N. 688 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 ottobre 1999
N. 688 Ordinanza emessa il 18 ottobre 1999 dal pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano nei procedimenti penali riuniti a carico di A. B. Processo penale - Dibattimento - Legittimo impedimento a comparire dell'imputato o del difensore (nella specie: a causa di evento sismico) - Lamentata previsione di rinvio o sospensione del dibattimento - Irragionevolezza del previsto rinvio nel presupposto interpretativo che l'eliminazione dell'inciso "o rinvia" renderebbe la disposizione riconducibile ai casi di sospensione della prescrizione di cui all'art. 159 c.p. - Violazione del principio di obbligatorieta' dell'azione penale - Lesione del principio di buon andamento della amministrazione della giustizia. In via subordinata: processo penale - Rinvio o sospensione del dibattimento per legittimo impedimento a comparire del difensore - Sospensione della prescrizione del reato - Mancata previsione - Violazione del principio di obbligatorieta' dell'azione penale - Lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia. Cod. proc. pen. 1988, art. 486, in relazione al codice penale art. 159, comma 1. Costituzione, artt. 3, 97 e 112.(GU n.51 del 22-12-1999 )
IL PRETORE Letti gli atti dei procedimenti penali riuniti nn. 30333/1997, m. 23 relativi a A. B.; Rilevato che, all'udienza del 19 gennaio 1998, in occasione della sospensione dei termini avvenuta con il d.P.R. n. 364/1997 e successive integrazioni e modifiche, veniva disposto rinvio all'8 giugno 1998; che il rinvio di cui sopra non puo' che intendersi concesso ai sensi dell'art. 486 codice di procedura penale - peraltro essendovi tutti i presupposti a seguito della nota situazione esistente in Fabriano, e nelle Marche, ove l'imputato era ed e' residente - in quanto la sospensione dei termini effettuata con la legge eccezionale relativa al terremoto non puo' ritenersi, per giurisprudenza della Cassazione assolutamente prevalente, applicabile ai termini per la vocatio in jus dell'imputato, poiche' si tratta di termini dilatori e percio', per definizione, non perentori (i termini perentori sarebbero solo quelli a carattere accelleratorio); che d'altro canto l'irrilevanza della normativa emessa a causa dei noti eventi sismici e' stata affermata, con specifico riferimento alla prescrizione del reato, da Cass. 6 febbraio-10 marzo 1998, n. 2993; che il rinvio disposto ex art. 486 c.p.p. ha determinato uno spostamento di gg. 144 nella trattazione dell'udienza; che nell'odierna udienza, prima di proseguire ulteriormente nella trattazione del procedimento, occorre stabilire in ogni caso se, in relazione ai reati contravvenzionali contestati all'imputato, debba procedersi alla sentenza declaratoria della prescrizione del reato stesso, in quanto tali reati hanno un termine di prescrizione massimo che e' venuto a cadere, rispettivamente il 29 maggio e il 1 giugno 1999; che laddove si fosse proceduto alla sospensione del procedimento tenendo conto della necessita' di procedere a rinvio ex art. 486 c.p.p., non si sarebbe verificata alcuna prescrizione alla data dell'odierna udienza, proprio in virtu' dell'art. 159, comma 1 c.p.; che la questione e' gia' stata oggetto di rimessione alla Corte costituzionale con varie ordinanze di questo stesso giudice, tutte oggetto di pronuncia di manifesta inammissibilita' (ord. n. 459/1998) della Corte costituzionale, sull'assorbente motivazione "che la questione, diretta a predisporre un assetto normativo che precluda il maturarsi della prescrizione, in forza di plurimi provvedimenti di ''rinvio'' del dibattimento, appare formulata in via ipotetica in vista di un'evenienza futura ed incerta, cosi' da incidere negativamente sul requisito della rilevanza"; che invece nella presente fattispecie, a fronte di emergenze processuali che non consentono, allo stato, una pronuncia assolutoria, risulta decisivo lo stabilire, se sia costituzionalmente legittimo quanto prospettato con le ordinanze di rimessione del 20, 10, 24 e 27 ottobre 1997 di questo pretore (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nn. 2, 6, 12, e 18 del 1998); che e' intenzione pertanto di questo giudice riproporre le suddette questioni, ora sicuramente dotate di immediata rilevanza, in ordine alla fattispecie sommariamente esposta sopra; che intender questo giudice richiamarsi, integralmente e per quanto di ragione, alle motivazioni gia' espresse con le ordinanze di rimessione sopra citate (ed in particolare riproporre, seppure in via subordinata, la questione di legittimita' costituzionale gia' avanzata in relazione al combinato disposto degli artt. 486 c.p.p., e 159 c.p., pur nella consapevolezza del persistente orientamento assunto dalla Corte sulla natura meramente additiva e riservata al legislatore di tale pronuncia: v., da ultimo ordinanza 24 febbraio-4 marzo 1999; orientamento peraltro che non sembra aver preso posizione sugli argomenti gia' prospettati da questo pretore, perche' in ogni caso assorbiti dalla pronuncia di manifesta inammissibilita';
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 486 c.p.p., limitatamente all'inciso "o rinvia" contenuto nel primo e terzo comma del predetto articolo, per contrasto con gli artt. 3, 97 e 112 Cost.; In via subordinata, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 486 c.p.p., in relazione all'art. 159, comma 1 c.p., nella parte in cui non prevede tra i casi di sospensione del procedimento da cui discende la sospensione della prescrizione il differimento reso necessario dalla sussistenza di un legittimo impedimento, per contrasto con gli artt. 97 e 112 della Costituzione; Sospende il procedimento ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai presidenti delle Camere, dandosi atto della lettura in udienza per gli altri soggetti destinatari, presenti o da ritenersi tali ai fini della comunicazione dell'ordinanza. Fabriano, addi' 18 ottobre 1999. Il pretore: Marziali 99C2226