COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

COMUNICATO

Statuto  del  «Movimento  politico  Pensiero  Azione»  iscritto   nel
registro dei partiti politici il 18 dicembre 2017 (18A00514) 
(GU n.23 del 29-1-2018)

 
          STATUTO DEL «MOVIMENTO POLITICO PENSIERO AZIONE» 
 
                               Art. 1. 
                             Definizione 
 
    E'  costituita,  ai  sensi  dell'art.  49  della  Costituzione  e
dell'art. 36 e ss.  del  codice  civile,  un'associazione  denominata
«Movimento  Politico  Pensiero  Azione»  d'ora   innanzi   denominata
«Movimento o partito». Essa  ha  il  fine  di  attuare  un  programma
politico ispirato ai principi cristiani, di uguaglianza e delle  pari
opportunita', assicurando a tutti i livelli la presenza di entrambi i
generi e il rispetto delle minoranze.  Garantisce,  la  tutela  della
minoranze, ove  presenti,  almeno  una  rappresentanza  negli  organi
collegiali non esecutivi. 
    Il suo simbolo e' cosi' costituito: 
    Cerchio di colore blu racchiudente scritta lineare in stampatello
maiuscolo «PPA» di colore bianco, nella parte  superiore  lineare  in
stampatello maiuscolo «PENSIERO AZIONE» di colore bianco, nella parte
inferiore   lineare   in   stampatello   maiuscolo    «LIBERTA'    E'
PARTECIPAZIONE».  Il  tutto  circoscritto  da  una  corona  circolare
azzurro sfumato interna al cerchio  blu  che  racchiude  nella  parte
superiore la scritta «PARTITO DELLA GENTE PER  LA  GENTE»  in  blu  e
interrotta nella parte sottostante da  una  fascia  di  colore  verde
recante la scritta «PIAZZA PULITA» in nero a caratteri maiuscoli.  La
parte interna alla fascia azzurra sfumato, avente funzione di fondale
del simbolo e' di colore blu sfumato». 
    Il simbolo del Movimento, sopra descritto, e' allegato  in  forma
grafica al presente Statuto. 
    Il  Movimento  che  persegue  l'unita'  nazionale   ha   spiccato
carattere regionalista, federativo ed europeo. 
 
                               Art. 2. 
                               S e d e 
 
    ll Movimento ha sede in Torino - Corso Cosenza n.  33  -  e  puo'
costituire sedi secondarie in ogni regione e/o comune del  territorio
italiano ed anche all'estero. 
 
                               Art. 3. 
                              Requisiti 
 
    Possono essere soci tutti i cittadini italiani  e  stranieri  che
possiedono un'eta' maggiore di anni 16: 
    Le domande di iscrizione devono  essere  presentate  ai  comitati
regionali e/o alle sedi provinciali qualora costituite; esse  saranno
esaminate dagli organi regionali e provinciali. Con  l'iscrizione  al
Movimento  i  soci  aderiscono  al  programma   ed   alle   finalita'
ideologiche e politiche ed  accettano  lo  Statuto  e  gli  eventuali
regolamenti. 
 
                               Art. 4. 
                           Doveri dei soci 
 
    Ogni  socio  e'  tenuto   all'osservanza   dello   Statuto,   dei
regolamenti, dei deliberati degli organi statutari e deve  concorrere
alla realizzazione dell'oggetto e delle finalita' del Movimento ed in
particolare ogni socio e' tenuto a: 
      - partecipare attivamente alla vita del Movimento; 
      - svolgere con diligenza gli incarichi affidatogli; 
      - tenere una irreprensibile condotta morale e politica; 
      - concorrere con i propri mezzi  a  sostenere  l'attivita'  del
Movimento; 
      - tenere nei confronti degli altri soci un comportamento  leale
e  corretto  con  il  massimo  rispetto  della   dignita'   e   della
personalita' di ciascun socio. 
 
                               Art. 5. 
                          Diritti dei soci 
 
    I  soci  hanno  il  diritto  di  partecipare  all'attivita'   del
Movimento contribuendo  alla  determinazione  della  linea  politica,
concorrendo all'elezione degli organi statutari e  partecipando  come
candidati alle  competizioni  elettorali.  Possono  assumere  cariche
sociali i soci che risultino iscritti da almeno 3 mesi. 
 
                               Art. 6. 
                           Organi sociali 
 
    Sono organi del Movimento: l'Assemblea nazionale; - il  Consiglio
nazionale; - la Direzione nazionale; - il segretario politico;  -  il
Presidente del  Consiglio  Nazionale;  -  l'ufficio  politico;  -  il
segretario amministrativo; -  i  comitati  regionali;  -  i  comitati
provinciali; - il Collegio dei revisori dei conti; - il Collegio  dei
probiviri. 
 
                               Art. 7. 
                              Assemblea 
 
    In  Assemblea  hanno  diritto  di  partecipare   tutti   i   soci
personalmente, con esclusione di delega, purche'  in  regola  con  il
pagamento delle quote associative. L'Assemblea  viene  convocata,  su
proposta  del  segretario  politico,  dal  Consiglio  nazionale,  che
stabilisce il luogo, la data, l'ordine  del  giorno  ed  i  necessari
regolamenti. Le delibere dell'Assemblea devono essere approvate dalla
maggioranza dei votanti. Essa viene convocata ogni 3 anni. 
    Puo' essere altresi' convocata in ogni momento  su  richiesta  di
almeno 2/3 dei soci. L'Assemblea elegge il Presidente  del  Consiglio
nazionale, il segretario politico, i membri  elettivi  del  Consiglio
nazionale. L'Assemblea, altresi', esprime ed indica  le  linee  guida
del programma politico a cui  dovranno  conformarsi  gli  organi  del
Movimento. 
 
                               Art. 8. 
                         Consiglio nazionale 
 
    Il Consiglio nazionale e' l'organo a cui e' affidato  il  compito
di predisporre il programma politico del Movimento secondo  le  linee
guida indicate  dall'Assemblea.  Esso  e'  composto  dai  membri  che
saranno  eletti  dall'Assemblea,   dal   Presidente   del   Consiglio
nazionale, dal segretario  politico,  dai  segretari  regionali,  dai
parlamentari  nazionali  ed  europei  in  carica,   dai   consiglieri
regionali in carica,  dagli  ex  parlamentari  nazionali  ed  europei
iscritti  al  Movimento,  dai  segretari  nazionali   dei   movimenti
giovanili e femminile, da 5 rappresentanti del movimenti giovanile  e
5 del movimento femminile indicati dalla  direzione  nazionale  degli
stessi, dai responsabili delle  sezioni  estere  del  Movimento,  dai
residenti di provincia iscritti al Movimento e dai sindaci dei comuni
capoluogo iscritti al Movimento, fanno altresi' parte  del  Consiglio
nazionale i capigruppo del Movimento PPA nei  consigli  comunali  dei
comuni superiori ai 250.000 abitanti e i capigruppo del Movimento PPA
nei  consigli  provinciali  delle  province  superiori   ai   500.000
abitanti, tutti con voto deliberativo. I  membri  saranno  in  numero
minimo di 10 con un massimo  stabilito  dalla  Direzione  sulla  base
della  rappresentanza  territoriale  e  di  genere  e  tutela   delle
minoranze. Resteranno in carica 4 anni. 
    L'assenza, ingiustificata, a tre consigli  nazionali  consecutivi
comporta  l'automatica   decadenza   dall'incarico   di   consigliere
nazionale. Il  Collegio  dei  revisori  dei  conti  partecipa,  senza
diritto di voto, alle riunioni del Consiglio nazionale  per  vigilare
sulla osservanza dello Statuto, della legge  e  per  relazionare  sul
bilancio consuntivo e preventivo del  Movimento.  Il  Presidente  del
Consiglio nazionale presiede i  lavori.  Le  delibere  del  Consiglio
nazionale sono valide con il voto favorevole  della  maggioranza  dei
presenti. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente del
Consiglio nazionale o su richiesta del Segretario  politico  o  della
maggioranza dei consiglieri. Al Consiglio nazionale competono tutti i
poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del Movimento  ed
ha  facolta'  di  delegare  a  ciascuno   dei   membri   le   proprie
attribuzioni. 
    In particolare il Consiglio  nazionale:  delibera  sul  programma
politico  del  Movimento;  elegge  il  segretario  amministrativo  su
proposta del segretario nazionale; approva il bilancio  preventivo  e
consuntivo del  Movimento;  elegge  un  minimo  di  20  membri  della
Direzione con un massimo stabilito  dalla  Direzione  medesima  sulla
base della rappresentanza territoriale e di  genere  e  tutela  delle
minoranze. I membri elettivi dureranno in carica 4 anni;  approva  su
delega dell'Assemblea le modifiche  statutarie;  convoca  l'Assemblea
approvandone il regolamento; nomina il Presidente  dei  revisori  dei
conti, due revisori effettivi e due supplenti  iscritti  al  Registro
dei revisori dei conti; approva il bilancio preventivo del  Movimento
entro il 31 gennaio di ogni anno e quello consuntivo entro  sei  mesi
dalla chiusura dell'anno di attivita' del Movimento;  puo'  istituire
strutture  territoriali  emanando  i  relativi  regolamenti   purche'
compatibili con il  presente  Statuto;  puo'  costituire  fondazioni,
anche ai sensi della legge sul finanziamento dei partiti,  sempreche'
conformi al presente Statuto. 
 
                               Art. 9. 
                            La Direzione 
 
    E' l'organo collegiale cui compete  la  conduzione  politica  del
Movimento secondo la linea decisa dall'Assemblea nazionale e definita
dal Consiglio nazionale. Ne fanno parte, con voto deliberativo: 
      a) il segretario politico, che la convoca e la presiede; 
      b) il Presidente del Consiglio nazionale; 
      c) i componenti eletti dal Consiglio nazionale; 
      d) i vice presidenti nazionali ed i vicesegretari nazionali; 
      e) i parlamentari nazionali ed europei  iscritti  al  Movimento
PPA; 
      f) il segretario amministrativo; 
      g) i segretari regionali; 
      h) i segretari nazionali dei movimenti giovanile e femminile; 
      i) il Presidente dei revisori dei conti  che  partecipa,  senza
diritto di voto, alle riunioni della  direzione  per  vigilare  sulla
osservanza delle delibere  congressuali  del  Consiglio  nazionale  e
dello Statuto del Movimento. 
    La Direzione: 
      a) sovrintende all'attivita' del Movimento; 
      b) approva l'operato della delegazione per la  soluzione  delle
crisi di Governo; 
      c) approva gli Statuti dei comitati regionali; 
      d) emana le norme per il tesseramento; 
      e)  sceglie  i  candidati  da  presentare   alle   competizioni
elettorali; 
      f) delibera il numero di componenti  elettivi  della  Direzione
medesima dal Consiglio nazionale a  tutela  della  rappresentativita'
territoriale, della salvaguardia dei  principi  ispiratori  dei  soci
firmatari, della parita' di genere e della  rappresentativita'  delle
minoranze. In questo caso sara' necessaria  la  maggioranza  assoluta
dei componenti della Direzione; 
      g) delibera il numero di  componenti  del  Consiglio  nazionale
eleggibili dall'Assemblea in relazione alla crescita  del  partito  e
della  rappresentativita'  territoriale,   della   salvaguardia   dei
principi ispiratori dei soci firmatari, della  parita'  di  genere  e
della  rappresentativita'  delle  minoranze.  In  questo  caso  sara'
necessario  il  voto  favorevole  della  maggioranza   assoluta   dei
componenti della Direzione; 
      h) delibera le modalita' e  le  procedure  per  l'apertura,  lo
scioglimento, la chiusura, la sospensione ed il  commissariamento  di
eventuali articolazioni territoriali del Partito; 
      i) delibera  le  modalita'  e  le  risorse  da  destinare  alle
eventuali articolazioni territoriali; 
      l) delibera ponendo in atto azioni interne al Partito volte  ad
assicurare il rispetto della vita privata e  la  corretta  protezione
dei dati personali degli associati. 
 
                              Art. 10. 
                       Il segretario politico 
 
    Il segretario politico, eletto dall'Assemblea  nazionale,  ha  la
rappresentanza  politica  del  Movimento;   il   segretario   e'   il
rappresentante legale. Attua la linea politica decisa  dall'Assemblea
nazionale, nel rispetto dei deliberati di  competenza  del  Consiglio
nazionale e della direzione. In particolare il segretario politico: 
      a) convoca e presiede la Direzione; 
      b) dirige e coordina l'attivita' del Movimento,  nomina  due  o
piu' vicesegretari, i dirigenti degli  uffici  e,  nel  rispetto  dei
deliberati  dei  competenti  organi,  interviene  sull'organizzazione
della struttura periferica; 
      c) guida la delegazione del Movimento nelle  consultazioni  del
Capo dello Stato e nei rapporti con le altre forze politiche; 
      d) gestisce la denominazione ed il  simbolo  del  Movimento  ed
autorizza  il  deposito  del  contrassegno  e  la  presentazione  dei
candidati alle competizioni elettorali. Il segretario politico potra'
per tutti i tipi di elezione, apportare al simbolo,  al  contrassegno
e/o alla  denominazione  del  partito,  le  modifiche  ritenute  piu'
opportune, avuto riguardo anche alle norme di legge in materia. Tutti
i simboli usati nel tempo dal Partito, anche se non piu'  utilizzati,
o modificati, o sostituiti, saranno di proprieta' del partito. 
    Eventuali  modifiche  della  sede  legale  sono  deliberate   dal
segretario politico e approvate dal  vice  segretario.  Le  modifiche
saranno poi riportate sul sito internet del Partito. 
 
                              Art. 11. 
                Il Presidente del Consiglio nazionale 
 
    Il Presidente del Consiglio nazionale  e'  eletto  dall'Assemblea
nazionale. Egli  presiede  Consiglio  nazionale.  Il  Presidente  del
Consiglio nazionale d'intesa con il segretario convoca  il  Consiglio
nazionale e ne definisce l'ordine del giorno. 
 
                              Art. 12. 
                         L'ufficio politico 
 
    E' costituito dal  segretario  politico,  che  lo  convoca  e  lo
presiede, dal Presidente del Consiglio nazionale, dai  vicesegretari,
dai vicepresidenti, dai capigruppo parlamentari,  dai  rappresentanti
nel Governo e da altri 6 membri designati  dal  segretario  politico.
L'ufficio coadiuva il segretario ed  e'  consultato  sulle  questioni
politiche ed organizzative di  particolare  rilievo.  L'ufficio  puo'
essere integrato, per particolari problemi, da  persone  indicate  ed
invitate dal segretario politico. 
    Questo Movimento politico, nella scelta  dei  candidati  per  gli
organismi collegiali e le cariche elettive in attuazione dell'art  51
della Costituzione, garantisce: 
      a) l'uguaglianza di tutti gli aderenti; 
      b) il rispetto della parita' dei generi; 
      c) la pari dignita' di  tutte  le  condizioni  personali,  come
l'eta',  il  credo  religioso,  l'orientamento  sessuale,   l'origine
etnica, le disabilita'; 
      d) il rispetto delle minoranze e i diritti degli aderenti. 
    Per la scelta delle candidature alle assemblee elettive  ad  ogni
livello, aderisce al codice di autoregolamentazione  approvato  dalla
Commissione  parlamentare  antimafia,  con   deliberazione   del   23
settembre 2014. 
 
                              Art. 13. 
                         La giunta esecutiva 
 
    La  giunta  e'  preposta  al  coordinamento  organizzativo  delle
attivita' degli uffici della struttura nazionale  del  Movimento.  E'
composta: dal segretario politico, che la convoca e la presiede,  dal
Presidente del Consiglio nazionale,  dal  segretario  amministrativo,
dai vicesegretari, dal segretario organizzativo e dai dirigenti degli
uffici nazionali. 
 
                              Art. 14. 
                    Il segretario amministrativo 
 
    1.  Il  segretario  amministrativo  e'   eletto   dal   Consiglio
nazionale. E' responsabile della gestione patrimoniale e  finanziaria
facente capo al livello centrale dell'organizzazione  del  Movimento,
in attuazione dei programmi approvati dai competenti organi. 
    2. Il segretario amministrativo ha il potere di  compiere,  sulla
base delle deliberazioni degli organi nazionali competenti, tutti gli
atti  di  ordinaria  amministrazione.  E'  altresi'  abilitato   alla
riscossione dei contributi previsti dalla legge  nonche'  a  compiere
tutti gli atti a  tal  fine  necessari,  quali  l'apertura  di  conti
correnti  bancari,  la  richiesta  di  affidamento  e   di   garanzie
fideiussorie per gli importi dei contributi da riscuotere. 
    3. Nell'esercizio delle sue funzioni il segretario amministrativo
e' coadiuvato da un comitato di garanti, composto da tre  membri  non
parlamentari eletti dal Consiglio nazionale nonche' da un deputato  e
da un senatore, designati dai  rispettivi  gruppi.  Il  comitato  dei
garanti,  che  elegge  al  suo  interno  il  Presidente,  assiste  il
segretario amministrativo: 
      a)  per  la  redazione  del  bilancio  preventivo  annuale,  da
sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale entro il mese  di
gennaio di ogni anno; 
      b)  per  la  verifica  della  corrispondenza  delle  spese   al
preventivo approvato ed per eventuale aggiornamento delle  previsioni
di spesa, da effettuare trimestralmente  ed  in  presenza  di  eventi
straordinari; 
      c) per la redazione della relazione al Consiglio nazionale,  da
allegare al bilancio consuntivo annuale; 
      d) per ogni questione  di  natura  finanziaria  concernente  il
rapporto  tra  gli  organi  centrali  e  gli   organi   regionali   e
provinciali. 
 
                              Art. 15. 
                         Comitato regionale 
 
    Il Comitato regionale ha  la  titolarita'  e  la  responsabilita'
della  linea  politica  del  Movimento  nella  regione  che  gestisce
autonomamente nel quadro delle  norme  statuarie  e  degli  indirizzi
generali definiti a  livello  nazionale.  Il  Comitato  regionale  e'
autonomo nella  organizzazione  e  nella  gestione  organizzativa  ed
amministrativa nell'ambito regionale. Il Comitato regionale sottopone
all'approvazione della Direzione nazionale il proprio statuto.  Nello
statuto del Comitato  regionale  dovranno  comunque  essere  previsti
quantomeno un Presidente, un segretario  politico  ed  un  segretario
amministrativo. Nello statuto del Comitato  regionale  dovra'  essere
specificata l'organizzazione del Movimento ai livelli  provinciali  e
locali. 
 
                              Art. 16. 
                        Comitato provinciale 
 
    Il Comitato provinciale ha la titolarita'  e  la  responsabilita'
della linea politica del Movimento nella provincia nel rispetto delle
norme dello Statuto regionale e degli indirizzi definiti dal Comitato
regionale. L'organizzazione e la gestione amministrativa del Comitato
provinciale e' disciplinata dallo Statuto regionale; dovranno  quanto
meno essere previsti un Presidente,  un  segretario  politico  ed  un
segretario amministrativo. Nell'ambito del Comitato provinciale  sono
costituiti comitati locali nei quali sono  previste  le  funzioni  di
Presidente,  segretario  politico  e  segretario  amministrativo.  La
rappresentanza politica del Movimento e' in  ogni  caso  affidata  al
segretario politico. 
 
                              Art. 17. 
                 Il Collegio dei revisori dei conti 
 
    Il Collegio dei revisori si compone di tre membri effettivi e due
supplenti iscritti nel Registro dei revisori dei conti; 
    1. I membri del Collegio dei revisori durano in carica tre anni e
sono rieleggibili. 
    2. Il Collegio dei revisori  deve  controllare  l'amministrazione
del Movimento e vigilare sull'osservanza dello Statuto e delle leggi. 
    3. Il Collegio si riunisce periodicamente, almeno una volta  ogni
quattro mesi, per il controllo dell'attivita' amministrativa e  della
contabilita' del  Movimento.  Le  riunioni  vengono  verbalizzate  in
apposito libro. 
    4. Il Collegio dei revisori deve esaminare il bilancio consuntivo
esprimendo il proprio parere in merito e relazionando alla Direzione.
Il Collegio  dei  revisori,  qualora  rilevi  fatti  censurabili,  li
denuncia alla Direzione,  perche'  quest'ultima  possa  adottare  gli
opportuni provvedimenti. 
 
                              Art. 18. 
                      Il Collegio dei probiviri 
 
    Il Collegio dei probiviri si compone di tre membri  nominati  dal
Consiglio nazionale  di  cui  uno  con  funzioni  di  Presidente.  Il
Collegio dei probiviri ha la competenza esclusiva sulle  controversie
che eventualmente dovessero insorgere tra i soci o tra i soci  ed  il
Movimento. Ha  altresi',  potere  disciplinare  su  fatti  e  vicende
segnalate al  Collegio  dagli  organi  del  Movimento.  Gli  iscritti
possono  proporre  ricorso  per  violazione  dello  Statuto   e   dei
regolamenti. 
    ll ricorso va inoltrato secondo le disposizioni regolamentari  al
Collegio dei probiviri. La decisione del Collegio e' vincolante. 
    La proposizione del ricorso non sospende l'esecutivita' dell'atto
impugnato, salvo diversa decisione del Collegio dei probiviri. 
    Il segretario politico puo' sospendere dal Movimento  deferendoli
al  Collegio  dei  probiviri  i  soci  che  arrechino   danni   gravi
all'immagine del Movimento con atti lesivi delle leggi, dello Statuto
e dei regolamenti interni. Il procedimento disciplinare si svolge nel
rispetto del diritto di difesa e del principio  del  contraddittorio.
Il Collegio dei probiviri dura in carica 4 anni. 
 
                              Art. 19. 
                              Bilancio 
 
    L'esercizio finanziario inizia il 1°  gennaio  e  termina  il  31
dicembre.  Il  Segretario  amministrativo  nazionale  e'   tenuto   a
sottoporre all'approvazione del Consiglio  nazionale,  con  opportuno
anticipo sulle scadenze di  legge,  il  bilancio  consuntivo  annuale
delle attivita' del Movimento. 
 
                              Art. 20. 
                              Proventi 
 
    Le entrate del Movimento sono: 
      - le quote di iscrizioni dei soci; 
      - i contributi volontari di persone fisiche e giuridiche; 
      - i proventi delle feste e delle manifestazioni del Movimento; 
      - i contributi di legge; 
      - ogni altro provento ordinario e straordinario proveniente  da
alienazione di beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili. 
 
                              Art. 21. 
                           Sezioni estere 
 
    Negli Stati esteri possono essere costituite  sezioni  distaccate
del Movimento. Il Consiglio nazionale provvedera' di volta  in  volta
ad inserire organicamente tali sezioni distaccate nella struttura del
Movimento in base ad apposito regolamento. 
 
                              Art. 22. 
                   Adesioni ad altre associazioni 
 
    ll Consiglio nazionale su proposta del segretario  politico  puo'
deliberare  l'adesione  e/o  federazione  del  Movimento   ad   altre
associazioni o  organizzazioni  nazionali  o  internazionali  che  si
ispirano ad ideali pienamente conformi a quelli del Movimento. 
 
                              Art. 23. 
                        Modifiche statutarie 
 
    Le modifiche dello statuto richiedono il  voto  favorevole  della
maggioranza  assoluta  dei  membri  del  direttivo  nazionale.   Ogni
modifica andra' firmata e sottoscritta dal segretario politico  e  da
almeno uno dei vice segretari. 
 
                              Art. 24. 
              Riservatezza e protezione dati personali 
 
    Gli  organi  direttivi  favoriscono  la  costante  partecipazione
attiva  dei  singoli  componenti  all'attivita'  di  elaborazione   e
formazione dell'indirizzo politico, nel rispetto della vita privata e
dei diritti di riservatezza, identita'  personale  e  protezione  dei
dati personali, ai sensi della vigente normativa in materia  e  delle
direttive del Garante per la  protezione  dei  dati  personali  fatte
salve le eventuali future modifiche della  disciplina  dettata  dalle
disposizioni  di  legge  e  dai  provvedimenti  del  garante  per  la
protezione dei dati personali. Il segretario politico e' responsabile
di tutte le deleghe  e  delle  operazioni  di  trattamento  dei  dati
personali. 
 
                              Art. 25. 
                              Economia 
 
    L'Associazione non persegue fini di lucro. 
    Per tutte le cariche ricoperte all'interno del Partito  da  parte
dei soci e per le prestazioni fornite dagli associati non  e'  dovuto
alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per conto del
Partito  nell'espletamento   dell'incarico   se   autorizzate   dalla
Direzione, documentate o forfettizzate in  base  ad  un  criterio  di
ragionevolezza. 
    Tutto quanto  e'  nella  libera  disponibilita'  e  possesso  del
Partito costituisce il suo patrimonio che e' unico ed indivisibile. 
    Le modalita' di utilizzo del patrimonio vengono  stabilite  dalla
Direzione. 
    Le risorse alle articolazioni territoriali sono destinate secondo
delibera della Direzione in base  alla  disponibilita'  patrimoniale,
proporzionalmente al numero di soci in regola sul territorio e  sulla
base delle esigenze e dei progetti territoriali. 
    E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione, salvo quando la destinazione o  la  distribuzione
sono imposte dalla legge. 
    L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre  di
ogni anno. 
 
                              Art. 26. 
                      Rendiconto e trasparenza 
 
    Allo scopo di garantire la trasparenza  e  la  correttezza  nella
propria gestione  contabile  finanziaria,  nei  casi  previsti  dalla
legge, la Direzione nazionale nominera', una  societa'  di  revisione
iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le
societa' e la borsa ai sensi di legge vigenti in materia. 
    La societa' di revisione  esprime,  con  apposita  relazione,  un
giudizio sul rendiconto di esercizio secondo  quanto  previsto  dalla
normativa vigente in materia. 
    A garanzia e trasparenza il rendiconto anche in forma  abbreviata
e la relazione della societa' di revisione,  verranno  resi  pubblici
nei modi e nelle forme e stabilite dalla  Direzione  nazionale  e  in
ottemperanza alle norme di legge. 
    Il Partito assicura la trasparenza e l'accesso alle  informazioni
relative al proprio assetto statutario, agli organi  associativi,  al
funzionamento interno e ai bilanci (, compresi i  rendiconti),  anche
mediante la realizzazione di un sito internet che rispetti i principi
di elevata accessibilita', anche da parte delle persone disabili,  di
completezza  di  informazione,  di  chiarezza   di   linguaggio,   di
affidabilita', di  semplicita'  di  consultazione,  di  qualita',  di
omogeneita' e di interoperabilita'. 
 
                              Art. 27. 
                       Candidature e selezione 
 
    Il partito prevede che nelle candidature per il  Senato,  Camera,
Parlamento europeo, nessuno dei due sessi possa essere  rappresentato
in misura inferiore al  40%,  Il  Partito  inoltre  si  impegnera'  a
destinare il  10%  delle  risorse  eventualmente  spettanti  in  base
all'art 12 del decreto-legge 28  dicembre  2013,  n.  149  convertito
nella legge 21 febbraio 2014, n. 13 ad iniziative volte ad accrescere
la partecipazione attiva delle donne alla politica. 
    La candidatura degli associati per le  elezioni  dei  membri  del
Parlamento europeo spettanti all'Italia,  del  Parlamento  nazionale,
dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento  e  di
Bolzano e dei consigli comunali ed infine per le cariche di sindaco e
di Presidente di regione e di provincia autonoma; e  per  ogni  altra
competizione elettorale potra' essere accettata solo se alla data del
deposito delle relative liste elettorali gli interessati saranno soci
nell'Associazione da almeno  un  anno,  salvo  diversa  deliberazione
della Direzione. 
    La Direzione, sente il  parere  del  Consiglio  nazionale  e  del
segretario regionale  e  seleziona  le  candidature  sulla  base  del
prestigio  di  cui  godono,  dell'impegno  profuso  all'interno   del
Partito, delle qualita' morali del candidato e della  parita'  tra  i
generi e delibera i candidati dopo votazioni a scrutinio segreto  con
la maggioranza assoluta degli aventi diritto. 
 
                              Art. 28. 
 
    Tutte le cariche del partito sia nazionale,  sia  regionale,  sia
provinciale o citta' metropolitane avranno durata di 4 anni,  se  non
diversamente specificato. 
 
                              Art. 29. 
 
    Il Direttivo nazionale  adeguera'  norme  e  regolamenti  interni
sulla base di eventuali disposizioni di legge. 
 
                              Art. 30. 
                            Scioglimento 
 
    L'Associazione  ha   durata   illimitata.   Per   deliberare   lo
scioglimento del Partito e la devoluzione del patrimonio  occorre  il
voto favorevole di almeno tre quarti degli  associati.  In  tal  caso
sara'  possibile  esercitare  il  diritto  di  voto  per   delega   e
telematico. 
    L'Assemblea demanda  alla  Direzione  nazionale  gli  adempimenti
necessari a devolvere  le  risorse  finanziarie  a  disposizione  del
Partito ad altra organizzazione senza scopo di  lucro  con  finalita'
analoghe o ai fini  di  pubblica  utilita',  sentito  l'organismo  di
controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662,) e in ogni caso in  osservanza  della  normativa  al  momento
vigente e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 
 
                              Art. 31. 
                           Norma di rinvio 
 
    Per quanto non previsto dal presente Statuto e dai regolamenti in
esso  citati,  si  osservano  le  norme  del  codice  civile  e,   se
compatibili, le norme  del  regolamento  della  Camera  dei  deputati
nazionale ed europea. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico