N. 158 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 gennaio 1990
N. 158 Ordinanza emessa il 3 gennaio 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Torino nel procedimento penale a carico di Sami Ben Ali' Liberta' personale - Nuovo codice di procedura penale - Norme di attuazione - Contravvenzione al foglio di via obbligatorio da parte dello straniero - Previsto arresto anche al di fuori dei casi di flagranza - Convalida - Applicabilita' da parte del giudice di misura coercitiva solo che sussista il pericolo di fuga ed anche in caso di possibile applicazione del beneficio della condizionale - Irragionevole disparita' di trattamento rispetto agli autori di tutti gli altri reati - Contrasto con principi e direttive della legge delega. (Disposizioni di attuazione del c.p.p. 1988, art. 224, primo e secondo comma; r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 152, terzo comma). (Cost., artt. 3 e 76).(GU n.15 del 11-4-1990 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Rilevato che la difesa ha sollevato questione di legttimita' costituzionale degli artt. 152 del r.d. 18 giugno 1931, nn. 773 e 224 delle disp. coord. del c.p.p., con riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione per violazione dei princi'pi e criteri direttivi predeterminati negli artt. 6 e 2, direttiva n. 32 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, ai quali il legislatore delegato era tenuto ad attenersi e per una non ragionevole disparita' di trattamento tra i contravventori al foglio di via obbligatorio e gli autori di tutti gli altri delitti o contravvenzioni; Rilevato che il p.m. ha ritenuto tale questione rilevante e non manifestamente infondata; Considerato che questo giudice con propria ordinanza del 27 novembre 1989 ha gia' sollevato identica questione, rimettendo gli atti alla Corte costituzionale; Ritenuto, per i motivi specificati nella suindicata ordinanza, la questione rilevante e non manifestamente infondata;
P. Q. M. Visto l'art. 134 della Costituzione; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 224, primo e secondo comma, delle disp. coord. del c.p.p. e 152, terzo comma, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione e precisamente: a) degli indicati artt. 224, primo comma, e 152 - con riferimento all'art. 3 della Costituzione - nella parte in cui prevedono l'arresto obbligatorio, anche trascorsa la flagranza, dello straniero munito di foglio di via obbligatorio che si discosti dall'itinerario previsto, con una non ragionevole disparita' di trattamento con gli autori di tutti gli altri reati per i quali - ai sensi dell'art. 380 del c.p.p. - l'arresto obbligatorio e' previsto solo quando sono colti nella flagranza di un delitto - e mai una contravvenzione - punibile con la reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni a superiore nel massimo a venti anni; b) dello stesso art. 224, primo comma - con riferimento all'art. 76 della Costituzione - nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio, come specificato sub a), in violazione dei princi'pi e criteri direttivi predeterminati negli artt. 6 e 2, direttiva n. 32, della legge di delega del 16 febbraio 1987, n. 81, che prevede l'arresto obbbligatorio solo di chi e' colto nella fragranza di un delitto - e mai di una contravvenzione - punibile con la reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni; c) degli stessi artt. 224, primno comma, e 152 - con riferimento all'art. 3 della Costituzione - nella parte in cui prevedono l'arresto obbligatorio per una contravvenzione punibile al massimo con sei mesi di arresto, senza tenere conto della gravita' del fatto e della pericolosita' del soggetto, con una non ragionevole disparita' di trattamento con gli autori di delitti piu' gravi, punibili con una pena sino a 19 anni, 11 mesi e 29 giorni di reclusione, per i quali - ai sensi dell'art. 381 del c.p.p. l'arresto e' facoltativo e ad esso si puo' procedere "soltanto se la misura e' giustificata dalla gravita' del fatto ovvero dalla pericolosita' del soggetto desunta dalla sua personalita' o dalle circostanze del fatto"; d) dell'art. 224, primo comma - con riferimento all'art. 76 della Costituzione - nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio descritto sub c), in violazione degli artt. 6 e 2, direttiva n. 32, della legge-delega cit. che prevedono l'arresto facoltativo per gli autori di delitti (e mai contravvenzioni) punibili con pena sino a 19 anni, 11 mesi e 29 giorni di reclusione "soltanto se la misura e' giustificata dalla gravita' o dalle circostanze del fatto o dalla pericolosita' del soggetto"; e) dell'art. 224, comma secondo - con riferimento all'art. 3 della Costituzione - nella parte in cui prevede l'applicazione di una misura coercitiva ai contravventori al foglio di via obbligatorio, con una non ragionevole disparita' di trattamento nei confornti degli autori di tutti gli altri reati per i quali l'art. 280 del c.p.p. prevede che dette misure "possono essere applicate solo quando si procede per delitti (e mai per contravvenzioni) per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergasotolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni"; f) dello stesso art. 224, comma secondo - con riferimento all'art. 76 della Costituzione - nella parte in cui prevede l'applicabilita' di una misura coercitiva per una contravvenzione punibile al massimo con sei mesi di arresto, in violazione della legge-delega che nell'art. 2, direttiva n. 59, pone il divieto assoluto "di misure coercitive che limitano la liberta' personale se il reato per il quale si procede e' punito con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni"; g) dell'art. 224, comma secondo - con riferimento all'art. 3 della Costituzione - nella parte in cui prevede ai contravventori al foglio di via obbligatorio l'applicazione di una misura coercitiva quando sussiste concreto pericolo di fuga, anche nel caso in cui il giudice ritenga che possa con la sentenza essere irrogata una pena di giorni venti di arresto con il beneficio della sospensione condizionale, con una non ragionevole disparita' di trattamento con gli autori di qualsiasi altro delitto per i quali - ai sensi dell'art. 274, lettera b), del c.p.p. - il concreto pericolo di fuga giustifica l'applicazione della misura di coercizione solo nel caso in cui "il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione"; h) dello stesso art. 224, comma secondo - con riferimento all'art. 76 della Costituzione - nella parte in cui prevede, in caso di concreto pericolo di fuga dello staniero arrestato per la contravvenzione al foglio di via obbligatorio, l'applicazione di una misura di coercizione anche se il giudice ritenga che con la sentenza possa essere irrogata una pena di giorni venti di arresto con il beneficio della sospensione condizionale, senza tenere conto della gravita' del fatto e della pericolosita' dello straniero, in violazione dei princi'pi e dei criteri direttivi della legge-delega, predeterminati nell'art. 2, direttiva n. 59, introducendo in tale modo una modifica alla precedente normativa, che espressamente escludeva in questo caso il mantenimento della custodia cautelare; modificata che, non essendo diretta ad uniformare la precedente legislazione ai criteri direttivi della legge-delega ma - al contrario - a rendere la prima maggiormente difforme da questi ultimi, non e' in alcun modo riconducibile all'oggetto della delega; Sospense il giudizio in corso; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza, letta alle parti nell'udienza camerale, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Torino, nell'udienza camerale del 3 gennaio 1990. Il giudice: PALMISANO 90C0363