Verifica di congruita' dei parametri di determinazione dell'onere termico per l'anno 1996. (Deliberazione n. 74/97).(GU n.188 del 13-8-1997)
IL PRESIDENTE Nella sua riunione del 4 luglio 1997; Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 377, e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche e integrazioni; Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, che detta norme per la disciplina per le Casse conguaglio prezzi; Visto, il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1994, n. 186 che, al capitolo II, comma 2, prevede la verifica a consuntivo dei parametri di determinazione dell'onere termico; Considerato che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, comma 14, e 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, devono intendersi trasferite all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas le "funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite dell'art. 5, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373 al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato"; Considerati i risultati delle verifiche a consuntivo sopracitate relative all'anno 1996; Delibera: In relazione a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 settembre 1995 e del 19 luglio 1996, che hanno introdotto modifiche nella metodologia di determinazione dell'onere termico al fine di tenere conto della specificita' di ciascun combustibile utilizzato; Di determinare l'ammontare dell'onere termico, a consuntivo per l'anno 1996 e a preventivo per l'anno 1997, nel seguente modo: a) per l'energia prodotta con impiego di metano si assumono i seguenti parametri: un consumo specifico medio di 0,258 mc/kWh; un prezzo del metano pari a 1,16 delle quotazioni medie del petrolio greggio importato (P.G.I.) rettificato nel rapporto tra i poteri calorifici del metano (8250 kcal/mc) e degli oli combustibili (9800 kcal/kg medie); b) per l'energia prodotta con l'impiego dei combustibili assunti equivalenti all'olio combustibile ATZ, escluso metano: un consumo specifico medio di 0,222 kg/kWh; per l'energia prodotta dall'Enel con i propri impianti, detto consumo medio specifico viene assunto pari a 0,217 kg/kWh prodotto; un prezzo del combustibile equivalente pari a 0,94 di quello del petrolio greggio importato (P.G.I.) per un consumo di oli BTZ, STZ non inferiore al 78% della quantita' complessiva di combustibili utilizzati; per valori inferiori al suddetto rapporto di 0,78 la Cassa conguaglio per il settore elettrico procedera' a una riduzione del coefficiente del P.G.I., calcolato mediante interpolazione lineare tra 0,80 e 0,94 per valori rispettivamente pari al 50% e al 78% delle quantita' complessive di oli combustibili utilizzate; c) per l'energia prodotta con l'impiego di carbone, un consumo specifico medio pari a 0,359 kg/kWh prodotto; per l'energia prodotta da Enel S.p.a. con i propri impianti, detto consumo medio specifico viene assunto pari a 0,349 kg/kWh prodotto ad eccezione di quella prodotta con il carbone del Sulcis per la quale vale quanto previsto al punto 6 del decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1994. Milano, 4 luglio 1997 Il presidente: Ranci