N. 371 ORDINANZA 14 - 28 luglio 1999

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Servizio  militare  -  Servizio di leva - Decisioni di riforma emesse
 dai Consigli di  leva  -  Revocabilita'  facoltativa,  da  parte  del
 Ministro  -  Lamentata  violazione del principio di eguaglianza - Ius
 superveniens - Restituzione degli atti al rimettente.
 
 (D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, art. 53, secondo comma).
 
 (Cost., art. 3).
 
(GU n.31 del 4-8-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
 Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.  Piero Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  53,  secondo
 comma,  del  d.P.R.  14  febbraio  1964,  n.237  (Leva e reclutamento
 obbligatorio  nell'Esercito,  nella   Marina   e   nell'Aeronautica),
 promosso  con  ordinanza  emessa  il  28  gennaio  1998 dal Tribunale
 militare di Roma nel procedimento penale a carico di Massimiliano Del
 Vecchio, iscritta al n. 293 del registro ordinanze 1998 e  pubblicata
 nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  18,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1998.
   Visto l'atto di costituzione di Massimiliano Del Vecchio;
   Udito nell'udienza pubblica del 6 luglio 1999 il  giudice  relatore
 Cesare Mirabelli.
   Ritenuto  che  nel  corso di un procedimento penale promosso per il
 reato di rifiuto di assolvere gli obblighi del servizio  militare  di
 leva  adducendo  motivi  di  coscienza  (art. 8, secondo comma, della
 legge 15 dicembre 1972, n. 772), il Tribunale militare di  Roma,  con
 ordinanza  emessa  il  28  gennaio 1998, ha sollevato, in riferimento
 all'art.   3   della   Costituzione,   questione   di    legittimita'
 costituzionale  dell'art.  53,  secondo comma, del d.P.R. 14 febbraio
 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio  nell'Esercito,  nella
 Marina  e  nell'Aeronautica),  sulla cui base era stata effettuata la
 iscrizione nelle liste di leva, la quale costituisce  il  presupposto
 degli  obblighi  per  la  cui  inosservanza  si procedeva penalmente:
 difatti l'imputato era stato in  precedenza  dichiarato  inidoneo  al
 servizio  militare  con  provvedimento successivamente revocato, come
 consente la norma denunciata, la quale prevede che  le  decisioni  di
 riforma,   emesse   dai   Consigli   di  leva,  sono  revocabili  per
 determinazione del Ministro per la difesa entro  il  termine  di  due
 anni,  quando,  in seguito a nuova visita, sia accertato che le cause
 che le motivarono non sussistono o siano cessate;
     che,  ad  avviso  del  giudice  rimettente,  la  possibilita'  di
 revocare  le  decisioni  di riforma, prevista dalla norma denunciata,
 determinerebbe,  in  violazione  del  principio   costituzionale   di
 eguaglianza,  una disparita' di trattamento tra coloro per i quali e'
 stato  adottato  analogo  provvedimento  di  riforma,  giacche',  non
 essendo  obbligatoria  la  sottoposizione ad una successiva visita ed
 essendo facoltativa la revoca da parte del Ministro  per  la  difesa,
 solo  alcuni  tra  i  riformati  che  versino  in analoghe condizioni
 potrebbero essere successivamente chiamati a prestare servizio;
     che, in subordine, la norma e' ritenuta dal giudice rimettente in
 contrasto, ancora, con l'art. 3 della Costituzione,  nella  parte  in
 cui  non  prevede  che  la  revoca  delle  decisioni di riforma debba
 avvenire entro  un  anno  dalla  riforma  oppure  dal  primo  gennaio
 dell'anno  in cui il giovane avrebbe dovuto essere chiamato alle armi
 se non fosse stato riformato, mentre un termine per  essere  chiamato
 ad  assolvere  gli obblighi del servizio militare di leva, in modo da
 dare certezza al cittadino in  ordine  ai  tempi  nei  quali  possono
 sussistere  tali  obblighi,  sarebbe  invece  previsto dagli artt. 2,
 primo comma, e 3, primo comma, della legge 31  maggio  1975,  n.  191
 (Nuove norme per il servizio di leva);
     che  nel  giudizio  dinanzi  alla Corte si e' costituita la parte
 privata,  chiedendo  che   la   norma   denunciata   sia   dichiarata
 costituzionalmente illegittima.
   Considerato che, successivamente alla ordinanza che ha sollevato la
 questione  di  legittimita'  costituzionale, sono state emanate nuove
 norme in materia di obiezione di coscienza  con  la  legge  8  luglio
 1998,  n.  230, che, all'art. 23, ha espressamente abrogato la intera
 legge  15  dicembre  1972,  n.  772,  nella  quale  era  inserita  la
 disposizione  in  forza  della  quale  il  giudice rimettente procede
 penalmente, pur se e'  stato  nuovamente  disciplinato  il  reato  di
 rifiuto  di prestare il servizio militare, la cui cognizione e' stata
 attribuita alla competenza del giudice ordinario e non piu' a  quella
 del giudice militare (art. 14);
     che,  sempre  successivamente  all'ordinanza  di  rimessione,  e'
 entrato in vigore il decreto legislativo 30  dicembre  1997,  n.  504
 (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 26, serie
 generale, del 2 febbraio 1998), il quale, nell'ambito  di  una  nuova
 disciplina  in  materia  di  ritardi,  rinvii  e dispense relativi al
 servizio di leva, ha abrogato (con l'art. 12) le  disposizioni  della
 legge  n.  191 del 1975 che il Tribunale ha indicato quale termine di
 comparazione   nel   prospettare   la   questione   di   legittimita'
 costituzionale proposta come subordinata;
     che,  quindi,  e'  opportuno  che  il  giudice  rimettente  possa
 valutare se, a seguito dei  mutamenti  intervenuti  nella  disciplina
 della  materia,  la questione sollevata sia, nel giudizio principale,
 tuttora rilevante nei termini in cui essa e' stata proposta;
     che, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice rimettente.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina la restituzione degli atti al Tribunale militare di Roma.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Mirabelli
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 28 luglio 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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