Statuto del «Movimento politico Pensiero Azione» iscritto nel registro dei partiti politici il 18 dicembre 2017 (18A00514)(GU n.23 del 29-1-2018)
STATUTO DEL «MOVIMENTO POLITICO PENSIERO AZIONE»
Art. 1.
Definizione
E' costituita, ai sensi dell'art. 49 della Costituzione e
dell'art. 36 e ss. del codice civile, un'associazione denominata
«Movimento Politico Pensiero Azione» d'ora innanzi denominata
«Movimento o partito». Essa ha il fine di attuare un programma
politico ispirato ai principi cristiani, di uguaglianza e delle pari
opportunita', assicurando a tutti i livelli la presenza di entrambi i
generi e il rispetto delle minoranze. Garantisce, la tutela della
minoranze, ove presenti, almeno una rappresentanza negli organi
collegiali non esecutivi.
Il suo simbolo e' cosi' costituito:
Cerchio di colore blu racchiudente scritta lineare in stampatello
maiuscolo «PPA» di colore bianco, nella parte superiore lineare in
stampatello maiuscolo «PENSIERO AZIONE» di colore bianco, nella parte
inferiore lineare in stampatello maiuscolo «LIBERTA' E'
PARTECIPAZIONE». Il tutto circoscritto da una corona circolare
azzurro sfumato interna al cerchio blu che racchiude nella parte
superiore la scritta «PARTITO DELLA GENTE PER LA GENTE» in blu e
interrotta nella parte sottostante da una fascia di colore verde
recante la scritta «PIAZZA PULITA» in nero a caratteri maiuscoli. La
parte interna alla fascia azzurra sfumato, avente funzione di fondale
del simbolo e' di colore blu sfumato».
Il simbolo del Movimento, sopra descritto, e' allegato in forma
grafica al presente Statuto.
Il Movimento che persegue l'unita' nazionale ha spiccato
carattere regionalista, federativo ed europeo.
Art. 2.
S e d e
ll Movimento ha sede in Torino - Corso Cosenza n. 33 - e puo'
costituire sedi secondarie in ogni regione e/o comune del territorio
italiano ed anche all'estero.
Art. 3.
Requisiti
Possono essere soci tutti i cittadini italiani e stranieri che
possiedono un'eta' maggiore di anni 16:
Le domande di iscrizione devono essere presentate ai comitati
regionali e/o alle sedi provinciali qualora costituite; esse saranno
esaminate dagli organi regionali e provinciali. Con l'iscrizione al
Movimento i soci aderiscono al programma ed alle finalita'
ideologiche e politiche ed accettano lo Statuto e gli eventuali
regolamenti.
Art. 4.
Doveri dei soci
Ogni socio e' tenuto all'osservanza dello Statuto, dei
regolamenti, dei deliberati degli organi statutari e deve concorrere
alla realizzazione dell'oggetto e delle finalita' del Movimento ed in
particolare ogni socio e' tenuto a:
- partecipare attivamente alla vita del Movimento;
- svolgere con diligenza gli incarichi affidatogli;
- tenere una irreprensibile condotta morale e politica;
- concorrere con i propri mezzi a sostenere l'attivita' del
Movimento;
- tenere nei confronti degli altri soci un comportamento leale
e corretto con il massimo rispetto della dignita' e della
personalita' di ciascun socio.
Art. 5.
Diritti dei soci
I soci hanno il diritto di partecipare all'attivita' del
Movimento contribuendo alla determinazione della linea politica,
concorrendo all'elezione degli organi statutari e partecipando come
candidati alle competizioni elettorali. Possono assumere cariche
sociali i soci che risultino iscritti da almeno 3 mesi.
Art. 6.
Organi sociali
Sono organi del Movimento: l'Assemblea nazionale; - il Consiglio
nazionale; - la Direzione nazionale; - il segretario politico; - il
Presidente del Consiglio Nazionale; - l'ufficio politico; - il
segretario amministrativo; - i comitati regionali; - i comitati
provinciali; - il Collegio dei revisori dei conti; - il Collegio dei
probiviri.
Art. 7.
Assemblea
In Assemblea hanno diritto di partecipare tutti i soci
personalmente, con esclusione di delega, purche' in regola con il
pagamento delle quote associative. L'Assemblea viene convocata, su
proposta del segretario politico, dal Consiglio nazionale, che
stabilisce il luogo, la data, l'ordine del giorno ed i necessari
regolamenti. Le delibere dell'Assemblea devono essere approvate dalla
maggioranza dei votanti. Essa viene convocata ogni 3 anni.
Puo' essere altresi' convocata in ogni momento su richiesta di
almeno 2/3 dei soci. L'Assemblea elegge il Presidente del Consiglio
nazionale, il segretario politico, i membri elettivi del Consiglio
nazionale. L'Assemblea, altresi', esprime ed indica le linee guida
del programma politico a cui dovranno conformarsi gli organi del
Movimento.
Art. 8.
Consiglio nazionale
Il Consiglio nazionale e' l'organo a cui e' affidato il compito
di predisporre il programma politico del Movimento secondo le linee
guida indicate dall'Assemblea. Esso e' composto dai membri che
saranno eletti dall'Assemblea, dal Presidente del Consiglio
nazionale, dal segretario politico, dai segretari regionali, dai
parlamentari nazionali ed europei in carica, dai consiglieri
regionali in carica, dagli ex parlamentari nazionali ed europei
iscritti al Movimento, dai segretari nazionali dei movimenti
giovanili e femminile, da 5 rappresentanti del movimenti giovanile e
5 del movimento femminile indicati dalla direzione nazionale degli
stessi, dai responsabili delle sezioni estere del Movimento, dai
residenti di provincia iscritti al Movimento e dai sindaci dei comuni
capoluogo iscritti al Movimento, fanno altresi' parte del Consiglio
nazionale i capigruppo del Movimento PPA nei consigli comunali dei
comuni superiori ai 250.000 abitanti e i capigruppo del Movimento PPA
nei consigli provinciali delle province superiori ai 500.000
abitanti, tutti con voto deliberativo. I membri saranno in numero
minimo di 10 con un massimo stabilito dalla Direzione sulla base
della rappresentanza territoriale e di genere e tutela delle
minoranze. Resteranno in carica 4 anni.
L'assenza, ingiustificata, a tre consigli nazionali consecutivi
comporta l'automatica decadenza dall'incarico di consigliere
nazionale. Il Collegio dei revisori dei conti partecipa, senza
diritto di voto, alle riunioni del Consiglio nazionale per vigilare
sulla osservanza dello Statuto, della legge e per relazionare sul
bilancio consuntivo e preventivo del Movimento. Il Presidente del
Consiglio nazionale presiede i lavori. Le delibere del Consiglio
nazionale sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente del
Consiglio nazionale o su richiesta del Segretario politico o della
maggioranza dei consiglieri. Al Consiglio nazionale competono tutti i
poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del Movimento ed
ha facolta' di delegare a ciascuno dei membri le proprie
attribuzioni.
In particolare il Consiglio nazionale: delibera sul programma
politico del Movimento; elegge il segretario amministrativo su
proposta del segretario nazionale; approva il bilancio preventivo e
consuntivo del Movimento; elegge un minimo di 20 membri della
Direzione con un massimo stabilito dalla Direzione medesima sulla
base della rappresentanza territoriale e di genere e tutela delle
minoranze. I membri elettivi dureranno in carica 4 anni; approva su
delega dell'Assemblea le modifiche statutarie; convoca l'Assemblea
approvandone il regolamento; nomina il Presidente dei revisori dei
conti, due revisori effettivi e due supplenti iscritti al Registro
dei revisori dei conti; approva il bilancio preventivo del Movimento
entro il 31 gennaio di ogni anno e quello consuntivo entro sei mesi
dalla chiusura dell'anno di attivita' del Movimento; puo' istituire
strutture territoriali emanando i relativi regolamenti purche'
compatibili con il presente Statuto; puo' costituire fondazioni,
anche ai sensi della legge sul finanziamento dei partiti, sempreche'
conformi al presente Statuto.
Art. 9.
La Direzione
E' l'organo collegiale cui compete la conduzione politica del
Movimento secondo la linea decisa dall'Assemblea nazionale e definita
dal Consiglio nazionale. Ne fanno parte, con voto deliberativo:
a) il segretario politico, che la convoca e la presiede;
b) il Presidente del Consiglio nazionale;
c) i componenti eletti dal Consiglio nazionale;
d) i vice presidenti nazionali ed i vicesegretari nazionali;
e) i parlamentari nazionali ed europei iscritti al Movimento
PPA;
f) il segretario amministrativo;
g) i segretari regionali;
h) i segretari nazionali dei movimenti giovanile e femminile;
i) il Presidente dei revisori dei conti che partecipa, senza
diritto di voto, alle riunioni della direzione per vigilare sulla
osservanza delle delibere congressuali del Consiglio nazionale e
dello Statuto del Movimento.
La Direzione:
a) sovrintende all'attivita' del Movimento;
b) approva l'operato della delegazione per la soluzione delle
crisi di Governo;
c) approva gli Statuti dei comitati regionali;
d) emana le norme per il tesseramento;
e) sceglie i candidati da presentare alle competizioni
elettorali;
f) delibera il numero di componenti elettivi della Direzione
medesima dal Consiglio nazionale a tutela della rappresentativita'
territoriale, della salvaguardia dei principi ispiratori dei soci
firmatari, della parita' di genere e della rappresentativita' delle
minoranze. In questo caso sara' necessaria la maggioranza assoluta
dei componenti della Direzione;
g) delibera il numero di componenti del Consiglio nazionale
eleggibili dall'Assemblea in relazione alla crescita del partito e
della rappresentativita' territoriale, della salvaguardia dei
principi ispiratori dei soci firmatari, della parita' di genere e
della rappresentativita' delle minoranze. In questo caso sara'
necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
componenti della Direzione;
h) delibera le modalita' e le procedure per l'apertura, lo
scioglimento, la chiusura, la sospensione ed il commissariamento di
eventuali articolazioni territoriali del Partito;
i) delibera le modalita' e le risorse da destinare alle
eventuali articolazioni territoriali;
l) delibera ponendo in atto azioni interne al Partito volte ad
assicurare il rispetto della vita privata e la corretta protezione
dei dati personali degli associati.
Art. 10.
Il segretario politico
Il segretario politico, eletto dall'Assemblea nazionale, ha la
rappresentanza politica del Movimento; il segretario e' il
rappresentante legale. Attua la linea politica decisa dall'Assemblea
nazionale, nel rispetto dei deliberati di competenza del Consiglio
nazionale e della direzione. In particolare il segretario politico:
a) convoca e presiede la Direzione;
b) dirige e coordina l'attivita' del Movimento, nomina due o
piu' vicesegretari, i dirigenti degli uffici e, nel rispetto dei
deliberati dei competenti organi, interviene sull'organizzazione
della struttura periferica;
c) guida la delegazione del Movimento nelle consultazioni del
Capo dello Stato e nei rapporti con le altre forze politiche;
d) gestisce la denominazione ed il simbolo del Movimento ed
autorizza il deposito del contrassegno e la presentazione dei
candidati alle competizioni elettorali. Il segretario politico potra'
per tutti i tipi di elezione, apportare al simbolo, al contrassegno
e/o alla denominazione del partito, le modifiche ritenute piu'
opportune, avuto riguardo anche alle norme di legge in materia. Tutti
i simboli usati nel tempo dal Partito, anche se non piu' utilizzati,
o modificati, o sostituiti, saranno di proprieta' del partito.
Eventuali modifiche della sede legale sono deliberate dal
segretario politico e approvate dal vice segretario. Le modifiche
saranno poi riportate sul sito internet del Partito.
Art. 11.
Il Presidente del Consiglio nazionale
Il Presidente del Consiglio nazionale e' eletto dall'Assemblea
nazionale. Egli presiede Consiglio nazionale. Il Presidente del
Consiglio nazionale d'intesa con il segretario convoca il Consiglio
nazionale e ne definisce l'ordine del giorno.
Art. 12.
L'ufficio politico
E' costituito dal segretario politico, che lo convoca e lo
presiede, dal Presidente del Consiglio nazionale, dai vicesegretari,
dai vicepresidenti, dai capigruppo parlamentari, dai rappresentanti
nel Governo e da altri 6 membri designati dal segretario politico.
L'ufficio coadiuva il segretario ed e' consultato sulle questioni
politiche ed organizzative di particolare rilievo. L'ufficio puo'
essere integrato, per particolari problemi, da persone indicate ed
invitate dal segretario politico.
Questo Movimento politico, nella scelta dei candidati per gli
organismi collegiali e le cariche elettive in attuazione dell'art 51
della Costituzione, garantisce:
a) l'uguaglianza di tutti gli aderenti;
b) il rispetto della parita' dei generi;
c) la pari dignita' di tutte le condizioni personali, come
l'eta', il credo religioso, l'orientamento sessuale, l'origine
etnica, le disabilita';
d) il rispetto delle minoranze e i diritti degli aderenti.
Per la scelta delle candidature alle assemblee elettive ad ogni
livello, aderisce al codice di autoregolamentazione approvato dalla
Commissione parlamentare antimafia, con deliberazione del 23
settembre 2014.
Art. 13.
La giunta esecutiva
La giunta e' preposta al coordinamento organizzativo delle
attivita' degli uffici della struttura nazionale del Movimento. E'
composta: dal segretario politico, che la convoca e la presiede, dal
Presidente del Consiglio nazionale, dal segretario amministrativo,
dai vicesegretari, dal segretario organizzativo e dai dirigenti degli
uffici nazionali.
Art. 14.
Il segretario amministrativo
1. Il segretario amministrativo e' eletto dal Consiglio
nazionale. E' responsabile della gestione patrimoniale e finanziaria
facente capo al livello centrale dell'organizzazione del Movimento,
in attuazione dei programmi approvati dai competenti organi.
2. Il segretario amministrativo ha il potere di compiere, sulla
base delle deliberazioni degli organi nazionali competenti, tutti gli
atti di ordinaria amministrazione. E' altresi' abilitato alla
riscossione dei contributi previsti dalla legge nonche' a compiere
tutti gli atti a tal fine necessari, quali l'apertura di conti
correnti bancari, la richiesta di affidamento e di garanzie
fideiussorie per gli importi dei contributi da riscuotere.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni il segretario amministrativo
e' coadiuvato da un comitato di garanti, composto da tre membri non
parlamentari eletti dal Consiglio nazionale nonche' da un deputato e
da un senatore, designati dai rispettivi gruppi. Il comitato dei
garanti, che elegge al suo interno il Presidente, assiste il
segretario amministrativo:
a) per la redazione del bilancio preventivo annuale, da
sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale entro il mese di
gennaio di ogni anno;
b) per la verifica della corrispondenza delle spese al
preventivo approvato ed per eventuale aggiornamento delle previsioni
di spesa, da effettuare trimestralmente ed in presenza di eventi
straordinari;
c) per la redazione della relazione al Consiglio nazionale, da
allegare al bilancio consuntivo annuale;
d) per ogni questione di natura finanziaria concernente il
rapporto tra gli organi centrali e gli organi regionali e
provinciali.
Art. 15.
Comitato regionale
Il Comitato regionale ha la titolarita' e la responsabilita'
della linea politica del Movimento nella regione che gestisce
autonomamente nel quadro delle norme statuarie e degli indirizzi
generali definiti a livello nazionale. Il Comitato regionale e'
autonomo nella organizzazione e nella gestione organizzativa ed
amministrativa nell'ambito regionale. Il Comitato regionale sottopone
all'approvazione della Direzione nazionale il proprio statuto. Nello
statuto del Comitato regionale dovranno comunque essere previsti
quantomeno un Presidente, un segretario politico ed un segretario
amministrativo. Nello statuto del Comitato regionale dovra' essere
specificata l'organizzazione del Movimento ai livelli provinciali e
locali.
Art. 16.
Comitato provinciale
Il Comitato provinciale ha la titolarita' e la responsabilita'
della linea politica del Movimento nella provincia nel rispetto delle
norme dello Statuto regionale e degli indirizzi definiti dal Comitato
regionale. L'organizzazione e la gestione amministrativa del Comitato
provinciale e' disciplinata dallo Statuto regionale; dovranno quanto
meno essere previsti un Presidente, un segretario politico ed un
segretario amministrativo. Nell'ambito del Comitato provinciale sono
costituiti comitati locali nei quali sono previste le funzioni di
Presidente, segretario politico e segretario amministrativo. La
rappresentanza politica del Movimento e' in ogni caso affidata al
segretario politico.
Art. 17.
Il Collegio dei revisori dei conti
Il Collegio dei revisori si compone di tre membri effettivi e due
supplenti iscritti nel Registro dei revisori dei conti;
1. I membri del Collegio dei revisori durano in carica tre anni e
sono rieleggibili.
2. Il Collegio dei revisori deve controllare l'amministrazione
del Movimento e vigilare sull'osservanza dello Statuto e delle leggi.
3. Il Collegio si riunisce periodicamente, almeno una volta ogni
quattro mesi, per il controllo dell'attivita' amministrativa e della
contabilita' del Movimento. Le riunioni vengono verbalizzate in
apposito libro.
4. Il Collegio dei revisori deve esaminare il bilancio consuntivo
esprimendo il proprio parere in merito e relazionando alla Direzione.
Il Collegio dei revisori, qualora rilevi fatti censurabili, li
denuncia alla Direzione, perche' quest'ultima possa adottare gli
opportuni provvedimenti.
Art. 18.
Il Collegio dei probiviri
Il Collegio dei probiviri si compone di tre membri nominati dal
Consiglio nazionale di cui uno con funzioni di Presidente. Il
Collegio dei probiviri ha la competenza esclusiva sulle controversie
che eventualmente dovessero insorgere tra i soci o tra i soci ed il
Movimento. Ha altresi', potere disciplinare su fatti e vicende
segnalate al Collegio dagli organi del Movimento. Gli iscritti
possono proporre ricorso per violazione dello Statuto e dei
regolamenti.
ll ricorso va inoltrato secondo le disposizioni regolamentari al
Collegio dei probiviri. La decisione del Collegio e' vincolante.
La proposizione del ricorso non sospende l'esecutivita' dell'atto
impugnato, salvo diversa decisione del Collegio dei probiviri.
Il segretario politico puo' sospendere dal Movimento deferendoli
al Collegio dei probiviri i soci che arrechino danni gravi
all'immagine del Movimento con atti lesivi delle leggi, dello Statuto
e dei regolamenti interni. Il procedimento disciplinare si svolge nel
rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
Il Collegio dei probiviri dura in carica 4 anni.
Art. 19.
Bilancio
L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31
dicembre. Il Segretario amministrativo nazionale e' tenuto a
sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale, con opportuno
anticipo sulle scadenze di legge, il bilancio consuntivo annuale
delle attivita' del Movimento.
Art. 20.
Proventi
Le entrate del Movimento sono:
- le quote di iscrizioni dei soci;
- i contributi volontari di persone fisiche e giuridiche;
- i proventi delle feste e delle manifestazioni del Movimento;
- i contributi di legge;
- ogni altro provento ordinario e straordinario proveniente da
alienazione di beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili.
Art. 21.
Sezioni estere
Negli Stati esteri possono essere costituite sezioni distaccate
del Movimento. Il Consiglio nazionale provvedera' di volta in volta
ad inserire organicamente tali sezioni distaccate nella struttura del
Movimento in base ad apposito regolamento.
Art. 22.
Adesioni ad altre associazioni
ll Consiglio nazionale su proposta del segretario politico puo'
deliberare l'adesione e/o federazione del Movimento ad altre
associazioni o organizzazioni nazionali o internazionali che si
ispirano ad ideali pienamente conformi a quelli del Movimento.
Art. 23.
Modifiche statutarie
Le modifiche dello statuto richiedono il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei membri del direttivo nazionale. Ogni
modifica andra' firmata e sottoscritta dal segretario politico e da
almeno uno dei vice segretari.
Art. 24.
Riservatezza e protezione dati personali
Gli organi direttivi favoriscono la costante partecipazione
attiva dei singoli componenti all'attivita' di elaborazione e
formazione dell'indirizzo politico, nel rispetto della vita privata e
dei diritti di riservatezza, identita' personale e protezione dei
dati personali, ai sensi della vigente normativa in materia e delle
direttive del Garante per la protezione dei dati personali fatte
salve le eventuali future modifiche della disciplina dettata dalle
disposizioni di legge e dai provvedimenti del garante per la
protezione dei dati personali. Il segretario politico e' responsabile
di tutte le deleghe e delle operazioni di trattamento dei dati
personali.
Art. 25.
Economia
L'Associazione non persegue fini di lucro.
Per tutte le cariche ricoperte all'interno del Partito da parte
dei soci e per le prestazioni fornite dagli associati non e' dovuto
alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per conto del
Partito nell'espletamento dell'incarico se autorizzate dalla
Direzione, documentate o forfettizzate in base ad un criterio di
ragionevolezza.
Tutto quanto e' nella libera disponibilita' e possesso del
Partito costituisce il suo patrimonio che e' unico ed indivisibile.
Le modalita' di utilizzo del patrimonio vengono stabilite dalla
Direzione.
Le risorse alle articolazioni territoriali sono destinate secondo
delibera della Direzione in base alla disponibilita' patrimoniale,
proporzionalmente al numero di soci in regola sul territorio e sulla
base delle esigenze e dei progetti territoriali.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione, salvo quando la destinazione o la distribuzione
sono imposte dalla legge.
L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di
ogni anno.
Art. 26.
Rendiconto e trasparenza
Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella
propria gestione contabile finanziaria, nei casi previsti dalla
legge, la Direzione nazionale nominera', una societa' di revisione
iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le
societa' e la borsa ai sensi di legge vigenti in materia.
La societa' di revisione esprime, con apposita relazione, un
giudizio sul rendiconto di esercizio secondo quanto previsto dalla
normativa vigente in materia.
A garanzia e trasparenza il rendiconto anche in forma abbreviata
e la relazione della societa' di revisione, verranno resi pubblici
nei modi e nelle forme e stabilite dalla Direzione nazionale e in
ottemperanza alle norme di legge.
Il Partito assicura la trasparenza e l'accesso alle informazioni
relative al proprio assetto statutario, agli organi associativi, al
funzionamento interno e ai bilanci (, compresi i rendiconti), anche
mediante la realizzazione di un sito internet che rispetti i principi
di elevata accessibilita', anche da parte delle persone disabili, di
completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di
affidabilita', di semplicita' di consultazione, di qualita', di
omogeneita' e di interoperabilita'.
Art. 27.
Candidature e selezione
Il partito prevede che nelle candidature per il Senato, Camera,
Parlamento europeo, nessuno dei due sessi possa essere rappresentato
in misura inferiore al 40%, Il Partito inoltre si impegnera' a
destinare il 10% delle risorse eventualmente spettanti in base
all'art 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 convertito
nella legge 21 febbraio 2014, n. 13 ad iniziative volte ad accrescere
la partecipazione attiva delle donne alla politica.
La candidatura degli associati per le elezioni dei membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale,
dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano e dei consigli comunali ed infine per le cariche di sindaco e
di Presidente di regione e di provincia autonoma; e per ogni altra
competizione elettorale potra' essere accettata solo se alla data del
deposito delle relative liste elettorali gli interessati saranno soci
nell'Associazione da almeno un anno, salvo diversa deliberazione
della Direzione.
La Direzione, sente il parere del Consiglio nazionale e del
segretario regionale e seleziona le candidature sulla base del
prestigio di cui godono, dell'impegno profuso all'interno del
Partito, delle qualita' morali del candidato e della parita' tra i
generi e delibera i candidati dopo votazioni a scrutinio segreto con
la maggioranza assoluta degli aventi diritto.
Art. 28.
Tutte le cariche del partito sia nazionale, sia regionale, sia
provinciale o citta' metropolitane avranno durata di 4 anni, se non
diversamente specificato.
Art. 29.
Il Direttivo nazionale adeguera' norme e regolamenti interni
sulla base di eventuali disposizioni di legge.
Art. 30.
Scioglimento
L'Associazione ha durata illimitata. Per deliberare lo
scioglimento del Partito e la devoluzione del patrimonio occorre il
voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In tal caso
sara' possibile esercitare il diritto di voto per delega e
telematico.
L'Assemblea demanda alla Direzione nazionale gli adempimenti
necessari a devolvere le risorse finanziarie a disposizione del
Partito ad altra organizzazione senza scopo di lucro con finalita'
analoghe o ai fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di
controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662,) e in ogni caso in osservanza della normativa al momento
vigente e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 31.
Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto e dai regolamenti in
esso citati, si osservano le norme del codice civile e, se
compatibili, le norme del regolamento della Camera dei deputati
nazionale ed europea.
Parte di provvedimento in formato grafico