MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 28 maggio 2001 

Riconoscimento al sig. Loureiro de Oliveira Jose' Batista, del titolo
professionale  estero quale titolo abilitante all'esercizio in Italia
della professione di psicologo.
(GU n.148 del 28-6-2001)

                        IL DIRETTORE GENERALE
           degli affari civili e delle libere professioni

  Visti  gli  articoli  39  e  49  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  del  31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di
attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  a  norma  dell'art.  1,  comma 6, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del 21 dicembre 1988, relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Vista l'istanza del sig. Loureiro De Oliveira Jose' Batista, nato a
Cruz  Alta  (Brasile) il 7 giugno 1964, cittadino brasiliano, diretta
ad  ottenere,  ai  sensi  dell'art.  12  del  sopra  indicato decreto
legislativo,  il  riconoscimento  del titolo accademico-professionale
brasiliano  di  psicologo  di cui e' in possesso dal 1992, conseguito
presso  l'Universidade  do Vale de Rio dos Sinos - Centro de Ciencias
da  Saude  di  Sao  Leopoldo  -  Rio Grande do Sul (Brasile), ai fini
dell'accesso  all'albo  e  l'esercizio in Italia della professione di
psicologo e di psicoterapeuta;
  Considerato  inoltre  che il richiedente e' iscritto dall'8 gennaio
2001  al  "Conselho Regional de Psicologia" di Porto Alegre (Brasile)
come attestato dal relativo certificato;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 13 marzo 2001;
  Sentito  il  parere  del  rappresentante del Consiglio nazionale di
categoria nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto  che  il  richiedente  abbia  una  formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per
cui non appare necessario applicare misure compensative;
  Considerato   peraltro  che  il  percorso  accademico-professionale
seguito  dal richiedente non comprende una specifica preparazione nel
settore  della  psicoterapia,  e  che  pertanto  non  risulta esservi
corrispondenza  tra  la  formazione  posseduta  dal  richiedente e la
figura dello psicoterapeuta in Italia;
  Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per
cui  la  verifica  del  rispetto  delle  quote  relative ai flussi di
ingresso  nel  territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto
legislativo  n.  286/1998  non e' richiesta per i cittadini stranieri
gia'  in  possesso  di  permesso di soggiorno per lavoro subordinato,
lavoro autonomo o per motivi familiari;
  Considerato  che  il  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rilasciato  dalla  questura di Bologna in data 5 giugno 1992 e valido
fino al 1o maggio 2004, per lavoro autonomo;
Decreta:   1. Al sig. Loureiro De Oliveira Jose' Batista, nato a Cruz
Alta   (Brasile)   il   7 giugno   1964,   cittadino  brasiliano,  e'
riconosciuto  il titolo professionale di cui in premessa quale titolo
valido  per l'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio della
professione  in  Italia,  fatta  salva  la  perdurante  validita' del
permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
  2.  L'istanza  relativa  all'iscrizione  all'albo  professionale in
qualita' di psicoterapeuta, per le ragioni esposte in motivazione, e'
respinta.
    Roma, 28 maggio 2001
                                  Il direttore generale: Hinna Danesi