Attribuzione all'Ufficio speciale collocamento lavoratori dello spettacolo delle autorizzazioni previste dal decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 1987, n. 398, sulla tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari, settore spettacolo.(GU n.281 del 30-11-1988)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 1987, n. 398, recante "Norme per la tutela dei lavoratori italiani operanti all'estero nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi gestiti dall'I.N P.S."; Visto l'art. 2 del citato decreto-legge e della relativa legge di conversione, in base al quale deve essere richiesta, al Ministero del lavoro, apposita autorizzazione da parte dei datori di lavoro nazionali ed esteri che intendono reclutare sul territorio della Repubblica lavoratori italiani per le attivita' dipendenti all'estero, nonche' trasferire all'estero propri dipendenti di nazionalita' italiana; Visto il decreto interministeriale in data 16 agosto 1988 con il quale e' stata stabilita la documentazione da allegare alle istanze per il rilascio delle autorizzazioni di cui sopra, emanato dal Ministero del lavoro di intesa con i Ministeri degli affari esteri e dell'industria, del commercio e dell'artigianato in esecuzione della disposizione contenuta nell'art. 2, secondo comma, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 1987, n. 398; Visto il quarto comma dell'art. 1 del decreto-legge citato e della relativa legge di conversione, con il quale vengono definite le modalita' di assunzione dei lavoratori di che trattasi; Visto il terzo e quarto comma dell'art. 2 del decreto-legge in argomento e della relativa legge di conversione, con i quali sono state definite le competenze del Ministero del lavoro e del Ministero degli affari esteri, in merito al rilascio delle autorizzazioni per il reclutamento di lavoratori nazionali per le attivita' alle dipendenze all'estero o di trasferimento all'estero dei lavoratori nazionali gia' alle dipendenze; Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n 2053, con il quale e' stato istituito l'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo con sede centrale a Roma e sezioni a Milano, Napoli e Palermo; Considerato che, relativamente ai lavoratori dello spettacolo, definiti con il citato decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053, e' opportuno, in dipendenza della specialita' del settore, attribuire all'Ufficio speciale lavoratori dello spettacolo, sede centrale, gli adempimenti del Ministero del lavoro previsti all'art. 2 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 1987, n. 398, in ordine al rilascio delle autorizzazioni sopra menzionate; Decreta: Articolo unico Le competenze attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dall'art. 2 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 1987, n. 398, concernenti gli adempimenti istruttori ed il rilascio delle autorizzazioni al trasferimento e/o al reclutamento di lavoratori italiani per le attivita' dipendenti, all'estero in Paesi extracomunitari, sono svolte dall'Ufficio speciale collocamento lavoratori dello spettacolo, sede centrale di Roma, nei confronti dei lavoratori e dei datori di lavoro del settore dello spettacolo. Rimangono ferme le disposizioni sulle modalita' di avviamento contenute nell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 1987, n. 398. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 20 ottobre 1988 Il Ministro: AMATO