N. 73 SENTENZA 20 - 22 febbraio 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza e assistenza sociale - Trattamento di quiescenza dei
 funzionari direttivi degli istituti di sperimentazione agraria -
 Deteriore trattamento rispetto ai direttori degli stessi istituti cui
 e' esteso il trattamento dei docenti universitari Insussistenza di
 una piena assimilazione fra personale direttivo di detti istituti e i
 docenti universitari Riferimento in via provvisoria al solo
 trattamento economico di attivita' - Non fondatezza.
 
 (D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 310, primo, secondo e terzo
 comma).
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.9 del 28-2-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.   Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 310, commi
 primo, secondo e terzo, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico
 delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli impiegati civili
 dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 23 novembre  1988  dal
 T.A.R.  del  Lazio  sul  ricorso  proposto da Tumminello Mario contro
 l'Istituto sperimentale per il tabacco ed altro, iscritta al  n.  456
 del  registro  ordinanze  1989  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 41, prima serie speciale dell'anno 1989.
    Visto l'atto di costituzione di Tumminello Mario nonche' l'atto di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  17  gennaio  1990  il  Giudice
 relatore Aldo Corasaniti;
    Udito  l'Avvocato  dello  Stato Giacomo Mataloni per il Presidente
 del Consiglio dei ministri.
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Nel  corso  di un giudizio amministrativo promosso da Mario
 Tumminello, direttore di sezione dell'Istituto  Sperimentale  per  il
 tabacco,  ente  di  ricerca  e  di  sperimentazione agraria presso il
 Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nei  confronti  di  detti
 Istituto  e  Ministero  per  l'annullamento  del provvedimento del 12
 gennaio 1988 prot. n. 104/2, con il quale gli  veniva  comunicato  il
 collocamento  in quiescenza al compimento del sessantacinquesimo anno
 di eta', l'adito  T.a.r.  del  Lazio,  con  ordinanza  emessa  il  23
 novembre 1988, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale,
 in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 310, commi primo,  secondo
 e  terzo,  del  d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, recante il "Testo unico
 delle disposizioni concernenti  lo  statuto  degli  impiegati  civili
 dello Stato".
    L'art. 310 del d.P.R. n. 3 del 1957 dispone ai primi due commi che
 i   direttori   degli   istituti   di   sperimentazione   agraria   e
 talassografica   siano   collocati   fuori   ruolo,   a  disposizione
 dell'Amministrazione, al compimento del 70Π anno  di  eta'  e  siano
 posti a riposo al compimento del 75Πanno.
    Il  Tumminello,  direttore  di  sezione,  aveva  adito  il giudice
 amministrativo chiedendo gli fosse applicato il medesimo  trattamento
 riservato  ai  direttori  di  istituto  in  quanto, con l'art. 86 del
 d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 ("Riordinamento delle carriere degli
 impiegati  civili  dello  Stato"), e' stato stabilito che le carriere
 del personale dei ruoli dei direttori, dei  direttori  di  sezione  e
 degli sperimentatori di tali istituti di ricerca e di sperimentazione
 "si sviluppano per classi di stipendio  secondo  le  norme  relative,
 rispettivamente,   alle   carriere  dei  professori,  dei  professori
 aggregati e degli assistenti delle universita'"  sicche',  una  volta
 equiparata  la  carriera  del  personale  degli istituti di ricerca a
 quella  dei  professori  delle  universita',  la   disciplina   della
 cessazione  del rapporto dei secondi (artt. 14 e 15 della l. 18 marzo
 1958,  n.  311)  deve  estendersi  ai   primi,   dovendosi   ritenere
 implicitamente abrogato l'art. 310 del d.P.R. n. 3 del 1957.
    Ad    avviso    dell'autorita'    remittente,   il   provvedimento
 amministrativo impugnato e' conforme alla legge, dovendosi  applicare
 al  Tumminello  la  disciplina  dettata  per il personale diverso dai
 direttori di istituto, in forza del combinato disposto degli artt.  4
 del  d.P.R.  29  dicembre  1973,  n. 1092 e 131 del d.P.R. 10 gennaio
 1957, n. 3. Con il d.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318  ("Norme  per  il
 riordinamento   della   sperimentazione   agraria")   furono  infatti
 istituiti  (art.  51),  per  i  servizi   della   ricerca   e   della
 sperimentazione  agraria,  i tre ruoli dei direttori di istituto, dei
 direttori di sezione e degli sperimentatori in cui si  articolano  le
 carriere  direttive  scientifiche;  la  nuova disciplina, concernente
 l'accesso ai ruoli,  le  progressioni  in  carriera,  i  coefficienti
 retributivi,  non  travolgeva,  pero',  le  disposizioni  generali  e
 particolari  di  stato  giuridico,  di  trattamento  economico  e  di
 trattamento  di  quiescenza e previdenza degli impiegati civili dello
 Stato, di cui l'art. 54 disponeva rimanesse ferma l'applicazione.
    Secondo  il  giudice  a  quo, con il successivo d.P.R. n. 1077 del
 1970, nel parametrare all'art. 86 le carriere dei tre ruoli a  quelli
 dei  professori universitari, il legislatore introduceva "un criterio
 che prescinde dal mero riassetto del trattamento economico ed  assume
 la valenza di una vera e propria equiparazione nel regime giuridico",
 confermata peraltro dall'art. unico della l. 23 gennaio 1975, n.  29,
 di  interpretazione autentica dell'art. 12 del d.-l. 1Πottobre 1973,
 n.   580,   sul   trattamento   economico   del   personale   docente
 universitario.
    E'  pur  vero  - prosegue l'autorita' remittente - che tali ultime
 disposizioni hanno influenza in un  ambito  prettamente  retributivo;
 esse,   nondimeno,   si  fondano  su  un  princi'pio  di  parita'  di
 trattamento  del   personale   direttivo   e   sulla   sua   uniforme
 assimilazione al personale docente dell'universita' secondo un logico
 criterio  valutativo  delle  diverse  qualifiche.   Appare   pertanto
 incongruo  ed  irragionevole  distinguere  una diversa decorrenza del
 momento di collocamento a riposo a seconda del  carattere  apicale  o
 non della qualifica.
    In   tale   quadro   normativo,  secondo  il  giudice  a  quo,  il
 pensionamento  dei  funzionari  degli  istituti  di   sperimentazione
 agraria   al   sessantacinquesimo  anno  di  eta'  "non  trova  alcun
 riferimento ragionevole e logico sul piano del rapporto  di  impiego,
 ne'...  normativo,  salvo  voler  postulare  la  perdurante vitalita'
 dell'art. 310 del d.P.R. n. 3 del 1957", che differenzia la posizione
 del  direttore di istituto da quella degli altri impiegati direttivi.
    Ma   cosi'   interpretata,  conclude  l'autorita'  remittente,  la
 disposizione, oltre che dai precetti di logica, appare  difforme  dai
 princi'pi  di  parita' di trattamento stabiliti dall'art. 3 Cost., in
 quanto perpetua una discriminazione nell'ambito di una  categoria  di
 personale   che,   nell'assimilarla   ai   docenti  universitari,  il
 legislatore ha dimostrato di voler  trattare  con  parita'  di  stato
 giuridico e di carriera.
    2.   -  Nel  giudizio  si  e'  costituito  Mario  Tumminello  che,
 richiamando le argomentazioni svolte dal T.a.r. del Lazio, ha chiesto
 sia  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale  delle disposizioni
 denunciate.
    3.  -  E' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, sostenendo l'infondatezza della quesione sollevata.
    In  primo  luogo  l'Avvocatura  contesta  vi  sia  equiparazione e
 necessario coordinamento tra docenti universitari e  direttori  degli
 istituti   di  sperimentazione  agraria  per  quel  che  riguarda  il
 collocamento a riposo disciplinato, per ciascuna delle due categorie,
 da  autonome  disposizioni  risalenti, in particolare, per i secondi,
 all'art. 24 del r.d.l. 23 novembre 1923, n. 2226 (quindi dall'art. 51
 del r.d. 29 maggio 1941, n. 485, infine dalla norma denunciata).
    Il  collocamento  a riposo dei docenti universitari e' invece oggi
 disciplinato dal d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, che lo fissa  al  70Œ
 anno  per  i  professori  ordinari  (art.  19)  ed  al 65Πanno per i
 professori associati.
    In  secondo luogo l'Avvocatura sottolinea la distinzione tra norme
 sul trattamento economico, norme sullo stato giuridico  e  disciplina
 del  collocamento  a riposo richiamando, per il personale scientifico
 della sperimentazione, un parere del Consiglio di Stato.
    Cio'  posto,  prosegue  l'Avvocatura, potrebbe al piu' ipotizzarsi
 una ingiustificata disparita' di trattamento all'interno del  sistema
 dei  ruoli  del  personale  scientifico  della sperimentazione. Ma in
 proposito va osservato che  direttori  di  istituto  e  direttori  di
 sezione appartengono a ruoli distinti, che diverse sono le condizioni
 di accesso, la disciplina dei trasferimenti, la possibilita' prevista
 solo   per   i   primi   -  di  passaggio  nei  ruoli  di  professore
 universitario, le funzioni e le competenze.
    L'Avvocatura  conclude richiamando l'art. 1 della legge n. 312 del
 1980 e sottolineando come l'equiparazione tra  personale  scientifico
 della  sperimentazione abbia carattere provvisorio e sia strettamente
 limitata al trattamento economico.
                         Considerato in diritto
    1.  -  Con l'ordinanza in epigrafe e' sollevata in via incidentale
 questione di legittimita' costituzionale, in riferimento  all'art.  3
 (primo  comma)  della  Costituzione,  delle norme contenute nell'art.
 310, primo, secondo e terzo comma del d.P.R. 10 gennaio  1957,  n.  3
 (Testo   unico   delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli
 impiegati civili dello Stato).
    Cio'  in  quanto  tali norme dettano, in materia di collocamento a
 riposo dei direttori degli istituti di ricerca e  di  sperimentazione
 agraria   (e   di   talassografia),  una  disciplina  particolarmente
 favorevole (collocamento a riposo al compimento del 75Πanno,  previo
 collocamento  fuori ruolo al compimento del 70Πanno con trattamento,
 agli effetti economici e di carriera,  pari  a  quello  spettante  al
 personale   in  ruolo),  analoga  a  quella  applicabile  ai  docenti
 universitari, ma  non  estendono  tale  disciplina  ai  direttori  di
 sezione degli istituti stessi.
    Secondo  il giudice a quo, questi ultimi, per essere assoggettati,
 ai sensi dell'art. 131 del d.P.R. n.  3  del  1957,  alla  disciplina
 comune  degli  impiegati civili dello Stato - disciplina che prevede,
 giusta l'art. 4 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, il collocamento
 a  riposo  al  compimento  del  sessantacinquesimo  anno  di  eta'  -
 sembrerebbero  ingiustificatamente  discriminati  sia   rispetto   ai
 docenti universitari che ai direttori di istituto.
    2. - La questione non e' fondata.
    L'ordinanza  di  rimessione  muove  dal  presupposto  di una piena
 assimilazione   fra   personale   direttivo   degli    istituti    di
 sperimentazione  agraria  e  docenti universitari. Assimilazione che,
 gia' avviata con il d.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318  (Norme  per  il
 riordinamento   della   sperimentazione   agraria),   sarebbe   stata
 interamente realizzata con l'art. 86 del d.P.R. 28 dicembre 1970,  n.
 1077  (Riordinamento  delle  carriere  degli  impiegati  civili dello
 Stato),  e  quindi  confermata  dall'interpretazione  autentica  data
 dall'articolo  unico  della legge 23 gennaio 1975, n. 29, all'art. 12
 del decreto-legge  1Π ottobre  1973,  n.  580  (Misure  urgenti  per
 l'Universita') convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre
 1973, n. 766, nel senso di riferire la relativa disposizione anche al
 personale  degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria. La
 detta  piena  assimilazione  costituirebbe,  dunque,  un   princi'pio
 generale  senza  ragione  derogato  per  i direttori di sezione dalla
 norma impugnata (se pur questa non dovesse ritenersi  abrogata  dalla
 legislazione successiva).
    L'intervenuto   Presidente   del   Consiglio   obbietta   che   il
 collocamento a riposo era stato fissato al compimento del 75Πanno di
 eta'  per  i  direttori  delle  stazioni  sperimentali  agrarie  (cui
 corrisponderebbero  i  direttori  degli  istituti  di  ricerca  e  di
 sperimentazione  agraria),  gia'  dall'art. 24 del r.d.l. 25 novembre
 1929, n. 2226 (Provvedimenti per le stazioni sperimentali agrarie), e
 poi  portato  al  compimento  del  70Π anno dall'art. 51 del r.d. 29
 maggio 1941, n. 489 (Riorganizzazione dei  servizi  e  revisione  dei
 ruoli  organici  del personale del Ministero dell'agricoltura e delle
 foreste) al di fuori di ogni riferimento al collocamento a riposo dei
 docenti  universitari  ( che fra l'altro e' ora fissato non piu' dopo
 il compimento del 75Πanno, previo collocamento fuori ruolo  dopo  il
 compimento  del 70Œ, come prevedevano per i professori gli artt. 14 e
 15 della legge 18 marzo 1958, n. 311, ma dopo il compimento  del  70Œ
 anno, previo collocamento fuori ruolo dopo il compimento del 65Œ, per
 i professori ordinari, e dopo  il  compimento  del  65Π anno  per  i
 professori  associati, rispettivamente dagli artt. 19 e 24 del d.P.R.
 11  luglio   1980,   n.   382   sul   riordinamento   della   docenza
 universitaria). Ond'e' che analogamente dovrebbe ritenersi per quanto
 concerne l'art. 310 del d.P.R. n. 3 del  1957,  contenente  la  norma
 impugnata. Ma non puo' negarsi che questa si ponga in una prospettiva
 di assimilazione fra i direttori di istituto e i docenti universitari
 -  anche se limitata ad alcuni aspetti del rapporto d'impiego - se e'
 vero che l'art. 311 successivo dello stesso d.P.R. n. 3, prevede  che
 i  direttori  di  istituto  che  conseguano  la nomina per concorso a
 professori universitari di ruolo conservino la propria anzianita'  ed
 assumano  la qualifica corrispondente a quella rivestita nel ruolo di
 provenienza.
    Cio'  nonostante,  il  presupposto  da  cui  muove  l'ordinanza di
 rimessione,  cioe'  quello  di  una  piena  assimilazione,  in  linea
 generale,  fra  personale direttivo degli istituti di sperimentazione
 agraria e docenti universitari, non ricorre.
    Al  T.U.  sullo Statuto degli impiegati civili dello Stato (d.P.R.
 n. 3 del 1957) che, con  l'art.  310  (norma  impugnata),  e  con  il
 successivo  art.  311, mostra di assimilare ai docenti universitari i
 soli  direttori  degli  istituti  di   sperimentazione   agraria   (e
 talassografica)  -  ma,  come  gia'  detto,  limitatamente  ad alcuni
 aspetti del rapporto d'impiego - sopravviene il d.P.R.  n.  1318  del
 1967,  concernente  in modo specifico l'organizzazione degli istituti
 di ricerca  e  di  sperimentazione  agraria.  Tale  d.P.R.,  oltre  a
 elencare  i ruoli del personale distinguendo fra direttori, direttori
 di sezione, sperimentatori e altri, e  a  disciplinare  l'accesso  ad
 alcuni  ruoli,  da  un  lato stabilisce (art. 54) che al personale si
 applichino le disposizioni generali e particolari di stato giuridico,
 di  trattamento  economico,  e  di  trattamento  di  quiescenza  e di
 previdenza degli  impiegati  civili  dello  Stato,  salve  specifiche
 eccezioni - e fra queste certamente la regolamentazione concernente i
 direttori di istituto, per i quali,  a  norma  dell'art.  57,  ultimo
 comma,  continuano  ad  applicarsi le disposizioni particolari di cui
 agli artt. 310 e 311 del d.P.R. n. 3 del 1957  -  e  dall'altro  lato
 prevede  (art.  66,  primo  comma)  che  gli  stipendi  spettanti  al
 personale "delle carriere direttive scientifiche" degli  istituti  di
 ricerca  e  di  sperimentazione  agraria  sono stabiliti nella misura
 spettante   al   personale   universitario   delle   qualifiche   (da
 considerare)  corrispondenti  secondo  gli "ex coefficienti" indicati
 nella Tabella A allegata al decreto. Cosicche' appare ben chiaro  che
 col  detto  decreto  n.  1318,  lungi dal farsi un passo decisivo nel
 senso della pretesa piena assimilazione,  per  un  verso  e'  seguita
 l'impostazione data alla disciplina della materia dal d.P.R. n. 3 del
 1957, nel senso cioe' di assimilare in  modo  particolare  -  ma  pur
 sempre  per alcuni aspetti del rapporto d'impiego (e segnatamente per
 l'aspetto del collocamento a riposo) - al personale  universitario  i
 soli  direttori  degli istituti, e per altro verso l'assimilazione e'
 estesa al  personale  delle  carriere  direttive  scientifiche  degli
 istituti  solo  per  quanto  concerne  il  trattamento  economico  di
 attivita'.
    Da tale indirizzo non si discosta il d.P.R. n. 1077 del 1970, che,
 nel riordinare  le  carriere  degli  impiegati  civili  dello  Stato,
 all'art.  86, su cui fa leva l'ordinanza di rimessione, stabilisce in
 particolare che "le carriere dei ruoli del personale  dei  direttori,
 dei  direttori  di  sezione  e degli sperimentatori degli istituti di
 ricerca e di sperimentazione agraria, anche non  liberi  docenti,  si
 sviluppano   per  classi  di  stipendio  secondo  le  norme  relative
 rispettivamente  alle  carriere  dei   professori,   dei   professori
 aggregati  e  degli  assistenti  delle  universita'".  Come  e'  reso
 manifesto dal criterio assunto per la determinazione  dello  sviluppo
 delle   carriere  delle  suindicate  categorie  del  personale  degli
 istituti di ricerca e sperimentazione agraria - "classi di stipendio"
 -   il   riferimento   alla   normativa   concernente   il  personale
 universitario, anche se rappresenta un  correttivo  della  disciplina
 delle carriere delle categorie anzidette rispetto a quella introdotta
 in via generale (sulla base della delega conferita con  la  legge  18
 marzo  1968,  n.  249) per gli impiegati civili dello Stato, concerne
 soprattutto il trattamento economico,  sostanziandosi  dell'adozione,
 quale  parametro  per  lo  sviluppo del trattamento di ciascuna delle
 categorie stesse, di  quello  in  vigore  per  ciascuna  delle  varie
 carriere  di  personale  universitario  allora esistenti (professori,
 professori aggregati, assistenti)  e  pertanto  non  costituisce  una
 piena  assimilazione  dello  stato  del  personale  degli istituti di
 ricerca  e  sperimentazione  agraria   allo   stato   del   personale
 universitario.
    Ne' diversamente si atteggia, infine, l'articolo unico della legge
 n. 29 del 1975, che estende in via di  interpretazione  autentica  ai
 direttori,  direttori  di  sezione e sperimentatori degli istituti di
 ricerca  e  sperimentazione  agraria  (e  talassografica)  la   norma
 contenuta  nell'art.  12  del  d.-l.  n.  580  del  1973,  come sopra
 convertito, concernente un elemento  del  trattamento  economico  del
 personale  universitario, confermando (comma ultimo) per il personale
 dei direttori di sezione operativa degli istituti  di  ricerca  e  di
 sperimentazione  agraria,  con  gli  adattamenti resi necessari dalla
 disciplina delle carriere del personale docente universitario  recata
 dal  d.P.R.  n.  580 del 1973, quanto gia' disposto, in via generale,
 dall'art. 86 del d.P.R. n. 1077 del 1970.
    Va  poi  soggiunto  che,  con  l'art.  1,  terzo comma, della piu'
 recente   legge   11   luglio   1980,   n.   312    (Nuovo    assetto
 retributivo-funzionale  del  personale civile e militare dello Stato)
 e' stabilito che ai direttori, direttori di sezione e  sperimentatori
 degli    istituti   di   ricerca   e   sperimentazione   agraria   (e
 talassografica) si applica (ma solo) in  via  provvisoria,  cioe'  in
 attesa  del  definitivo  assetto  degli enti medesimi, il trattamento
 economico dei professori universitari.
    In  conclusione:  l'assimilazione  dei  direttori di istituto, dei
 direttori di sezione e degli sperimentatori degli istituti di ricerca
 e  di  sperimentazione agraria al personale universitario non e', ne'
 e' mai stata, piena, bensi' sostanzialmente riferita  al  trattamento
 economico  (e  ora, anche per tale aspetto, e' divenuta provvisoria).
 Non e' dunque riscontrabile la denunciata sperequazione dei direttori
 di  sezione  dei  detti  istituti,  relativamente alla disciplina del
 collocamento  a  riposo,  rispetto  ai  professori  universitari,  e,
 quindi,  neppure rispetto ai direttori di istituto. Cio' malgrado che
 l'articolo unico, secondo comma, della legge n. 29 del 1975  equipari
 ai professori di ruolo (essendo frattanto venuta meno la carriera dei
 professori aggregati, per assorbimento in quella  dei  professori  di
 ruolo  straordinari ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 1Πottobre
 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30  novembre
 1973,  n.  766)  - ai fini della corresponsione dell'assegno previsto
 dall'art.  12  del  decreto-legge  n.  580  del  1973,   come   sopra
 convertito,  assegno poi soppresso con il decreto-legge 2 marzo 1987,
 n. 57 (convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1987,  n.
 158)  -  congiuntamente  i  direttori  di  istituto  e i direttori di
 sezione degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria (e quindi
 i  direttori  di  sezione ai direttori degli istituti) e malgrado che
 l'art. 1, terzo comma, ultima parte, della  legge  n.  312  del  1980
 operi   analoga   equiparazione,   nel   quadro   della  applicazione
 provvisoria del trattamento economico del personale universitario  ai
 direttori  di istituto, ai direttori di sezione e agli sperimentatori
 degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria.
    Non e' d'altra parte configurabile un principio generale di almeno
 tendenziale  equiparazione  dei  direttori  di  sezione  rispetto  ai
 direttori  degli  istituti,  indipendentemente  dal  riferimento alla
 disciplina dei docenti  universitari,  e  quindi  una  ingiustificata
 sperequazione  degli  uni  rispetto  agli  altri ad opera della norma
 denunciata sotto questo meno ampio profilo.
    Invero dall'esame della legislazione finora condotto non emerge un
 principio del genere. L'equiparazione disposta  dall'articolo  unico,
 secondo comma, della legge n. 29 del 1975 e dall'art. 1, terzo comma,
 della legge n. 312 del 1980 sopra richiamati, e' limitata, come si e'
 rilevato, al trattamento economico di attivita'. Ne' puo' trascurarsi
 che per i direttori degli istituti e'  delineato,  dagli  artt.  309,
 310,  311 e 312 (in relazione alle altre disposizioni ivi richiamate)
 del d.P.R. n. 3 del 1957, un particolare status, che li  differenzia,
 da  un  canto,  dagli impiegati civili dello Stato e, dall'altro, dal
 resto del personale degli Istituti di ricerca  e  di  sperimentazione
 agraria, ivi compresi i direttori di sezione (fra l'altro i direttori
 degli istituti fruiscono della conservazione dell'anzianita' in  caso
 di  transito  nei  ruoli  universitari;  sono  soggetti a particolari
 norme, diverse da quelle  concernenti  i  direttori  di  sezione,  in
 materia  di accesso, e di trasferimenti, ai sensi degli artt. 55, 58,
 62 legge n. 1318 del 1967 e 309 ora richiamato, nonche' in materia di
 procedimenti  disciplinari  ai sensi dell'art. 312 ora richiamato, ma
 gia' art. 48, regio-decreto n. 489  del  1941;  sono  sottratti  alle
 norme  generali  concernenti  i rapporti informativi, la carriera, lo
 svolgimento di essa). Laddove l'equiparazione fra le due categorie e'
 stata  talora stabilita, secondo quanto gia' ripetutamente osservato,
 solo  per  un  aspetto  particolare  del  trattamento  economico   di
 attivita'  (per  di piu' venuto meno), o per il trattamento economico
 globale (ma, per effetto della legislazione piu' recente, solo in via
 provvisoria).
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata la questione di legittimita' costituzionale,
 in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art.  310,  primo,
 secondo  e terzo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico
 delle disposizioni concernenti  lo  statuto  degli  impiegati  civili
 dello  Stato) sollevata dal T.A.R. del Lazio con l'ordinanza indicata
 in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: CORASANITI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0192