Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Caltanissetta.(GU n.11 del 15-1-1999)
IL DIRETTORE REGIONALE delle entrate per la Sicilia Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro; Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione - da corrispondersi al momento stesso della richiesta - le formalita' da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente; Considerato che, ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, gli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico, aventi sede nell'ambito della regione siciliana, effettuano i versamenti dell'imposta direttamente presso la cassa della regione stessa, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalita' sono state presentate; Visto l'art. 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, istitutivo dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione, con applicazione delle disposizioni contenute nel capo I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 e dell'art. 10 del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413; Considerato che per l'imposta di cui alla sopracitata legge 28 dicembre 1995, n. 549, si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento; Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, cosi' come modificato dall'art. 8 -bis del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1 dicembre 1981, n. 692, nonche' dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalita', stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero; Considerato che la non ottemperanza alle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilita' di sanzioni a carico del richiedente; Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro in quanto compatibili; Attesa, quindi, la necessita' di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilita' del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa; Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico; Visto l'art. 1 del decreto in data 28 gennaio 1998 - prot. n. 1998/11772 - del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella Gazzetta Ufficiale entro i termini previsti; Vista la nota prot. n. 3815 del 18 dicembre 1998 con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Caltanissetta ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Caltanissetta in data 30 novembre 1998 a causa della chiusura dello stesso per il rinnovamento tecnologico finalizzato ad impiantare nella struttura periferica dell'ente il substrato strumentale idoneo a sostenere il processo di rinnovamento dei servizi ACI e la contemporanea preparazione e formazione del personale; Tenuto conto che, conseguentemente al mancato funzionamento del predetto ufficio del pubblico registro automobilistico, si e' verificato il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T. e dell'A.P.I.E.T.; Decreta: Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Caltanissetta nel giorno 30 novembre 1998. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Palermo, 31 dicembre 1998 p. Il direttore regionale: Forastieri