N. 832 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 ottobre 1997
N. 832 Ordinanza emessa il 1 ottobre 1997 dal pretore di Ravenna, sezione distaccata di Lugo nel procedimento penale a carico di Ammalky Moualy Abdelhadi Sicurezza sociale - Straniero espulso sottoposto a procedimento penale - Divieto di rientrare nel territorio dello Stato senza autorizzazione del Ministro dell'interno - Violazione del principio di obbligatorieta' dell'azione penale - Lesione del diritto di difesa. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 151). (Cost. artt. 24 e 122 (recte: art. 112)).(GU n.49 del 3-12-1997 )
IL VICEPRETORE ONORARIO Ha pronunciato la seguente ordinanza letti gli atti del procedimento penale inserito al n. 4407/1995 r.g.p. nei confronti di Ammalky Moualy Abdelhadi nato a Douar Charfa (Marocco) il 1 gennaio 1955, residente in Marocco; Premesso: che allo stesso in data 3 aprile 1995 fu notificato un decreto di citazione per l'udienza del 7 dicembre 1995, con rinvio all'udienza del giorno 13 marzo 1996; che a tale data il difensore rappresentava l'intenzione dell'imputato ad essere presente e partecipare al dibattimento, ma che tale presenza gli era interdetta da un decreto di espulsione dal territorio dello Stato; che questo vicepretore rinviava all'udienza 9 ottobre 1996 al fine di consentire alla difesa di procurarsi adeguata certificazione che potesse essere prodotta all'autorita' diplomatica competente per il rilascio di eventuale visto di ingresso in Italia; che all'udienza del 9 ottobre 1996 non vi erano novita' in proposito, mentre la difesa dimostrava di avere adempiuto ad ogni incombente, per cui la trattazione veniva ulteriormente differita al 13 marzo 1997; che in data 3 dicembre 1996 veniva inviata comunicazione alla questura di Ravenna per segnalare l'inconveniente che impediva l'utile prosecuzione della trattazione; che la questura di Ravenna il 12 dicembre 1996 comunicava che l'istanza del sig. Ammalky era stata respinta; Osservato: che la presenza al dibattimento secondo il c.p.p. e' diritto dell'imputato, come si puo' rilevare nel capo II del c.p.p. che vieta la celebrazione del processo in presenza di legittimo impedimento, alla cui mancanza subordina la declaratoria di contumacia; che la situazione dell'imputato nel caso che ci occupa e' assimilabile al legittimo impedimento, per cui non e' possibile procedere perdurando lo stesso a cagione del rifiuto dell'autorita' a concedere il visto di ingresso per partecipare al presente processo; che non puo' trovare applicazione al caso di specie l'art. 7/12-quinquies legge n. 39/1990 per difetto di presupposti di legge; che l'unica possibilita' per l'imputato di partecipare al processo e' quella data dall'art. 151 regio-decreto n. 773/1931, affidata alla discrezionalita' del Ministro degli interni; che tale situazione ostacola di fatto l'esercizio dell'azione penale, non consente al giudice di svolgere il processo e impedisce all'imputato di esercitare la difesa in giudizio; che la formulazione dell'art. 151 t.u.l.p.s., nella parte in cui non prevede il Ministro degli interni abbia l'obbligo di consentire il rientro ed il soggiorno per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del processo, da' la possibilita' al Ministro degli interni di creare un legittimo impedimento permanente e vanifica il dettato di due articoli della Costituzione: a) l'art. 122 sull'obbligo al p.m. di esercitare l'azione penale, poiche' mette il giudice nella condizione di sospendere obbligatoriamente il dibattimento senza che si sospenda il decorso della prescrizione, si' che l'azione penale va verso l'impossibilita' di esercizio, con lesione, quindi, delle prerogative del p.m.; b) l'art. 24, secondo comma sul diritto di difesa in ogni stato e grado in quanto l'imputato e' portatore di un vero e proprio "diritto al processo" ove la sua innocenza, se esistente sia proclamata e, in ogni caso, la condotta processuale sia completamente libera; nel caso che ci occupa tale diritto viene leso dall'inerzia o dal rifiuto del Ministro degli interni; Ritenuto che, pertanto, sussistono tutti gli elementi (contrasto di legislazione ordinaria con articoli della Costituzione e rilevante interesse per la decisione della causa).
P. Q. M. Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 151 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 in relazione agli artt. 122 e 24, secondo comma, della Costituzione nei termini e per i motivi sopra riportati; Dispone che, previo espletamento delle comunicazioni e notifiche di legge, siano inoltrati gli atti alla Corte costituzionale. Lugo, addi' 1 ottobre 1997 Il vicepretore onorario: Cavassi 97C1342