermediazione agevolativa nei riguardi delle escort riguarda ipotesi comportamentali diverse e distinte vuoi da quelle ricadenti nell'ambito dello sfruttamento economico della prostituzione, secondo la previsione di cui all'art. 3 comma nr. 8 parte seconda Legge Merlin, vuoi da quelle generative dell'intendimento a prostituirsi (in quanto costitutive ovvero rafforzative della suddetta determinazione soggettiva), dovendosi in tale caso configurare l'induzione alla prostituzione di cui all'art. 3 comma primo, n. 4, L. cit. parimenti estranea al presente contesto d'indagine. Ne consegue che l'interferenza di terzi, non potendo riguardarsi come attivita' connotata da sfruttamento lucrativo ovvero da intromissione costitutiva della scelta a prostituirsi, appare scarsamente codificabile in termini di rilevanza penale delle condotte che ne siano espressione, dovendosi invero ritenere che la stessa non vada in alcun modo ad intaccare la scelta primigenia delle escort di autodeterminarsi sessualmente nel senso della cessione lucrativa della propria corporeita'. Ed e' chiaro il riferimento innanzitutto ai comportamenti d'intermediazione che terzi pongano in essere allo scopo di consentire il contatto delle escort con il cliente, secondo la nozione tipizzata del reclutamento a fine di esercizio della prostituzione. Invero qualsivoglia forma di reclutamento (per riprodurre l'ormai desueta espressione contenuta nella legge n. 75/58) delle libere prostitute professionali (escort) presuppone che le destinatarie dell'intervento abbiano gia' optato per una libera e generalizzata offerta al compimento di prestazioni sessuali nei riguardi di terzi, per cui la loro segnalazione e/o selezione non fa altro che concretare, in forma specifica, quell'iniziale generica disponibilita' all'incontro sessuale con il cliente, integrando mera modalita' attuativa della libera autodeterminazione sessuale di' cui si e' detto in premessa ed essendo in ogni caso tale liberta' garantita dalla facolta' indiscussa delle escort selezionate di rifiutare comunque la prestazione sessuale ove non ritenuta consona, secondo quanto pacificamente accreditato nella storicita' della vicenda penale attinta dal presente processo. Dunque l'interferenza di terzi si colloca all'interno del libero incontro sul mercato del sesso tra domanda ed offerta di prestazione sessuale e va a supportare il preminente interesse delle escort a segnalarsi, attraverso il meccanismo del reclutamento e/o favoreggiamento, quali persone contattabili ai fini di rendere favori sessuali verso privati clienti in cambio di denaro: ne consegue che tale interferenza, nello spaziare (come avvenuto nel presente processo) dal persuasivo convincimento sulla bonta' del cliente all'indicazione delle modalita' di presentazione della escort allo stesso, costituisce una mera modalita' attuativa del suddetto libero incontro, collocabile all'interno della fase esecutiva della prestazione di servizio. Ricostruito in tali termini il contesto operativo, la condotta di reclutamento ovvero di selezione delle escort deve considerarsi diretta conseguenza della loro libera scelta di porsi sul mercato del sesso e nella misura in cui appare idonea a consentire il celere incontro tra domanda ed offerta della prestazione sessuale costituisce indubbia occasione di affermazione della primigenia scelta di autodeterminazione sessuale costituzionalmente tutelata, a fronte della quale la connotazione d'illiceita' penale (della condotta intermediativa) suona come inaccettabile limitazione del diritto di liberta' sessuale della persona umana. 8. Se le sovraesposte considerazioni consentono di ritenere la previsione d'illeceita' penale delle condotte di intermediazione di terzi violativa del diritto alla libera autodeterminazione sessuale delle escort, a diversa soluzione non puo' pervenirsi ipotizzando che tali condotte possano recare offesa alla moralita' pubblica e al buon costume. Invero la tutela della morale pubblica e del buon costume, nella misura in cui comporta l'inibizione penale delle condotte di reclutamento delle escort, va a costringere inevitabilmente l'espansione attuativa della presupposta liberta' autodeterminativa sessuale ed offende il carattere inviolabile del relativo diritto: in altri termini, proprio la norma che vieta l'interferenza di terzi nel suddetto processo di selezione reclutativa, strumentale evidentemente a segnalare le escort sul mercato dello scambio sessuale ed a garantirne la massima visibilita' di fruizione, costituisce insormontabile condizionamento alla libera esplicazione di tale prioritaria liberta' costituzionalmente protetta, soprattutto ove si consideri che il bene della moralita' pubblica e del buon costume si atteggia per sua intrinseca connotazione ad una genericita' interpretativi tale da rendere difficilmente enucleabili condotte che alla scure della sua pretesa offensivita' possano utilmente sottrarsi. 9. Analoghe considerazioni devono svolgersi sul versante del favoreggiamento della prostituzione previsto quale condotta penalmente rilevante dall'art. 3 comma primo n. 8) Legge Merlin. Invero la valutazione di dubbiezza (ovvero di non manifesta infondatezza) di costituzionalita' di tale disposizione appare evidente ove si abbia riguardo al diverso terreno d'incidenza della disposizione in esame. che intercetta pacificamente non gia' la fase dell'intermediazione tra domanda e offerta di disponibilita' a liberamente prostituirsi (reclutamento) quanto quella in cui la scelta prostitutiva e' in fase di concreta attuazione. Orbene, se il favorire la liberta' di prostituzione passa attraverso una gamma di variegate condotte attuative, in questa sede assume rilievo solo e sempre la tutela della liberta' personale in materia sessuale, costituendo la sanzione d'illiceita' penale formidabile deterrente all'attivazione, ad opera di terzi, di condotte che agevolino, anche in forma minimale, l'esercizio della prostituzione (come nel caso del presente processo che valorizza a tal fine la messa a disposizione di un'autovettura per accompagnare la escort presso il luogo d'incontro con il cliente ovvero per prelevarla da tale luogo). Anche in questo caso occorre partire dal presupposto che il processo determinativo della escort al compimento dell'atto di meretricio si sia liberamente ed autonomamente confezionato, non potendo evidentemente l'agevolazione favoreggiatrice riconoscersi nei casi in cui la garanzia dell'ausilio del terzo abbia assunto valenza causale rispetto alla scelta prostitutiva, nel senso che in suo difetto la escort non si sarebbe determinata al compimento dell'atto sessuale (in tal caso dovendosi riguardare la connotazione ausiliatrice sotto il diverso e correttamente sanzionato profilo dell'induzione alla prostituzione). Orbene, deprivata della componente determinativi del consenso genetico, la condotta ausiliatrice assume invece un connotato di difficile percezione disvaloriale, attestandosi' sul piano di una mera strumentalita' all'esercizio dell'atto di compiacimento sessuale e garantendo la perfetta esplicazione di quella liberta' autodeterminativa sul piano sessuale che si e' visto avere dignita' ai sensi dell'art. 2 Cost. Il tutelare l'esercizio della suddetta liberta' autodeterminativa rappresenta, si e' visto, preciso compito dello Stato che nel riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell'uomo, non puo' poi negare se stesso attraverso la deterrente collocazione delle condotte ausiliatrici della libera prostituzione nell'alveo della qualificazione d'illiceita' penale, cosi' deprivando di garanzia attuativa l'esercizio stesso di tale liberta'. Ad analoga conclusione deve pervenirsi ove la condotta di strumentalita' agevolativa espressione di favoreggiamento alla prostituzione si' intenda lesiva del bene giuridico della moralita' pubblica e del buon costume. Invero l'evidente funzione di diretta strumentalita' delle condotte di agevolazione alla realizzazione piena e puntuale della liberta' di autodeterminazione in materia sessuale delle escort comporta inevitabilmente la costituzione di un vero e proprio vulnus all'effettivo compiersi di tale liberta' ove esse (condotte) siano disincentivate per effetto della loro ricomprensione nella sfera del penalmente rilevante perche' contrastanti con principi di moralita' pubblica, non potendo la liberta' tutelata dall'art. 2 della Costituzione ammettere deroghe al proprio portato di esclusivita' ed inviolabilita' autoaffermativa in ragione del quale non e' concepibile che proprio l'ordinamento che si pone a garanzia di attuazione della stessa ne crei le ragioni di inibizione alla sua compiuta realizzazione. La questione d'illegittimita' costituzionale in relazione alla violazione dell'art. 41 della Costituzione. 10. Le considerazioni di cui sopra hanno ad oggetto l'illustrazione della necessita' del vaglio di costituzionalita' delle norme penali in tema di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione ove caratterizzata la stessa dall'esercizio di un libero e consapevole esercizio del principio di autodeterminazione in materia sessuale quale peculiare atteggiarsi della liberta' della persona umana. Il riferimento alla necessita' di tutelare tale umana e radicale liberta' come esigenza prioritaria dell'ordinamento impone di riguardare alla medesima problematica sotto il diverso angolo prospettico della tutela della liberta' all'esercizio autodeterminativo della sessualita' quale forma di estrinsecazione della privata iniziativa economica tutelata dall'art. 41 della Costituzione, nella misura in cui afferma che «l'iniziativa economica privata e' libera e non puo' svolgersi in contrasto con futilita' sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla liberta' ed alla dignita' umana». Si e' gia' detto di come l'emersione sociale del fenomeno delle escort ovvero delle sex workers si vada a caratterizzare per la peculiare configurazione di un'adibizione solitamente professionale delle stesse all'erogazione della sessualita' contro denaro o altra utilita' patrimoniale, sicche' l'elemento del vantaggio patrimoniale assurge a requisito indefettibile della configurazione sociale del fenomeno. Orbene non vi dubbio che nel momento in cui si valorizza la scelta primigenia delle escort di fondare la loro attivita' sul presupposto della scelta radicale di autodeterminarne la sessualita' come fonte di redditivita' tassabile si entra nel campo del riconoscimento della possibilita' di accreditare a gestione del proprio corpo come strumento di iniziativa economica privata. Ne consegue che tale iniziativa, per essere rispettosa del dettato costituzionale, deve essere libera nella stessa misura in cui libera e' la fonte priminenia di tale iniziativa (ovvero l'autodeterminazione lucrativa della corporeita'), sicche' non vi e' dubbio che le forme di supporto agevolativo a tale iniziativa economica, quali quelle dell'intermediazione (reclutamento) e dell'agevolazione (favoreggiamento) al libero esercizio prostitutivo, ove ancora disincentivate dal carattere deterrente della loro inclusione nell'ambito della penale rilevanza, non possono avere libero giuoco e consentire la fisiologica espansione di tale forma d'iniziativa economica, privata della possibilita' di evolversi al pari delle altre forme imprenditoriali operanti nel nostro ordinamento. Il vulnus derivante dall'inibizione penale all'attivazione di forme di sostegno alla libera imprenditorialita' sessuale e' davvero rimarchevole ove si pensi che, per un verso, alla escort dedita abitualmente alla suddetta attivita' viene preclusa la possibilita' di assumere personale incaricato di curarne la collocazione sul mercato ovvero di pubblicizzame la figura ai fini di implementare la connessa redditivita', mentre alla escort che svolga occasionalmente il meretricio viene inibita la possibilita' stessa di attingere il mercato della libera iniziativa economica non potendo dotarsi di collaboratoti per avviare in termini professionali l'esercizio occasionale. Trattasi indubbiamente di una ghettizzazione indebita del libero esercizio di una peculiare forma di lavoro autonomo che non trova giustificazione rispetto ad altre forrne di professionalita' riconosciute dall'ordinamento e che sicuramente contraddice la finalita' del dettato costituzionale in tema di libera iniziativa economica privata, che si assume debba essere tutelata dal rischio del danno alla sicurezza, alla liberta' ed alla dignita' umana. La questione d'illegittimita' costituzionale in relazione alla violazione degli artt. 13, 25 comma 1 e 27 della Costituzione. 11. I cennati profili di verifica della costituzionalita' delle norme poste a presidio della illiceita' penale delle condotte di' terzi interferenti con l'attivita' prostitutiva liberamente scelta ed esercitata, verifica sinora riguardata sul versante della tutela della liberta' autodeterminativa della persona umana e della sua iniziativa imprenditoriale, si arricchiscono di ulteriori valenze dubitative ed idonee ad ingenerare una valutazione di sospetta incostituzionalita' ove si abbia cura di parametrare il suddetto giudizio al principio di offensivita', che costituisce radice intima del sistema normativo penale e che si' puo' correttamente declinare nel senso che non vi puo' essere reato senza l'offesa di un bene giuridico tutelato dall'ordinamento secondo la correlazione degli artt. 13, 25 e 27 della Costituzione. La questione del raffronto di costituzionalita' delle norme penali in tema di intermediazione o agevolazione della condotta di libera autodeterminazione sessuale postula la risoluzione della problematica identificativi del bene giuridico protetto dalle richiamate disposizioni della cui offensivita' debba discutersi. Su tale versante ritiene questa Corte remittente che sia coerente affermare come l'oggetto della tutela penale garantita dalle disposizioni della Legge Merlin sia quella stessa liberta' di autodeterminazione sessuale che si e' visto costituire diritto inviolabile della persona umana secondo il modello di cui' all'art. 2 della Carta Costituzionale. Ragioni di coerenza sistematica invero impongono di riguardare a tale liberta' autodeterminativa, assunta a parametro di valutazione della compatibilita' costituzionale delle norme che imprimono connotazione d'illiceita' penale alle condotte che di essa liberta' siano strumento attuativo, anche nell'ipotesi in cui si voglia invece assumere che tali condotte siano in grado di ledere essa presupposta liberta'. La connotazione storicistica dell'identificazione del bene giuridicamente protetto dalle nonne affette da significativa dubbiezza di costituzionalita' pare fornire in tal senso utile conforto ricostruttivo: invero il dilemma di appartenenza delle suddette norme al piano della tutela della liberta' sessuale autodeterminata ovvero (ed anche) a quello della pubblica moralita' e buon costume appare ormai risolto nel senso del definitivo abbandono delle ragioni che vedono nella Legge Merlin il presidio e garanzia della tutela paternalistica della pubblica moralita', per essere il dettato normativo ormai attualizzato sotto l'egida della tutela della persona umana e della sua liberta' di scelta in campo sessuale. Del resto all'iniziale collocazione dei reati contro la prostituzione nel titolo IX del codice penale ne segue, con l'avvento della Legge Merlin, l'esodo da tale inclusione sistemica, cui va a coniugarsi il progressivo depauperamento del medesimo titolo IX attuato con la legge n. 96/66, che ha significativamente sancito il definitivo oscuramento della tutela della morale pubblica e del buon costume nei reati sessuali, trasmigrati dal capo I del titolo IX al capo III del titolo XII, ove sono annoverati infatti i delitti contro la liberta' personale. Un passaggio annunziato si potrebbe dire dall'antecedente sentenza della Consulta n. 561/87 affermativa del principio per cui la sessualita' e' «uno degli essenziali modi di espressione della persona umana» per cui «il diritto di disporne liberamente e' senza dubbio un diritto soggettivo assoluto, che va ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l'art. 2 Cost. impone di garantire», in tale affermazione cogliendosi il senso del viraggio identificativo dalla tutela della moralita' pubblica alla tutela del diritto soggettivo della persona. Le successive pronunzie sono tutte confermative del suddetto principio come e' agevole desumere dalla rilevazione operata da Cassazione n. 35776/2004 per la quale «il bene giuridico protetto dalla legge 20 febbraio 1958 n. 75 non e' la tutela della salute pubblica, ma la liberta' di determinazione della donna nel compimento di atti sessuali, garantita attraverso il perseguimento dei terzi che da tale attivita' intendono ricavare un vantaggio economico» Nei medesimi termini si registra l'orientamento della Corte europea dei Diritti dell'Uomo che ha affermato, con la sentenza dell'11 settembre 2007, resa nel caso Tremblay contro Francia, essere la prostituzione incompatibile con i diritti e la dignita' della persona solo quando oggetto di «costrizione» e, quindi, a contrario compatibile e, dunque, affermativa degli stessi quando espressione di libera scelta. Anche la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 16207/14 ha affermato, seppure argomentando in materia di induzione alla prostituzione minorile, che nel caso di prostituzione di persona maggiorenne la legge Merlin ha perseguito la finalita' di riconsegnare all'alveo dell'attivita' del tutto libera, non sanzionabile da parte dell'ordinamento, l'esercizio del meretricio che sia frutto di una scelta non condizionata da forme di coazione o di sfruttamento, per cui le sanzioni penali fissate dalla legge 20 gennaio 1958, n. 75 «debbono essere applicate a coloro che condizionano la liberta' di determinazione della persona che si prostituisce, a coloro che su tale attivita' lucrano per finalita' di vantaggio e, infine, a coloro che offrono un contributo intenzionale all'attivita' di prostituzione eccedendo i limiti dell'ordinaria prestazione di servizi», di modo che se l'interesse del terzo non condiziona il processo di volizione rientra nell'ordinaria prestazione di servizio che non e' penalmente sanzionabile. Infine, anche la recente pronunzia della Suprema Corte 49643/15 ha ribadito, con espresso riferimento all'ipotesi di favoreggiarnento della prostituzione, come il bene protetto dalla norma di cui all'art. 3, n. 8 legge n. 75/58 sia quello della dignita' e liberta' di autodeterminazione della prostituta che, se posto in pericolo per effetto di condotte volte a speculare sull'attivita' di meretricio fino a incidere sulla liberta' di autodeterminazione, va salvaguardato attraverso la punizione di quella determinata condotta che abbia raggiunto tale risultato. Orbene il descritto mutamento d'identificazione del bene giuridico tutelato dalla morale pubblica e dal buon costume alla liberta' di autodeterminazione sessuale (anche sub specie contrattualistica della cessione lucrativa della propria fisicita') ripropone il problema interpretativo di fondo della effettiva od apparente pienezza di tutela che a tale liberta' voglia accordarsi. Se, invero, la tutela della liberta' di autodeterminazione sessuale rifiuta concettualmente ogni forma di interferenza che incida sulla stessa condizionandone le modalita' di estrinsecazione, non puo' allora non riconoscersi come l'inibizione delle condotte d'intermediazione agevolativa fondata su una ratio di tutela estranea ad esso concetto di liberta' ovvero ricondotta al diverso parametro della morale pubblica e del buon costume costituisca una forma evidente di condizionamento di tale liberta' che dalla suddetta inibizione trae ragioni di disincentivazione attuativa. Peraltro, la tutela della liberta' di autodeterminazione sessuale, intesa quale forma peculiare della liberta' di autodeterminazione della persona umana, ha un fondamento giuridico che non contraddice neppure le esigenze della morale, apparendo a quest'ultima consono sancire, a fronte di tale inviolabile liberta', la soccombenza del senso collettivo ed indiscriminato (morale pubblica) che tale liberta' diversamente concepisca e limiti nella sua compiuta affermazione (in fondo riproponendosi, mutaris murandis, nella tutela della dignita' di chi si autodetermini alla cessione lucrativi della propria corporeita' la medesima esigenza di tutela della dignita' umana riconosciuta nel caso Englaro, ove la salvaguardia del principio di' libera autodeterminazione e' stata spinta sino a legittimare la scelta terapeutica di porre fine alla protrazione della vita vegetativa). Orbene, se il canale di ricerca della compatibilita' costituzionale delle norme sanzionatorie delle condotte d'intermediazione agevolativa deve essere rappresentato dalla verifica della loro idoneita' a ledere il bene giuridico protetto dal complesso normativo della Legge Merlin, non puo' che concludersi nel senso della superfluita' o sovrabbondanza della tutela sanzionatoria penale a fronte di comportamenti che non hanno alcuna capacita' di offendere ovvero di porre in pericolo il suddetto bene giuridico. Invero anche sotto la prospettiva del principio di offensivita' (principio di indubbio rilievo costituzionale alla luce della sentenza n. 364/88 redatta dal prof. Renato Dell'Andro) sia la condotta propriamente reclutativa (intesa quale intermediazione nella fase di incontro tra domanda ed offerta di libero esercizio prostitutivo) sia quella favoreggiatrice (ovvero ausiliatrice della fase di esercizio del libero meretricio) non solo non arrecano alcuna lesione alla suddetta e presupposta liberta' autodeterminativa ma addirittura ne facilitano la piena attuazione, arrecando vantaggi ai soggetti che ne sono destinatari: invero se la escort sceglie liberamente di offrire sesso a pagamento chi le da' una mano nell'effettuazione di tale sua scelta produce un vantaggio e non un danno allo stesso bene giuridico tutelato. Muovendosi in tale ottica la dubbiezza (o non manifesta infondatezza) della costituzionalita' delle norme incriminatrici delle summenzionate condotte d'intermediazione agevolativa non puo' essere esclusa (e dunque permane) anche obiettando che la lesione del principio di offensivita' si possa ravvisare nell'avere le summenzionate condotte la capacita' di interferire sulla liberta' di autodeterminazione in quanto costituenti il primo passo verso lo sfruttamento economico del corpo della prostituta, come anche ritenuto nella sentenza di primo grado in sede di reiezione della questione di costituzionalita' (pag. 39). La ragione offerta a sostegno della permanenza dell'offesa al bene giuridico tutelato non pare avere un senso logico tale da neutralizzare il sospetto d'incostituzionalita' della previsione incriminatrice. Invero non e' ragionevole sostenere che una condotta di semplice agevolazione offerta alla prostituta nell'esercitare una liberta' costituzionalmente protetta possa costituire il primo passo verso lo sfruttamento economico del suo corpo poiche' e' proprio la prostituta a volerlo sfruttare economicamente in attuazione della libera scelta effettuata in premessa: in altri termini la condotta agevolativa si inserisce in un processo che gia' vede realizzato l'utilizzo economico del corpo che la prostituta opera indipendentemente dall'ausilio di terzi, sicche' tale ausilio non e' causativo di alcunche' ed e' dunque privo di qualsivoglia offensivita'. Ne' in senso contrario puo' argomentarsi ritenendo che la condotta ausiliativa abbia un portato di offensivita' siccome idonea a rappresentare il primo passo verso lo sfruttamento economico ad opera di terzi del corpo della donna. E' invero agevole replicare, per un verso, che lo «sfruttamento» economico della prostituzione rappresenta fattispecie autonoma di reato, secondo l'articolazione della Legge Merlin, rispetto a quella di reclutamento e favoreggiamento, e, per l'altro verso, che proprio il costruire l'offensivita' delle norme sanzionatorie della condotta d'intermediazione agevolativa in ragione di una supposta capacita' di interferire con altre fattispecie penalmente rilevanti comprova che le stesse da sole non sono dotate di intrinseca offensivita'. Analogamente infondata e' la prospettiva concettuale che ritiene sussista offensivita' della condotta agevolatrice in quanto espressione d'interferenza di terzi che dall'attivita' di prostituzione intendano ricavare un vantaggio economico ovvero in qualsiasi modo procurare condizioni favorevoli per l'esercizio della stessa, rendendo possibile un'interazione anche occasionale con chi sia disposto a comprarne i favori (in tal senso pag. 38 sentenza di primo grado). Anche tale argomento concettuale e' infarcito di sovrapposizioni di piani valutativi e di contraddizioni sistemiche tali da ricondurlo ad un abusato giuoco di parole. In primis, sostenere l'offensivita' della condotta intermediativa fondandone la ratio essendi sulla sua attitudine ad integrare una forma d'interferenza di terzi che dall'attivita' di prostituzione intendano ricavare un vantaggio economico significa, mutadis mutandis, ricadere nell'illogicita' dell'ipotesi gia' vagliata, in quanto l'offensivita' non viene accreditata alla condotta agevolativa ma a quella di sfruttamento della prostituzione che e' fattispecie distinta dalla prima, ad ulteriore comprova del vuoto di offensivita' che la condotta intermediativa possiede. Se poi la ratio di offensivita' si intende risieda nell' interferenza che la condotta agevolativa determina nel senso di procurare condizioni favorevoli per l'esercizio della prostituzione appare illogico ritenere vulnerata la libera autodeterminazione della prostituta dall'esercizio di condotte che siano sintoniche a quella libera scelta e che addirittura la esaltino rendendone piu' favorevoli o agevoli le condizioni di svolgimento. II.1. In proposito appare doveroso essere chiari e rimarcare che sicuramente le condotte (interferenti) prive di penale offensivita' debbono identificarsi in quelle che non condizionano la volonta' della prostituta al libero esercizio della prostituzione, perche' ove di condizionamento sia a parlarsi (nel senso della determinazione o rafforzamento dell'intendimento prostitutivo) ricorre evidentemente la figura dell'induzione alla prostituzione della cui legittimita' costituzionale non vi e' ragione di dubitare. Invero, secondo quanto correttamente indicato nella sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 16207/14, le sanzioni penali fissate dalla legge 20 gennaio 1958, n. 75 «debbono essere applicate a coloro che condizionano la liberta' di' determinazione della persona che si prostituisce, a coloro che su tale attivita' lucrano per finalita' di vantaggio e, infine, a coloro che offrono un contributo intenzionale all'attivita' di prostituzione eccedendo i limiti dell'ordinaria prestazione di servizi». Orbene l'attivita' d'intermediazione nel cui ambito si collocano le condotte di selezione intermediativa ed agevolativa all'esercizio (reclutamento/favoreggiamento) non assume concreta offensivita' nella misura in cui riproduce e rispetta il perimetro di' liberta' segnato dalla scelta autodeterminativa della prostituta: in tali termini essa non puo' che rappresentare una mera forma di contribuzione nella fase di esercizio di tale libera scelta, attuata mediante la predisposizione di strumenti ausiliativi di ordinaria amministrazione, tali da non imprimere all'esercizio prostitutivo modalita' od oggettualita' difformi da quelle liberamente scelte dalla prostituta. E' di tutta evidenza come forme di intervento di terzi che vadano ad incidere sull'organizzazione costitutiva dell'esercizio prostitutivo modificandone indebitamente la tipologia o l'assetto o la localizzazione di esercizio non si collochino piu' nell'ambito della figura di mero supporto esecutivo (mezzi di ordinaria prestazione di servizio) ma trasformino nella direttivita' ovvero trasformino la natura contrattualisticamente autonoma della prestazione sessuale in prestazione erogata con caratteristiche similari alla subordinazione (potere direttivo di terzi) e segnino il passaggio dall'inoffesivita' ausiliativa all'offensivita' subordinativa. Analogamente va disattesa l'ulteriore articolazione concettuale a tutela dell'offensivita' della condotta d'intermediazione agevolativa per la quale le condotte penalmente rilevanti sarebbero solo quelle dotate di rilevanza causale rispetto al concreto esercizio prostitutivo, con esclusione quindi di quella prive di siffatta attitudine. Invero, se per condotta agevolatrice causale si intende la predisposizione di un ausilio idoneo a consentire la pratica attuazione di quella primigenia liberta' di autodeterminazione sessuale della escort che altrimenti non si sarebbe potuta esplicare, allora non vi e' ragione per confinare la condotta di agevolazione causale nell'ambito della penale rilevanza, concretando essa (condotta) il piu' idoneo strumento di attuazione della liberta' voluta dalla persona destinataria dell'intervento. Diversamente, ove la condotta ausiliatrice sia causale non in quanto interferente sulla pratica attuazione di una scelta gia' autonomamente assunta ma in quanto incidente sul processo di formazione della volonta' di autodeterminazione sessuale della escort, allora essa va ad integrare una modalita' d'induzione alla prostituzione e, quindi, acquisisce un diverso titolo di penale rilevanza. Peraltro, alla difficolta' di distinguere in concreto la condotta ausiliativa causale da quella non causale, con espresso riferimento all'ipotesi del favoreggiamento alla prostituzione, si coniuga il rilievo per cui tale distinzione mal si concilia con la struttura a forma libera di tale reato che indifferentemente sanziona «chiunque in qualsiasi modo favorisca la prostituzione altrui», apparendo sufficiente, allo stato dell'arte, la capacita' della condotta del terzo di favorire ovvero ausiliare, supportare la prostituzione indipendentemente dal livello di utilita' ed efficacia contributiva che tale contegno realizzi nella concreta attivita' di meretricio. Pertanto, una selezione nell'ambito di condotte ontologicamente ausiliative tra quelle causali e quelle non causali ai fini di ascrivere rilevanza penale solo alle prime introduce un evidente vulmus al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, rimettendo all'arbitrio interpretativo la soluzione di un problema che e' chiaramente figlio di una costruzione normativa dell'ipotesi di favoreggiamento distonica rispetto al principio di legalita' (determinatezza e tassativita') di cui all'art. 25 comma secondo della Costituzione. 12. Ne' ai fini di risolvere la problematica di perimetrazione delle condotte agevolative capaci di assicurare l'offesa al bene giuridico protetto e, quindi, di rientrare nell'ambito del penalmente rilevante puo' farsi ricorse) alla pur abusata distinzione tra favoreggiamento alla prostituzione e favoreggiamento alla prostituta, quale speculare distinguo in cui troverebbero corrispettiva collocazione le ipotesi di condotta agevolativa causale e non. Invero la cennata distinzione si traduce in una vera e propria forzatura concettuale ove si consideri che le due condotte sono naturalmente avvinte da un legame di reciprocita' in ragione del quale la condotta favoreggiante ha il duplice risvolto di essere riguardabile sia dal punto di vista soggettivo, come aiuto alla prostituta, sia da quello oggettivo, come aiuto alla prostituzione. Ne e' prova evidente l'ipotesi di scuola dell'accompagnamento della prostituta da parte del cliente presso il luogo iniziale dell'incontro dopo la consumazione del meretricio: certo non si dubita che tale intervento favorisca la prostituta evitandole il disagio di dover raggiungere da sola e con i propri mezzi il suddetto luogo, ma e' parimenti evidente come tale ausilio consenta alla suddetta di poter nuovamente e prontamente essere disponibile a nuovi incontri e, quindi, ne avvantaggi l'attivita' economicamente valutabile di prostituzione. Ove non bastasse a tale inefficace distinguo non corrisponde quello tra ausiliazione causale e a causale in quanto ben puo' il favorire la prostituta assumere qualita' di ausiliazione causale (si pensi ad una prostituta che abbia accettato l'incontro sessuale con il cliente in zona non servita da mezzi pubblici solo perche' munita della garanzia di essere da questi riaccompagnata presso la postazione di lavoro) cosi' come un'ausiliazione a causale essere idonea a favorire la prostituzione (si pensi all'intervento del terzo che riabiliti l'utenza cellulare di una prostituta garantendone la rintracciabilita' da parte dei clienti). Alla luce di tali considerazioni deve dunque concludersi per la strutturale inidoneita' della condotte d'intermediazione agevolativa a ledere il bene giuridico tutelato dalle norme penali in materia di reclutamento e favoreggiamento di cui alla Legge Merlin e per il conseguente dubbio di costituzionalita' delle stesse sotto il profilo del difetto di offensivita'. La questione d'illegittimita' costituzionale in relazione alla violazione dell'art. 25 comma 11 della Costituzione. 13. Un'indagine sulla problematica di legittimita' costituzionale della Legge Merlin non potrebbe dirsi compiuta se non venisse esaminato anche il profilo della violazione del principio di legalita' di cui all'art. 25 comma II Costituzione, con particolare riguardo alla sua connotazione di tassativa determinatezza. Il problema non si intende porre in relazione alla fattispecie di reclutamento ai fini di esercizio della prostituzione poiche' la formulazione della fattispecie normativa di cui all'art. 3 comma primo n. 4) prima parte legge n. 58/75 esige soltanto una forma di attualizzazione interpretativi della nozione di reclutamento; nozione evidentemente connessa al momento storico di approvazione della normativa suddetta, finalizzata alla rimozione dello sfruttamento della prostituzione siccome esercitata nelle cosiddette case chiuse. Il problema, invece, si pone con riferimento al favoreggiamento della prostituzione (art. 3 comma primo n. 8 prima ipotesi legge n. 58/75) che si atteggia per definizione quale reato a forma libera intendendo punire «chiunque in qualsiasi modo favorisca la prostituzione altrui». E tale problema (della cui rilevanza nell'ambito del presente processo si e' gia' detto) non puo' risolversi assumendo che l'esigenza di determinatezza della fattispecie sia assicurata anche nei reati a forma libera (forma voluta al fine di garantire la piu' ampia protezione ai bengiuridici che si intendono tutelare) poiche', come si e' visto, e' proprio sul piano dell'offensivita' del bene giuridico tutelato che si pone il problema di identificare la tipologia della condotta favoreggiatrice idonea ad intaccarlo, essendo avvertita esigenza interpretativa quella di restringere l'area di applicazione della sanzione penale alle sole ipotesi che si connotino per una peculiare qualificazione della condotta favoreggiatrice, sia perche' capace di creare condizioni favorevoli all'esercizio della prostituzione, sia perche' causativa dell'esercizio prostitutivo, sia perche', comunque, significativa di ausilio alla prostituzione e non alla prostituta. In altri termini il rifiuto di una migliore definizione della nozione di favoreggiamento, motivato dall'esigenza di garantire il piu' ampio spazio di tutela al relativo bene giuridico protetto, comporta la paradossale conseguenza di dover operare un'indebita selezione delle condotte di favoreggiamento penalmente rilevanti non in ragione della loro conformita' alla generica fattispecie edittale ma sul piano della loro concreta capacita' di realizzare l'offesa al bene giuridico protetto. Dunque il vulnus al principio di determinatezza della fattispecie sussiste ed ha rilievo costituzionale poiche' il tentativo di selezionare comunque le ipotesi in cui la condotta d'intrinseco favoreggiamento possa assurgere a rilievo penale equivale al riconoscimento dell'inadeguatezza della costruzione del delitto di specie come reato a forma libera se abbisognevole di ulteriori segnali di specificazione. Il problema di costituzionalita' peraltro si pone non tanto in relazione alla descrittivita' della condotta costitutiva del «favorire la prostituzione altrui» ma alla correlazione di tale generica condotta con il raddoppio d'indeterminatezza connesso all'utilizzo dell'espressione «in qualunque modo», di guisa che la sanzione penale pare davvero non conoscere limiti al suo spazio operativo. Si e' gia' detto di come sia fallace il tentativo di salvaguardare la compatibilita' tra descrittivita' della fattispecie e indeterminatezza formale della condotta costitutiva ricorrendo all'espediente concettuale della distinzione tra ausilio alla prostituta ed ausilio alla prostituzione. Tale inserzione concettuale e' palesemente scorretta ove si consideri che il suo richiamo e' intrinsecamente espunto dalla norma penale che nel punire il favoreggiamento della prostituzione chiaramente non pone riguardo alla diversa circostanza del favoreggiamento della prostituta. Peraltro il vuoto di certezza identificativa della fattispecie ritorna in tutta la sua pienezza solo ove si consideri che, mentre il legislatore si e' preoccupato di definire il reato di favoreggiamento (personale o reale che sia) tipizzando le relative condotte costitutive, altrettanto non ha fatto con riferimento al favoreggiamento della prostituzione, la cui perimetrazione concettuale viene allora realizzata attraverso un intervento correttivo esterno (si potrebbe dire favoreggiante) ovvero assumendo quale linea di demarcazione della fattispecie la condotta di favoreggiamento della prostituta Si tratta tuttavia di un tentativo fallace che non puo' sanare l'indeterminatezza del reato sul quale intende intervenire, non essendo concettualmente possibile che una qualsivoglia forma d'ausilio alla prostituta, ovvero operato a causa e/o nell'esercizio della sua attivita', non si riverberi in senso positivo sulla prostituzione stessa dalla medesima praticata. Ma se sulla base di tale opzione interpretativa si vuol tutelare da incostituzionalita' la carenza di determinatezza della fattispecie del reato di favoreggiamento (rendendola astrattamente compatibile con il principio di legalita') si ricade nella violazione ancor piu' inaccettabile del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., poiche' condotte di pacifica idoneita' ausiliativa vengono arbitrariamente sottratte alla scure della sanzione penale rispetto ad altre di pari efficacia strumentale al solo scopo di porre un limite alla caotica onnicomprensivita' della nozione di favoreggiamento della prostituzione. 14. Alla luce di tali complessive considerazioni appare adeguato sollevare la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 comma primo n. 4) prima parte e n. 8) prima parte della legge 20 febbraio 1958 nr.75, nella parte in cui configura come illecito penale il reclutamento (ai fini di prostituzione) ed il favoreggiamento del libero ed autodeterminato esercizio della prostituzione per contrasto con gli artt. 2, 3, 13, 25 comma secondo, 27 e 41 della Costituzione.
P.Q.M. La Corte di Appello di Bari - III Sezione Penale Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza; Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma primo, n. 4) prima parte e n. 8) della legge 20 febbraio 1958 n.75, nella parte in cui configura come illecito penale il reclutamento ed il favoreggiamento della prostituzione volontariamente e consapevolmente esercitata siccome in contrasto con gli artt. 2, 3, 13, 25 comma secondo, 27 e 41 della Costituzione. Sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale. Dispone che, a cura della cancelleria, gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte Costituzionale e che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Procuratore generale presso la Corte di Appello di Bari nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia anche comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Bari, 6 febbraio 2018. Il Presidente: De Cillis Il Consigliere est.: D'Amelj Il Consigliere: Grippo