Rilascio del visto di ingresso per transito e per soggiorno a cittadini venezuelani.(GU n.7 del 11-1-1988)
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 2 maggio 1983, n. 185, con allegata tabella dei diritti consolari; Visto il decreto interministeriale n. 038/4075- bis del 2 maggio 1987 con il quale e' stata parzialmente modificata la tabella di cui sopra; Visto l'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200; Considerato che da parte delle autorita' della Repubblica del Venezuela viene rilasciato ai turisti italiani il visto di ingresso (fino ad un massimo di due mesi) in esenzione dei diritti consolari; Ritenuto opportuno adeguare, a titolo di reciprocita', il trattamento in materia di pagamento del visto; Decreta: Al cittadino venezuelano che si reca in Italia per motivi turistici viene rilasciato il visto di ingresso per transito e per soggiorno, fino ad un massimo di due mesi, in esenzione del pagamento dei diritti consolari. Roma, addi' 28 novembre 1987 Il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI Il Ministro del tesoro AMATO